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TARANTINO IGT

VIGNETI TARANTO

VIGNETI TARANTO

 

TARANTINO

I.G.T.

D. D. 5 Novembre 2010

Rettifica D. D. 13 Gennaio 2011

(fonte GURI)

Articolo 1

 

L'indicazione geografica  tipica  "Tarantino",  accompagnata  o  meno dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

 

L'indicazione geografica tipica "Tarantino" è riservata ai  seguenti

vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante,  uve  stramature,  passito  e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito  aziendale,  da  uno   o   più  vitigni   idonei   alla coltivazione,  per  la  provincia  di  Taranto,  a  bacca  di  colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Tarantino", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Asprinio bianco;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc ;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Falanghina;

Fiano;

Francavilla;

Garganega;

Greco;

Greco bianco;

Grillo;

Impigno;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lacrima,

Lambrusco (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca (da malvasia bianca e/o  Malvasia bianca di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia nera di Brindisi e/o  Malvasia nera di Lecce);

Merlot;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Ottavianello;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Piedirosso;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo;

Refosco dal Peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Traminer aromatico;

Trebbiano;

Uva di Troia;

Verdeca;

Vermentino;

Verdicchio;

 

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti  e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla coltivazione, diversi da quello oggetto  di  specificazione,  per  la provincia di Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

 I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   “Tarantino”   con   la specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, passito  e  novello  quest'ultima  limitatamente alle uve a bacca rossa.

Detti  vini  possono  essere  prodotti  anche nella tipologia “vino da  uve  stramature”  rivenienti  da  vendemmia

tardiva.

 

Articolo 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica "Tarantino"  comprende  l'intero  territorio   amministrativo  

della provincia di Taranto.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

 

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già  comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1,  comma  1,  non  deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" bianchi

a 26,00 t/ha;

per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" rossi o rosati

a 23,00 t/ha; 

per  i vini  ad   indicazione   geografica   tipica   "Tarantino"   con   la specificazione del vitigno,

a 22,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto  della  effettiva  consistenza  numerica  delle  viti. 

Le  uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica "Tarantino", seguita o meno dal  riferimento  al  nome  del  vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo di:

 

10,00% vol. per i bianchi;

10,50% vol. per i rosati;

11,50% vol. per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia  frizzante  possono, in deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

 

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve  stramature”  devono assicurare  un 

titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di 15,00%vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad  eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

 

Per le uve destinate alla  produzione  della  indicazione  geografica tipica  "Tarantino"  passito  e  uve  stramature  è  consentito   un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini ad  indicazione  geografica  tipica  “Tarantino”  devono  essere effettuate all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano  effettuate  anche nel territorio della Regione Puglia.

E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

 

I vini ad indicazione geografica tipica  "Tarantino",  anche  con  la specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

"Tarantino" bianco: 10,00%vol;

"Tarantino" rosso: 11,50%vol;

"Tarantino" rosato: 11,00%vol;

"Tarantino" novello: 11,00%vol;

"Tarantino" passito: 15,00% vol.;

“Tarantino” vino da uve stramature: 15,00%vol.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Tarantino” frizzante all'atto dell'immissione al consumo  possono  avere  un  titolo  alcolometrico volumico totale minimo di 9,50% vol.

 

Articolo 7

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Tarantino” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica "Tarantino" è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Tarantino"  può  essere  utilizzata come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a  denominazione  di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente

disciplinare. 

 

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