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CLASSICO PIGNOLETTO DOCG

VIGNETI MONTE SAN PIETRO

VIGNETI MONTE SAN PIETRO

COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO

D.O.C.G.
D. D. 8 novembre 2010

(fonte GURI)

 

Art. 1

La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti  stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione.

 

Art. 2

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi  Classico  Pignoletto»  deve  essere  ottenuto  da  uve   e provenienti da vigneti costituiti 

Pignoletto minimo 995%

possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve  di altri vitigni idonei alla coltivazione nella  regione  Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli  o  congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

 

Art. 3

 

La zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Colli  Bolognesi   Classico   Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di

Monte San Pietro e Monteveglio

della provincia di Bologna 

e  in  parte  il territorio amministrativo dei comuni di

Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa,  Crespellano,  Bazzano,  Castello  di  Serravalle

della provincia di Bologna

Savignano sul Panaro

della provincia  di Modena.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo sulla s.s. n. 569 dal confine comunale tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa  segue  verso ovest la stessa statale attraversando poi i centri  abitati  di  Zola Predosa, Crespellano e Bazzano.

Prosegue lungo  la  s.s.  n.  569  in direzione sud-ovest sino a intersecare il confine provinciale  tra  i comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro.

Si inoltra  nel  territorio comunale di Savignano sul  Panaro,  percorre  a  sinistra  la  strada comunale via Monticelli in direzione sud-ovest sino a  incontrare  il rio Baldo.

Lo percorre in direzione ovest-sud-ovest sino a incontrare il confine  provinciale  tra  Savignano  sul  Panaro  e  Castello  di Serravalle.

Segue verso est il confine provinciale sino al  punto  in cui si incontrano i territori dei comuni  di  Savignano  sul  Panaro, Monteveglio e Castello di Serravalle.

Segue il  confine  comunale  in direzione sud-est tra Monteveglio e Castello  di  Serravalle  fino  a incrociare la strada comunale via Rio  Marzatore  che  viene  seguita verso sud-ovest sino a immettersi sulla strada vicinale di S. Michele

imboccata e percorsa per intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco.

Percorrendo  tale  strada  provinciale  verso  ovest raggiunge l'incrocio con via Farne  sulla  quale  procede  fino  alla

località La Piana dove lascia la  strada  per  proseguire  lungo  il confine provinciale tra Bologna e  Modena  fino  a  immettersi  nella provinciale n. 70 in  direzione  est  sino  a  incrociare  la  strada comunale  via  Tiola. 

Attraversato  il  ponte  sul  torrente  Ghiaia prosegue su via Tiola per  raggiungere  l'incrocio  con  via  Colline nella quale si immette  e  percorre  sino  al  suo  termine  per  poi proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano.

All'incrocio con  via  dei  Calanchi,  percorre  quest'ultima  in direzione sud-ovest congiungendosi con  il  confine  comunale  tra  i comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio tra via Ghirardini  e  via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la  località Ducentola che segue sino  a  ridiscenderlo  in  località  Canovetta.

Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte  la  attraversa fino a intersecare di nuovo il confine comunale,  percorso  il  quale sino in località Bersagliera  si  immette  nuovamente  sulla  strada provinciale n. 70 che  percorre  in  direzione  sud-est. 

Imbocca  la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi scendere lungo via Mulino,  imbocca  via  S.  Andrea,  prosegue  in  direzione sud-ovest fino a incrociare il confine comunale di Monte  S.  Pietro.

Prosegue lungo il confine di  detto  comune  sino  a  Calderino  dove attraversato il torrente Lavino, in località Fontanelle segue  verso est il confine comunale di Zola Predosa sino a incrociare  via  Monte Capra, prosegue per via Tignano, includendo i  vigneti  inseriti  nei fogli catastali numero sette, diciotto e  diciannove  del  comune  di

Sasso Marconi,  gira a sinistra  giungendo  in  località  Mongardino.

Prosegue sulla strada provinciale Mongardino  verso  sud-est  sino  a incrociare la s.s. n. 64 si percorre verso nord detta statale sino  a incontrare a sinistra la via Rosa che  percorsa  in  direzione  ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano,  prosegue  per la via Tizzano sino a incontrare il confine comunale di Zola Predosa.

Prosegue lungo detto confine verso nord sino a incontrare  la  strada statale n. 569 da cui e' iniziata la delimitazione.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e

garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere  quelle tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Ai fini  dell'iscrizione  allo  schedario  vitivinicolo  debbono, pertanto, venire esclusi i vigneti ubicati in terreni molto umidi  di fondovalle.

I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  e  i  metodi  di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti  in  coltura  specializzata  è adottato un sistema di allevamento a spalliera con  una  densità  di impianto minima di 3.000 ceppi per ettaro.

 

La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli Bolognesi  Classico  Pignoletto»  deve essere di

9,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»  devono essere riportati nei  limiti  di  cui  sopra  purché  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

L'uva destinata alla vinificazione  deve  assicurare  al  vino  a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  Bolognesi Classico Pignoletto»

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol.

 

Art. 5

 

Per il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento in bottiglia, devono essere  effettuate all'interno della zona di produzione delimitata  dalla  denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».

La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  per  il   vino   a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  Bolognesi Classico Pignoletto» non deve essere superiore al 65%. 

Qualora  tale resa superi la percentuale  sopra  indicata  ma  non  oltre  il  70%, l'eccedenza  non  avrà  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»;  oltre detto limite percentuale decade  il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

 

Art. 6

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», all'atto dell'immissione al  consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino più o meno  intenso,  con  eventuali riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fine, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l 

sino  ad  un  titolo alcolometrico  volumico  totale  di  13,00%  vol.; 

sono   consentiti ulteriori 0,20 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni  0,10%  vol. di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale  di 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» può essere immesso  al  consumo  solo dopo il

1° aprile dell'anno successivo a quello di  produzione  delle uve.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i  limiti  minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

 

Nella designazione e presentazione del vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle espressamente previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati   purché   non   abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

Le  indicazioni  tendenti  a  qualificare  l'attività   agricola dell'imbottigliamento  quali  «viticoltore»,  «fattoria»,   «tenuta», «podere», «cascina» e  altri  termini  similari  sono  consentiti  in osservanza della normativa vigente in materia.

Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata e  garantita  «Colli  Bolognesi  Classico  Pignoletto»  può   essere utilizzata la menzione «vigna», alle condizioni previste dalle  norme vigenti.

 

Art. 8

 

La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve  essere  immessa  al  consumo  in bottiglia di vetro del tipo bordolese di capacità  non  superiore  a litri 1,5 chiuse con tappo raso bocca di materiale  consentito  dalla normativa vigente.

E' obbligatoria l'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle uve.

 

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