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APRILIA DOC

VIGNETI APRILIA

VIGNETI APRILIA

APRILIA

D.O.C.

D. D. 25 Ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

 

La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

 

Bianco di Aprilia;

Rosso di Aprilia

Rosato di Aprilia;

Merlot di Aprilia

 

Articolo 2

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Aprilia” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Bianco di Aprilia

Trebbiano Toscano almeno il 50%;

Chardonnay dal 5% al 35%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a un massimo del 15% del totale.

 

Rosso e Rosato di Aprilia

Sangiovese almeno il 50%;

Cabernet Sauvignon dal 5% al 25%;

Merlot fino dal 5% al 25%

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a un massimo del 15% del totale.

 

Merlot di Aprilia

Merlot non meno dell’ 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a un massimo del 15% del totale.

 

Limitatamente alle tipologie Bianco di Aprilia, Rosso di Aprilia e Rosato di Aprilia la base ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Aprilia», per le tipologie Bianco di Aprilia, Rosso di Aprilia e Rosato di Aprilia, potranno usufruire della denominazione medesima.

 

Articolo 3

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: tutto il territorio comunale di

Aprilia

e parte di quello dei comuni di

Cisterna e Latina

in provincia di Latina,

parte del territorio comunale di

Nettuno,

in provincia di Roma.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto d’incontro fra i confini amministrativi di Aprilia e di Cisterna con il confine provinciale della provincia di Roma, il limite sale lungo il confine provinciale di Roma, sino a incontrare la ferrovia Roma-Napoli (incrocio della suddetta ferrovia con il Fosso della Mole).

Segue quindi la ferrovia medesima fino al punto in cui la provinciale Nettuno-Cisterna sottopassa la strada ferrata.

Da questo punto prosegue lungo la provinciale Nettuno-Cisterna fino a Borgo Montello e da qui all’intersezione della medesima provinciale con il fiume Astura fino all’intersezione del fiume medesimo con la strada Grugnole Sant’Antonio. Da qui prosegue fino alle Grugnole e successivamente ai Tre Cancelli, procede quindi sino all’intersezione della strada

Grugnole-Tre Cancelli-Palmolive con la provinciale Nettuno-Velletri per proseguire fino all’incrocio del confine fra le province di Roma e Latina.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’ art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minino sono le seguenti:

 

Bianco di Aprilia:  14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Rosso di Aprilia:  14,00 t/ha,  11,00% vol.;

Rosato di Aprilia:  14,00 t/ha,  11,00% vol.;

Merlot di Aprilia:  13,00 t/ha,  11,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata della vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

 

Articolo 5

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa dell’uva in vino per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

 

Articolo 6

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Aprilia” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche :

 

“Bianco di Aprilia”:

colore: giallo paglierino talora con riflessi verdolini;

profumo: intenso, caratteristico, con note floreali;

sapore: secco, intenso, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Rosso di Aprilia”:

colore: rosso rubino con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: intenso, fine con sentori di frutta matura;

sapore: asciutto, intenso, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Rosato di Aprilia”:

colore: rosa tenue;

profumo: delicato, floreale;

sapore: fresco, asciutto sapido;.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Merlot di Aprilia»:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero dell’agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

 

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata “Aprilia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

 

I vini di cui all’art 1 devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità non superiore a litri 1,5 tappati con tappo di sughero o altro materiale consentito dalla norma.

Tuttavia per detti vini è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

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