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OLEVANO ROMANO DOC

VIGNETI OLEVANO ROMANO

VIGNETI OLEVANO ROMANO

OLEVANO ROMANO

CESANESE DI OLEVANO ROMANO

D.O.C.

D. D. 25 Ottoibre 2010

(Fonte GURI)

ARTICOLO 1

(denominazione e vini)

 

La denominazione d’origine controllata “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

 

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” amabile

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce frizzante

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” superiore

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” riserva

 

ARTICOLO 2

(base Ampelografica)

 

Il vino “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cesanese di Affile e/o Cesanese comune per non meno del 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio per non più del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”, potranno usufruire della denominazione medesima.

 

ARTICOLO 3

(zona di produzione)

 

La zona di produzione del vino “Cesanese di Olevano Romano” comprende tutto il territorio di

Olevano Romano e parte di quello di Genazzano,

in provincia di Roma.

 

Tale zona è così delimitata: partendo dall’incrocio del confine comunale di Roiate e Olevano Romano con quello tra le province di Roma e Frosinone, località la Morra Rossa, il limite segue quest’ultimo in direzione sud fino al colle S. Quirico e poi verso ovest fino al fiume Sacco.

Prosegue quindi sempre verso sud lungo il confine provinciale sino al ponte sito in prossimità della Mola di Piscoli.

Dal ponte prosegue verso ovest sulla strada che conduce ai Collicchi fino a quota

259 e poi segue quella che prima in direzione sud-ovest e poi sud, costeggia il fiume Sacco passando per le quote 220 e 229 sino a raggiungere il confine comunale di Genazzano sullo stesso corso d’acqua, prosegue quindi in direzione ovest il medesimo e, 150 metri prima di incontrare l’affluente che discende dalla Valle Fonte Noce.

Prende la strada che risale verso nord costeggiando questo corso d’acqua, procede lungo il proseguimento della medesima attraverso le quote 251, 253, 231, costeggia quindi il colle Salomone fino a raggiungere, una volta superato il ponte sul fosso Ciaffo, le case Birbaccia.

Dalle case Birbaccia segue la strada che costeggiando il colle Comare, I collicchi, il colle Cocomero passa per le quote 265,272, 267e 297.

Da quota 297 segue in direzione nord-ovest la strada per la Sonnina fino a raggiungere la strada statale di Fiuggi in prossimità al km 18,500, percorre quest’ultima in direzione est fino al km 20.250 circa e prima di giungere alla stazione di Olevano Romano.

Piega verso nord sulla strada che costeggiando Colle Gentile e la località Grotta incrocia fosso della Selva che discende sino a incontrare il confine comunale tra Genazzano e Olevano Romano prima verso nord e poi verso est e

sud-est fino a incontrare quello tra le province di Roma e Frosinone in località la Morra Rossa, chiudendo così la delimitazione.

 

ARTICOLO 4

(norme per la viticoltura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità..

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

 

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano superiore e riserva: 10,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

ARTICOLO 5

(norme per la vinificazione)

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio dei comuni di

Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano

in provincia di Roma,

e di

Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni

in provincia di Frosinone.

L’imbottigliamento del vino “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” deve avvenire all’interno della zona di vinificazione.

La resa massima dell’uva in vino, non deve essere superiore al 65%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

La presa di spuma o frizzantatura deve avvenire in grandi recipienti chiusi e può essere utilizzato unicamente mosto d’uva o mosto d’uva parzialmente fermentato anche in miscela tra loro.

 

ARTICOLO 6

(caratteristiche al consumo)

 

I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano”:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, corposo, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” amabile:

colore: rosso rubino con riflessi porpora;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: amabile e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

zuccheri residui: da 18,00 g/l a 30,00 g/l

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce:

colore: rosso brillante con riflessi porpora;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: armonico, dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

zuccheri residui: minimo 45,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” dolce frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso brillante con riflessi porpora;

profumo: delicato, caratteristico del vitigno di base;

sapore: armonico, dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

zuccheri residui: minimo 45,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

 

ARTICOLO 7

(etichettatura designazione e presentazione)

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino,

Per il vino “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” Superiore l'immissione al consumo è consentita non prima del

primo giugno dell’anno successivo alla vendemmia

Il vino “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi (decorrenza anno vendemmia 1 novembre),

di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1, con l’esclusione della tipologia frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

ARTICOLO 8

(confezionamento)

Per le tipologie “Cesanese di Olevano Romano” o “Olevano Romano” Superiore e Riserva è consentito l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale non superiori a 0,75 litri, con tappo sughero.

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