PIEMONTE › ERBALUCE DI CALUSO DOCG

ERBALUCE DI CALUSO DOCG

VIGNETI VIVERONE

VIGNETI VIVERONE

ERBALUCE DI CALUSO

CALUSO

D.O.C.G.

D. D. 8 ottobre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita  “Erbaluce  di Caluso” o “ Caluso”è riservata ai vini bianchi che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal  presente  disciplinare  di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

 

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”

“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante

“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito

“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva

 

 Articolo 2

 Base ampelografica.

 

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita “Erbaluce di Caluso” o “  Caluso”  devono  essere  prodotti  con  uve provenienti dai vigneti composti in ambito  aziendale  esclusivamente dal vitigno

Erbaluce.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” comprende  l'intero  territorio  dei seguenti comuni:

Provincia  di  Torino: 

Aglie',  Azeglio,  Bairo,  Barone,  Bollengo, Borgomasino,  Burolo,  Caluso,  Candia  Canavese,  Caravino,  Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazze', Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese,  Piverone, Romano  Canavese,  San  Giorgio  Canavese,  San   Martino  Canavese, Scarmagno,   Settimo   Rottaro,   Strambino,   Vestigne',   Vialfre', Villareggia, Vische;

Provincia di Vercelli:

Moncrivello;

Provincia di Biella:

Roppolo, Viverone, Zimone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita “Erbaluce  di  Caluso”  o    Caluso”devono  essere  quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire  alle  uve  e  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in  terreni di buona esposizione, di  origine  morenica  con  -  altitudine:  non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;

densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

forme di allevamento e sistemi di potatura:  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare  in  negativo  le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini “Erbaluce  di  Caluso”  o  “Caluso”ed i  titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle relative   uve   destinate   alla vinificazione    devono    essere rispettivamente le seguenti:

 

"Erbaluce di Caluso" o “Caluso”:  11,00 t/ha, 10,00% Vol.;

"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” spumante: 11,00 t/ha, 9,50% Vol.;

"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” passito: 11,00 t/ha,  10,00% Vol.;                     

"Erbaluce di Caluso"  o “Caluso” passito riserva: 11,00 t/ha, 10,00% Vol.

 

I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, “Erbaluce  di  Caluso”  passito  o    Caluso” passito, “Erbaluce di Caluso ” passito riserva o    Caluso”  passito riserva possono essere accompagnati dalla menzione  “vigna”,  seguita dal relativo toponimo, purché i  relativi  vigneti  abbiano  un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

 

3°anno d'impianto: 5,90 t/ha, 11,00% vol.;

4°anno d'impianto: 6,90 t/ha, 11,00% vol.;

5° anno d'impianto: 7,90 t/ha, 11,00% vol.;

6° anno d'impianto:  8,90 t/ha, 11,00% vol.;

dal 7° anno d'impianto :  9,90 t/ha, 11,00% vol.

 

Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita “Erbaluce  di  Caluso”  o    Caluso”  devono essere riportati nel  limiti  di  cui  sopra  purché  la  produzione globale non superi del 20% il  limite  medesimo,  fermo  restando  il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa  area  di  produzione,  secondo  quanto  previsto  dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG “Erbaluce  di Caluso”  o  “Caluso”,  è subordinata  a  specifica   autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC  interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di  conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di  origine controllata e garantita “Erbaluce  di  Caluso”  o    Caluso”  devono essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione  di  cui all'art.  3.  Le  operazioni  di  vinificazione,  di  invecchiamento, obbligatorio per  la  tipologia  passito,  devono  essere  effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione  e  del  relativo  imbottigliamento devono essere effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  della regione Piemonte.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini-  ,  di  consentire   che   tali   operazioni   di vinificazione e di invecchiamento siano  effettuate  in  stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini  alla  zona  di  produzione,  a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del DPR  12  luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con metodi tradizionali in  uso

nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda  fermentazione  in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi.

2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore

a:

 

“Erbaluce di Caluso o Caluso”: 70%,  7.700 l/ha,

“Erbaluce di Caluso o Caluso” spumante: 70%, 7.700 l/ha,

“Erbaluce di Caluso o Caluso” passito e passito riserva: 35%, 3.850 l/ha,

 

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito  la resa è riferita all'uva  fresca  prima  di  qualsiasi  appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 40% l'eccedenza non ha  diritto  alla  denominazione  di  origine; oltre  detto  limite  di   percentuale   decade   il   diritto   alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso”  passito  o  “Caluso”  passito  devono essere osservate le seguenti  condizioni:  l'uva,  dopo  aver  subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad  un  appassimento  che deve essere protratto fino  ad  avere  un  contenuto  zuccherino  non inferiore al 29,00%.

3.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di invecchiamento:

Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito:

mesi 36

a decorrere  dal 1° novembre successivo alla vendemmia;

Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva:

mesi  48

a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito:

dal 1° novembre  del  3° anno successivo alla vendemmia;

Erbaluce di Caluso passito riserva  o Caluso passito riserva:

dal 1° novembre del 4° anno  successivo  alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

zuccheri residui 12,00 gr/l

 

“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui : minimo 70,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui minimo 70,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - , modificare con proprio decreto i  limiti  minimi sopra indicati per  l'acidità  totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso”  o  “Caluso”  è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra,  fine,  naturale,  scelto,  selezionato,  vecchio  e

similari.

2. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”,  è consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati,  purché  non  abbiano  significato laudativo.

3. Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso”  o  “Caluso”,  la denominazione  di  origine  controllata  e  garantita   può   essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale  menzione  sia  iscritta  nella  lista   positiva   istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del  vino  “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”  intendono  accompagnare  la  denominazione  di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la  vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano  stati svolti in recipienti separati  e  la  menzione  “vigna”  seguita  dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata  in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “  Caluso”,  con  l'esclusione   della   tipologia   spumante   senza l'indicazione   del   millesimo,   è   obbligatoria    l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non  inferiori  a  18,7  Cl,  e  con l'esclusione del contenitore da 200 Cl.

 

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