UNIONE EUROPEA › R 607 2009

Regolamento (CE) n. 607/2009

della commissione del 14 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

modificato da reg. 401/2010 della Commissione del 7 Maggio 2010

Rettificato GUCE L 261 del 05/10/2010

Rettificato GUCE L248 del 22/09/2010

Omissis……………………………………………..

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

 

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda:

a) le disposizioni di cui al capo IV del medesimo titolo, relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo, relative alle menzioni tradizionali dei prodotti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) le disposizioni di cui al capo VI del medesimo titolo, relative all’etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

 

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

 

SEZIONE 1

Domanda di protezione

Articolo 2

Richiedente

 

1. Un singolo produttore può essere un richiedente ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 se è dimostrato che:

a) è l’unico produttore nella zona geografica delimitata e

b) la zona geografica delimitata oggetto della domanda, se è circondata da zone a denominazione di origine o indicazione geografica, possiede caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone delimitate circostanti, oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ottenuti nelle zone delimitate circostanti.

2. Uno Stato membro o un paese terzo, o le rispettive autorità competenti, non possono essere un richiedente ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 3

Domanda di protezione

 

La domanda di protezione è costituita dai documenti previsti agli articoli 35 o 36 del regolamento (CE) n. 479/2008 e da una copia elettronica del disciplinare di produzione e del documento unico.

La domanda di protezione e il documento unico sono redatti in conformità ai moduli figuranti rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

 

Articolo 4

Nome

 

1. Il nome di cui si chiede la protezione è registrato esclusivamente nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il prodotto di cui trattasi nella zona geografica delimitata.

2. Il nome è registrato nell’ortografia originale.

 

Articolo 5

Delimitazione della zona geografica

 

La zona è delimitata in modo dettagliato, preciso e senza ambiguità.

 

Articolo 6

Produzione nella zona geografica delimitata

 

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo, per "produzione" si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento del processo di elaborazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

2. Per i prodotti a indicazione geografica protetta, la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che in virtù dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008 può provenire da fuori della zona geografica delimitata, deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui si trova la zona geografica delimitata.

3. In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008, si applica l’allegato III, sezione B, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione [9997] relativo alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni.

4. In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure

b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.

 

Articolo 7

Legame

 

1. Gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 spiegano in che misura le caratteristiche della zona geografica limitata incidono sul prodotto finito.

Se le domande riguardano categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ogni categoria di prodotti considerati.

2. Nel caso di una denominazione di origine, il disciplinare di produzione contiene:

a) informazioni sulla zona geografica, in particolare sui fattori naturali e antropici, rilevanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico;

c) una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

3. Nel caso di una indicazione geografica, il disciplinare di produzione contiene:

a) informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame;

b) informazioni sulla qualità, notorietà o su altre caratteristiche specifiche del prodotto attribuibili all’origine geografica;

c) una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

4. Il disciplinare di un’indicazione geografica precisa se l’indicazione si basa su una specifica qualità o notorietà oppure su altre caratteristiche del prodotto legate alla sua origine geografica.

Articolo 8

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Qualora il disciplinare di produzione preveda l’obbligo di effettuare il condizionamento all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.

 

SEZIONE 2

Procedura di esame da parte della Commissione

 

Articolo 9

Ricevimento della domanda

 

1. Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda.

Agli Stati membri o alle autorità dei paesi terzi o al richiedente stabilito in un paese terzo è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il nome da registrare;

c) il numero di pagine ricevute e

d) la data di ricevimento della domanda.

 

Articolo 10

Presentazione di una domanda transfrontaliera

 

1. In caso di richiesta transfrontaliera relativa a un nome che designa una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune da una o più associazioni di produttori che rappresentano tale zona.

2. Se la domanda riguarda solo Stati membri, è espletata la procedura nazionale preliminare di cui all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 in tutti gli Stati membri interessati.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, la domanda transfrontaliera è presentata alla Commissione da un solo Stato membro a nome degli altri Stati membri, insieme all’autorizzazione ricevuta da ciascuno di questi Stati membri ad agire in nome e per conto loro.

3. Una domanda transfrontaliera che riguarda solo paesi terzi è presentata alla Commissione da una sola associazione richiedente a nome delle altre oppure da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:

a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e

c) un’autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri paesi terzi interessati.

4. Se una domanda transfrontaliera coinvolge almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura nazionale preliminare di cui all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 è espletata in tutti gli Stati membri interessati. La domanda è presentata alla Commissione da uno solo degli Stati membri o dei paesi terzi oppure da una sola delle associazioni richiedenti dei paesi terzi e comprende:

a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e

c) un’autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri Stati membri o paesi terzi interessati.

5. Gli Stati membri, i paesi terzi o le associazioni di produttori stabilite in paesi terzi che presentano alla Commissione una domanda transfrontaliera ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo diventano il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.

 

Articolo 11

Ammissibilità

 

1. Per determinare se la domanda di protezione sia ammissibile, la Commissione verifica se la domanda di registrazione figurante nell’allegato I è stata compilata ed è corredata dei documenti giustificativi.

2. Le domande di registrazione ritenute ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono presentati contemporaneamente alla domanda di registrazione, o mancano documenti, la Commissione ne informa il richiedente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

 

Articolo 12

Esame delle condizioni di validità

 

1. Se una domanda ammissibile di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi dei motivi del rigetto e fissa un termine per il ritiro o la modifica della domanda oppure per la presentazione di osservazioni.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel territorio del paese terzo non pongono rimedio entro il termine agli ostacoli che impediscono la registrazione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto della denominazione di origine o dell’indicazione geografica in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

 

SEZIONE 3

Procedura di opposizione

 

Articolo 13

Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere

Ai fini dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, se una domanda transfrontaliera riguarda solo Stati membri o almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura di opposizione è espletata in tutti gli Stati membri interessati.

 

Articolo 14

Presentazione di opposizioni nell’ambito della procedura comunitaria

 

1. Le opposizioni di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono redatte in conformità al modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento. L’opposizione è presentata alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione dell’opposizione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono il ricorso in opposizione.

All’opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento del ricorso.

 

Articolo 15

Ammissibilità nell’ambito della procedura comunitaria

 

1. Per determinare se un’opposizione sia ammissibile, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica se la stessa indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell’opposizione e se sono rispettati i termini per il suo ricevimento.

2. L’opposizione basata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione, della registrazione o dell’uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. Le opposizioni debitamente motivate contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell’opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l’uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell’uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l’opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l’opposizione in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Le opposizioni ritenute ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

 

Articolo 16

Esame di un’opposizione nell’ambito della procedura comunitaria

 

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo l’opposizione che non sia stata respinta a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data della comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all’opponente.

Nel corso dell’esame di un’opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall’invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo oppure l’opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull’opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell’indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di una o più di tali opposizioni è probabile che la domanda di registrazione non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto di una domanda, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

 

 

SEZIONE 4

Protezione

 

Articolo 17

Decisione sulla protezione

 

1. La Commissione decide di conferire la protezione alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche richieste per le domande di protezione di denominazioni di origine o indicazioni geografiche che non siano state respinte in applicazione degli articoli 11, 12, 16 e 28.

2. Le decisioni sul conferimento della protezione adottate a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 18

Registro

1.  Il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», aggiornato dalla Commissione secondo quanto previsto all'articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 ( 11 ) (di seguito: «il registro») è incluso nella banca dati elettronica «E-Bacchus».

2. La Commissione tiene aggiornato il "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: "il registro").

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.

Per le denominazioni registrate in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione di quelli previsti alla lettera f).

3. La Commissione iscrive i seguenti dati nel registro:

a) il nome registrato del prodotto o dei prodotti;

b) la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;

c) il nome del paese o dei paesi di origine;

d) la data di registrazione;

e) il riferimento all’atto col quale il nome è stato registrato;

f) il riferimento al documento unico.

 

Articolo 19

Protezione

 

1. La protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica vale a decorrere dalla data di iscrizione nel registro.

2. In caso di uso illegale di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, le autorità competenti degli Stati membri adottano, di propria iniziativa, a norma dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure a richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l’uso illegale e impedire la commercializzazione o l’esportazione dei prodotti di cui trattasi.

3. La protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta.

 

SEZIONE 5

Modifiche e cancellazioni

 

Articolo 20

Modifiche del disciplinare o del documento unico

 

1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 479/2008 con riferimento ad una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta, è redatta in conformità con l’allegato IV del presente regolamento.

2. Per determinare se la domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sia ammissibile, la Commissione verifica che siano state trasmesse le informazioni previste all’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda completa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 479/2008 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento.

4. Una modifica è considerata minore se:

a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) non modifica il legame;

c) non include una modifica del nome o di una parte del nome del prodotto;

d) lascia invariata la delimitazione della zona geografica;

e) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

5. Se la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.

6. La Commissione, se decide di accettare una modifica del disciplinare di produzione che riguarda o comprende una modifica delle informazioni iscritte nel registro, procede alla cancellazione dei dati originali dal registro e iscrive i dati nuovi con efficacia dalla data di decorrenza della relativa decisione.

 

Articolo 21

Presentazione di una richiesta di cancellazione

 

1. Le richieste di cancellazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono redatte in conformità al modulo di cui all’allegato V del presente regolamento. Le richieste di cancellazione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la richiesta di cancellazione.

All’autore della richiesta di cancellazione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

 

Articolo 22

Ammissibilità

 

1. Per determinare l’ammissibilità di una richiesta di cancellazione, a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica che la richiesta medesima:

a) indichi l’interesse legittimo, i motivi e la giustificazione della richiesta da parte del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell’autore della richiesta, che correda la richiesta di cancellazione.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l’autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata all’autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all’autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la denominazione di origine o l’indicazione geografica oggetto della cancellazione.

 

Articolo 23

Esame delle richieste di cancellazione

 

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai produttori interessati stabiliti in tale paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto periodo di due mesi sono comunicate, se del caso, all’autore della richiesta di cancellazione.

Nel corso dell’esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall’invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l’autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. A tal fine valuta se il rispetto del disciplinare di un prodotto vitivinicolo oggetto di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito, in particolare se le condizioni previste dall’articolo 35 del regolamento (CE) n. 479/2008 non sono più soddisfatte o non possano più esserlo nell’immediato futuro.

La decisione di cancellazione è comunicata all’autore della richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una denominazione di origine o un’indicazione geografica non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e i richiedenti interessati ne sono debitamente informati.

5. La Commissione cancella il nome dal registro non appena la cancellazione acquista efficacia.

 

SEZIONE 6

Controlli

 

Articolo 24

Dichiarazione degli operatori

 

Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono comunicati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 118 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

Articolo 25

Verifica annuale

 

1. La verifica annuale effettuata dall’autorità di controllo competente di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 consiste in:

a) un esame organolettico e analitico dei prodotti a denominazione di origine;

b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti a indicazione geografica e

c) una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione.

1.  La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure

b) mediante controlli a campione, oppure

c) mediante controlli sistematici, oppure

d) mediante una combinazione dei controlli sopra indicati.

Nel caso dei controlli casuali gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.

Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intera zona geografica delimitata e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

2. Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi, dimostrano che i prodotti analizzati rispondono alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare di produzione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica e possono essere effettuati in qualsiasi fase del processo di produzione, compresa la fase del condizionamento, o anche successivamente. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall’operatore.

3. Ai fini del controllo della conformità al disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l’autorità di controllo ispeziona:

a) i locali degli operatori, per accertarsi che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare di produzione e

b) i prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione, inclusa la fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione redatto in anticipo dall’autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza, comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto.

4. La verifica annuale garantisce che il prodotto non possa fregiarsi di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:

a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta i valori limite e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di cui si tratta;

b) le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte, in conformità alle procedure di cui al paragrafo 3.

5. I prodotti che non rispettano le condizioni previste nel presente articolo possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.

6. Per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un’autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati dalle medesime denominazioni o indicazioni.

7. Se la verifica annuale è effettuata nella fase del condizionamento del prodotto nel territorio di uno Stato membro che non è lo Stato membro di produzione, si applica l’articolo 84 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione [8].

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano ai vini che recano una denominazione di origine o un’indicazione geografica conformi ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 26

Esami analitici e organolettici

 

Gli esami analitici e organolettici di cui all’articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consistono in:

a) un’analisi del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i) in base ad un’analisi chimica e fisica:

- il titolo alcolometrico totale ed effettivo;

- gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);

- l’acidità totale;

- l’acidità volatile;

- l’anidride solforosa totale;

ii) in base ad un’analisi complementare:

- l’anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);

- ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare di produzione delle denominazione di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;

b) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.

 

Articolo 27

Controlli sui prodotti originari di paesi terzi

 

Per i vini di un paese terzo che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle autorità competenti di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli aspetti coperti dal controllo, insieme alla prova che il vino soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.

 

SEZIONE 7

Conversione in un’indicazione geografica

 

Articolo 28

Domanda

 

1. Le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o un richiedente stabilito in un paese terzo possono chiedere la conversione di una denominazione di origine protetta in un’indicazione geografica protetta se non è più possibile o non può più essere assicurata la conformità di una denominazione di origine protetta al relativo disciplinare di produzione.

La domanda di conversione da presentare alla Commissione è redatta in conformità al modulo figurante nell’allegato VI del presente regolamento. Le domande di conversione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione.

2. Se una domanda di conversione di una denominazione di origine in un’indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo dei motivi del rifiuto e li invita a ritirare o a modificare la domanda oppure a presentare osservazioni entro due mesi.

3. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo non pongono rimedio entro il periodo di due mesi agli ostacoli che impediscono la conversione in un’indicazione geografica la Commissione respinge la domanda.

4. La Commissione adotta una decisione di rigetto della conversione in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.

5. Non si applicano l’articolo 40 né l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

 

SEZIONE 1

Domanda

 

Articolo 29

Richiedenti

 

1. Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono presentare alla Commissione una domanda di protezione di menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per "organizzazioni professionali rappresentative" si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano in una o più zone viticole a denominazione di origine o indicazione geografica e che raggruppano almeno due terzi dei produttori della(e) zona(e) a denominazione di origine o indicazione geografica nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale(i) zona(e). Un’organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i vini che produce.

 

Articolo 30

Domanda di protezione

 

1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è conforme al modulo figurante nell’allegato VII ed è accompagnata da una copia delle norme che disciplinano l’uso della relativa menzione.

2. Se la domanda è presentata da un’organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo sono comunicati anche gli estremi dell’organizzazione professionale rappresentativa. L’elenco di queste informazioni, inclusi se del caso i dati pertinenti relativi ai membri dell’organizzazione professionale rappresentativa, figura nell’allegato XI.

 

Articolo 31

Lingua

 

1. La menzione da proteggere è espressa:

a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure

b) nella lingua di tale menzione usata in commercio.

La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. La menzione è registrata nell’ortografia originale.

 

Articolo 32

Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi

 

1. L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica degli stessi paesi terzi.

2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nell’allegato XII che figurano nell’etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

 

SEZIONE 2

Procedura di esame

 

Articolo 33

Presentazione della domanda

 

La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine del fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda. Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data e la menzione tradizionale sono rese pubbliche con i mezzi adeguati.

Al richiedente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) la menzione tradizionale;

c) il numero di documenti ricevuti e

d) la data di ricevimento.

 

Articolo 34

Ammissibilità

 

La Commissione verifica che il modulo di domanda sia compilato in tutti i suoi elementi e che la domanda sia corredata della documentazione necessaria prevista all’articolo 30.

Se il modulo di domanda è incompleto e la documentazione è assente o incompleta la Commissione ne informa il richiedente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata al richiedente.

 

Articolo 35

Condizioni di validità

 

1. Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se:

a) la menzione risponde alla definizione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle condizioni di cui all’articolo 31 del presente regolamento;

b) la menzione è costituita esclusivamente da:

i) un nome tradizionalmente usato in commercio in un’ampia parte del territorio della Comunità, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure

ii) un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) la menzione:

i) non è generica;

ii) è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure

iii) è soggetta a condizioni d’impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:

a) una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all’articolo 31, lettera a), del presente regolamento,

b) una durata di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all’articolo 31, lettera b), del presente regolamento.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per "generica" la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nella Comunità.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 36

Motivi di rigetto

 

1. Se una domanda di menzione tradizionale non risponde alla definizione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 né alle condizioni di cui agli articoli 31 e 35 del presente regolamento, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine di due mesi dalla data di tale comunicazione per il ritiro o la modifica della domanda o la presentazione di osservazioni.

La Commissione adotta una decisione in merito alla protezione in base alle informazioni di cui dispone.

2. La Commissione respinge la domanda qualora il richiedente non ponga rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 1. La Commissione adotta una decisione di rigetto della menzione tradizionale in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata al richiedente.

 

SEZIONE 3

Procedure di opposizione

 

Articolo 37

Presentazione di un ricorso in opposizione

 

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 33, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione.

2. Il ricorso in opposizione è redatto in conformità al modulo riportato nell’allegato VIII ed è presentato alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione del ricorso in opposizione alla Commissione è la data alla quale è protocollato nel registro della corrispondenza della Commissione.

3. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono il ricorso in opposizione.

All’opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento del ricorso.

 

Articolo 38

Ammissibilità

 

1. Per determinare se un’opposizione sia ammissibile, la Commissione verifica se il ricorso in opposizione indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell’opposizione e se è rispettato il termine per il suo ricevimento da parte della Commissione previsto all’articolo 37, primo comma.

2. Se l’opposizione si basa sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all’articolo 41, paragrafo 2, il ricorso in opposizione è accompagnato dalla prova della presentazione, della registrazione o dell’uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.

3. I ricorsi in opposizione debitamente motivati contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell’opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l’uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell’uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.

4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l’opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge il ricorso in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

5. I ricorsi in opposizione ritenuti ammissibili sono comunicati alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

 

Articolo 39

Esame di un’opposizione

 

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo la richiesta di opposizione che non sia stata respinta a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all’opponente.

Nel corso dell’esame di un’opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall’invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo o l’opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull’opposizione.

3. La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, o all’articolo 41, paragrafo 3, oppure all’articolo 42. La decisione di rigetto è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di uno o più ricorsi in opposizioni è probabile che la domanda di riconoscimento non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto del ricorso le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

 

SEZIONE 4

Protezione

 

Articolo 40

Protezione generale

 

1. Se la domanda soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in applicazione degli articoli 38 e 39, la menzione tradizionale è elencata nell’allegato XII del presente regolamento.

2. Le menzioni tradizionali elencate nell’allegato XII sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;

c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

 

Articolo 41

Relazione con i marchi commerciali

 

1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 40 è respinta se la domanda di registrazione del marchio non riguarda un vino che ha diritto all’uso di tale menzione tradizionale ed è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della menzione tradizionale alla Commissione e se tale menzione ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9] o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio [10].

2. Un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 40 del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale.

In tal caso l’uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

3. Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino.

Articolo 42

Omonimi

 

1. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.

L’impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già registrata nell’allegato XII, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1o agosto 2009, parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta o di un nome di varietà di uve da vino o di suoi sinonimi elencati nell’allegato XV.

 

Articolo 43

Rispetto della protezione

 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 479/2008, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per far cessare la commercializzazione dei prodotti, inclusa l’esportazione.

 

SEZIONE 5

Procedura di cancellazione

 

Articolo 44

Motivi della cancellazione

 

Una menzione tradizionale è cancellata se non risponde più alla definizione stabilita all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e non rispetta più le condizioni previste agli articoli 31, 35, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 3, o all’articolo 42.

 

Articolo 45

Presentazione di una richiesta di cancellazione

 

1. Uno Stato membro, un paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata utilizzando il modulo figurante nell’allegato IX. Le richieste di cancellazione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.

2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la richiesta di cancellazione.

All’autore della richiesta di cancellazione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di pagine ricevute e

c) la data di ricevimento della domanda.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.

 

Articolo 46

Ammissibilità

 

1. Per determinare se sia ammissibile, la Commissione verifica che la richiesta di cancellazione:

a) indichi l’interesse legittimo del suo autore;

b) spieghi i motivi della cancellazione e

c) faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell’autore della richiesta che spieghi l’interesse legittimo, i motivi e le giustificazioni del richiedente.

2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.

3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l’autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata all’autore della richiesta di cancellazione e alle autorità allo Stato membro o del paese terzo o all’autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.

4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la menzione tradizionale oggetto della cancellazione.

 

Articolo 47

Esame delle richieste di cancellazione

 

1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all’autore della richiesta di cancellazione.

Nel corso dell’esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall’invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.

2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l’autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine stabilito, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione.

3. La Commissione adotta una decisione di cancellazione della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se continuano ad essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 44.

La decisione di cancellazione è comunicata all’autore della relativa richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo.

4. In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una menzione tradizionale non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di cancellazione di una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione ne sono debitamente informati.

5. La Commissione sopprime la menzione dall’elenco dell’allegato XII non appena la cancellazione acquista efficacia.

 

SEZIONE 6

Menzioni tradizionali protette esistenti

 

Articolo 48

Menzioni tradizionali protette esistenti

 

Le menzioni tradizionali protette in virtù degli articoli 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento purché:

a) anteriormente al 1o maggio 2009 sia stato presentato alla Commissione un riepilogo della definizione o delle condizioni d’uso;

b) gli Stati membri o i paesi terzi non abbiano cessato di proteggere alcune menzioni tradizionali.

 

CAPO IV

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

 

Articolo 49

Norma comune a tutte le indicazioni figuranti in etichetta

 

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, l’etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: "i prodotti"), può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste all’articolo 58 e da quelle disciplinate dall’articolo 59, paragrafo 1 e dall’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento, purché soddisfino i requisiti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

 

SEZIONE 1

Indicazioni obbligatorie

 

Articolo 50

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

 

1. Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 e quelle elencate all’articolo 59 del medesimo regolamento figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.

Tuttavia, le indicazioni obbligatorie del numero di lotto e quelle di cui all’articolo 51 e all’articolo 56, paragrafo 4, del presente regolamento possono figurare fuori del campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie.

2. Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 e quelle applicabili in virtù degli atti citati all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

 

Articolo 51

Applicazione di determinate regole orizzontali

 

1. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008, detti ingredienti devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola "contiene". Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: "solfiti", "sulfiti" o "anidride solforosa".

2. L’obbligo di etichettatura di cui al paragrafo 1 può comprendere l’uso del pittogramma figurante nell’allegato X del presente regolamento.

 

Articolo 52

Commercializzazione ed esportazione

 

1. I prodotti con un’etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella Comunità né esportati.

2. In deroga ai capi V e VI del regolamento (CE) n. 479/2008, per i prodotti destinati all’esportazione gli Stati membri possono autorizzare che nell’etichettatura di determinati vini destinati all’esportazione figurino indicazioni non conformi alle norme di etichettatura previste dalla normativa comunitaria ove tali indicazioni siano previste dalla normativa del paese terzo interessato. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali della Comunità.

 

Articolo 53

Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

 

Il dispositivo di chiusura dei prodotti di cui all’articolo 49 non può essere rivestito con una capsula o una lamina contenenti piombo.

 

Articolo 54

Titolo alcolometrico effettivo

 

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.

Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo "% vol" e può essere preceduto dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall’abbreviazione "alc".

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 % vol al titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall’analisi.

2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull’etichettatura in caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.

 

Articolo 55

Indicazione della provenienza

 

1. L’indicazione della provenienza, di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 è realizzata come segue:

a) per i vini di cui all’allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:

i) i termini "vino di (…)" oppure "prodotto in (…)", oppure "prodotto di (…)", o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per i vini transfrontalieri prodotti con determinate varietà di uve da vino ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, può figurare solo il nome di uno o più Stati membri o del paese terzo o di paesi terzi;

ii) i termini "vino della Comunità europea" o termini equivalenti, oppure "misceladi vini di diversi paesi della Comunità europea" nel caso di una miscela di vini originari di diversi Stati membri, oppure

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, i termini "miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea" o "miscela di vini di …" completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;

iii) i termini "vino della Comunità europea" o termini equivalenti, oppure "vino ottenuto in (…) da uve vendemmiate in …", completato dal nome degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro a partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure

per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, il termini "vino ottenuto in (…) da uve vendemmiate in (…)", con il nome dei paesi terzi di cui trattasi;

b) per i vini di cui all’allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:

i) i termini "vino di (…)" oppure "prodotto in (…)", oppure "prodotto di (…)", oppure "sekt di (…)", o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

ii) i termini "prodotto in (…)", o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui avviene la seconda fermentazione;

c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini "vino di (…)" oppure "prodotto in (…)", oppure "prodotto di (…)", o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette transfrontaliere è indicato solo il nome di uno o più Stati membri o paesi terzi.

Il presente paragrafo fa salvi gli articoli 56 e 67.

2. L’indicazione della provenienza, di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione, del mosto concentrato o del vino nuovo ancora in fermentazione è realizzata come segue:

a) "mosto di (…)" oppure "mosto prodotto in (…)" o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o di un territorio che fa parte dello Stato membro in cui il prodotto è ottenuto;

b) "miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea" se si tratta di un taglio di prodotti elaborati in due o più Stati membri;

c) "mosto ottenuto a (…) da uve raccolte in (…)" per il mosto di uve che non è stato elaborato nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.

3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.

 

Articolo 56

Indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore e del venditore

 

1.Ai fini dell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo si intende per:

a) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nell'Unione europea, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;

b) "imbottigliamento", il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;

c) "produttore", la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l’elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;

d) "importatore", la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [11];

e) "venditore", la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

f) «indirizzo», il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore

2. Il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore sono completati:

a) dai termini "imbottigliatore" oppure "imbottigliatoda (…)", oppure

b) da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l’imbottigliamento di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta avviene:

i) nell’azienda del produttore, oppure

ii) nei locali di un’associazione di produttori, oppure

iii) in un’impresa situata nella zona geografica delimitata oppure nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliato per conto di (…)" o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini "imbottigliato da (…) per conto di (…)".

Se l’imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell’imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro.

Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini "confezionatore" e "confezionatoda" sostituiscono rispettivamente i termini "imbottigliatore" e "imbottigliatoda", salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

3. Il nome e l’indirizzo del produttore o del venditore è completato dai termini "produttore" o "prodotto da" e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria l’indicazione del produttore.

4. Il nome e l’indirizzo dell’importatore sono preceduti dai termini "importatore" o "importato da (…)".

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.

Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro. Sull’etichetta del vino figura anche l’indicazione del nome e dell’indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall’imbottigliatore, dal produttore, dall’importatore o dal venditore indicati in codice.

6. Se il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore o del venditore contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta, tale nome o indirizzo è indicato sull’etichetta:

a) in caratteri le cui dimensioni non superano la metà dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi, oppure

b) per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti elaborati sul loro territorio.

 

Articolo 57

Indicazione dell’azienda

 

1. I termini elencati nell’allegato XIII con riferimento all’azienda, diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a condizione che:

a) il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda;

b) l’elaborazione sia interamente effettuata nell’azienda;

c) gli Stati membri disciplinino l’uso dei loro termini rispettivi elencati nell’allegato XIII. I paesi terzi adottano le norme applicabili all’uso dei loro termini rispettivi elencati nell’allegato XIII, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Solo se l’azienda lo autorizza il suo nome può essere usato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto.

 

Articolo 58

Indicazione del tenore di zucchero

 

1. I termini elencati nell’allegato XIV, parte A, del presente regolamento, che indicano il tenore di zucchero, figurano sull’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti, espresso in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio) giustifica l’uso di due dei termini elencati nell’allegato XIV, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell’allegato XIV, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull’etichetta del prodotto.

 

Articolo 59

Deroghe

 

In conformità all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, i termini "denominazione di origine protetta" possono essere omessi per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette, a condizione che questa possibilità sia disciplinata nell’ambito della legislazione dello Stato membro o delle norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative:

a)Cipro: | Κουμανδαρία (Commandaria); |

b)Grecia: | Σάμος (Samos); |

c)Spagna: | Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla; |

d)Francia: | Champagne; |

e)Italia: | Asti, Marsala, Franciacorta; |

f)Portogallo: | Madeira o Madère, Port o Porto. |

 

Articolo 60

Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

 

1. I termini "vino spumante gassificato" e "vino frizzante gassificato" di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini "ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica", salvo se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.

I termini "ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica" sono indicati anche in caso di applicazione del disposto dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine "Sekt".

 

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative

 

Articolo 61

Annata

 

1. A norma dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, sulle etichette dei prodotti ai sensi dell’articolo 49 può figurare l’annata a condizione che almeno l’85 % delle uve usate per elaborarli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:

a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello "sciroppo di dosaggio" o nello "sciroppo zuccherino", o

b) i quantitativi di prodotti di cui all’allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Per i prodotti ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l’annata da indicare nell’etichetta dei vini è l’anno civile precedente.

3. Anche i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 63.

 

Articolo 62

Nome della varietà di uve da vino

 

1. I nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, utilizzate per l’ottenimento dei prodotti ai sensi dell’articolo 49 del presente regolamento, possono figurare sulle etichette dei prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) del presente articolo.

a) Per i vini prodotti nella Comunità europea, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi sono quelli indicati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Per gli Stati membri esonerati dall’obbligo di classificazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi delle varietà di uve del vino o i loro sinonimi sono quelli figuranti nell’Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

b) Per i vini originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nei paesi terzi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi figurano in almeno una delle liste seguenti:

i) dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

ii) dell’Unione per la protezione delle selezioni vegetali (UPOV);

iii) dell’Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche (IPGRI).

c) Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recanti un’indicazione geografica di un paese terzo, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché:

i) qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l’85 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi

- i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello "sciroppo di dosaggio" o nello "sciroppo zuccherino", o

- i quantitativi di prodotti di cui all’allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008;

ii) qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi

- i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello "sciroppo di dosaggio" o nello "sciroppo zuccherino", o

- i quantitativi di prodotti di cui all’allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008.

Nel caso di cui al punto ii), le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

d) Per i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e lettera c), e di cui all’articolo 63.

2. Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi dei vitigni utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia "pinot blanc", "pinot noir", "pinot meunier" e "pinot gris" e i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo "pinot".

3. In deroga all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell’allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, possono figurare sull’etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un’indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l’ 11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore.

4. I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell’allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull’etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo.

 

Articolo 63

Norme specifiche sulle varietà di uve da vino e sull’annata dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti o le autorità responsabili di procedere alla certificazione prevista dall’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [12].

2. Provvedono alla certificazione del vino, in ogni fase della produzione, compresa la fase del condizionamento:

a) l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1, o

b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

L’autorità o le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Gli organismi di certificazione di cui al primo comma, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.

3. La procedura di certificazione di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 garantisce, mediante una documentazione amministrativa probante, la veridicità della o delle varietà di uve da vino e dell’annata riportate sull’etichetta del vino.

Inoltre, gli Stati membri produttori possono decidere di effettuare:

a) un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati;

b) un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno.

La procedura di certificazione è realizzata dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro di produzione.

La certificazione è effettuata:

a) mediante controlli casuali in base ad un’analisi di rischio, oppure

b) mediante controlli a campione, oppure

c) mediante controlli sistematici.

I controlli casuali si basano su un piano di controllo prestabilito dall’autorità, che copre le varie fasi della produzione. Il piano di controllo è noto agli operatori. Gli Stati membri selezionano a caso il numero minimo di operatori da sottoporre a controllo.

Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intero territorio nazionale e corrispondano al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

I controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.

4. Con riferimento al disposto dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri produttori si accertano che i produttori dei vini ivi indicati siano produttori riconosciuti dallo Stato membro di produzione.

5. Per quanto riguarda il controllo, compresa la tracciabilità, gli Stati membri produttori provvedono a che siano applicati il titolo V del regolamento (CE) n. 555/2008 e il regolamento (CE) n. 606/2009.

6. Per i vini transfrontalieri di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati.

7. Per i vini prodotti in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono decidere di usare il termine "vino varietale" completato dal nome:

a) dello Stato membro o degli Stati membri;

b) del vitigno o dei vitigni.

Per i vini senza denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta o senza indicazione geografica prodotti in paesi terzi, che recano sull’etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino o l'annata, i paesi terzi possono decidere di utilizzare il termine "vino varietale" completato dal nome o dai nomi del paese terzo o dei paesi terzi interessati.

L’articolo 55 del presente regolamento non si applica qualora sia indicato il nome dello Stato membro o degli Stati membri oppure del paese terzo o dei paesi terzi.

Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.

8. I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai prodotti ottenuti da uve vendemmiate a partire dal 2009.

 

Articolo 64

Indicazione del tenore di zucchero

 

1. Salvo diversa disposizione prevista all’articolo 58 del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell’allegato XIV, parte B, del presente regolamento, può figurare sull’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Se il tenore di zucchero dei prodotti giustifica l’uso di due dei termini elencati nell’allegato XIV, parte B, è indicato solo uno di questi due termini.

3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell’allegato XIV, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull’etichetta del prodotto.

4.  Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

 

Articolo 65

Indicazione dei simboli comunitari

 

1. I simboli comunitari di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 possono figurare sulle etichette dei vini conformemente all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione [13]. In deroga all’articolo 59, le diciture "DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA" e "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA" all’interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell’allegato succitato.

2. I simboli o le indicazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008, qualora figurino sull’etichetta del prodotto, sono accompagnati dalla corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

 

Articolo 66

Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

 

1. A norma dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione, in particolare quelle stabilite ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le indicazioni elencate nell’allegato XVI sono i soli termini che possono essere usati per designare un vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire indicazioni equivalenti a quelle previste nell’allegato XVI per tali vini.

L’impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l’invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l’impiego di contenitori di legno.

3. L’espressione "fermentato in bottiglia" può essere usata solo per designare i vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o i vini spumanti di qualità a condizione che:

a) il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b) la durata del processo di elaborazione, compreso l’affinamento nell’azienda di produzione, calcolata a decorrere dall’inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;

c) la durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée) e della permanenza della partita sulle fecce sia di almeno novanta giorni e

d) il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

4. Le espressioni "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo classico tradizionale" possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:

a) sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

b) sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée),

c) sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. L’espressione "Crémant" può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:

a) le uve siano vendemmiate a mano;

b) il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;

c) il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;

d) il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;

e) il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4 e

f) fatto salvo l’articolo 67, il termine "Crémant" sia indicato sull’etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell’unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine "Crémant" registrati anteriormente al 1o marzo 1986.

6. I riferimenti alla produzione biologica dell’uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio [14].

 

Articolo 67

Nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica

 

1.Per quanto riguarda il disposto dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 e fermi restando gli articoli 55 e 56 del presente regolamento, il nome di un’unità geografica e i riferimenti a una zona geografica possono figurare soltanto sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o indicazione geografica di un paese terzo.

2.  Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, lo «sciroppo di dosaggio» o lo «sciroppo zuccherino», o

b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato XI ter, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.

 2.  Gli Stati membri possono decidere, per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l’uso anteriormente all’11 maggio 2002, che contengono o sono costituiti dal nome di un’unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e dei riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, di non applicare le condizioni di cui al primo comma, terza e quarta frase.

3.  Il nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e un riferimento alla zona geografica sono costituiti dal nome di:

a) una località o un gruppo di località;

b) un comune o una frazione;

c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

d) una zona amministrativa.

 

SEZIONE 3

Norme relative a determinati tipi di bottiglia e a determinati dispositivi di chiusura e disposizioni complementari stabilite dallo Stato membro produttore

 

Articolo 68

Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

 

Per figurare nell’elenco di determinati tipi di bottiglia di cui all’allegato XVII, la bottiglia di un tipo determinato risponde ai seguenti requisiti:

a) è stata utilizzata esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un determinato vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e

b) l’uso evoca al consumatore un vino di una particolare denominazione di origine o indicazione geografica.

Nell’allegato XVII figurano le condizioni che disciplinano l’uso di specifici tipi di bottiglia riconosciuti.

 

Articolo 69

Norme sulla presentazione di determinati prodotti

 

1. Solo i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti del tipo aromatico sono commercializzati ed esportati in bottiglie di vetro di tipo "sciampagnotte" munite di un dispositivo di chiusura:

a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia,

b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.

2. Gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui al paragrafo 1 si applichi:

a) ai prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e

i) elencati nell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008,

ii) elencati nei punti 7, 8 e 9 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008,

iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio [15], oppure

iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2 % vol;

b) a prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

 

Articolo 70

Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

 

1. Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l’uso delle indicazioni di cui agli articoli 61, 62 e da 64 a 67 mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.

2. Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni previste dall’articolo 64 e dall’articolo 66.

3. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell’articolo 59, paragrafo 1, e nell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini prodotti sul loro territorio.

4. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini imbottigliati sul loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 71

Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999

 

1. La Commissione appone sui documenti ricevuti dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, relativi ad una denominazione di origine o ad un’indicazione geografica di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la data di ricezione e il numero del fascicolo.

Allo Stato membro è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:

a) il numero di fascicolo;

b) il numero di documenti ricevuti e

c) la data di ricevimento dei documenti.

La data di presentazione alla Commissione è la data alla quale i documenti sono protocollati nel registro della corrispondenza della Commissione.

2. La Commissione adotta una decisione in merito alla cancellazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

 

Articolo 72

Etichettatura temporanea

 

1. In deroga all’articolo 65 del presente regolamento, i vini che recano una denominazione di origine o un’indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

2. Se la Commissione decide di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un’indicazione geografica a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.

 

Articolo 73

Disposizioni transitorie

 

1. Ai nomi dei vini riconosciuti dagli Stati membri in quanto denominazione di origine o indicazione geografica entro il 1o agosto 2009, che non sono stati pubblicati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, o dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002, si applica la procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Ogni modifica del disciplinare che riguardi nomi di vini protetti in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, o nomi di vini non protetti in applicazione della medesima disposizione, presentata allo Stato membro entro il 1o agosto 2009, è soggetta alla procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 purché entro il 31 dicembre 2011 sia comunicata alla Commissione una decisione di approvazione dello Stato membro e un fascicolo tecnico conforme alle disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

3. Gli Stati membri che non hanno presentato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008 entro il 1o agosto 2009 sono tenuti a farlo entro il 1o agosto 2010. Nel frattempo, negli Stati membri interessati si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 9, 10, 11 e 12 in quanto procedura nazionale preliminare ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 479/2008.

4. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

Articolo 74

Abrogazione

 

I regolamenti (CE) n. 1607/2000 e (CE) n. 753/2002 sono abrogati.

 

Articolo 75

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann Fischer Boel

Membro della Commissione

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