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NORDRHEIN-WESTFALEN

RHEINLAND-PFALZ

VIGNETI DOKTOR UND GRABEN BERKASTEL KUES MOSEL

VIGNETI DOKTOR UND GRABEN BERNKASTEL KUES MOSEL

RHEINlLAND-PFALZ

NORDRHEIN-WESTFALEN

SAARLAND

ZONE VITICOLE COMUNITARIE A

 

Questi tre Lands sono legati fra di loro perché hanno in comune un “anbaugebiet”.

Nordrhein-Westfalen e Rheinland-Pfalz l’anbaugebiet “Mittelrhein”;

Saarland e Rheinland-Pfalz l’anbaugebiet “Mosel”.

 

Nordrhein-Westfalen è il land più a settentrione, confina a sud con il Rheinland-Pfalz, ad ovest con il Belgio e l’Olanda, a nord con il Land Nieder Sachsen ad est con il medesimo Land e l’Hessen.

La capitale è Düsseldorf, è composta da 5 distretti governativi (Regierungbezircke), da 31 Landkreise (circondari rurali) e da 23 Municipalità cittadine.

La sua importanza in ambito vitivinicolo è quasi nulla, troviamo vigneti, solo all’estremità sud, nel Kreis Siegburg, comune di Königswinter in circa 30 ettari.

Le tipologie di questo Land sono:

Landwein “Rhein”

Landwein “Rheinburger”

Anbaugebieten “Mittelrhein”

 

Saarland è un piccolo Land all’estremità occidentale della Germania, racchiuso a nord, est e  sud dal Rheinland-Pfalz e confina ad ovest con la Francia, la capitale è Saarbrücken, è composta da sei Landkreise (circondari rurali).

Anche questo Land ha una modesta importanza vitivinicola, i suoi vigneti sono concentrati lungo la sponda destra della Mosella (appartengono all’anbaugebiet Mosel) nel bereich Moseltor, nel comune di Perl, all’estremità nord-occidentale (frontiera francese) del Land, in circa 140 ettari.

Le tipologie di questo Land sono:

Landwein “Saarlandischer”

Anbaugebieten “Mosel”

 

 

Rheinland-Pfalz è il Land con la maggior estensione di vigneti di tutta la Germania; essi si trovano sia lungo i tre fiumi più importanti del Land: Rhein, Mosel e Nahe, sia lungo alcuni loro affluenti, sia sulle pendici collinari dell’Hunsruck tra l’anbaugebieten Mosel e Nahe, sia sui confini della Pfaslzerwald.

Questo Land confina a nord con il Nordrhein-Westfalen, ad est con l’Hessen e il Baden-Württemberg, a sud e sud-ovest con la Francia ad ovest con il Saarland, il Lussemburgo e il Belgio, la capitale è Magonza; il Land è suddiviso in tre distretti governativi (Regierungbezirke) 26 circondari rurali (Lankreise) e 12 municipalità cittadine.

Le tipologie di questo Land sono:

«Landwein Rhein”

«Landwein der Mosel»

«Landwein der Saar»

“Landwein der Ruwer”

“Landwein Ahrtaler”

“Landwein Rheinburger”

“Landwein Nahegauer”

«Landwein Rheinischer»

«Landwein Pfälzer»

Anbaugebieten :

“Mittelrhein”

“Ahr”

“Mosel”

“Nahe”

“Rheinhessen”

“Pfalz”

Inoltre  troviamo le uniche due “Qualitätswein Garantierten Ursprung” della Germania

“Ruwertal”

“Obermosel”

e l’unico appartenente alla nuova classificazione (simile a quelle ungheresi e austriache):

Districtus Controllatus (D.C.) “Pfalz”

 

Salendo dalla frontiera con l’Alsazia, i vigneti si estendono nei seguenti anbaugebieten:

“Pfalz (ex Rheinpfalz)”: partendo dal limite meridionale sulla frontiera franco-tedesca a Schweighofen, per passare Neustadt e raggiungere il limite settentrionale a Morsscheim e Monscheim, limite con l’anbaugebiet “Rheinhessen”.

I vigneti affiancano ad est il parco naturale “Pfalzerwald” tenendosi ad una certa distanza dalla riva sinistra del Reno.

“Rheinhessen”: i suoi vigneti hanno continuità con quelli più meridionali dello Pfalz, iniziano a Worms e Monsheim, allineandosi sulla riva sinistra del Reno per staccarsi nei dintorni di Mainz e riprendere poco oltre la curva verso ovest del fiume sino a Bingen con il limite occidentale sulla riva destra del fiume Nahe, sino a scendere a Bad Kreuznach sul limite con l’anbaugebiet Nahe, in un’ampia zona collinare a nord della Pfalzerwald.

“Nahe”: inizia a nord sulla sonda sinistra della Nahe e del Reno, scende a sud attraversando Bad Kreuznach tenendosi sulla sinistra del fiume (alcuni vigneti sono sul limite con l’anbaugebiet “Rheinessen” ad ovest della città, sul lato destro del fiume), per spandersi tra la riva destra della Nahe e sulle sponde del suo affluente Glan, sino al limite sud-orientale di Bahyerfeld Steckweiler poco più a sud di Alsenz; il limite sud-occidentale è rappresentato da Martinstein e Merxheim sulla riva sinistra della Nahe.

Il limite nord-ovest è rappresentato dalla linea tra Bingen sul Reno attraverso Genhein sino a Spabrücken per scendere più a sud sino a Bockenau sempre sulla sinistra della Nahe.

Zona collinare tra la Pfalzerwald a sud e i monti Hunsrück a nord-ovest.

“Mittelrhein”: tutto lungo le rive del Reno tra la divisione dei monti Hunsrück a sinistra e il Taunus a destra per salire sino a Königswinter nel Land Nordrhein-Westfalen.

I vigneti sono concentrati maggiormente a sud sulla riva sinistra del Reno nei pressi di Bacharach di fronte all’anbaugebiet “Rheingau” (sponda destra).

Scendendo il fiume i vigneti si fanno più radi e discontinui; una parte sulla sponda sinistra e una parte sulla sponda destra del Reno sino a Lanstein (destra), si riducono ulteriormente sempre sul lato destro del Reno di fronte a Koblenz e terminare poco oltre Linz sul confine del Land Rhein-Pfalz.

Riprendono nel Land Rhein-Westfalen sulla destra del Reno e sud-est di Bonn nel comune di Königswinter.

“Mosel (ex Mosel-Saar-Ruwer)”: i vigneti sono disposti lungo le sponde della Mosella che taglia in due, a sud l’Hunsrück a nord l’Orelfeld  e l’Elfeld, su pendii collinari a volte molto ripidi, disposti lungo le sponde del fiume; inoltre si allargano anche nel ricoprire le sponde dei due affluenti di destra più importanti, il Ruwer e la Saar; nella sua parte più occidentale e sui due affluenti il terreno si fa più dolce e l’ambiente è più collinare con pendii meno accentuati.

Dopo aver attraversato Trier, termina la sua corsa nord-est, sud-ovest, prima alla frontiera lussenburghese, poi entra nel Land Saarland (sponda destra) per racchiudere alcune località (Nenning, Sehndorf e Perl).

“Ahr”: si trova a settentrione dei monti Elfel lungo le sponde del fiume omonimo, (sul confine nord del Land), partendo da Heimersheim (ad est) a pochi km dalla sua confluenza nel Reno, attraversa Bad Neuenahr-Ahrweiler e si conclude a Altenahr.

E’ un anbaugebiet tra i più piccoli di tutta la Germania ed è l’unico a produrre in maggioranza vini rossi.

 

L’inventario viticolo comunitario (dati UE 2005) prevede le seguenti estensioni:

Nordrhein-Westfalen:              19,09 ettari (0,018% del vigneto nazionale);

Rheinland-Pfalz:                 64.141,00 ettari (62,59% del vigneto nazionale);

Saarland:                                   111,00 ettari (0,108% del vigneto nazionale).

 

Per ulteriori informazioni vedere a lato i tre Landesverordnung con le norme di produzione (per il Land Rheinland-Pfalz le norme sono quelle generali valide per tutti le regioni viticole del Land) e il verordnung del Ladwein “Rhein” il quale copre il territorio vitato dei tre Land, i restanti regolamenti sono disponibili nelle pagine specifiche di ogni “anbaugebiet”.

 

VIGNETI WACHENHEIM PFALZ

VIGNETI WACHENHEIM PFALZ

Regolamento  Rheinland-Pfalz sulla produzione del vino
Dal 18
Luglio 1995  

Modifiche
prima modifica decreto del 14.5.1996, (GVBl. p.227)
seconda modifica decreto del 21.11.1996, (S.423 GVBl.)
terza modifica decreto del 12.8.1997, (S.319 GVBl.)
quarta modifica decreto del 1998/08/14, (GVBl. S.251)
quinta modifica decreto del 1998/02/11, (GVBl. p.359)
sesta modifica decreto del 22.8.2000, (GVBl. p.310)
settima modifica decreto del 2.7.2002, (GVBl. S.322)
ottava
modifica decreto del 30.10.2002, (GVBl. S.448)
nona modifica regolamento (GVBl. S.216)
decima modifica decreto del 20.09.2008, (GVBl. S.258)
undicesima modifica decreto del 2009/01/09, (legge Gazette p. 308)


Art 1.
(Abrogato)


Art 2.
(§ 7, comma 4, legge n. 1 del vino)
Al fine di garantire la fornitura di materiale di propagazione, l'autorità competente può autorizzare l'esercizio di reimpianto per la coltura di piante madri in una zona che non abbia i requisiti di cui al § 4 del regolamento di Vino.


Art 3.
(§ 7, comma 2, legge n. 4 del vino, in combinato disposto con il § 6, paragrafo 1 del regolamento del vino)

(1)   Le commissioni di esperti sono nominate dal Ministero dell’Agricoltura del Land Renania Palatinato nel numero necessario.

(2)   Il comitato di esperti è composto da almeno tre membri che valutano i siti per la produzione di vini di qualità e devono essere soprattutto esperti nella produzione dei vini locali.

Eseguono, ai sensi del § 4 del regolamento del vino, gli accertamenti necessari per la valutazione della idoneità di una zona di coltivazione per la produzione dei vini di qualità o da tavola, valutazione che deve essere presa a maggioranza.

(3)   La commissione adotta un regolamento interno vista l’approvazione preventiva del Ministero dell’Agricoltura del Land.

 

§ 4

(§ 8 comma 2 del regolamento del vino)

(1)   Possono essere creati impianti pilota per testare le condizioni e le caratteristiche della produzione di varietà di vite da vino raccomandate e/o autorizzate, previa approvazione dell’autorità competente.

(2)   Le stazioni sperimentali non possono eseguire più di una prova con il medesimo vitigno

In deroga alla disposizione precedente, si possono autorizzare, altri test attitudinali, se le condizioni sperimentali differiscono per almeno una caratteristica.

La prova attitudinale viene eseguita su una superficie di non oltre un ettaro e i ceppi non devono essere in numero inferiore a 300.

 

Art 4 bis

Per la produzione del vino sono ammessi solo i vitigni regolarmente iscritti nel Registro Federale ufficiale delle varietà, raccomandate e/o autorizzate per territorio.

(Per § 8 bis comma 4 legge sui vini)
E’ possibile eseguire un nuovo impianto, fino alla fine del XIII al anno della campagna di compensazione.

 

Art 5.

(Per § 12 comma 2 legge sui vini in connessione con il § 10 comma 3 regolamento del vino)
Il ritorno temporaneo al vigneto di proprietà, che può essere correttamente piantato o vitato e le procedure di divisione del fondo, sotto la ricomposizione fondiaria, secondo la  legge modificata, 16 Marzo 1976 (Gazzetta ufficiale federale I, p. 546), modificata da ultimo dall'articolo 17 della legge del 19 Dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale federale I, pag 2794), e valido per la durata della procedura, fino alla scadenza del periodo durante il quale i procedimenti di possesso o il completamento dei lavori relativi alla produzione e di inpianto di valore equivalente, come vitate ai sensi del § 2 n. 7 della legge del Vino.


Art 6.  

(Per § 12 comma 3 frase 1 legge n. 4 del vino, § 29 comma 1 legge n. 1 del vino i.V.m. § 16 del regolamento di vigilanza)
(1) I viticoltori e tutte le associazioni riconosciute, valide in una singola area viticola, devono dichiarare la quantità di vendemmia ottenuta, intero raccolto deve registrato come uva o mosto di uve, ai sensi del § § 9-11 e 12, paragrafo 1 e 3 frase 1, n. 2 e 3 della legge del Vino.
(2) Le associazioni di produttori di cui al paragrafo 1 possono, in deroga al § 9 comma 1 frase 1 e § 10 comma 1 frase, fare una dichiarazione per  i quantitativi in eccedenze purché  dedicati a vino per l'annuale autosufficienza nelle famiglie dei loro membri.
(3) la vendita di quantitativi eccedenti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzata solo tra i membri che hanno in carico l'uva o mosto di uve in seguito all'operazione di aggregazione tra produttori..

In questo caso il vino imbottigliato deve avere un marchio su cui vanno iscritti solo l'anno di raccolta, l'imbottigliatore e la menzione "Vino in eccesso".

Anche per il succo d'uva o mosto di uve fresche si applica di conseguenza il paragrafo 2.

Circa il rilascio di quantitativi eccedenti di cui al paragrafo 2 devono essere tenute documenti distinti, utilizzando i formulari in uso rilasciati dall'autorità competente.

Al termine di ogni campagna (31 Luglio dell’anno seguente la vendemmia)  l'organismo competente emetterà un bando per la quantità di cui al paragrafo 2, in base al § 8 comma 1 .

 

Art 6 bis.

 (Per § 12 comma 3 frase 1 e comma 2 legge n. 5 del vino)
In deroga al § 11 comma 1 della legge sul vino, si può consentire la distillazione del vino e rilasciare un certificato per essere utilizzato come combustibile in un sistema fognario, se la quantità di distillazione del vino in cantina non è superiore a 1.000 litri.

La prova è fornita dall'organo competente con documento di accompagnamento e un’autorizzazione del gestore del sistema delle acque reflue per l'autorità appropriata.


Art 7.
(Per § 12 comma 3 frase 1 n. 3 e par 5 diritto del vino)
In deroga al § 9 comma 1, frase 1, § 10 comma 1 frase 1 e § 11 comma 1 frase 1 della legge, il vinificatore può, nella propria dichiarazione dell'intero raccolto di uva o mosto di uve di altri produttori che non hanno le strutture di trasformazione, indicare i quantitativi che superano il rendimento totale per ettaro.

All'atto della frase 1, la resa dei vigneti in cui sono state raccolte le uve di informare, le autorità competenti,  l'operazione di acquisto per iscritto.


Art 8.
(Per § 12 comma 3 frase 1 n. 5 del Vino Act, § 12 comma 1 legge n. 1 del vino
i.V.m. § 10 comma 2 del regolamento del Vino e § 33 comma 1 n. 2 e 3, in combinato disposto con legge sui vini § 29 comma 3 regolamento di vigilanza del vino)
(A) L’obbligo di  comunicare all'autorità competente l'esistenza, la distillazione, il recupero come combustibile in un impianto di acque reflue e la perdita e il consumo della raccolta superiore al rendimento totale per ettaro, nella dichiarazione vanno elencate le quantità in eccesso, indicando che in accordo con il § 10 comma 1 frase 1 n. 4 della legge è stata applicata al vino.

Per i prodotti delle “anbaugebieten”, dove la resa per ettaro ai sensi del § 9 comma 1 frase 2 n. 2 di vino della legge è stato fissato separatamente, va segnalato anche il tipo di qualità al quale era destinato la partita in eccesso.
(2) La relazione di cui al paragrafo 1 va eseguita ogni anno entro il 31 Luglio sul modulo di congedo rilasciato dall'autorità competente e deve essere ricevuto dall’Autorità stessa entro e non oltre il 07
Agosto.
(3), quando le rese per ettaro sono definite in settori in crescita e dove la resa per ettaro ai sensi del § 9 comma 1 frase 2 n. 2 della legge del Vino è stata fissata separatamente, in modo da rendere il calcolo separato del rendimento totale per ettaro, vanno distinte separatamente calcolando la resa per ettaro, per ogni gruppo di qualità di vitigno..

Nelle “anbaugebieten” in base alla frase 1, in cui una resa per ettaro ai sensi del § 9 comma 1 frase 2 n. 2, della legge del Vino è stata fissata per il vino di base, il calcolo separato del rendimento totale per ettaro deve essere dichiarato entro il  15 Gennaio dell'anno successivo la raccolta.

Nelle regioni determinate in base alla frase 1, dove una resa per ettaro, secondo il § 9 comma 1 frase 2 n. 2 della legge del Vino per il vino di base non è fisso, va eseguito il calcolo separato del rendimento totale per ettaro e la resa totale per ettaro superiore agli importi attribuibili a un gruppo di qualità.

L'autorità competente notifica entro il 30 Novembre dell'anno di raccolta, il vigneto e il suo calcolo del rendimento totale per ettaro per gruppo di qualità, alla luce delle informazioni ricevute dai produttori e iscritte nel registro ai sensi del regolamento CE) n. 436/2009 del 26 Maggio 2009 in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008

Per quanto riguarda il registro, l'obbligo di notifica, e la raccolta di informazioni per monitorare il mercato, i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e i registri di entrata e uscita nel settore vitivinicolo (GU . europea n. L 128, p. 15), come modificata, in tale comunicazione è considerato come un obbligo separato ai fini delle sanzioni, quando un vigneto abbia un rendimento totale superiore per il Landwein, il vino con o senza  riferimento all’annata di vendemmia, o tipologia del vino, dichiarati all'autorità competente entro il 15 Gennaio, che non siano conformi alla dichiarazione saranno sanzionati.

(3).L'autorità competente è autorizzata ad utilizzare per fini dell'attuazione del presente regolamento, le informazioni seguenti:
l'applicazione per la concessione di un numero di test ufficiale;
il documento di accompagnamento ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009  
la dichiarazione di raccolta ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009
(5) le informazioni vengono recapitate in forma esclusiva ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai fini del controllo dei vini, nonché per fini statistici, a condizione che siano basatie sulla normativa vigente..


Art 8a.
(Per § 30 n. 2 legge sul vino in connessione con § 23 n ° 2 regolamento vigilanza del vino)
Per quanto riguarda il trasporto del vino sfuso di uva da tavola sfusi, non confezionati, vini base per la produzione di vini spumanti, vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate o di spumante previsto o non in bottiglia vqprd deve essere accompagnato da un documento di trasporto.

Il produttore o commerciante che compila e utilizza Il documento di accompagnamento deve lasciare una copia del documento  al responsabile del punto di carico.

 

Art  8b.
(Ogni al § 31 comma 4, il n. 3 e § 33 comma 1 legge n. 6 del Vino i.V.m. § 30 comma 2 e 3 regolamento vigilanza del vino)
(1) e fatto obbligo dichiarare all'organismo competente :
Il possesso di mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve concentrato di cui all'allegato XV D a sezione 4 frase 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 Ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU UE n. L 299 p. 1), come modificato,
L'aumento della gradazione alcolica ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 Luglio 2009 relativo alle norme di regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di vino prodotto, le pratiche enologiche e le restrizioni connessi (GU UE n. L 193 p. 1), comunicato almeno due giorni prima dell'inizio del
misura
L’acidificazione o disacidificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione il secondo giorno dopo l'ultima esecuzione effettuata nella  campagna di commercializzazione.
La dolcificazione nell'allegato ID n. 5 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione di almeno 48 ore prima della data in cui l'operazione abbia luogo.
(2) È ammissibile che
Per i comma 1, n. 2 la dichiarazione deve essere comunque fatta prima del periodo che va dall'inizio della campagna per al 15 Marzo seguente.
Per il paragrafo 1, punto 4, la dichiarazione può essere fatta per tutto il periodo della campagna purché eseguite in anticipo
(3) Le relazioni di cui al paragrafo 1 numero 1 e 3 e al paragrafo 2 sono di un anno a partire dal 1 Agosto da rendere nelle forme rilasciate dall'autorità competente e devono essere ricevute dalla medesima entro il 10 Settembre.
(4) Il possesso di saccarosio e di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato di cui al paragrafo 1, n. 1 e le pratiche enologiche di cui al paragrafo 1, N. 2-4 sono caricati o scaricati nel registro di cantina  ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009
dimostrata.

Per quanto riguarda il documento giustificativo deve essere rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009, e deve contenere un riferimento alle pratiche enologiche di cui al paragrafo 1, punto 2 a 4.
(5) L'autorità competente informa immediatamente l'Ufficio Statale di Investigazione sul contenuto delle dichiarazioni.

.  
Art 9.
(Per § 29 comma 1 n. 1 e comma 2 legge sui vini in connessione con § 14 comma 1 del regolamento del controllo del vino)
Il Registro di cantina  è modellato sul sistema a duplice coppia..


Art 9a.
(Per § 22 comma 3 legge n. 3 del vino)
L'autorità competente è autorizzato ad effettuare l'ispezione annuale del disciplinare di produzione dei vini locali, con le seguenti informazioni:
La dichiarazione di raccolta ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 436/2009,
La dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 436/2009,
La dichiarazione di scorta ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 436/2009 e

L’utilizzazione dei documenti di accompagnamento di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 436/2009.


Art 9b.
(Per § 24 Sezione Quinta legge sul vino)
(1) L'autorità competente è autorizzata, ai fini dell'attuazione della certificazioni, licenze e sistema di controllo per i vini, indicando una o più varietà o del raccolto a norma dell'articolo 118, comma 2 z Buchst. Bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 a utilizzare i rapporti di cui al § 9 a, e documenti.
(2) Una associazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 Luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda l'origine protette e delle indicazioni geografiche, le espressioni tradizionali, così come l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti vitivinicoli (GU UE n. L 193 pag 60) in vigore è sostituita dalle aziende agricole, dove il numero di esercizio ai sensi del § 26 comma 1 frase 2 n. 1, del regolamento del Vino è stato assegnato.

 
Art 10.
(Per § 17 comma 3 legge n. 1 vino)
(1) L'irrigazione dei vigneti in produzione e la protezione antigelo sono permessi.
(2) i vigneti possono  essere irrigati per aumentare la qualità delle uve prima dell’inizio della maturazione, ove giustificato dalle condizioni ambientali.

Le condizioni ambientali richiedono l'irrigazione se lo sviluppo rischia di bloccare la vite a causa della siccità. Norme in materia di altre interventi o autorizzazioni pubbliche non sono permesse.


Art 11.
(Per § 29 comma 1 n. 1 e comma 2 legge sui vini in connessione con § 12 comma 2 regolamento vigilanza del vino)
(1) Gli utilizzatori delle procedure contabili sulla base di trattamento automatizzato di dati è tenuto a informare l'autorità competente entro un mese dalla procedura.

L'utente deve consentire all'autorità competente o le persone incaricate della revisione dei contabili e del metodo da lui utilizzato.

Mette a disposizione i documenti necessari e fornisce le informazioni necessarie. In casi motivati l'autorità competente può vietare all'utente di utilizzare una procedura contabile o subordinare al rispetto di altre condizioni.
(2) Se il permesso di prescrizioni relative alle procedure di contabilità basati su un trattamento automatizzato di dati modificati o resi più brevi, così le misure necessarie per soddisfare i requisiti di approvazione o di altri requisiti dovranno essere presi immediatamente.

Se le condizioni di autorizzazione, modifiche e ulteriori condizioni non sono soddisfatte entro tre mesi,, all'utente può essere richiesto di effettuare ulteriori registrazioni.
(3) Se il permesso dei requisiti per il metodo contabile è cambiato, l'utente può utilizzare questo metodo contabile dei suoi libri e le forme per tutti gli stock se rispettano le condizioni che lo permettono

 

Art 12.
(Per § 29 comma 1 e comma 2, legge n. 3 del vino in relazione al § 13 punto 2 comma 2 regolamento vigilanza del vino)
 (1) L'analisi dei conti sulla base del trattamento automatizzato dei dati rientrano gli prescritto nel § 13 comma 1 frase 2 del particolare regolamento sul controllo del vino in modo adeguato.
(2) Gli impianti devono avere le password degli utenti passwortkontrollierte avere almeno due livelli di validazione e le funzioni per le modifiche ai dati di registrazione (funzioni di revisione contabile) per tutte le voci dei dati.

 Il Endvalidierung le informazioni secondo § 13 comma 1 frase 2 numeri 1-4, il regolamento sul controllo del  vino  sostituisce il nome e la firma, ai sensi del § 13 comma 1 frase 2 No. 5, il regolamento sul controllo del vino.
(3) I dati devono rimanere a disposizione del controllo per cinque anni di accesso diretto, a partire dalla fine dell'anno civile in cui l'ultima registrazione è stata fatta, la leggibilità, una corretta conservazione e l'accesso rapido siano tutelati.
(4) L'analisi della contabilità sulla base del trattamento automatizzato dei dati è approvato, su richiesta dell'utente da parte dell'autorità competente se le procedure contabili, i requisiti per essere collocato su una contabilità generale, e le condizioni di cui ai paragrafi 1-3 sono soddisfatti.

Art 13.
(Per § 29 comma 1 n. 1 e comma 2 legge sui vini in accordo con il § 11 comma 1 frase 2 regolamento sul controllo del vino)
Per quanto riguarda i produttori di uve coltivate e del vino, senza che nulla di tutto questo è stato fatto di cui all'articolo 41 comma 1 del regolamento (CE) n. 436/2009 trattamenti citati, la raccolta dei messaggi è definita dal regolamento (CE) n. 436 / 2009 come contabile.


Art 13a.
(Per § 24 comma 2 legge sui vini in connessione con § 51 comma 2 del regolamento del Vino)
In conformità con § 51 comma 2, del regolamento, la qualità del vino con i predicati Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein e Trockenbeerenauslese sono esentati dall'obbligo di etichetta se il prodotto viene imbottigliato, prima della prossima raccolta delle uve e venga consegnato agli utenti finali prima del 01 Agosto.
deve essere emesso un documento di accompagnamento  ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009.

 
Art 13b
(Al § 33 comma 1 legge n. 1 del vino in relazione al § 29 comma 3, del regolamento n. 1 del controllo del vino)
Possono essere segnalati compiti, di compensazione, di reimpianto e di nuovo impianto di viti all'autorità competente.


Art 14.
(Per § 44 comma 1 legge sul vino)
I proprietari o titolari economici del vigneto sono tenuti al versamento delle imposte  per il “fondo per il vino” ai sensi del § 43 comma 1 n. 1 della legge del Vino, al tempo stesso con il versamento dell'imposta sugli immobili versate.


Art 15.
(Per § 44 comma 1 legge sul vino)
(1) Per la riscossione del prelievo ha competenza il comune  nel quale il contribuente ha la sua sede legale.
(2) Se una persona responsabile utilizza un terreno viticolo nella zona del luogo di comunità imprenditoriale o ha la sua sede al di fuori del paese effettuerà il pagamento dell’imposta  presso il comune nel cui territorio è situata  la maggior parte della sua superficie vitata.

 

Art 16..
(Per § 44 comma 1 legge sul vino)
L'imposta è riscossa per ogni anno civile, in base  alle disposizioni dei valori richiesti dal comune sulle imposte sugli immobili (§ 28 della legge Tariffe).


Art 17.
(Per § 44 cpv 1 legge sul vino)
I comuni fissano l'imposta secondo la superficie viticola nel registro fissato dal regolamento (CE) n. 436/2009.

Relativa alla fissazione, imposizione e riscossione del prelievo si applicheranno le norme fiscali, per quanto riguarda  la raccolta e il recupero dell’imposta.


Art 18.
Ai sensi del § 50 comma 2 n. 4 della legge sul vino

chiunque intenzionalmente o per negligenza è punibile  
in base all’art. 6 comma 3 frase 4 detiene una documentazione richiesta non corretta o incompleta

in base all’art 6 comma 3, comma 5, § 8, § § 8b o 13 ter, detiene o effettua il rapporto richiesto  inesatto, incompleto o non eseguito nei tempi dovuti.


Art 19
(1) Il presente regolamento entra in vigore il 1 Settembre 2009 in vigore.
Il ministro per l'Economia, trasporti, agricoltura e viticoltura


Appendice 1
(In § 4 bis)
Elenco dei sensi del § 8, paragrafo c 1, della legge del Vino per le varietà di vite idonee alla coltivazione per produrre  vino


bianche:

Albalonga, Auxerrois blanc (Pinot Auxerrois), Bacchus, Weißer Burgunder (Weißerburgunder, Pinot blanc), Chardonnay, Ehrenfelser, Weißer Elbling, Faberrebe, Finding, Freisamer, Weißer Gutedel (Gutedel, Chasselas), Huxelrebe, Johanniter, Kanzler, Kerner, Kernling, Früher Malingre, Merzling, Morio-Muskat, Rivaner (Müller Thurgau), Gelber Muskateller (Muskateller, Muscat), Muskat Ottonel,

Nobling, Optima, Ortega, Phoenix, Regner,  Reichensteiner, Rieslaner, Weißer Riesling (Riesling), Sauvignon blanc, Scheurebe, Septimer, Grüner Silvaner (Silvaner, Sylvaner), Grüner Veltliner (Veltliner), Würzer.

grigie, rosate:

Roter Elblimg  (Elbling), Gewürztraminer, Roter Gutedel (Gutedel, Chasselas), Früher Roter Malvasier (Malvasier, Malvoisie),  Roter Muskatekker (Muskateller, Muscat), Perle, Rülander (Grauer Burgunder, Grauburgunder, Pinot gris), Schönburger, Siegerrebe;

rosse:

Acolon, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Blauer Frühburgunder (Frühburgunder, Pinot noir précoce), Helfensteiner, Heroldrebe,
Blauer Limberger (Lemberger, Blaufränkisch, Gamay), Merlot, Müllerrebe (Schwarzriesling, Pinot Meunier), Palas, Blauer Portugieser (Portugieser), Regent, Rondo, Rotberger, Saint Laurent (Sankt Laurent, St. Laurent), Blauer Spätburgunder (Spätburgunder, Pinot noir), Syrah (Schiraz), Blauer Trollinger (Trollinger),


VOGNETI ROSENBERG OBERDOLLENDORF KONIGSWINTER MITTELRHEIN

VIGNETI ROSENBERG OBERDOLLENDORF KONIGSWINTER MITTELRHEIN

 

NORDRHEIN-WESTFALEN

WEINVERORDNUNG 11 Dezember 2007

 

Art 1.

L’area di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOP (GU) dell’anbaugebietes “Mittelrhein” è situata nel “bereich Siebengebirge” comprende i vigneti situati nei seguenti comuni:

 

circoscrizione (Landkreis): Rhein Sieg Kreis,

bereich: “Siebengebirge”:

comune (Gemeinde): di Königswinter,

località (Gemarkung): Oberdollendorf,

posizione viticola (Lagename):

Rosenhügel (2,9 ettari),

Sützenberg (3 ettari),

Laurentiusberg (2,3 ettari);

località Niederdollendorf:

posizione viticole:

Goldenfüßchen (2,6 ettari),

Longenburger Berg (3,5 ettari),

Heisterberg (1,7 ettari);

località Königswinter:

posizione viticola:

Königswinter Drachenfels (6,5 ettari);

comune Honnef:

località Honnef Rhöndorf:

posizione viticola:

Rhöndorfer Drachenfels (7,4 ettari)

 

Città (Stadt) Bonn:

località Dottendorf:

posizione viticola:

Rheinaue (0,1 ettaro).

 

Art 2.

L’area di produzione sopra elencata è la medesima per la produzione dei vini ad IGP (GGA) del “Rheinburgen-Landwein”.

 

Art 3.

I nuovi impianti e/o reimpianti devono essere autorizzati dalla direzione della Commissione dell’Agricoltura del Land in coordinamento con il rappresentante del Ministero dell’Agricoltura Federale.

L’irrigazione non à consentita, salvo per i vigneti situati su terreni con pendenze pari o superiori al 30%, previo richiesta entro il 1° Agosto e su autorizzazione dell’ente competente per territorio, sentito il parere della Commissione competente di esperti.

E’ consentita la protezione antigelo.

 

Art 4.

Le varietà di vite idonee alla coltivazione per la produzione dei vini DOP (GU) “Mittelrhein” e dei vini ad IGP (GGA) “Rheinburgen-Landwein” sono le seguenti:

varietà raccomandate:

bianche:

Auxerrois, Weißer Burgunder, Ehrenfelser, Faberrebe, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Grüner Silvaner, Rieslaner, Weißer Riesling, Scheurebe;

grigie o rosate:

Gewürztraminer, Perle, Ruländer, Siegerrebe;

rosse:

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Rotberger, Blauer Spätburgunder;

 

varietà autorizzate:

bianche:

Bacchus, Weißer Elbling, Freisamer, Weißer Gutedel, Heroldrebe, Malvasier, Gelber Muskateller, Muskat Ottonel, Optima, Ortega, Phönix, Reichensteiner, Veltliner, Würzer;

roste, grigie:

Roter Elbling, Roter Gutedel;

rosse:

Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Helfensteiner, Blauer Limberger, Regent, Saint Laurent.

 

Art 5.

Il Comitato di esperti per le problematiche della coltivazione e produzione dell’uva, composto da tre persone, è nominato dal Ministero per la protezione dei Consumatori sentito il parere del Commissario di Stato; esso rimane in carica per cinque anni, sono possibili comunque, sostituzioni o sospensione dall’incarico.

 

Art 6.

La resa massima di produzione di uva, espressa in quantità di vino finito pronto per il consumo dei vini a DOP e IGP non deve essere superiore ai 105,00 ettolitri/ettaro.

La resa uva/mosto non deve essere superiore al 75%.

La resa mosto/vino non deve essere superiore al 95%.

 

Art 7.

I titoli alcolometrici volumici ed i pesi mosto naturali minimi per le varietà di vini prodotto sono:

 

Landwein “Rheinburgen-Landwein”:

titolo alcolometrico volumico naturaleminimo:         5,90% vol.

peso mosto minimo:                                      50° Oechsle (1,050 kg/l)

 

Qualitätswein:

Riesling:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        7,00% vol.

peso mosto minimo:                                      57° Oechsle (1,057 kg/l)        

altri vitigni:    

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        7,50% vol.

peso mosto minimo:                                      60° Oechsle (1,060 kg/l)

 

Qualitätswein mit Prädikat:

Kabinett:

Riesling:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        9,10% vol.

peso mosto minimo:                                      70° Oechsle (1,070 kg/l)        

altri vitigni:    

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        9,50% vol.

peso mosto minimo:                                      73° Oechsle (1,073 kg/l)

Spätlese:

Riesling:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        10,30% vol.

peso mosto minimo:                                      78° Oechsle (1,078 kg/l)        

altri vitigni:    

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        10,60% vol.

peso mosto minimo:                                      80° Oechsle (1,080 kg/l)

Auslese:

Riesling:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        11,40% vol.

peso mosto minimo:                                      85° Oechsle (1,085 kg/l)        

altri vitigni:    

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        11,90% vol.

peso mosto minimo:                                      88° Oechsle (1,088 kg/l)

Beerenauslese:

tutti i vitigni:  

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        15,30% vol.

peso mosto minimo:                                      110° Oechsle (1,110 kg/l)

Trockenbeerenauslese:

tutti i vitigni:  

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        21,50% vol.

peso mosto minimo:                                      150° Oechsle (1,150 kg/l)

Eiswein:

tutti i vitigni:  

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        15,30% vol.

peso mosto minimo:                                      110° Oechsle (1,110 kg/l)

 

Qualitätsschaumwein:

Riesling:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        7,00% vol.

peso mosto minimo:                                      57° Oechsle (1,057 kg/l)        

altri vitigni:    

titolo alcolometrico volumico naturale minimo:        7,50% vol.

peso mosto minimo:                                      60° Oechsle (1,060 kg/l)

 

Art 8.

I produttori e/o vinificatori devono tenere un registro di cantina dove verranno segnate tutte le partite di mosti entrate (propri o acquistati); il periodo di controllo e conservazione del registro è di cinque anni dall’ultima registrazione effettuata.

 

Art 9.

Ogni produttore deve all’atto della vendemmia registrare e dichiarare entro il 2 Dicembre all’Ufficio di Stato per l’elaborazione delle Statiche, i dati dei propri vigneti, la quantità di raccolto, per vitigno e per destinazione della tipologia: vino da tavola, Landwein, Qualitätswein o Prädikatwein.

 

Art 10.

Il documento per la dichiarazione della produzione e dello stoccaggio di cantina, richiesto per  il controllo di qualità e destinazione d’uso, per la produzione di uva, mosto, vino per il consumo famigliare, vino spumante e altri prodotti a base di vino, che il produttore deve inviare all’Ufficio del Commissario di Stato deve contenere:

La data (entro il 31 Agosto dell’anno seguente la vendemmia),

Il raccolto dell’ultima vendemmia,

Le tipologie di vino prodotte,

La quantità di vino per tipologia prodotte,

Tale documentazione deve essere inviata in modo che l’Ufficio competente la riceva entro il 7 Settembre.

In deroga alle disposizioni precedenti non si denunciano le quantità di vini soggetti all’esame per l’ottenimento del “Amtlichen Prüfungsnummer”.

La dichiarazione va eseguita in base  al regolamento per il controllo secondo le norme vigneti.

Le indicazioni precedenti non vanno eseguite nell’annate con produzioni che non hanno subito superi del quantitativo permesso o non vi sono stock in eccesso giacenti in cantina.

 

Art 10a.

Rapporto delle pratiche enologiche:

Il rapporto sulle pratiche enologiche secondo il Weinverordnung 14/05/2001 deve contenere le seguenti indicazioni:

1.     l’aumento del titolo alcolometrico volumico;

2.     l’aumento dell’acidità totale o la deacidificazione;

3.     la dolcificazione;

4.     il possesso di saccarosio, mosto concentrato, mosto concentrato rettificato

Il rapporto deve essere presentato  al “Chemischen Landes-und Statlichen Veterinäruntersuchungsamt Münster”

La dichiarazione dell’aumento del titolo alcolometrico volumico deve essere fatta come minimo un giorno feriale prima dell’effettuazione dell’arricchimento in base alle norme del regol. CE 1622/2000.
La deacidificazione o l’aumendo dell’acidità deve essere dichiarato almeno due girni feriali prima dell’intervento.

La dolcificazione deve essere dichiarata almeno 48 ore prima.

L’ingresso, la detenzione, il consumo e l’eventuale uscita di saccarosio, mosto concentrato e mosto concentrato rettificato deve essere registrato e inviata la relativa documentazione al ““Chemischen Landes-und Statlichen Veterinäruntersuchungsamt Münster”

 

Art 10b.

Classic-Selection:

Per la produzione dei vini con la menzione tradizionale “Classic” in accordo con l’articolo 32a del Weinverordnung, si possono utilizzare solo le seguenti varietà di vite:

bianche:

Gewürztraminer, Kerner, Ruländer, Weiß Riesling, Scheurebe;

la varietà Ruländer può essere utilizzata solo con i sinonimi: Grauer Burgunder o Grauburgunder;

rosse:

Blauer Spätburgunder, Dornfelder.

Per la produzione dei vini con la menzione tradizionale “Selection” in accordo con l’articolo 32° del Weiverordnung, si possono utilizzare solamente le seguenti varietà di vite:

bianche:

Gewürztraminer, Kerner, Ruländer, Weiß Riesling, Scheurebe;

la varietà Ruländer può essere utilizzata solo con i sinonimi: Grauer Burgunder o Grauburgunder;

rosse:

Blauer Spätburgunder, Dornfelder.

 

Art 11.

Commissione di esame:

Per utilizzare le menzioni tradizionali:

Qualitätswein,

Qualitätswein mit Prädikat,

Qualitätsschaumwein,

Qualitätsperlwein,

i vini devono essere esaminati da una commissione di assaggio composta da sei tecnici.

I membri della commissione e i relativi supplenti vengono nominati del Ministero, tra i rappresentanti dei vinificatori, dei commercianti in vino, dei consumatori e degli enti di controllo del Land, e durano in carica per cinque anni, sono possibili dimissioni o sostituzioni nel quinquennio.

La commissione è autonoma ed è responsabile verso il Ministero dell’Agricoltura e della Commissione di controllo.

 

Art 12.

Il Ministero dell’Agricoltura accorda ai vini soggetti all’esame di cui sopra, una serie di riconoscimenti in base al valore raggiunto dai vari tipi di vino definito dalla Commissione di esame in una scala da uno a cinque punti:

1° medaglia d’oro, minimo 4,5 punti,

2° medaglia d’argento, minimo 4 punti,

3° medaglia di bronzo, minimo 3,5 punti.

Il riconoscimento può essere rilasciato solo quando la quantità dei vini per campione non è inferiore a:

Qualitätswein: 600 litri,

Qualitätswein mit dem Prädikat Kabinett: 400 litri,

Qualitätswein mit dem Prädikat Spätlese: 300 litri,

Qualitätswein mit dem Prädikat Auslese: 100 litri,

Qualitätsschaumwein o Qualitätsperlwein: 300 litri

 

Art 13.

Il produttore deve segnalare immediatamente al “Landesbeauftragten” la riclassificazione o la declassificazione dei propri vini.

 

Art 14.

Iscrizione dei vigneti:

Il registro dei vigneti nel Land Nordrhein-Westafen è gestito dal Direttore della Commissione per l’Agricoltura.

I vigneti fanno parte integrante della zona di produzione delimitata per l’anbaugebiete “Mittelrhein” e vanno iscritti con il loro toponimo ed identificati con il nome del comune, foglio mappale, frazione o località, numero del mappale e della parcella.

Essi sono iscritti su richiesta del proprietario e in caso di cambio di proprietà, aumento di estensione o altra variazione, si dovrà  richiedere una nuova iscrizione per la continuità del Registro.

 

Art 15.

Domanda di registrazione:

La richiesta di iscrizione al Registro dei Vigneti va eseguita in triplice copia con i seguenti termini:

Il toponimo, dovuto  a tradizionale usanza locale o alla situazione storico-ambientale; in questo caso si relazionerà sul nome prescelto;

Il toponimo dovrà essere in uso da almeno cinque anni;

Informazioni sul tipo di suolo e sottosuolo dell’appezzamento;

La varietà di vite coltivata;

Alla domanda va allegata una planimetria in scala 1:2.500 o 1:5.000 accompagnata dal nome del toponimo.

La richiesta va fatta dal proprietario del fondo o dall’utilizzatore (affittuario o mezzadro).

Alla richiesta seguirà il controllo da parte dell’autorità competente per territorio.

 

Art 16.

Registrazione:

Il Commissario del Land vista la richiesta e verificati il contenuto e gli allegati, eseguirà la registrazione ed invierà copia al richiedente e al Ministero dell’Agricoltura.

 

Art 17.

L’approvazione della registrazione, la sua cancellazione o variazione, verrà identificata con un numero di riferimento cronologico e con la relativa data.

Ricorso alla non iscrizione o cancellazione può essere fatto presso “Kreisordnungsbehörde”.

 

Art 18.

Il Registro, l’iscrizione, il numero di “Account”, I dati relativi al vigneto sono gestiti in modo elettronico e I vari dati sono consultabili previa password.

 

Art 19.

La registrazione comporta al pagamento da parte del beneficiario o proprietario del vigneto, di una tassa  per il “Deutsches Weifonds”, presso “Landwirtschaftskammer  als Landesbeauftragten”.

Tale tassa è fissata annualmente.

 

Art 20.

Art.21.

Sanzioni:

omissis…………………………………………………..

 

Art.22

Entrata in vigore, modifiche, abrogazioni:

…………………………………………………………….

 

 

VIGNETI QUIRINUSBERG PERL SAARLAND

VIGNETI QUIRINUSBERG PERL SAARLAND

SAARLAND

WEINVERORDNUNG 19 Januar 2009

 

Art 1.

 

Varietà di vite idonee alla coltivazione:

bianche raccomandate:

Auxerrois, Weißer Burgunder, Kerner, Müller Thurgau, Weißer Riesling, Siegerrebe;

bianche autorizzate:

Weißer Elbling, Gutedel, Morio-Muskat, Muskat Ottonel, Perle, Grüner Silvaner;

rosate o grigie raccomandate:

Ruländer, Gewürztraminer;

rosate o grigie autorizzate:

Roter Elbling, Roter Gutedel;

varietà idonee alla coltivazione per la produzione di vini spumanti:

Roter Elbling, Weißer Elbling.

 

Art 2.

Resa per ettaro:

per la produzione dei “Qualitätswein” e “Prädikatswein” le rese massime per ettaro (espresse in ettolitri di vino finito pronto per il consumo) sono le seguenti:

Elbling, Müller Thurgau, Kerner, Morio Muskat:    110,00 hl/ha

per I rimanenti vitigni:                                      96,00 hl/ha

per la produzione del “Saarländischer Landwein” la resa massima è la seguente:

125,00 hl/ha.

 

Art 3.

Bereich e Lagen:

Per identificare la provenienza geografica dei vini si possono usare:

Bereich: settore vitivinicolo ampio composto da vari lagen (singoli e collettivi) appartenenti ad una data regione viticola geografica che abbia omogeneità climatiche, ambientali, storiche e pedologiche.

Lagen:

possono essere singoli (eizellagen) o collettivi (großlagen), i primi si riferiscono al singolo vigneto (prima del 1971) o ad un gruppo di vigneti (attuale legge) che abbiano omogeneità di vitigni, coltura, posizione, altimetria , pendenza ecc. ed abbiano una superficie minima di 5,00 ettari; i secondi sono un gruppo di posizioni singole (einzellage) raggruppati o anche distanziati, ma con un’omogeneità colturale ed ambientale tali da accomunarli in un solo nome.

Per il Saarland i vigneti sono concentrati nel

Landkreis: Merzig-Wadem:

 

Bereich: Moseltor;

Großlage: Schloß Bübingen;

comune di Perl:

località Sehndorfer

enzeillagen:

Hasenberg, 12,70 ettari;

Quiriniusberg, 25,00 ettari;

località di Oberperl:

enzeillagen:

Klosterberg, 15,59 etari,

Marienberg, 24,02 ettari,

località di Nennig:

einzellagen:

Schloßberg, 21,05 ettari,

Römerberg, 11,17 ettari,

località di Wochern:

Posizione senza nome (lagenfrei), 2,43 ettari.

 

Art 4.

Il circondario rurale Merzig-Wadem nomina una Commissione per la viticoltura, la quale ha il compito di  iscrivere i vari vigneti e controllarne la loro identità, posizione e situazione..

La Commissione è convocata ed ha validità quando sono presenti più della metà dei suoi commissari e le decisioni saranno adottate a maggioranza semplice.

Posizione del Comitato

Art 5.

Le domande di iscrizione al Registro fondiario dei vigneti, va presentata dal proprietario del fondo o dal suo conduttor e al sindaco del proprio comune , il quale la trasmetterà alla Commissione del Kreis Merzig-Wadem,

La domanda va in triplice copia, con la proposta del nome della posizione e le indicazioni catastali di riferimento.

 

Art 6.

Contenuto della domanda:

La richiesta di iscrizione nel Registro fondiario dei vigneti, deve contenere i seguenti dati:

Dati del richiedente:

nome proposto con il suo profilo storico-ambientale;

dati Catastali, foglio di mappa, numeri mappale e della parcella;

si allega cartografia in scala 1:2.500 o 1:5.000;

Notizie storiche ed ambientali sull’idoneità alla coltivazione viticola del terreno, le sue caratteristiche pedologiche, struttura e condizioni del suolo;

Qualora la dimensione del vigneto sia inferiore ai 5,00 ettari, si devono aggiungere ulteriori elementi per poter inserire il vigneto in nomi già esistenti al fine di costruire una posizione unica ed omogenea.

 

Art 7.

La Commissione di Merzig-Wadem valuta la richiesta e dopo I dovuti accertamenti, e se il nome richiesto non è offensivo o fuorviante, ammette l’iscrizione al Registro fondiario viticolo, la decisione deve essere pubblica..

 

 Art 8.

Concetto di Weinberg:

La Commissione iscrive il vigneto nel Registro con il nome richiesto, definendo i suoi confini,  i riferimenti catastali e li pubblica sulla Gazzetta Ufficiale del Saarland, inviandone una copia al richiedente.

La Commissione si riserva la facoltà del controllo preventivo sui dati forniti e la supervisone in loco.

 

Art 9.

Cambio di destinazione:

Qualora il proprietario o il conduttore intendano variare la destinazione d’uso o variazioni tali da cambiare i dati originali dell’iscrizione (dimensione, ricomposizione fondiaria) o se le condizioni della normativa non sono state rispettate, devono informare la Commissione per la viticoltira del Kreis Merzig-Wadem per la cancellazione o variazione.

 

Art 10.

Commissione d’esame:

A seguito degli articoli 11 e 12 della Legge del vino, i vini di qualità con Predicato devono superare un esame chimico-fisico-organolettico per ottenere il “Amtliche Prüfungnummer”.

La Commissione di esame è nominata dal Ministero per l’Economia ed è composta da :

tre membri da scegliere tra i rappresentati dei produttori su proposta della Camera dell’Agricoltura;

un menbro tra i commercianti vinicoli;

un rappresentante della Camera dell’Agricoltura;

un rappresentante dei laboratori chimici del Saarland;

un rappresentante del Ministero della Commissione di controllo;

per ogni commissario ha un supplente.

I commissari e relativi supplenti rimangono in carico per tre anni con possibilità di ulteriore riconferma, sono possibili dimissioni, sostituzioni o sospensioni per gravi motivi.

Gli esperti devono dare il proprio parere in modo imparziale in onestà di coscienza.

Il consiglio elegge tra i membri un Presidente e un Vicepresidente, la Commissione ha il suo “quorum” con almeno cinque commissari presenti.

 Le decisioni sono a maggioranza semplice, se la Commissione rifiuta il “Amtliche Prüfungnummer” la normativa per l’appello da parte del richiedente è regolata dalla Camera dell’Agricoltura con il consenso del Ministero dell’Economia.

 La decisone definitiva viene trasmessa per competenza all’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica e Ambiente, incorporato nell’Ufficio di Stato per i Consumatori.

 

Art 11.

E’ permessa la produzione per il consumo famigliare, qualora la sua produzione superi i 100 litri va fatta regolare comunicazione in duplice copia al circondario rurale “Merzig-Wadem”; i contenitori del vino ad uso personale devono essere regolarmente contrassegnati e la quantità deve essere messa in carico nel Registro di Cantina.

 

Art 12.

Ai sensi dell’articolo 69 della Legge sul Vino, la commercializzazione intenzionale o per negligenza del vino per il consumo famigliare, la mancata registrazione nel Registro di Cantina e la menzione sui recipienti, va sanzionata a norma di legge.

 

Art 13.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione

;imistro dell’Economia.

 

Allegato 1

 

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e il peso mosto (gradi Oechsle) delle tipologie di vino prodotte nella Saarland.

 

Saarländischer Landwein:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 6,00% vol.

peso mosto: 50° Oeschle (1,050 kg/l);

 

Qualitätswein:

Riesling, Elbling:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 6,10% vol.

peso mosto: 51° Oeschle (1,051 kg/l)

Müller Thurgau:

yitolo alcolometrico volumico naturale minimo:  7,20% vol.

peso mosto: 58° Oeschle (1,058 kg/l)

altri vitigni:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 7,50% vol.

peso mosto minimo: 60° Oeschle (1,060 kg/l)

 
Prädikatswein:

Kabinett:

Riesling, Elbling:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 9,10% vol.

peso mosto: 70° Oeschle (1,070 kg/l)

altri vitigni:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 9,50% vol.

peso mosto minimo: 73° Oeschle (1,073 kg/l)

Spätlese:

tutti i vitigni:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,30% vol.

peso mosto minimo: 78° Oeschle (1,078 kg/l)

Auslese:

tutti i vitigni:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,60% vol.

peso mosto minimo: 86° Oeschle (1,086 kg/l)

Beereauslese:

tutti i vitigni:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 15,30% vol.

peso mosto minimo: 110° Oeschle (1,110 kg/l)

Trockenbeerenauslese:

tutti i vitigni:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 21,50% vol.

peso mosto minimo: 150° Oeschle (1,150 kg/l)

Eiswein:

Vino prodotto con uve raccolte dopo il congelamento degli acini (-7° C.)

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 15,30% vol.

peso mosto minimo: 110° Oeschle (1,110 kg/l)

VIGNETI SOONECKER SCLOßBERG NIEDERHEIMBACH MITTELRHEIN

VIGNETI SOONECKER SCLOßBERG NIEDERHEIMBACH MITTELRHEIN

LANDWEIN “RHEIN”

LANDESVERORDNUNG 30 NOVEMBER 2009

 

Art 1.

L’indicazione geografica (GGA) “Landwein Rhein” è riservata ai vini prodotti nel Land “Rhein-Pfalz” che non hanno ottenuto o voluto una delle indicazioni geografiche protette seguenti, o in miscela tra di loro:

“Ahrtaler Landwein” verordnung 18/07/1995 n. 7821/10;

“Rheinburger Landwein” verordnung 18/07/1995 n. 7821/11;

“Landwein der Mosel”, “landwein der Ruwer” e “Landwein der Saar” verordnung del 18/07/1995 n. 7821/12;

“Nahegauer Landwein” verordnung del 18/07/1995 n. 7821/13;

“Pfälfer Landwein” verordnung del 18/07/1995 n. 7821/14;

“Rheinischer Landwein” verordnung del 18/07/1995 n. 7821/15;

Prodotto nei comuni compresi nelle zone delimitate dei sopraindicati Landweinen.

 

Art 2.

Sono ritenute idonee per la produzione del “Landwein Rhein” le varietà di uva di seguito elencate, appartenenti al genere “vitis vinifera” o incroci tra le stesse.

 

Art 3.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve non deve essere inferiore a:

6,00% vol. equivalente a 50° gradi Oechsle.

 

Art4.

La resa di produzione massima per ettaro espressa in vino finito pronto per la commercializzazione è la seguente:

125,00 ettolitri/ettaro

La resa uva/mosto non deve essere superiore al 75%

La resa mosto/vino non può essere superiore al 95%.

 

Allegato:

lista delle varietà idonee alla coltivazione nel “Rheinland-Pfalz”

bianche:

Albalonga, Auxerrois (Auxerrois blanc, Pinot Auxerroir), Bacchus, Weißer Burgunder (Weißerburgunder, Pinot blanc), Chardonnay, Ehrenfelser, Weißer Elbling (Elbling), Faberrebe, Findling, Freisamer,  Weißer Gutedel (Gutedel, Chasselas), Huxelrebe, Johanniter, Kanzler, Kernling, Früher Malingre (Malingre), Merzling, Morio-Muskat, Müller-Thurgau (Rivaner), Gelber Muskateller (Muskateller, Muscat), Muskat Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Phönix, Regner, Reichensteiner, Rieslander, Weißer Riesling (Riesling, Rheinriesling), Sauvignon blanc, Sheurebe, Septimer, Grüner Silvaner (Silvaner, Sylvaner), Grüner Veltliner (Veltliner), Würzer;

 

Grigie, rosate, rossicce:

Roter Elbling (Elbling), Gewürztraminer, (Roter Traminer), Roter Gutedel (Gutedel, Chasselas), Früher Roter Malvasier (Malvasier, Malvoisie), Roter Mukateller (Muskateller, Muscat), Perle, Rülander (Grauer Burgunder, Grauburgunder, Pinot gris), Schönburger, Siegerrebe;

 

Rosse:

Acolon, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Blauer Frühburgunder (Frühburgunder, Pinot noir précoce, Pinot Madeleine), Helfensteiner, Heroldrebe, Blauer Limberger (Lemberger, Blaufränkish), Merlot, Müllerrebe, Palas, Blauer Portugieser (Portugieser), Regent, Rondo, Rotberger, Saint Laurent (Sankt Laurent, St. Laurent), Blauer Spätburgunder (Spätburgunder, Pinot noir), Syrah (Shiraz), Blauer Trollinger (Trollinger).

 

Allegato :

Norme comuni per tutti i Landweinen:

tipologia:

trocken: residuo zuccherino massimo 4,00 g/l, oppure acidità totale più 2,00 g/l. fino ad un massimo di 9,00 g/l.;

albtrocken: residuo zuccherino massimo 12,00 g/l., oppure acidità totale più 10,00 g/l. con un massimo di 18,00 g/l.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

acidità volatile massima:

vini bianchi e rosati: massimo 1,02 g/l.;

vini rossi: massimo 1,20 g/l.;

anidride solforosa:

vini bianchi e rosati con contenuto zuccherino massimo di 5,00 g/l: massimo 210 mg/l.;

vini bianchi e rosati con contenuto zuccherino superiore a 5,00 g/l: massimo 260 mg/l.;

vini rossi con contenuto zuccherino massimo di 5,00 g/l: massimo 160 mg/l.;

vini rossi con contenuto zuccherino superiore a 5,00 g/l: massimo 210 mg/l.

 

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