PIEMONTE › ROERO DOCG

ROERO DOCG

VIGNETI CASTELLINALDO

VIGNETI CASTELLINALDO

ROERO

D.O.C.G.

D. D.  17 Settembre 2010

(fonte GURI)

 

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Roero»  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti tipologie e menzioni:

 

«Roero»;

«Roero» riserva;

«Roero» Arneis;

«Roero» Arneis spumante.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione “Roero” senza altra specificazione  è  riservata ai vini rossi ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo: minimo 95%;

possono inoltre concorrere congiuntamente o  disgiuntamente,  le  uve provenienti da vitigni  a  bacca  rossa  non  aromatici  idonei  alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

 

La denominazione “Roero Arneis” è riservata al vino bianco  ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la seguente composizione ampelografica:

vitigno Arneis: minimo 95%;

possono inoltre concorrere congiuntamente o  disgiuntamente,  le  uve provenienti da vitigni a  bacca  bianca  non  aromatici  idonei  alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori  del «Roero» più idonei a garantire ai vini caratteristiche  di  cui  al presente disciplinare di produzione.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il  territorio amministrativo del comune  di: 

Canale,  Corneliano  d'Alba,  Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello  dei  comuni  di:  Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta', Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba,  Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.

In provincia di Cuneo.

 

Tale zona è così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le province di Asti e Cuneo e fra  il  comune  di  Priocca  e  di Canale, la delimitazione segue a  nord  il  confine  provinciale  tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio  (quota  350)  in territorio  di  Monta'  d'Alba. 

Si  immette  quindi   sulla   strada Provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito  che segue fino all'innesto con la strada statale del  Colle  di  Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte  sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino.

Risale il rio Prasanino,  tocca  quota 303 e successivamente quota 310; segue la  strada  provinciale  verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335  casc.  Perona; indi percorre a nord la  carreggiabile  del  rio  Campetto  che segue  fino   all'intersezione   con   la   provinciale   Valle   San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.

Risale la strada  per  Santo  Stefano  Roero  sino  a  incontrare  la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per  casc.  Molli (quota 376) sino al rio Prella.

Discende detto rio per raggiungere  e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336.

Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana  fino  a  quota  360. 

Imbocca  la Strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino  a  Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402  e 394 e,  seguendo  il  crinale,  raggiunge  il  confine  comunale  tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402.

Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul  confine  comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422  e  408  e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391).

Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi  svolta  a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per  la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord i  confini  comunali tra Monticello d'Alba e  Alba,  Corneliano  d'Alba  e  Alba,  Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e  Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene.

Da  questo  punto   la   delimitazione   risale   detta   provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa  il  concentrico  e  si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per  quota  288, quindi percorre la strada vicinale Maso  e  la  strada  vicinale  del Morrone per Ca' del Rio (quota  165)  sino  a  giungere  alla  strada

Provinciale  per  Castagnito.

Discende  detta  provinciale  sino   a incontrare la strada comunale S.  Carlo  della  Serra;  passando  per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.

Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale  della Moisa per immettersi sulla  strada  comunale  di  S.  Maria  fino  in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196.

Da questo punto  la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per  giungere  a quota     244     e     incontrare     la     strada      provinciale

Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di  casc.  S.  Michele;  percorre  detta  strada  sino  a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca.

Da  questo  punto percorre a nord-est la strada provinciale per  Priocca  passando  per fraz. S. Bernardo fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove  incontra  la provinciale n. 2 (ex 231).

Indi  percorre  a  nord-est  la  predetta provinciale  n.  2  sino  al  bivio   con   la   strada   provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz.  Via Piana fino al cimitero di Govone.

Di qui si immette a nord-ovest  per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di  quota  253 per immettersi  sulla  comunale  per  Bricco  Genepreto  passando  in prossimità di  S.  Rocco casc.  Monte  Bertolo  per  raggiungere  il confine Cuneo-Asti.

Percorre a ovest detto confine  provinciale  fino all'intersezione dello stesso con i confini  comunali  di  Priocca  e

Canale.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Roero» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni:  argillosi,   calcarei,   sabbiosi   e   loro   eventuali combinazioni;

giacitura:  collinare,  sono  esclusi  i  terreni  di  fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati;

altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle  uve.

Nel caso della tipologia vino rosso «Roero»  e  «Roero»  riserva  con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali e  in ogni modo unicamente quelle atte a conferire  alle  uve  ed  al  vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 

Nel  caso  della tipologia vino bianco «Roero» Arneis è  consentita  la  coltivazione dei vigneti anche sui versanti esposti a nord.

densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto  di nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un numero di ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto  d'impianto,  non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi  di  potatura:  quelli  tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera;

sistema  di  potatura:  il Guyot tradizionale);

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG «Roero» ed  i  titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative  uve  destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

Roero: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

Roero Arneis: 10,00 t/ha, 10,50 % vol.

 

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis può essere accompagnata dalla menzione «vigna»  purché  tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per  la  produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali  delle  relative  uve  destinate  alla  vinificazione devono essere i seguenti:

 

 

 

al terzo anno:

Roero: 4,30 t/ha, 12,50% vol.;

Roero Arneis: 5,40 t/ha, 11,00% vol.

 

al quarto anno:

Roero: 5,00 t/ha, 12,50% vol.;

Roero Arneis: 6,30 t/ha, 11,00% vol.

 

al quinto anno:

Roero: 5,80 t/ha, 12,50% vol.;

Roero Arneis: 7,20 t/ha, 11,00% vol.

 

Al sesto anno:

Roero: 6,50 t/ha, 12,50%vol.;

Roero Ameis: 8,10 t/ha, 11,00% vol.

 

dal settimo anno:

Roero: 7,20 t/ha, 12,50 % vol.;

Roero Arneis: 9,00 t/ha, 11,00 % vol.

 

 

Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere  rese  maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto  3  dovranno  tempestivamente,  e comunque almeno 5 giorni prima  della  data  d'inizio  della  propria vendemmia,  segnalare,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi

preposti al controllo, competenti per territorio,  la  data  d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa,  per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quelli previsti dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte,  su  richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e sentite  le  rappresentanze  di  filiera,  vista  la  situazione  del mercato, può stabilire  la  sospensione  e/o  la  regolamentazione, temporanea,  delle iscrizioni allo schedario  viticolo  per  i  vigneti  di  nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.  Le  operazioni  di  vinificazione  e  l'eventuale  invecchiamento obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni  il cui territorio è  in  tutto  o  in  parte  compreso  nella  zona  di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali  di  produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche  nei  comuni di

Alba, Bra, Barbaresco,  Barolo,  Castiglione  Falletto,  Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte  d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga  d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno

in provincia di Cuneo.

2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari e forestali, su richiesta delle aziende interessate,  di  consentire, ai fini dell'impiego della denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria  a  condizione che le dette aziende:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli  organi preposti;

2)  dimostrino  la  tradizionalità  di   tali   operazioni,   previa attestazione degli organi competenti.

 

3. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

 

Roero: 70%, 56,00 hl/ha;

Roero Arneis: 70%, 70,00 hl/ha.

 

Per  l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo  restando  la   resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese  uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora per i vini «Roero» e  «Roero»  Arneis  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita;  oltre detti limiti percentuali decade  il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione  e  invecchiamento  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e  i  limiti  riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

5.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di invecchiamento:

 

Roero: 20 mesi

di cui almeno 6 mesi in botti di legno,

a partire dal 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve

Roero riserva: 32 mesi

di cui almeno 6 mesi in botti di legno

a partire dal  1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

 

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto  a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

“Roero”: dal 1° luglio del secondo anno successivo  alla  raccolta delle uve;

“Roero riserva”: dal 1°  luglio  del  terzo  anno  successivo  alla raccolta delle uve.

 

6. E'  consentita  a  scopo  migliorativo  l'aggiunta,  nella  misura massima del 15%, di vino rosso «Roero»  più giovane  a  vino  rosso «Roero» più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato  il periodo di invecchiamento obbligatorio.

E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella  misura  massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis più  giovane  a  vino  bianco «Roero» Arneis più vecchio o viceversa.

7. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis può essere utilizzata per designare il vino  spumante  ottenuto  con mosti e vino che rispondono alle  condizioni  previste  dal  presente disciplinare,  seguendo  le  vigenti   norme   legislative   per   la preparazione degli spumanti.

La  spumantizzazione  del  vino  «Roero» Arneis  deve  avvenire  entro  la  zona  di  vinificazione   prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione.

8.   All'atto   della   certificazione,   trascorso   il   tempo   di invecchiamento come stabilito al precedente comma  5,  il  produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Roero» e  «Roero»  riserva,  all'atto  dell'immissione  al  consumo,  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:  

 

colore: rosso rubino o granato;

profumo: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno;

sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol.;

«Roero» con menzione «vigna»: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis  anche  con  menzione  «vigna»  all'atto  dell'immissione   al consumo,  deve  rispondere  alle  seguenti  caratteristiche: 

 

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;

sapore: secco, elegante, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;

 

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che  possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: da brut nature a dolce; elegante e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

4. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche, modificare  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita  «Roero»  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  e  garantita  «Roero»  e  «Roero»   Arneis   è consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati,  purché  non  abbiano  significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3.  Nella  designazione  dei  vini  «Roero»  e  «Roero»   Arneis   la denominazione  di  origine  controllata  e  garantita   può   essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale  menzione  sia  scritta   nella   «Lista   positiva»   istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo  dei  vigneti  della denominazione;

coloro che, nella designazione  e  presentazione  dei  vini  «Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine  con  la  menzione «vigna»   abbiano   effettuato   la   vinificazione   delle   uve   e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del  vino  siano  stati svolti in recipienti separati  e  la  menzione  «vigna»  seguita  dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;  la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo  sia  riportata  in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

4.  Nella  designazione  e  presentazione  dei   vini   «Roero»,   è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini DOCG  «Roero»  per la  commercializzazione  devono  essere  di  forma  tradizionale,  di capacità consentita dalle vigenti leggi,  ma  con  l'esclusione  del contenitore da 200 cl.

2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che  possano  trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da  offendere  il prestigio del vino.

 

 

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