TERRE DEL COLLEONI
COLLEONI
VIGNETI GRUMELLO DEL MONTE
COLLEONI
TERRE DEL COLLEONI
D.O.C.
Decreto 21 febbraio 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco;
“Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco spumante;
“Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio spumante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay spumante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni spumante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo passito;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Schiava;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Schiava frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot novello;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet Sauvignon;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet Sauvignon novello;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet Sauvignon frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia novello;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia frizzante;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi novello;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi frizzante;
Art. 2
Base ampelografica
[1] I vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco:
Pinot bianco per almeno 85%;
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay:
Chardonnay per almeno 85%;
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni:
Incrocio Manzoni per almeno '85%;
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo:
Moscato giallo per almeno '85%;
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio:
Pinot grigio per almeno '85%;
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Schiava:
Schiava nera per almeno 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Merlot:
Merlot per almeno 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon per almeno 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Franconia:
Franconia per almeno 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Incrocio Terzi :
Incrocio Terzi per almeno 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Marzemino:
Marzemino per almeno 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
[2] La denominazione di origine controllata "Terre dei Colleoni" o "Colleoni" tipologia spumante è riservata i vini ottenuti dalle uve dei vitigni:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Incrocio Manzoni e/o Pinot Grigio.
[3] I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo "Terre del Colleoni" Moscato giallo o "Colleoni" Moscato giallo possono essere elaborati nella versione passito.
[4] La denominazione di origine controllata "Terre dei Colleoni" o "Colleoni" tipologia novello èriservata i vini ottenuti dalle uve dei vitigni a bacca rossa ad esclusione dei vitigni Schiava e Marzemino.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
[1] La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" di cui all'articolo 2 comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Berzo San Fermo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D'argon, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Gorle e Pedrengo Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De' Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D'Alme', Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D'Adda, Calusco D'Adda, Terno D'Isola, Chignolo D'Isola, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Ponte San Pietro, Presezzo, Brembate Sopra, Mapello, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Carvico, Ambivere, Barzana, Paladina, Valbrembo, Alme', Mozzo, Curno,
in provincia di Bergamo.
Arti. 4
Norme per la viticoltura
[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Terre del Colleoni” o "Colleoni"devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
[2] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
[3] Sono da considerare idonei i terreni pedecollinari e collinari con buona esposizione e ben drenati localizzati ad una quota non superiore ai 600 m s.l.m.
[4] E' esclusa ogni pratica di forzatura.
[5] La resa massima per ettaro ammessa e gradazione minima naturale delle uve atte a produrre vino DOC "Terre del Colleoni" o "Colleoni" sono le seguenti:
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato Giallo passito: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Schiava: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi: 13 ,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Terre del Colleoni" o "Colleoni" Novello: 13 t/ha, 10,00% vol.;
“Terre del Colleoni" o "Colleoni" Spumante: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
[6] Nelle annate con stagione particolarmente favorevole, quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi all'art. 5.
[7] "E' consentito un esubero di produzione fino al 20% di uva per ha che non può essere destinato alla produzione della DOC mentre può essere destinato alla produzione di vini a IGT Bergamasca".
Art. 5
Norme per la vinificazione ed elaborazione
[1] Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Bergamo.
[2] Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
[3] La resa massima delle uve in vino, con esclusione della tipologia moscato giallo passito, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" per tutto il prodotto.
[4] I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo "Terre del Colleoni" Moscato giallo o "Colleoni" Moscato giallo possono essere elaborati nella versione passito, utilizzando le uve sottoposte ad appassimento all'interno del territorio di cui al paragrafo 1, in ambiente naturale o condizionato
della durata non inferiore a 45 giorni.
[5] Per la tipologia "Moscato Giallo passito" la resa uva/vino non deve essere superiore al 40%. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 45%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 45% decade il diritto alla denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" per tutto il prodotto.
[6] I vini ottenuti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo
"Terre del Colleoni" Franconia o "Colleoni" Franconia,
"Terre del Colleoni" Merlot o "Colleoni" Merlot,
"Terre del Colleoni" Cabernet o "Colleoni" Cabernet,
"Terre del Colleoni" Incrocio Terzi o "Colleoni" Incrocio Terzi,
possono essere elaborati nella versione novello
all'interno del territorio della provincia di Bergamo, esclusivamente attraverso il procedimento di macerazione carbonica.
[7] Permanenza sulle fecce.
Il vino destinato alla tipologia spumante metodo Classico, deve subire, prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di
quindici mesi;
per il Millesimato, il periodo minimo è di
ventiquattro mesi.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.
Art. 6
Caratteristiche dei vini al consumo
[1] I vini a denominazione di origine "Terre del Colleoni" o "Colleoni" nell'atto dell'immissione al consumo devono possedere le seguenti caratteristiche:
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato, floreale;
sapore: secco, equilibrato, fresco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, sentori di frutta;
sapore: fresco, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato con sentori di mela;
sapore: fresco, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vo .;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: intenso, talvolta di frutta esotica e floreale;
sapore: fresco, secco, con buona acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo:
colore: giallo dorato, paglierino;
profumo: intenso, di frutta fresca, secca e passita, erbe officinali e miele;
sapore: fresco, secco, di media acidità, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo passito:
colore: giallo dal paglierino al dorato, riflessi dorati;
profumo: intenso, fruttato, floreale;
sapore: corposo, dolce, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;
residuo zuccherino minimo: 50,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Schiava:
colore: dal rosa tenue al cerasuolo;
profumo: delicato fruttato con note di frutta rossa;
sapore: secco, fresco e gradevole con nota amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot:
colore: rosso rubino;
profumo: ampio e intenso bouquet fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino:
colore: rosso rubino
profumo: ampio e fresco bouquet fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet:
colore: rosso rubino;
profumo: ampio e intenso bouquet erbaceo;
sapore: caratteristico, asciutto, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, fruttato
sapore: asciutto, intenso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" novello:
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre del Colleoni" o "Colleoni" spumante:
spuma: fine e resistente;
colore: giallo Paglierino;
profumo: fruttato e floreale;
sapore: da Extra brut a secco, armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Art. 7
etichettatura
[1] Alla denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
[2] E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
[3] Recipienti e Tappatura.
Per la tappatura della Tipologia Spumante, e' obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con tradizionale ancoraggio a "gabbietta" .
[4] Annata.
Nell'etichettatura del vino destinato alla tipologia Spumante, l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura "Millesimato".