LOMBARDIA › COLLEONI DOC

TERRE DEL COLLEONI

COLLEONI

VIGNETI GRUMELLO DEL MONTE

VIGNETI GRUMELLO DEL MONTE

COLLEONI

TERRE DEL COLLEONI

D.O.C.

Decreto 21 febbraio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

La denominazione  di  origine  controllata  "Terre  del  Colleoni"  o "Colleoni" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

“Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot  bianco;

“Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot  bianco  spumante;

“Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot  bianco  frizzante; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot grigio;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot grigio spumante;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot grigio frizzante;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Chardonnay;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Chardonnay  spumante;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Chardonnay  frizzante;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Incrocio Manzoni;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Incrocio Manzoni spumante; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Incrocio Manzoni frizzante; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Moscato  giallo;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Moscato  giallo frizzante;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Moscato giallo passito;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Schiava;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Schiava frizzante;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Merlot;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Merlot novello;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Merlot frizzante;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Marzemino;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Marzemino frizzante; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet Sauvignon; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet Sauvignon novello; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet Sauvignon frizzante; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia novello; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia frizzante; 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi novello;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi frizzante;

 

Art. 2

Base ampelografica

 

[1]  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre  del Colleoni" o "Colleoni" devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da  vigneti  situati  nella  zona indicata  nel  successivo  art.  3  e  che,   nell'ambito   aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco:

Pinot bianco per almeno 85%;

altri vitigni a bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad  un  massimo  del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay:

Chardonnay per almeno 85%;

altri vitigni  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad  un  massimo  del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Manzoni:

Incrocio Manzoni per almeno '85%; 

altri  vitigni  a  bacca  bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo:

Moscato giallo per almeno '85%;

altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad  un  massimo  del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio:

Pinot grigio per almeno '85%;

altri vitigni a bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino ad  un  massimo  del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Schiava:

Schiava nera per almeno 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Merlot:

Merlot per almeno 85%; 

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon per almeno 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Franconia:

Franconia per almeno 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Incrocio Terzi :

Incrocio Terzi per almeno 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"Marzemino:

Marzemino per almeno 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.

 

[2] La denominazione di origine controllata "Terre  dei  Colleoni"  o "Colleoni" tipologia spumante è riservata i vini ottenuti dalle  uve dei vitigni:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero  e/o  Incrocio Manzoni e/o Pinot Grigio.

 

[3] I vini ottenuti dalle uve dei  vigneti  iscritti  allo  schedario viticolo "Terre del Colleoni" Moscato  giallo  o  "Colleoni"  Moscato giallo possono essere elaborati nella versione passito.

 

[4] La denominazione di origine controllata "Terre  dei  Colleoni"  o "Colleoni" tipologia novello èriservata i vini ottenuti  dalle  uve dei vitigni a  bacca  rossa  ad  esclusione  dei  vitigni  Schiava  e Marzemino.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

[1] La zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" di cui  all'articolo  2 comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni  di 

Predore, Sarnico,  Viadanica,  Adrara  S.Rocco,  Adrara  S.  Martino,  Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio,  Grumello  del Monte,  Chiuduno,  Carobbio   degli   Angeli,   Zandobbio,   Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S.  Martino,  Borgo  di  Terzo, Berzo San Fermo, Pradalunga, Cenate Sopra,  Cenate  Sotto,  S.  Paolo D'argon, Seriate, Brusaporto,  Bagnatica,  Montello,  Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Gorle e Pedrengo  Gorlago,  Albano  S.  Alessandro, Torre De' Roveri, Scanzorosciate,  Villa  di  Serio,  Nembro,  Alzano Lombardo, Ranica,  Torre  Boldone,  Bergamo,  Ponteranica,  Sorisole, Villa  D'Alme',  Almenno  S.  Salvatore,   Almenno   S.   Bartolomeo, Palazzago, Caprino  Bergamasco,  Cisano  Bergamasco,  Pontida,  Villa D'Adda, Calusco  D'Adda,  Terno  D'Isola,  Chignolo  D'Isola,  Bonate Sotto, Bonate Sopra, Ponte  San  Pietro,  Presezzo,  Brembate  Sopra, Mapello, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Carvico,  Ambivere,  Barzana, Paladina, Valbrembo, Alme', Mozzo, Curno,

in provincia di Bergamo.

 

 

Arti. 4

Norme per la viticoltura

 

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini "Terre del  Colleoni” o "Colleoni"devono  essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

[2] I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

[3] Sono da considerare idonei i terreni  pedecollinari  e  collinari con buona esposizione e ben drenati  localizzati  ad  una  quota  non superiore ai 600 m s.l.m.

[4] E' esclusa ogni pratica di forzatura.

 

[5] La resa massima per ettaro ammessa e gradazione  minima  naturale delle uve atte a produrre vino DOC "Terre del Colleoni" o  "Colleoni" sono le seguenti:

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Pinot grigio: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Chardonnay: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio  Manzoni: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato  Giallo  passito: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Schiava: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot: 13,00  t/ha, 10,00% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet:  13,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi: 13 ,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Novello:  13 t/ha, 10,00% vol.;

“Terre del Colleoni" o "Colleoni" Spumante:  12,00 t/ha, 9,50% vol.;

 

[6]   Nelle   annate   con   stagione   particolarmente   favorevole, quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Terre  del  Colleoni"  o "Colleoni", devono essere riportati nei limiti di cui sopra,  purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi

restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi all'art. 5.

[7] "E' consentito un esubero di produzione fino al 20% di uva per ha che non può essere destinato alla produzione della  DOC  mentre  può essere destinato alla produzione di vini a IGT Bergamasca".

 

 

Art. 5

Norme per la vinificazione ed elaborazione

 

[1] Le operazioni  di  vinificazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni"  devono  essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della  provincia di Bergamo.

[2]  Nella  vinificazione  dei  vini  a  denominazione   di   origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" sono  ammesse  soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai  vini  le loro peculiari caratteristiche.

 

[3] La resa massima delle uve in vino, con esclusione della tipologia moscato giallo passito, non deve essere  superiore  al  70%. 

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha  diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine  controllata  "Terre   del   Colleoni"   o "Colleoni" per tutto il prodotto.

[4] I vini ottenuti dalle uve dei  vigneti  iscritti  allo  schedario viticolo "Terre del Colleoni" Moscato  giallo  o  "Colleoni"  Moscato giallo possono essere elaborati nella versione  passito,  utilizzando le uve sottoposte ad appassimento all'interno del territorio  di  cui al paragrafo 1, in ambiente naturale o condizionato

della durata  non inferiore a 45 giorni.

[5] Per la tipologia "Moscato Giallo passito" la  resa  uva/vino  non deve essere superiore al 40%. Qualora superi  detto  limite,  ma  non oltre il 45%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione  di origine; oltre il 45% decade il diritto alla denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni" o "Colleoni" per tutto il prodotto.

[6] I vini ottenuti dai  vigneti  iscritti  allo  schedario  viticolo

"Terre del Colleoni" Franconia o  "Colleoni"  Franconia, 

"Terre del Colleoni" Merlot o "Colleoni" Merlot,

"Terre del Colleoni" Cabernet o "Colleoni" Cabernet,

"Terre del Colleoni" Incrocio Terzi o "Colleoni" Incrocio Terzi, 

possono  essere  elaborati  nella  versione  novello

all'interno del territorio della provincia di Bergamo, esclusivamente attraverso il procedimento di macerazione carbonica.

[7] Permanenza sulle fecce.

Il vino destinato  alla  tipologia  spumante  metodo  Classico,  deve subire, prima  dell'immissione  al  consumo,  un  periodo  minimo  di permanenza sulle fecce di 

quindici  mesi; 

per  il  Millesimato,  il periodo minimo è di

ventiquattro mesi.

Tale  periodo  decorre  dalla data  di  imbottigliamento  e  comunque  non  prima  del    gennaio successivo alla raccolta delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

[1] I  vini  a  denominazione  di  origine  "Terre  del  Colleoni"  o "Colleoni" nell'atto dell'immissione al consumo devono  possedere  le seguenti caratteristiche:

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato, floreale;

sapore: secco, equilibrato, fresco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Pinot grigio:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, sentori di frutta;

sapore:  fresco, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato con sentori di mela;

sapore:  fresco, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vo .;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Incrocio Manzoni:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, talvolta di frutta esotica e floreale;

sapore:  fresco, secco, con buona acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Moscato giallo:

colore: giallo dorato, paglierino;

profumo: intenso, di frutta fresca, secca e passita, erbe officinali e miele;

sapore:  fresco, secco, di media acidità, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Moscato giallo passito:

colore: giallo dal paglierino al dorato, riflessi dorati;

profumo: intenso, fruttato, floreale;

sapore:  corposo, dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;

residuo zuccherino minimo: 50,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  Schiava:

colore: dal rosa tenue al cerasuolo;

profumo: delicato fruttato con note di frutta rossa;

sapore: secco, fresco e gradevole con nota amarognola;

titolo alcolometrico volumico totale minimo    11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: ampio e intenso bouquet fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Marzemino:

colore: rosso rubino

profumo: ampio e fresco bouquet fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 "Terre del Colleoni" o "Colleoni" Cabernet:

colore: rosso rubino;

profumo: ampio e intenso bouquet erbaceo;

sapore: caratteristico, asciutto, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Franconia:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" Incrocio Terzi:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, fruttato

sapore: asciutto, intenso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni" novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre del Colleoni" o "Colleoni"  spumante:

spuma: fine e resistente;

colore: giallo Paglierino;

profumo:  fruttato e floreale;

sapore: da Extra brut a secco, armonico ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Art. 7

etichettatura

 

[1] Alla denominazione di origine controllata "Terre del Colleoni"  o "Colleoni" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle previste  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore  e similari.

[2]  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

[3] Recipienti e Tappatura.

Per la tappatura della Tipologia Spumante, e' obbligatorio  il  tappo di sughero a fungo, con tradizionale ancoraggio a "gabbietta" .

[4] Annata.

Nell'etichettatura  del  vino  destinato  alla  tipologia   Spumante, l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa.  Soltanto  in presenza  dell'indicazione  dell'annata  della  vendemmia   si   può utilizzare la dicitura "Millesimato". 

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