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SANGUE DI GIUDA DOC

VIGNETI MONTU BECCARIA

VIGNETI MONTU' BECCARIA

SANGUE DI GIUDA DELL’OLTREPÒ PAVESE

SANGUE DI GIUDA

D.O.C.

D. D. 03 Agosto 2010

(Fonte GURI)

 

Art 1

 

La Denominazione di Origine Controllata “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” è riservata ai vini, anche nelle tipologie “frizzante” e “spumante”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art 2

base ampelografica

 

I vini “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Barbera: dal 25% al 65%;

Croatina: dal 25% al 65%;

Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 45%.

 

Art 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” è di cui all’art. 1 comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi o parziali territori dei seguenti comuni:

 

Bosnasco, Montù Beccaria, Cigognola, Santa Maria della Versa, Pietra de’ Giorgi, Broni, Stradella, Zenevredo, Canneto Pavese e Montescano

In provincia di Pavia.

delimitata come segue:

dalla strada statale n. 10 al km 162+700 segue quale confine a est la strada comunale per Bosnasco Costamontefedele, fraz. Casotti.

Da qui segue in direzione fraz. Braccio fino al bivio per la fraz. Villa Marone, si prosegue fino alla fraz. Barbaleone fino a raggiungere la via Marconi, quindi a ovest fino a raggiungere Boffalora, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa.

Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia a ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca’ di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista.

Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de’ Giorgi a comprendere per intero quest’ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all’imbocco della strada comunale per Bosnasco.

 

Art 4

norme per la viticoltura

 

4.1) Condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

 

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.

Per gli appezzamenti di Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.

 

I sesti d’impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino.

Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

É consentita l’irrigazione di soccorso.

 

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

 

Sangue di Giuda: 10,50 t/ha, 11,50% vol.;

Sangue di Giuda frizzante: 10,50 t/ha, 11,50% vol.;

Sangue di Giuda spumante: 10,50 t/ha,  11,50% vol.

 

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”, per tutta la partita.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l’utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Art 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

 

Le rese massime dell’uva in vino devono essere le seguenti:

 

Sangue di Giuda: 70%

Sangue di Giuda frizzante: 70%

Sangue di Giuda spumante: 70%

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all’interno della zona contemplata dall’art. 5.1, come vino atto a “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”.

 

Art 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso intenso;

sapore: pieno, di corpo e dolce, talvolta vivace e leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;

residuo zuccherino minimo: 80,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.

 

 “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso intenso;

sapore: dolce, di corpo, pieno;

residuo zuccherino minimo: 80 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;

residuo zuccherino minimo: 80,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” spumante dolce:

spuma: vivace, persistente;

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso intenso;

sapore: pieno, di corpo, dolce;

titolo alcolometrico volumico effettivo 9,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E’ facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Art 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla Denominazione di Origine Controllata “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”, anche nelle tipologie frizzante e spumante, è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari. marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”, anche nelle tipologie “frizzante” e “spumante”, è obbligatorio riportata l’indicazione dell’annata di vendemmia da cui il vino deriva.

La denominazione “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”.

Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

La Denominazione di Origine Controllata “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda” è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione.

L’utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

 

Art 8

confezionamento

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda”, anche nelle tipologie “frizzante” e “spumante”, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Per la tappatura del “Sangue di Giuda” spumante è obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.

Per la versione frizzante è tuttavia ammessa la chiusura con tappo a fungo in sughero ancorato con gabbietta, utilizzato tradizionalmente nella zona, con eventuale capsula non superiore a 7 centimetri.

 

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