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DECRETO 16/12/2010

PROCEDURE RICONOSCIMENTO DO


DECRETO 16 dicembre 2010

Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo  n.  61/2010.

 

 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento unico OCM);

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni  tradizionali,  e  il  Capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e

presentazione;

visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  è  stato inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione  del  10  luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine  dei vini;

visto il proprio decreto 6  agosto  2009  recante  la  procedura  a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008;

visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009, n. 88;

visti, in particolare, l'articolo 7,  comma  2,  e  l'articolo  11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione  delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che si rende necessario apportare  alcune  modifiche  e integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8  aprile  2010, n. 61;

ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato decreto  6  agosto  2009,  le  disposizioni   nazionali   procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale;

vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010.

 

Decreta:

 

Articolo 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione  di  una  denominazione  di  origine  o  una indicazione geografica di cui all'art. 118  sexies  del  reg.  CE  n. 1234/2007;

b)  per  Ministero,  il  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali;

c) per Regione,  la  competente  Regione  o  Provincia  autonoma, ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui  territorio insiste la produzione interessata alla protezione;

d) per Comitato, il Comitato nazionale vini  DOP  e  IGP  di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

e)  quando  non  diversamente  specificato,  per   Denominazione, indistintamente "Denominazione  di  Origine  Protetta"  (DOP)  ovvero "Indicazione Geografica Protetta" (IGP);

f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita"  (DOCG) e  "Denominazione  di  Origine  Controllata"  (DOC),   le   "menzioni tradizionali" italiane di cui all'articolo  118  duovicies,  par.  1, lett. a) del reg. CE n. 1234/2007,  utilizzate  per  indicare  che  i prodotti in questione recano una DOP.

 

Articolo 2

Soggetto richiedente

 

1. Il soggetto legittimato a presentare la  domanda  di  protezione per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n.  1234/2007  è  qualunque Associazione di produttori, costituita  dall'insieme  dei  produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi  compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo

17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

Possono  far  parte dell'Associazione   altri   soggetti   pubblici   o   di    carattere privatistico, purché rappresentanti  gli  interessi  della  relativa Denominazione.

2. L'Associazione di cui al comma 1 deve:

a) essere costituita ai sensi di legge;

b) avere  tra  gli  scopi  sociali  la  registrazione  a  livello Comunitario della Denominazione per  la  quale  viene  presentata  la domanda, o aver  assunto  in  assemblea  la  delibera  di  presentare istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora tale  previsione  non  sia  contenuta  nello  statuto   o   nell'atto costitutivo;

c)  essere  espressione   dei   produttori   vitivinicoli   della produzione interessata;

d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non  sciogliersi prima della registrazione della Denominazione interessata  a  livello Comunitario.

 

Articolo 3

Pluralità di richieste per un'unica denominazione

 

1. Nel caso in cui siano presentate  più  istanze  per  la  stessa Denominazione  la  Regione  provvede  ad  individuare   il   soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di  produzione,  sia  di numero di imprese vitivinicole.

 

Articolo 4

Documentazione da presentare

 

1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di  protezione della  Denominazione,  contenente   tutti   gli   elementi   di   cui all'articolo 118 quater, par. 1,  del  Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ IX, per il tramite della Regione.

2. La domanda di  cui  al  comma  1  deve  essere  corredata  dalla seguente documentazione:

 

a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;

b) delibera assembleare  dalla  quale  risulti  la  volontà  dei produttori  di   presentare   istanza   per   la   protezione   della Denominazione, qualora tale previsione non  sia  contenuta  nell'atto costitutivo o nello statuto;

c)  elenco  sottoscritto  da  un  numero  di   viticoltori   che, conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:

- in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da  una  specifica  tipologia  o  area  geografica delimitata  nell'ambito  della  DOC   di   provenienza,   almeno   il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono  vigneti  dichiarati allo schedario viticolo e  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della superficie totale dichiarata  allo  schedario  viticolo,  oggetto  di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

- in caso di vini DOC, almeno il  trentacinque  per  cento  dei viticoltori interessati ed almeno il  trentacinque  per  cento  della superficie totale dei vigneti, oggetto di  rivendicazione  produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a  partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;

-  in  caso  di  vini  IGP,  almeno  il  venti  per  cento  dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie  totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

- in caso di  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei  vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

d)  in  caso  di  Consorzi  di  tutela,  riconosciuti  ai   sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61, l'elenco   sottoscritto   può   essere   sostituito   dal    verbale dell'assemblea  degli  associati  che  comprovi,  relativamente  agli associati favorevoli alla presentazione  della  domanda  presenti  in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentatività di  cui alla lettera c);

e) disciplinare di produzione, da compilare in  conformità  allo schema di cui all'articolo 14, comma 2;

f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art.  118 quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE)  n.  1234/2007,  redatto  in conformità al modello di  cui  all'Allegato  II  del  reg.  (CE)  n. 607/2009;

g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara  il legame con il territorio,  inteso,  in  caso  di  DOP,  come  stretto rapporto tra la zona geografica e la qualità  e  le  caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la  zona geografica e  la  qualità,  la  notorietà  o  altra  caratteristica specifica del prodotto. La  relazione  tecnica,  redatta  da  esperti competenti in materia, deve  comprovare  gli  elementi  previsti  dal disciplinare, con particolare riguardo a:

- le caratteristiche ambientali della  zona  in  questione,  il clima,  l'origine  geologica  e  la  composizione  dei  terreni,   la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;

- le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni,  la  densità  di impianto,  le  forme  di  allevamento,  i  sistemi  di  potatura   ed irrigazione;

- le rese per ettaro espresse in quantità di  uve  e  di  vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle  rese ottenute nei cinque anni precedenti;

- il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;

- le tecniche e le modalità di elaborazione  specifiche  e  le eventuali restrizioni delle  pratiche  enologiche  autorizzate  dalle vigenti norme comunitarie;

- le  caratteristiche  fisico-chimiche  ed  organolettiche  del vino,  nonché  il  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo, richiesti per il consumo;

- in caso di delimitazione della zona  di  imbottigliamento,  i motivi che sono  alla  base  di  tale  restrizione,  con  particolare riguardo   alla   salvaguardia   del   livello   qualitativo    della denominazione, alla garanzia  dell'origine  ed  all'espletamento  dei controlli;

- per  le  DOCG,  il  particolare  pregio,  in  relazione  alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della  DOC di provenienza.

h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici  e/o documenti commerciali, atta  a  comprovare  l'uso  tradizionale,  nel commercio o nel linguaggio comune, della  DOP. 

Per  i  vini  IGP  la relazione deve  comprovare  la  tradizionale  vocazione  vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve  comprovare  la  rinomanza  acquisita  dal  prodotto  a  livello

nazionale ed internazionale.

i)  relazione  socio-economica  contenente  almeno  le   seguenti informazioni:

- livello della produzione attuale, suddiviso per le  tipologie previste  nella  proposta  di  disciplinare,  e  relativa   struttura produttiva;

- potenzialità    produttiva    del    territorio    e    di commercializzazione del prodotto;

l) cartografia in scala adeguata  a  consentire  l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

m) ricevuta del versamento della tassa  destinata  a  coprire  le spese a norma dell'art. 118 unvicies  del  reg.  (CE)  n.  1234/2007.

L'importo e le modalità di  versamento  della  predetta  tassa  sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), deve   essere   presentata   anche   in   formato   elettronico.  

La documentazione di cui al comma 2, lettera l), può essere  presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.

4. La domanda di cui al comma 1 deve essere  presentata  in  regola con le norme sul  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche  e  firmata  dal  legale  rappresentante dell'Associazione  richiedente. 

La  stessa  domanda  e'   presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente  della

Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.

 

Articolo 5

Disciplinare di produzione

 

1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:

a) tutti gli elementi di cui all'art. 118  quater,  par.  2,  del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)  gli  eventuali  elementi  idonei  all'identificazione   della Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura,  dei  quali  devono  essere  fornite  le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione  devono  essere  comunque  rispettate  le   proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.

2. Il segno o logo di cui al comma 1, lett.  b)  deve  possedere  i requisiti della originalità,  della  capacità distintiva  e  della conformità  ai  principi  della  legislazione  vigente   riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.

3. L'utilizzazione  di  un  marchio  già  registrato  può  essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita  rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a  far  data  dal  riconoscimento della Denominazione interessata.

 

       

Articolo 6

Esame domanda da parte della regione

 

1. Entro 90 giorni  dalla  ricezione  della  domanda,  la  Regione, previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta  presentazione della  stessa   domanda   sul   BUR,   effettuate   le   opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:

a) la legittimazione  del  soggetto  richiedente  ed  i  relativi requisiti di rappresentatività, con particolare riguardo, per i casi di cui all'articolo 4,  lett.  d),  alla  documentazione  comprovante l'esercizio delle deleghe;

b)  la  completezza   della   documentazione   come   individuata all'articolo 4, comma 2, e la sua rispondenza ai  requisiti  ed  alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 1234/2007;

c) la rispondenza del disciplinare alle norme del  reg.  (CE)  n. 1234/2007, delle  relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle vigenti norme nazionali.

2.  Le  eventuali  osservazioni   sono   comunicate   al   soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla  Regione  adeguati elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero  la mancata rimozione delle cause  sulle  quali  si  fondano  i  rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della Regione.

3. Terminata l'istruttoria di cui  ai  comma  1  e  2,  la  Regione trasmette al Ministero  la  documentazione  di  cui  all'articolo  4, corredata dal proprio parere e dall'estratto  del  BUR  contenente l'avviso di cui al comma 1.

 

Articolo 7

Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato

 

1. Entro 45 giorni dalla presa in carico  della  documentazione  di cui all'articolo 6, comma 3,  il  Ministero,  anche  avvalendosi  del Comitato, verifica la  completezza  e  la  rispondenza  della  stessa documentazione alle disposizioni del reg. (CE)  n.  1234/2007,  delle relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle   vigenti   norme nazionali.

2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma  1,  il Ministero d'intesa con la Regione ed il soggetto richiedente, convoca entro 60 giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede.

Il  Ministero  invita altresì la Regione e il soggetto richiedente a  darne  comunicazione agli  enti  territoriali,  alle  organizzazioni  professionali  e  di categoria ed ai produttori ed agli operatori  economici  interessati.

Gli stessi soggetti  devono  assicurare  -  con  evidenze  oggettive, fornite  preliminarmente  all'inizio  della  riunione   di   pubblico accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante  la diramazione di  avvisi,  l'affissione  di  manifesti  o  altri  mezzi equivalenti.

Le modalità  e  l'ampiezza  della  divulgazione  devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

3. Scopo della riunione  di  pubblico  accertamento  è  quello  di permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  responsabile  della dichiarazione di cui all'art. 118 septies, paragrafo  5,  lettera  b) del reg. (CE)  n.  1234/2007,  di  verificare  la  rispondenza  della disciplina  proposta  agli  usi  leali  e   costanti   previsti   dal regolamento in questione.

4. Alla riunione di cui al comma  2,  aperta  a  tutti  i  soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la  presenza  e  per  i quali deve essere disponibile copia del  disciplinare  oggetto  della discussione, partecipano, almeno un  rappresentante  del  Comitato  e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della  Regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali  osservazioni  e  di  verbalizzare  la

riunione.

5. Successivamente  alla  riunione  di  pubblico  accertamento,  il Ministero sottopone la  domanda  al  Comitato  nella  prima  riunione plenaria utile, il quale esprime  il  proprio  parere  e  formula  la proposta di disciplinare aggiornata.

6. Qualora, in caso di esito negativo  della  verifica  di  cui  al comma  1,  nonché  nel  merito  di  taluni   aspetti   connessi   al procedimento di cui al presente articolo,  si  renda  necessaria  una valutazione  congiunta  con  la  Regione,  il  Ministero,  anche   su richiesta della stessa Regione, convoca una Conferenza  dei  servizi, alla quale può assistere il soggetto richiedente. In caso  di  esito negativo della Conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e

contro il relativo  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  in  sede giurisdizionale.

 

Articolo 8

Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze

 

1.  Il  Ministero  provvede  alla  pubblicazione   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinché tutti i soggetti interessati possano  prenderne visione  e  presentare  le  eventuali   osservazioni,   adeguatamente motivate e documentate, al  Ministero  stesso  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

2. Qualora siano pervenute osservazioni,  il  Ministero  chiede  al soggetto richiedente  di  predisporre  le  relative  controdeduzioni.

Entro 30 giorni  dalla  ricezione  delle  osservazioni  il  Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del  Comitato  o suo delegato, con la competente Regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni.

Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la  Regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni,  dandone comunicazione  al  soggetto  richiedente  ed  al  soggetto   che   ha presentato  le  osservazioni. 

In  caso   di   esito   negativo,   il procedimento  è  da  ritenersi  concluso  e   contro   il   relativo provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al  comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone  il  documento  unico  di  cui  all'art.  118 quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE)  n.  1234/2007  ed  invia  i citati  documenti  aggiornati  al  soggetto   richiedente,   che   li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.

 

Articolo  9

Trasmissione  della  domanda  di  protezione  alla  UE   e   relativi adempimenti del Ministero

 

1. Terminata la procedura di cui all'articolo 8, il Ministero:

a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare  di produzione sul sito Internet del Ministero stesso;

b) trasmette alla Commissione Europea la  domanda  di  protezione unitamente alla documentazione di cui all'articolo 118 septies,  par. 5, lett. b) del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Nel corso della procedura a  livello  comunitario  di  cui  agli articoli 118 octies, 118  nonies  e  118  decies  del  Reg.  (CE)  n. 1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le  relative  comunicazioni al soggetto richiedente ed alla Regione.

3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione  sulla  G.U.  dell'Unione  europea  della decisione della Commissione di  conferimento  della  protezione  alla denominazione e della relativa  iscrizione  della  denominazione  nel registro  di  cui  all'articolo  118  quindecies  del  Reg.  (CE)  n. 1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito  Internet  del Ministero stesso e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione così come approvato dalla  Commissione U.E.

 

Articolo 10

Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies  del  Reg. CE n. 1234/2007

 

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di modifica del disciplinare, che comportano una o  più  modifiche  del documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. d)  del Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  si  applicano,   mutatis   mutandis,   le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle  domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni  di  cui  ai seguenti comma.

Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale  fattispecie analoga alla richiesta di modifica  di  un  disciplinare  DOP,  fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste all'articolo  8,  comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Alla domanda  di  modifica  deve  essere  allegata  la  seguente documentazione:

a) un documento sinottico  contenente  le  proposte  di  modifica relative all'articolato del disciplinare;

b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche  proposte, redatto in conformità al modello di cui  all'Allegato  IV  del  reg. (CE) n. 607/2009.

3. La documentazione di  cui  all'art.  4,  comma  2,  deve  essere rapportata alle  modifiche  proposte. 

Pertanto,  relativamente  alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto  richiedente  non è tenuto a produrre la documentazione già presentata per la domanda di protezione.

4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:

a) la delimitazione della zona produzione delle uve,  la  domanda deve  essere  avallata  da  almeno  il  cinquantuno  per  cento   dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento  della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la  relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo  biennio,  e  le relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett.  g),  h),  i)  devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le

medesime condizioni della originaria zona di produzione;

b) la  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento,  per  le Denominazioni per le quali è  consentito l'imbottigliamento  al  di fuori della zona di produzione  o  di  vinificazione  delle  uve,  in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  c), la domanda deve essere  avallata  da  un  numero  di  produttori  che rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della  produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

5. La riunione di pubblico accertamento è prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi opportuno, al  fine  di  accertare  la  rispondenza  delle  modifiche proposte ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 6.

6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare  che  non comportano variazioni al documento  unico  di  cui  all'articolo  118 quater, par. 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al disposto di cui all'articolo 118 octodecies, par.  3,  lett.  a),  il Ministero applica una procedura semplificata  che  comporta  in  ogni caso:

a) la presentazione della domanda con le modalità e nei  termini di cui all'articolo 4, fatto  salvo  che  la  documentazione  di  cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;

b) il rispetto della procedura di cui all'articolo 6.

 

Articolo 11

Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art.  118  novodecies del Reg. CE n. 1234/2007

Conversione da una DOP ad una IGP - Art. 28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009

 

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di  protezione,  fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.

2. Per  la  cancellazione  la  domanda  deve  essere  adeguatamente motivata, conformemente  all'art.  118  novodecies  del  Reg.  CE  n. 1234/2007, e  la  documentazione  da  allegare  deve  essere  atta  a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima,  con  particolare riguardo agli elementi di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 61/2010 e all'allegato V del Reg. CE n. 607/2009.

3.  Per  la  conversione  la  domanda  deve  essere   adeguatamente motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE  n.  607/2009,  e  la documentazione  da  allegare  deve  essere  atta  a   dimostrare   le motivazioni della richiesta medesima, con particolare  riguardo  agli elementi di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 607/2009.

4. Le competenti Amministrazioni  seguiranno  un  iter  procedurale adeguato  all'esame  delle  domande  di  cui  trattasi,  fatte  salve l'adeguata pubblicazione delle stesse  domande  ed  il  rispetto  dei tempi procedurali, con particolare  riguardo  alla  presentazione  ed alla definizione delle eventuali opposizioni.

 

Articolo 12

Trasmissione alla U.E. delle domande di  modifica  del  disciplinare,

delle domande di cancellazione della protezione di  una  DO  o  IG,

delle domande di conversione da una  DOP  ad  una  IGP 

e  relativi adempimenti del Ministero

 

1. Terminata la procedura nazionale per l'esame  delle  domande  di cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente  decreto,  si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'articolo 9 del  presente  decreto,  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  del Ministero connessi alla procedura comunitaria ed  alla  pubblicazione dei relativi documenti.

 

Articolo 13

Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura  -  Art.  72  del Reg. CE n. 607/2009

 

1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonché della domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma  1,  e della domanda di  conversione  di  cui  all'art.  11,  i  vini  della relativa denominazione di origine o  indicazione  geografica  possono

essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il  soggetto  richiedente sia  preventivamente  autorizzato  dal  Ministero,  d'intesa  con  la Regione.

A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta  apposita domanda  al  Ministero  ed  alla  Regione  corredata  dalla  seguente documentazione:

a) decreto ministeriale di approvazione del  relativo  piano  dei controlli, presentato dall'autorità o dall'organismo di cui all'art. 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente  Ufficio  del Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

b)  dichiarazione  con  la  quale  si  esonera  espressamente  il Ministero e la Regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione o della domanda di modifica del disciplinare  da  parte della Commissione UE.

2. Sul sito internet del Ministero  è  pubblicato  l'elenco  delle autorizzazioni transitorie di cui trattasi.

 

Articolo 14

Disposizioni particolari e transitorie

 

1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle Regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed  in  conformità  ai  loro statuti e alle relative norme di attuazione.

2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le Regioni, previo parere del Comitato, sarà approvato lo  schema  di  disciplinare  di produzione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e). Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema  di  disciplinare  di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. A titolo  di  coordinamento  con  la  normativa  comunitaria  si riporta in allegato la modulistica procedurale di cui  agli  Allegati II, IV, V e VI del reg. (CE)  n.  607/2009  richiamati  nel  presente decreto.

4. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 73, par. 2, del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni  di  cui  all'art.  7, par. 2, ed all'art. 31, par. 1 e 2, del decreto legislativo 8  aprile 2010,  n.  61,  per  l'esame  e  la  definizione  delle  domande   di riconoscimento e di modifica dei disciplinari di produzione dei  vini DO e IG presentate al Ministero entro il 1° agosto 2009 si applica la procedura prevista dalla legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  e  dal

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.  348,  che dovrà concludersi,  in  caso  di  esito  positivo  dell'esame  delle predette istanze, con l'invio alla  Commissione  U.E.,  entro  il  31 dicembre 2011, dei relativi provvedimenti e documenti.

5. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  è abrogato il decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa. Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la  registrazione e  sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

 

                                                   Il Ministro: Galan

 

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