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GUTTURNIO DOC

VIGNETI ZIANO GUTTURNIO

VIGNETI ZIANO PIACENTINO GUTTURNIO

GUTTURNIO

D.O.C.

D.D. 21 luglio 2010

(fonte GURI)

 

ART. 1

 

La denominazione di origine controllata "Gutturnio" obbligatoriamente seguita  da  una  delle  seguenti  menzioni:  frizzante, 

superiore,

classico superiore,

riserva,

classico riserva,

è riservata  ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

ART. 2

 

I vini a denominazione di  origine  controllata  "Gutturnio"  di  cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :

Barbera: dal 55 al 70%;

Croatina (localmente detta Bonarda): dal 30 al 45%;

 

ART. 3

 

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate  alla produzione del vino "Gutturnio", è suddivisa in più comprensori  in provincia di Piacenza.

 

I comprensori di  produzione  delle  uve  comprendono  totalmente  il territorio collinare del comune di

Ziano Piacentino

e comprendono  il territorio collinare parziale dei comuni  di: 

Pianello  Val  Tidone, Borgonovo  Val  Tidone,  Castel  San  Giovanni,  Nibbiano,  Agazzano, Piozzano,   Gazzola,   Vigolzone,   Rivergaro,    Ponte    dell'Olio, Castell'Arquato,   Carpaneto   Piacentino,   S.Giorgio    Piacentino, Gropparello, Alseno, Lugagnano Val d'Arda e Vernasca.

 

Il primo comprensorio e' così delimitato:

Partendo dal ponte sul rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano  ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo  quella per C. Pradella fino ad incrociare il rio Gambero, segue  quindi  tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in

direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa  verso  sud-ovest,  attraversa   Fornaci   e   successivamente Casanova, passa  a  sud  di  C. Merlino  e  raggiunge  il  confine  di provincia in prossimità della quota 96.

Segue in direzione sud il confine provinciale fino  a  quota  490  in prossimità  della strada per C. Cereto.

Passata  C. Cereto  imbocca  il canale che scende a quota 427, quindi passando sotto  C. Molinazzo  si identifica con il T. Gualdora fino a C. Procera; prende la carraia  che scende verso C. Pellegrina, C. Aurelio, C. Colombarola fino a quota  316 dove prende verso  sud  lo  stradello  per  C. Pozzolo. 

Prosegue  per C.Erta, C. Rico', risale il rio Rico' fino a quota 332,  sempre  verso sud per C. Chiappadello.

Si identifica con la strada che scende a C. Puliti,  lambisce  a  nord C. Galvani,  attraversa  l'abitato  di  Genepreto,  giunge   per   una carrareccia a C. S. Giorgio, a quota 299, indi sulla strada statale  n. 412 al Km. 65.

Attraversa il T. Tidone, risale la sponda  destra  fino ad incontrare il «Tunnel», si sovrappone ad esso verso  est  passando per l'abitato di Pradaglia e proseguendo fino a quota 248 incrocia il rio Buio; prende la carraia che aggira verso sud C. la  Scabbia,  per quota 339, per immettersi sulla strada di Bilegno.

Segue questa  fino a Casturzano, quindi la carraia per  C.se  Bosco  Quartaro,  per  Ca' dell'Ora, quindi  per  quote  435,  466,  458  a  Gabbiano  Poggiolo, aggirando la Chiesa, verso sud, fino a Case Gramonti.

Aggira sempre verso sud  il  gruppo  di  Case  Gramonti  seguendo  la strada, passa per il canale  verso  est  e  poi  verso  sud  fino  ad incontrare rio di Gazzoli con il quale  si  identifica  fino  a  Case Gazzoli.

Da Case Gazzoli imbocca la strada verso sud  che  oltrepassa il T. Chiarone e la percorre fino al bivio per C. Fontanese, prende  la carraia per Castellaro, passa quote 360, 372, indi  la  strada  verso nord sotto Castellone, poi a destra per C.na Colombara, quota  328  e mantiene la stessa quota fino a il Poggio dei Cavalli.

Da quota  355, sovrapponendosi all'acquedotto comunale sale verso nord a quote  384, 351 fino a C. S. Romeo.

Da qui mantenendo  l'altitudine  di  quota  300  verso  est  fino  ad incrociare la carraia che sale, verso sud, a quota 344  sulla  strada che da Arcello conduce a S. Giustina.

Segue la suddetta strada fino  a quota 262, quindi il torrente Lisone, la carraia che sale a quota 314 quindi per lo stradello che aggira verso sud e poi est  la  località Frassineto fino a quota 341.

Quindi percorre la carraia che scende al rio Valorosa a quota 255 in coincidenza con il  confine  comunale  di

Pianello Val Tidone.

Si identifica con il confine comunale  e  con  il  T. Lisone  fino  ad incontrare il territorio di Agazzano, segue  il  confine  fra  i  due comuni verso est, poi verso sud lungo la strada  di  Massolano,  indi quota 347, fino a prima di Canovetta verso est lungo la  carraia  che porta a quota 391 di C.  dell'Aquila. 

Scende  per  la  strada  e  la carraia che porta a quota 358, al Castello di Boffalora  e  Boffalora sino alla strada provinciale per Agazzano; segue detta strada fino  a prendere verso sud la strada per Verdeto, aggira Verdeto,  attraversa Lanfranco e si rimette sulla strada per Agazzano  arrivando  fino  al bivio per Piozzano.

Prende verso sud la strada per Piozzano.

A quota 231 segue la strada per Lodolina, Misano, quote  255  e  260, Combaie, Ospedale, quote 317 e 282; sempre seguendo la  strada  verso sud, quota 254, Poggio dei Martini, quote 220 e 232, rio Canto, quota 324, Bosco del Papa, seguendo la carraia, quota 406, Moncolo, Case di La', Pomaro, quindi per la strada che scende a Sbasintico, Belvedere,

quota 276.

Quindi verso sud lungo la carraia  e  poi  verso  est  per quota 250, indi sale a la Dolce  seguendo  la  strada  che  sul  lato sinistro risale il T. Luretta passando la Ca' fino  ad  incontrare  il ponticello che oltrepassa il Torrente Luretta di fronte  alla  carraia che sale a quota 375 di Costa dei Boraccia fino al  confine  comunale di Piozzano.

Segue verso nord il confine comunale fino  a  Antugnano, quindi per la carraia che da quota  376  scende,  passando  vicino  a Camposanto, al Guada'.

Dal Guada' si identifica verso nord con il  T. Luretta  fino  a  quota 189, quindi segue il confine del comune di Gazzola fino a  quota  326 in coincidenza con la strada che conduce a  Osteria,  quindi  per  la strada di Rezzanello.

Da Rezzanello prende la  strada  per  Momeliano fino a quota 323, Rio della Dose, quindi la carraia  verso  nord  per

Castel del Vento, quote 207, 315, 300 in prossimità di Ca  di  Siro.

Segue la strada che scende verso nord fino in prossimita' del lago di quota 212, quindi ad est per la carraia di quota 210, poi  Lodino;  a quota 190, prende  la  carraia  verso  est  per  C.se  Ravazzola,  la carraria che supera il rio Gandore a quota  149,  per  C.se  Maruffa, sale a quota 200 di Ca Maruffina, da Galera  risale  il  rio  Gandore

fino a quota 182, passa per Carazza, fino a Monte Raschio.

Da quota 234 per la carraia di Ca' dei Boschi, a quota 221  segue  la carraia che scende alla sorgente del rio Gerosa con cui si identifica verso nord fino a quota 138.

Quindi verso ovest  per  la  carraia  di Bosco Danico fino a  C. Balletta. 

Prende  verso  sud  la  strada  del Castelletto.

A quota 162 verso ovest la carraia verso il rio Gandore, segue il rio Gandore verso la sorgente fino alla carraia  di  C. Valli di sotto, per Ca' del Poggio,  prende  la  carraia  verso  ovest  che unisce quota 142 con quota 143, risale la carraia di quota  164  veso sud fino ad immettersi sullo stradello verso  ovest  per  quota  147, quindi verso sud per la strada di Agazzano fino al ponte sul Luretta.

Ridiscende verso nord il T.Luretta fino a Rivarossa, per quota 134.

Verso sud la carraia per quota 145 (costeggia il lago) per quota 155, Belrespiro, quota 169, Bissone verso est,  quota  140  e  verso  nord seguendo il corso del rio Rivasso fino a oltre  quota  120,  piegando verso ovest per la carraia che porta a quota 152, poi  la  Bottega  e Montebolzone fino alla strada che  conduce  a  Sarturano. 

Prima  del paese si prende la carraia di sinistra che conduce a C. Nuova  Storni, quindi per le Caminaglie di quota 146 proseguendo fino ad  incontrare il rio Frate che, lo risale fino a quota 126,  indi  per  la  carraia verso ovest di Bonfagiolo.

Da quota 152 prosegue fino  ad  incontrare un altro rio che percorre verso nord fino ad identificarsi con il rio che risale verso località Roccolo. Lo risale per  quote  125  e  132 fino a C. delle Gazze, quota 164 e la stradina che  conduce  a  quota 177 e a C. Boriona.

Segue la strada fino a quasi in prossimità di Cantone  per  prendere verso ovest la carraia che in linea retta supera il T. Lisone  fino  a Colombarola, poi verso sud quota 18 1dei Borioni fino ad immettersi e identificarsi con la strada  provinciale  verso  Pianello. 

Segue  la suddetta strada superando il Ponte del Tidone  e all'incrocio  prende la s.s.n. 412 verso nord fino al paese di Borgonovo Val Tidone.

All’entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso  est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della  quota  113  rio  Cavo. 

Ridiscende  tale  corso d'acqua fino ad incrociare la strada  per  Castel  San  Giovanni  sul ponte in prossimità di  C. Cavo  Perletti  da  dove  è  iniziata  la delimitazione.

 

Un altro comprensorio è così delimitato:

La linea di  delimitazione  ha  origine  a  nord  al  bivio  di  casa Stradella (quota 145) per poi  seguire,  verso  est,  la  strada  che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure.

Da qui e proseguendo verso sud, la linea  si  identifica  col  ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al rio Lombardo, lo  risale fino a quota 356, da qui si identifica verso nord  con  la  linea  di quota altimetrica di 350 m. s.l.m. aggirando verso est  Mansano  e  il colle Merlera.

Superato il rio Caiano, si innesta a quota  379  sulla carraia che per quota 342 porta a Iustiano, verso est per la  carraia di  quota  394  fino  a  quota  363  sulla  carraia  che  conduce   a Castelvecchio seguendo, quindi, la carraia che verso ovest  (a  monte della strada del Bagnolo) passa per quote 390, 389,  384,  396,  400, 392 fino a quota 343 nei pressi del fabbricato Scuola,  in  località Larzana, sulla strada del Bagnolo.

Andando  verso  Monte  Romola,  si identifica con detta strada fino ad incrociare verso est  la  carraia che porta a Costanuova, quota 221, incrocia il rio Diara e quindi  lo stradello di Case Rosse, quindi lo stradello  fino  a  quota  170  e, verso est, fino al rio Cassa a quota 169.

Ridiscende il rio fino ad Ancarano di sopra, segue  la  strada  verso Ancarano di sotto fino a quota 146, indi per la carraia che supera il rio Co' e verso est fino a  C.Nuova;  supera  il  rio  Trebbiola  per immettersi, verso sud, sulla carrareccia di Ca Bianca; da  Ca  Bianca arriva fino al rio Finale. Segue verso nord il confine del comune  di

Rivergaro e di Vigolzone col quale la linea  si  identifica  fino  al rivo che scorre a sud di quota 143.

Da qui la linea segue detto  rivo (quote147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza - Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di Case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149, poi segue la strada per Ca' Sgorbati  per  ricongiungersi,  verso  nord,  al  bivio  di  Case Stradella (quota 145), punto di partenza.

 

Un altro comprensorio è così definito:

Partendo, a nord dal trivio di Rizzolo segue la  strada  per  Tollara fino ad incontrare il confine comunale di Ponte dell'Olio a quota 193 in prossimità del rio Ogone. Risale il rio Ogone fino al  ponticello nei pressi della strada comunale a  quota  307.  Prende  la  suddetta strada  che  scende  a  la  Camminata,  prosegue  sulla  strada   per Langorniello, fino a quota 254.

Si identifica con la carraia verso sud per quote 311, 350, 402 scende fino a  quota  357  (I  Vai),  segue  la  curva  di  livello  fino  a raggiungere quota 372, quindi prosegue fino a Ca' Maggi (quota 372) e raggiunge il rio Torbido e scende fino alla s.s.n° 654. 

Indi,  verso nord, per quota 237 e 232 lungo la vecchia strada della ferrovia fino ad incontrare il Rio Cisiaga, quindi per la  strada  provinciale  che conduce prima a Folignano,  poi  Zaffignano,  La  Fratta,  Torrano  e quindi al trivio di Rizzolo da dove si e' partiti.

 

Un altro comprensorio comprende il seguente territorio:

La linea di delimitazione  inizia  al  quadrivio  di  Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale  fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud  e  si  inserisce,  costeggiando  il  rivo  ad  ovest  di C. Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva  fino al  bivio  per  Prato  Ottesola,  sulla  strada  Lugagnano  Chiavenna Rocchetta.

Da questo bivio la linea che delimita il territorio segue  la  strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola  fino  a  i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la  strada che  porta  alla  parrocchia  di Montezago,  poco  prima  di   detta parrocchia, la linea segue la carrareccia  che  scende  nel  torrente Chero.

Risale il torrente Chero sul  ciglio  sinistro  fino  ad  incontrare, verso ovest, la carraia per l'abitato di Faimali che percorre fino ad immettersi,  a  valle  dell'abitato  di  Castellana,   sulla   strada provinciale, verso nord, per Gropparello, raggiungendo, al centro del paese, il trivio per Gusano.

Prende la strada per Gusano,  oltrepassa l'abitato di Gelati, quindi prima di Gusano prende, da quota  451  la strada di crinale per  la  Valle,  continua  la  strada  per  cascina Monterosso, C. Mosconi, Ca' del Bosco, fino al Castello  di  Veggiola.

Scende lungo la strada per Veggiola.

Segue la strada per  quote  215, 206, 201 in prossimità del T. Riglio.

Supera il torrente con la strada che passa quote 205 e 211,  Ronco  e ancora fino a quota 226.

Verso nord prende la carraia  vicino  al  lago per quota 219 e segue il rio Merdaro fino ad incontrare verso est  la

carraia per quote 178, 182, fino a il Boscone.

Quindi lo stradello di C. Bianca, La Zamberta, il Casalino e quota 159 sul  Torrente  Riglio; segue il Riglio fino alla carraia per quota  162  immettendosi  sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota

161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso,  indi  il  torrente Vezzeno fino all'altezza di La Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175  metri  a  nord  del bivio per case il Poggio.

Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo  Rivoli  raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso  sud alla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per  risalire  a nord lungo il rivo che passa per  la  Vigna.  A  metà  distanza  tra queste due cascine, la linea devia a destra  lungo  un  rivo  fino  a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140.

Da  qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141)  fino  ad incrociare la strada per  Bruciate,  segue  per  breve  tratto  detta strada, prosegue lungo la stessa per C. Marere, C. Sasso e C. Masana  di Sopra fino al suo inserimento  sulla  strada  che  conduce  a  Vigolo Marchese (quota 141).

Da questo punto la linea si  identifica  con  la  strada  predetta  e passato Vigolo Marchese  e  San  Antonio,  si  innesta  sulla  strada provinciale Carpaneto Castell'Arquato che segue  verso  sud  fino  al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

 

Un altro comprensorio e' composto dal seguente territorio:

Partendo, a nord, sulla strada provinciale  di  Alseno  in  localita' Villa  Virginia  (quota   146)   segue   il   confine   comunale   di Castell'Arquato verso sud, supera il R. S. Franca e  il  R. Acqua  Puzza fino a quota 138.

Prende la strada che sale  a  Fellegara,  segue  la sede viaria per C. della Bassa e i  Gasparini  raggiungendo  località

rio Corto sulla strada di Genova. 

Si  identifica  con  detta  strada verso sud fino a località C. Ratta, prende verso sud la  Carraia  che porta al Torrente Ongina.

Si identifica  con  il  ciglio  destro  del Torrente Ongina, verso la pianura, fino a  quota  125,  segue  l'ansa verso est portandosi prima a quota 159, segue la strada dritta ad est di Colle S. Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia  scende  a quota 182 sul confine comunale di Vernasca.

Segue detto confine  fino al Torrente Stirone.

Risale il ciglio sinistro del Torrente Stirone fino ad incontrare  lo stradello per quota 173 di S. Genesio.

Da S. Genesio si identifica  con la strada dei Trabucchi, prosegue lungo la strada verso  sud  fino  a quota 230. Risale verso nord la carraia per quota 294  fino  a  quota 345,9.

Segue la linea di quota 350 verso sud in senso orario fino  ad incontrare la carraia che scende al rio Spiagge, sempre per la stessa carraia supera il rio e si immette sulla strada  di  Perpiano. 

Sulla stessa prosegue per Perpiano fino ad incontrare il bivio  verso  nord di Pre Nuovo.

Dopo Pre Nuovo, a destra si identifica con la carraia  che  costeggia prima il Rio Gerbino, quindi dopo il lago di sinistra per la  carraia che transita per quote 388, 381, 343, 333,  266  scendendo  verso  il Torrente Ongina.

Percorre il ciglio destro del Torrente  Ongina  fino ad incontrare il rio della Botacca, si identifica verso ovest con  il

rio fino al ponte sulla strada di Genova.

Si identifica,  verso  sud, con detta strada di Genova fino a Case Ongina a quota 241,6.

Risale la carraia verso nord, per i Maronini, prosegue da quota 381,6 lungo il confine  comunale  di  Castell'Arquato  e  lungo  la  strada vicinale di Costa dei Pallastrelli, quindi  per  la  strada  vicinale della Bozzina scende fino a Ca del Riglio  e  arriva  all'abitato  di Pallastrelli.

Dai Palastrelli verso nord, prosegue  lungo  la  strada per Castell'Arquato passando per Ca' Rossa, Fornace,  C. Gravaghi,  La Crocetta. Dopo l'abitato  di  Scartazzini  si  identifica  al  bivio, sempre con la strada comunale per Alseno, passa Villa  S.Lorenzo  per ritornare al punto di partenza in prossimità di Villa Virginia.

II) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei  vini 

"Gutturnio  Classico"  Superiore 

"Gutturnio Classico" riserva

e' quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 1967 ed e' suddivisa in tre comprensori:

A),  B), C)

e comprende totalmente il territorio collinare del comune di

Ziano Piacentino

e  parzialmente  i  territori  collinari  dei  comuni  di:

Borgonovo Val  Tidone,  Castel  San  Giovanni,  Nibbiano,  Vigolzone, Castell'Arquato,  Carpaneto  Piacentino,  Lugagnano  Val   d'Arda   e Gropparello.

In provincia di Piacenza

 

Tale zona e' così delimitata:

A) Partendo da ponte sul rio Cavo in prossimità del C. Cavo  Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San  Marzano ed all'altezza della quota 93  prosegue  in  direzione  ovest,  lungo quella per C. Prandella fino  ad  incrociare  il  rio  Gambero,  segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700  metri  e  poi  il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per  Fornaci e  prosegue  lungo  questa  verso  sud-ovest,  attraverso  Fornaci  e successivamente Casanova, passa a sud di  C. Merlino  e  raggiunge  il confine di provincia in prossimità della quota 96.

Segue in direzione sud il confine provinciale ed  in  prossimità di C. Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che  attraversa San Giorgio, Cesura e quindi il Torrente Gualdora che  discende  fino alla confluenza con il Tidone.

Discende verso est il Torrente  Tidone ed all'altezza del Caseificio Manzella, seguendo il confine  comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo  Val Tidone in prossimita' del Km. 57,100 circa.

Segue tale strada verso nord ed alla entrata  del  centro  urbano  di Borgonovo Val Tidone  prosegue  verso  est  per  quella  di  Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in  prossimità  della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad  incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di  C. Cavo

Perletti da dove e' iniziata la delimitazione.

 

B) La linea di delimitazione ha origine a  nord,  al  bivio  di  casa Stradella (quota 145) per poi  seguire,  verso  est,  la  strada  che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure.

Da qui e proseguendo verso sud, la linea  si  identifica  col  ciglio sinistro del letto  del  Torrente  Nure  fino  al  trivio  per  Ponte dell'Olio - Bagnolo - Albarola (quota 210) per poi  proseguire  sulla strada per Bagnolo fino ad  inserirsi,  poco  prima  dell'abitato  di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote  328,  311,  283  e 267. 

Superata  quest'ultima  quota,  la  linea   che   delimita   il territorio, segue ad ovest il  sentiero  che  porta  al  rio  Finale, risale detto rio fino a  quota  226  per  poi,  seguendo  un  rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone - Rivergaro col quale la  linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143.

Da qui  la  linea  segue  detto  rivo  (quote  147  e  148)  fino  ad intersecare la strada provinciale  Piacenza  -  Ponte  dell'Olio  che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il  rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per  Ca'  Sgorbati  per ricongiungersi verso nord al bivio di  case  Stradella  (quota  145), punto di partenza.

 

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio  di  Castell'Arquato (quota 164) per seguire in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue  verso  nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud  e  si  inserisce,  costeggiando  il  rivo  ad  ovest  di C. Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva  fino al  bivio  per  Prato  Ottesola,  sulla  strada   Lugagnano-Chiavenna Rocchetta.

Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la  strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il Torrente Ottesola  fino  a  i Gruppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la  strada che  porta  alla  parrocchia  di  Montezago,  poco  prima  di   detta parrocchia, la linea segue la carrareccia  che  scende  nel  torrente Chero fino  ad  incontrare  i  limiti  tra  i  comuni  di  Carpaneto, Gropparello e Lugagnano (quota 252).

Da qui la linea si identifica con il confine comunale di  Gropparello - Carpaneto fino a M.Oldo per entrare poi nel territorio comunale  di Gropparello seguendo  la  carrareccia  ed  il  rivo  che  sbocca  nel Torrente Vezzeno a nord di Casa Maschi (quota  224). 

La  linea  dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega  ad  est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa  per  i  Vizzoni  e raggiunta la strada  che  passa  per  C. Cerchiali  e  la  Corona,  la percorre fino a costeggiare il Torrente Vezzeno, che poi segue  verso nord, fino ad incontrare il confine comunale.

Da questo punto la linea percorre a ovest ed a  nord-est  il  confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a  destra  lungo  il sentiero per la Graffignana (quota  162)  fino  ad  immettersi  sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo  (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso,  indi  il  torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175  metri  a  nord  del bivio per case il Poggio.

Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo  rivoli  raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso  sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire  a nord lungo il rivo che passa per  la  Vigna.  A  metà  distanza  tra queste due cascine, la linea devia a destra  lungo  un  rivo  fino  a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140.

Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si  identifica  con  la strada per Campagne, indi con la  carrareccia  per  Partitore  (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per  breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce  a

Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea  si  identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e  San  Antonio,  si innesta sulla strada provinciale  Carpaneto  -  Castell'Arquato,  che segue verso sud fino al quadrivio  di  Castell'Arquato  (quota  164), punto di partenza.

 

ART 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai  vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini a DOC di  cui  all'art.  1  sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati  in  zona collinare-pedemontana,   bene   esposti,   su   terreni    argillosi, preferibilmente  di  natura  calcarea  o  calcarea-argillosa,  spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Per  la  produzione  dei  vini  a  DOC 

"Gutturnio", 

"Gutturnio" Frizzante,

"Gutturnio"  Classico  Superiore, 

"Gutturnio"  Superiore,

"Gutturnio" Riserva 

"Gutturnio"  Classico  Riserva 

non  sono  da considerare idonei i vigneti posti al  di  sopra  dei  350  metri  di altitudine, fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori.

Sono inoltre  esclusi i  vigneti  male  esposti,  rivolti  verso  nord  e   nord-est,   nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti;

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i  sistemi di potatura dei  vigneti  (corti,  lunghi  e  misti)  destinati  alla produzione delle uve della denominazione di  origine  controllata  di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. 

E'  ammessa  l'irrigazione  di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno

3.000 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino .

La resa massima di  uva  per  ettaro  in  coltura  specializzata  dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.  1,  i  rispettivi  titoli  alcolometrici volumici naturali minimi, devono essere i seguenti:

 

GUTTURNIO: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

GUTTURNIO SUPERIORE: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

GUTTURNIO CLASSICO SUPERIORE: 10,00 t/ha,12,00% vol.;

GUTTURNIO RISERVA: 10,00 t/ha,12,50% vol.;

GUTTURNIO CLASSICO RISERVA:10,00 T/HA,12,50% VOL.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Gutturnio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra,  purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70%.

Dal  70  all'80  l'eccedenza  non  può essere rivendicata come denominazione di origine  controllata. 

Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione  di origine controllata.

 

ART 5

 

Le operazioni di  vinificazione,  compreso  la  presa  di  spuma,  la rifermentazione   in    bottiglia    o    in    grandi    recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento  di tutti i vini a denominazione di origine  controllata  "Gutturnio"  di cui all'art.1, con esclusione delle  tipologie  "Gutturnio"  classico Superiore e "Gutturnio" Classico Riserva, debbono  essere  effettuati in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente  previsto  nel presente articolo.

E'  consentito  di  effettuare  le  operazioni  di vinificazione compreso la  presa  di  spuma,  la  rifermentazione  in

bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento  in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i  vini  a  DOC  “Gutturnio” negli stabilimenti delle ditte site nel comune di  Rovescala  ad  est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia.

Per i vini a DOC  "Gutturnio"  Classico  Superiore  e  "Gutturnio" Classico  Riserva  le  operazioni  di  vinificazione,  invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia  ed  imbottigliamento  debbono avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3  paragrafo  II.

E' consentito di effettuare le predette operazioni negli stabilimenti situati nel comune di Rovescala ad est del torrente  Bardoneggia,  in provincia di Pavia.

Tuttavia le  operazioni  di  imbottigliamento  dei  vini  "Gutturnio" Classico Superiore e  "Gutturnio"  Classico  Riserva  possono  essere autorizzate dal  Ministero  per  le  politiche  agricole  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  -  su richiesta di  ditte  situate  al  di  fuori  del  territorio  di  cui all''art. 3 paragrafo II, sempre che tali stabilimenti  abbiano  sede

in provincia di Piacenza.

Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga ad imbottigliare  al  di fuori della  zona  di  produzione,  rilasciate  dal  Ministero  delle Politiche agricole alimentari e forestali alle Ditte interessate  per la  corrispondente  sottozona  "Gutturnio"  Classico  della  DOC   di provenienza "Colli Piacentini", ai sensi del  relativo  disciplinare, modificato da ultimo con il decreto 30 giugno 1998.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli  adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a  conferire  ai  vini  derivati  le peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata  dei  vini  "Gutturnio"  può essere utilizzata per  designare  il  vino  frizzante  Gutturnio  (ad esclusione di quelli designati con le menzioni Classico  superiore  e Classico  riserva,  superiore  e  riserva),   che   rispondono   alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

 

ART 6

 

I vini di cui all'art.1 all'atto della immissione al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Gutturnio":

colore: rosso rubino brillante di varia intensità;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, fresco, giovane, tranquillo;

residuo zuccherino massimo: 17 gr/l.

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  12,00%  vol.;

residuo zuccherino massimo: 17,00 gr/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Gutturnio" frizzante

Spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosso rubino brillante di varia intensità';

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, fresco, vivace, giovane;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  12,00%  vol.; 

residuo zuccherino massimo: 17 gr/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore:

colore: rosso rubino intenso;

profumo : caratteristico;

sapore: asciutto, tranquillo, fine, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%  vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo : 24,00 g/l.

 

"Gutturnio" riserva e "Gutturnio" Classico riserva:

colore: rosso rubino intenso su fondo granata;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, tranquillo, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo  svolto:  13,00 %  vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo : 24,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero per le  politiche  agricole  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche   dei   vini   - modificare, con proprio decreto,  per  i  vini  di  cui  al  presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità  totale e l'estratto non riduttore.

 

ART 7

 

La menzione "classico" e' consentita per i vini a DOC  "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" riserva  ottenuti  esclusivamente  dalle  uve provenienti dai vigneti ubicati  nella  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3 comma II del presente disciplinare.

La  menzione  "superiore"  e'  consentita  per  il  vino   a   DOC "Gutturnio", prodotto nel rispetto del presente disciplinare,  avente

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale  e  al  consumo  del 12,50% vol.,

immesso  al  consumo  dopo  il  1° Aprile  dell'anno successivo a quella della vendemmia.

La menzione "riserva" e' consentita per il vino  a  DOC  “Gutturnio”non designabile con la citata menzione "superiore", avente

un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 13,00%  vol.,

che abbia subito un invecchiamento e affinamento di  almeno  24  mesi

(di cui 6 in recipienti di legno) 

a  decorrere  dal  1° Settembre dell'anno di produzione delle uve.

La menzione "classico superiore" o "classico riserva", "superiore"  o "riserva" devono figurare immediatamente al di sotto  della  menzione specifica  tradizionale  obbligatoria,  "denominazione   di   origine controllata" ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore  a quella della menzione "Gutturnio" ma non inferiore alla  metà  della stessa.

La menzione di vigna  seguita  dal  toponimo,  per  tutti  i  vini  a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente  al  di  sotto  della  scritta  denominazione  origine controllata con caratteri di stampa di altezza,  forma  e  dimensione non superiore a "Gutturnio".

Tali  vini  debbono  essere  immessi  al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri  e solo tranquilli.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1 è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi:  extra,  fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   la   attività   agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere, cascina ed altri termini  similari,  sono  consentite  in  osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

In considerazione  della  consolidata  tradizione  e'  consentita  la commercializzazione di vino, avente residuo  zuccherino  superiore  a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione  naturale  in  bottiglia,  con   la   dicitura   DOC  "Gutturnio" purché detto prodotto sia  confezionato  in  contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

 

                             ARTICOLO 8

 

Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio"  superiore e "Gutturnio" Classico superiore può essere immesso al consumo  solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacità  0,375  -  0,750  - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri e solo dopo il primo  Aprile  dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Il vino con  la  denominazione  di  origine  controllata  "Gutturnio" riserva e Classico riserva deve essere immesso  al  consumo  solo  in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacità 0,375 - 0,750 -  1,500 - 3,000 - 5,000 litri,  dopo  almeno  24  mesi  di  invecchiamento  e affinamento (di cui  almeno  6  mesi  in  legno)  a  partire  dal  1° Settembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini a denominazione di origine  controllata  "Gutturnio" è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve.

Per i vini a Denominazione di origine  Controllata  "Gutturnio"  sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla  norma  ad  eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo.

I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori  da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione.

 

 

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