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ANAGNI IGT

VIGNETI ANAGNI

VIGNETI ANAGNI

ANAGNI

I.G.T.

D. D. 25 Ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

ART. 1

(denominazioni e vini)

 

L’indicazione geografica tipica “Anagni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Anagni” bianco

“Anagni”  rosso.

 

ART. 2

(base ampelografica)

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:

 

“Anagni” bianco:

Passerina e/o Malvasia puntinata dal 50% al 60%;

Bellone, Manzoni b., Grechetto b., Chardonnay da soli o congiuntamente massimo il 35%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

 

“Anagni”  rosso:

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 50%;

Merlot massimo 25%;

Cesanese di Affile dal 10% al 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

 

ART. 3

(zona di produzione delle uve)

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” ricade nella provincia di Frosinone e comprende l’intero territorio del comune di

Anagni

In provinci di Frosinine.

 

ART. 4

(norme per la viticoltura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Anagni» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei alla coltivazione i terreni di natura vulcanica (tufi pozzolanici) o su substrati di arenaria miocenica in prevalenza, situati ad un’altitudine compresa tra 200 e 500 m. slm.

Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la zona: a spalliera, controspalliera o pergola.

É vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».

I sesti di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 4.000 ceppi per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:

 

“Anagni” bianco:

produzione uva t/ha: 12,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%vol.

“Anagni” rosso:

produzione uva t/ha: 11,00;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali– Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni

di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e all’organismo di controllo incaricato.

ART. 5

(norme per la vinificazione)

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona delimitata nell’articolo 3.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

 

“Anagni”  bianco:

resa uva/vino: 70%

produzione massima di vino hl/ha: 84

“Anagni” rosso:

resa uva/vino: 70%

produzione massima di vino hl/ha: 77

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto all’indicazione geografica.

 

ART. 6

(caratteristiche al consumo)

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Anagni” bianco:

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Anagni” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso, intenso;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico dell’invecchiamento in botti di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol.;.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

 

ART. 7

(etichettatura, designazione e presentazione)

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini, l’indicazione geografica tipica «Anagni» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

 

ART. 8

(confezionamento)

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

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