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MONICA DI SARDEGNA DOC

VIGNETI SERDIANA

VIGNETI SERDIANA

MONICA DI SARDEGNA

D.O.C.
D. D. 15 ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

 

Articolo 1

denominazione e vini

 

La denominazione di  origine  controllata  "Monica  di  Sardegna"  è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

"Monica di Sardegna"

"Monica di Sardegna" superiore

"Monica di Sardegna" frizzante.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini di  cui  all'articolo  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve provenienti da vigneti composti  in  ambito  aziendale,  dal  vitigno Monica almeno per l'85%.

possono concorrere  altri  vitigni  a  bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione  Sardegna

fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della  regione

Sardegna.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOC "Monica di Sardegna" devono  essere  quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai vini le specifiche caratteristiche  di  qualità. 

Sono  pertanto  da considerarsi esclusi i  terreni  male  esposti  e  quelli  di  debole spessore derivanti da rocce compatte,  le  dune  attuali,  i  terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla  falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 750 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare le 15,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata al limite suddetto, purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Fermo restando il limite  sopra  indicato,  la  resa  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, in rapporto  all'effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva rivendicabile per ettaro  per la produzione di vino DOC “Monica di Sardegna”,  inferiore  a  quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione  al

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini  a  DOC "Monica  di  Sardegna"  i  seguenti  titoli  alcolometrici   volumico naturali minimi:

 

"Monica di Sardegna": 10,50% vol.;

"Monica di Sardegna" frizzante: 10,50% vol.;

"Monica di Sardegna" superiore:  12,00% vol.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate  nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza, fino al limite  dell'80%,  non  avra'  diritto alla DOC, ma potrà essere designato con la IGT "Isola dei  Nuraghi".

Oltre tale limite, tutto il prodotto non avrà diritto a nessuna D.O.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire  ai  vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a DOC "Monica di  Sardegna"  non  possono  essere  immessi  al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione  delle uve.

Il vino a DOC  “Monica  di  Sardegna”  “superiore"  non  può  essere immesso al consumo prima

del 1° settembre dell'anno  successivo  alla vendemmia.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC  "Monica  di  Sardegna"  all'atto  della  immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Monica di Sardegna:

colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

profumo: intenso etereo e gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Monica di Sardegna superiore

colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

profumo: intenso etereo e gradevole;

sapore: asciutto, sapido con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,5 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Monica di Sardegna frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso rubino;

profumo: intenso etereo e gradevole;

sapore: secco oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali  di  modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi sopraindicati  per  l'acidità totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini di cui  all'art.  1,  con l'esclusione della tipologia frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione "amabile".

 

Articolo 8

confezionamento

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1  è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi:  "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

I vini a  DOC  “Monica  di  Sardegna”,  ai  fini  dell'immissione  al consumo, debbono essere confezionati solo in recipienti di  vetro  di foggia tale da qualificare un vino di pregio,  chiusi  con  tappo  di sughero raso bocca.

Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a l 0,750, ad esclusione  della  tipologia  Superiore  è

ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa  dalla  normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona.

 

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