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CORI DOC

VIGNETI CORI

VIGNETI CORI

CORI

D.O.C.

DECRETO 21 luglio 2010

(fonte GURI)

 

ART. 1

denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Cori" è riservata  ai  vini che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti  tipologie: 

Cori bianco,

Cori rosso, 

Cori Bellone, 

Cori Nero  Buono

Cori Nero Buono riserva. 

 

ART.2

base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata  "Cori"  devono  essere ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai   vigneti   aventi,   nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Cori bianco:

- Bellone minimo 50%

- Malvasia del Lazio minimo 20%

- Greco b. minimo 15%

possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca   idonei   alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

 

Cori rosso:

- Nero Buono minimo 50%

- Montepulciano minimo 20%

- Cesanese di Affile e/o Comune minimo 15%

possono  concorrere  altri  vitigni  a   bacca   nera   idonei   alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

 

Cori Bellone:

- Bellone minimo 85%

possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca   idonei   alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

 

Cori Nero Buono

- Nero Buono minimo 85%

possono  concorrere  altri  vitigni  a   bacca   nera   idonei   alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

 

ART. 3

zona di produzione

 

Le uve devono essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di

Cori

ed in parte quello di

Cisterna.

In provincia di Latina.

 

Tale zona e' così delimitata:

partendo dal punto in cui il confine comunale di Cori  attraversa  la strada vicinale di Pezze di Ninfa, la linea di delimitazione percorre verso sud questa strada per circa 900 metri e imbocca lo stradone che porta al canale delle acque alte e prosegue per tutto il canale  fino a incontrare, dopo aver attraversato il  torrente  Teppia,  il  ponte della strada del Castellone; di qui in direzione nord-ovest raggiunge il torrente Teppia all'ansa  sita  in  prossimità della  quota  48.

Risale tale torrente e alla  confluenza con il fosso Morillo segue il corso di quest'ultimo fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina. Procede quindi lungo la ferrovia in direzione nord e all'intersezione con  il

confine di Cori, prendendo verso ovest,  segue  quest'ultimo  fino  a ritornare al punto in cui il confine del comune di Cori  incrocia  la strada vicinale di Pezze di Ninfa.

 

ART. 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione del vino a denominazione  di  origine  controllata  «Cori» devono essere quelle tradizionali della  zona  e,  comunque,  atte  a conferire alle uve e ai vini derivati le  specifiche  caratteristiche di qualità.

Per i nuovi  impianti  e  reimpianti  la  densità  non  può  essere inferiore a

3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  e  la  gradazione  minima naturale sono le seguenti:

 

Cori bianco: 15,00 t/ha, 10.50% vol.;

Cori rosso: 15,00 t/ha, 11,00% vol.;

Cori Bellone: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Cori Nero Buono: 12,00 t/ha, 11,50% vol.

 

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata attraverso  cernita  delle  uve,  purché  la produzione non superi del 20% i limiti massimi.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni  di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire  un limite massimo di produzione di uva per  ettaro  inferiore  a  quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

ART. 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione per il  vino  di  cui  all'articolo  1 devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nell'articolo 3.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva  in  vino,  compresa  l'arricchimento,  e  la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

Cori bianco: 70% pari a 105,00 hl/ha;

Cori rosso: 70% pari a 105,00 hl/ha;

Cori Bellone: 70% pari a 84,00 hl/ha;

Cori Nero Buono: 65% pari a 78,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma  non  oltre il 75% per le tipologie bianco, rosso e Bellone, e non oltre  il  70% per  la  tipologia  Nero  Buono,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

 

ART. 6

caratteristiche al consumo

 

I  vini  di  cui   all'articolo   1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

Cori bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: caratteristico, gradevole;

- sapore secco, equilibrato di buona struttura;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo 16,00 g/l.

 

Cori rosso:

- colore: rosso rubino con riflessi violacei;

- profumo: fragrante, armonico, fruttato;

- sapore: asciutto, morbido, buona struttura e persistenza;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo 22,00 g/l.

 

Cori Bellone:

- colore:  giallo  paglierino  più  o  meno  intenso,  talvolta  con riflessi verdognoli;

- profumo: caratteristico della varietà gradevole;

- sapore: secco, equilibrato, sapido;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

- Acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo 18,00 g/l.

 

Cori Nero Buono:

- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

- profumo: delicato, caratteristico del vitigno, con sentori di  frutta di bosco;

- sapore: asciutto, armonico, buona struttura e persistenza;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo:  12,00%  vol.; 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo 24,00 g/l.

 

Cori Nero Buono riserva:

- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

- profumo: delicato, caratteristico del vitigno, con sentori di  frutta di bosco;

- sapore: asciutto, armonico, buona struttura e persistenza;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo:  13,00%  vol.; 

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo 24,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità totale  e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

 

ART. 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato»  e  similari.

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  più restrittive.

 

La  tipologia  "Cori  Nero  Buono"  sottoposto  ad  un   periodo   di invecchiamento non inferiore a

24 mesi 

A decorrere dal 1°  novembre dell’anno della vendemmia,

e con un  titolo  alcolometrico  volumico totale  minimo  di  13,00%  Vol.,

può  fregiarsi   della   menzione aggiuntiva «Riserva».

Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata "Cori" deve figurare l'annata di produzione delle

uve.

 

ART. 8

Confezionamento

 

I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo  in recipienti  di  vetro  di  volume  nominale  fino  a  1,5  litri. 

E' consentito per le sole tipologie "Cori Bellone" e "Cori  Nero  Buono" l'utilizzo  di  bottiglie  di  vetro  da  3  litri.   E'   consentito confezionare i vini a denominazione  di  origine  controllata  "Cori" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al  vetro costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .". 

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