CORI DOC
VIGNETI CORI
CORI
D.O.C.
DECRETO 21 luglio 2010
(fonte GURI)
ART. 1
denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Cori" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Cori bianco,
Cori rosso,
Cori Bellone,
Cori Nero Buono
Cori Nero Buono riserva.
ART.2
base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "Cori" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cori bianco:
- Bellone minimo 50%
- Malvasia del Lazio minimo 20%
- Greco b. minimo 15%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
Cori rosso:
- Nero Buono minimo 50%
- Montepulciano minimo 20%
- Cesanese di Affile e/o Comune minimo 15%
possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
Cori Bellone:
- Bellone minimo 85%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
Cori Nero Buono
- Nero Buono minimo 85%
possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
ART. 3
zona di produzione
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di
Cori
ed in parte quello di
Cisterna.
In provincia di Latina.
Tale zona e' così delimitata:
partendo dal punto in cui il confine comunale di Cori attraversa la strada vicinale di Pezze di Ninfa, la linea di delimitazione percorre verso sud questa strada per circa 900 metri e imbocca lo stradone che porta al canale delle acque alte e prosegue per tutto il canale fino a incontrare, dopo aver attraversato il torrente Teppia, il ponte della strada del Castellone; di qui in direzione nord-ovest raggiunge il torrente Teppia all'ansa sita in prossimità della quota 48.
Risale tale torrente e alla confluenza con il fosso Morillo segue il corso di quest'ultimo fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina. Procede quindi lungo la ferrovia in direzione nord e all'intersezione con il
confine di Cori, prendendo verso ovest, segue quest'ultimo fino a ritornare al punto in cui il confine del comune di Cori incrocia la strada vicinale di Pezze di Ninfa.
ART. 4
norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a
3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
Cori bianco: 15,00 t/ha, 10.50% vol.;
Cori rosso: 15,00 t/ha, 11,00% vol.;
Cori Bellone: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;
Cori Nero Buono: 12,00 t/ha, 11,50% vol.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi.
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
ART. 5
norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'arricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Cori bianco: 70% pari a 105,00 hl/ha;
Cori rosso: 70% pari a 105,00 hl/ha;
Cori Bellone: 70% pari a 84,00 hl/ha;
Cori Nero Buono: 65% pari a 78,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75% per le tipologie bianco, rosso e Bellone, e non oltre il 70% per la tipologia Nero Buono, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
ART. 6
caratteristiche al consumo
I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Cori bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- profumo: caratteristico, gradevole;
- sapore secco, equilibrato di buona struttura;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo 16,00 g/l.
Cori rosso:
- colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- profumo: fragrante, armonico, fruttato;
- sapore: asciutto, morbido, buona struttura e persistenza;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo 22,00 g/l.
Cori Bellone:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
- profumo: caratteristico della varietà gradevole;
- sapore: secco, equilibrato, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- Acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo 18,00 g/l.
Cori Nero Buono:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- profumo: delicato, caratteristico del vitigno, con sentori di frutta di bosco;
- sapore: asciutto, armonico, buona struttura e persistenza;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo 24,00 g/l.
Cori Nero Buono riserva:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- profumo: delicato, caratteristico del vitigno, con sentori di frutta di bosco;
- sapore: asciutto, armonico, buona struttura e persistenza;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo 24,00 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
ART. 7
Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
La tipologia "Cori Nero Buono" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
24 mesi
A decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia,
e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% Vol.,
può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva».
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Cori" deve figurare l'annata di produzione delle
uve.
ART. 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,5 litri.
E' consentito per le sole tipologie "Cori Bellone" e "Cori Nero Buono" l'utilizzo di bottiglie di vetro da 3 litri. E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cori" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .".
VISITATE I SITI IN CALCE