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COLLINE SALUZZESI DOC 

VALLE BRONDA

VALLE BRONDA

COLLINE SALUZZESI

D.O.C.

D. D.  19 ottobre 2010

(Fonte Guri)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi”,  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le  tipologie, specificazioni aggiuntive e menzioni seguenti:

 

Colline Saluzzesi (rosso )

Colline Saluzzesi Barbera

Colline Saluzzesi Chatus

Colline Saluzzesi Pelaverga

Colline saluzzesi Pelaverga rosato

Colline Saluzzesi Quagliano

Colline Saluzzesi Quagliano spumante

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione “Colline Saluzzesi” senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da  uve  provenienti  da  vigneti aventi nell'ambito aziendale la  composizione  di  vitigni  seguente:

Barbera, Chatus, Nebbiolo, Pelaverga, da soli o congiuntamente minimo il 60%,

possono  concorrere,  fino  ad  un  massimo  del  40% alla produzione di detto vino altri vitigni, purché con bacca  di  colore analogo, non aromatici la cui coltivazione è ammessa in Piemonte.

 

2. La denominazione  di  origine  controllata  “Colline  Saluzzesi” seguita da una  delle  seguenti  specificazioni  :  Barbera, 

Chatus,

Quagliano, 

Quagliano  spumante,

Pelaverga, 

Pelaverga   rosato  

è riservata  ai  vini   ottenuti   da   uve   di   vigneti   costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini  atti ad essere designati con la DOC “Colline Saluzzesi”  comprende  per intero il territorio  dei  comuni  di 

Pagno  e Piasco

e parzialmente il territorio dei Comuni di 

Brondello,  Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo Verzuolo e Villar San Costanzo.

In provincia di Cuneo.

 

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dall'intersezione della S.R. n. 589  dei Laghi di Avigliana con la  via  Umberto  I  in Costigliole  Saluzzo, percorre a sud  la  predetta  strada  regionale  sino  a  che  questa entrando in Busca, incontra la  circonvallazione  per  Dronero.

Indi segue la circonvallazione suddetta  perimetrando  il  concentrico  di Busca sino all'intersezione con il torrente Talù ; dall'intersezione la delimitazione percorre a S.O. il torrente Talù sino a  che  questo incontra il confine comunale tra  Villar  San  Costanzo  e  Busca  in località Cascina Torre.

Da questo punto la delimitazione percorre  la  strada  comunale  di Artesio fino al concentrico di Morra e prosegue per Via Combale e Via Pramallé fino alla  chiesa  parrocchiale  di  Villar  San  Costanzo, quindi prosegue per la strada provinciale n. 150  fino  all'incrocio con  il  Torrente  Rialasso,  prosegue   lungo   Via   Vasetto   fino all'incrocio con il Canale Comella e lo segue fino al confine comunale di Dronero.

Prosegue lungo il Canale fino al ponte canale sul Rio Roccabruna, segue il  predetto  rio  fino  al  confine comunale di Roccabruna quindi raggiunge la quota  700  delimitando  a monte il territorio compreso nei  comuni  di  Dronero  e  Villar  San Costanzo fino al confine comunale con Busca.

Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea  retta  Cascina Margaria (quota 563) e successivamente Cascina Galliano  (quota  689) immettendosi  (sempre  a  nord)  sulla  carrareccia  per  Tetto  Buco passando per cascina S. Romano sino a quota 687.

Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la  carrareccia  per il  Colletto  di  Rossana   sino   ad   incontrare   la   provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori  sino  a  che  questa  interessa  la strada dell'Eremo di Busca in prossimità di q. 627, indi percorre  a nord la strada dell'Eremo sino a quota 806.

Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per  q.  848,  sale  a nord il predetto  confine  comunale,  poi  il  confine  comunale  tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il  confine comunale con Piasco.

Da  qui  la  delimitazione  segue  ad  ovest  il confine comunale tra Rossana e Piasco e  successivamente  a  nord  il

confine comunale tra  Venasca  e  Piasco  sino  all'intersezione  dei

confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad  ovest per  breve  tratto,  il  confine  comunale  tra  Pagno  e  Venasca  e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo,  ancora, il confine comunale  tra  Brondello  ed  Isasca  sino  a  che  questo interseca il Rio di Isasca.

Da questo punto  la  delimitazione  raggiunge  in  linea  retta  il Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale  del  Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale  tra  Brondello  e Martiniana Po in prossimita' di San Michele (q. 943).

Da qui la delimitazione  segue  a  N.E.  il  confine  comunale  tra Brondello e Martiniana  Po,  successivamente  quello  tra  Revello  e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.

Da questo punto  percorre  a  N.E.  per  breve  tratto  il  confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la  via Morra.

La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le  quote 322 e 326  sino  ad  incontrare  il  torrente  Bronda  in  comune  di Castellar che percorre a  sud  sino  alla  sua  intersezione  con  il confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimità di quota 353.

Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra  Pagno  e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi  successivamente  sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimità della Consolata.

Da qui la delimitazione  si  immette  ad  est  sulla  strada  della Collina di Saluzzo percorrendo in successione  via  S.  Martino,  via Pusterla e via S Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada Vecchia  di Manta a quota 350.

Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia di Manta sino all'abitato  di  Manta  e  dall'abitato  di

Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei laghi di Avigliana con   la   quale   si   identifica,   percorrendola   a   sud,   sino all'intersezione in Costigliole Saluzzo con  la  via  Umberto  I  ed inoltre l'inserimento parziale dei territori dei Comuni  di  Revello, Envie e Martiniana Po.

Nel Comune  di  Envie:  l'area  e'  delimitata dalla S.P.28 dal confine di Revello fino al confine con Barge.

Da qui si raggiunge in zona montana cascina Fraire di Via Basse Senaude fino alla località Case Fraire, mantenendo la quota altimetrica  dei  500 metri in direzione verso Revello si raggiungono le  cascine  Chialvo, Mariola,  Il  Forte,  la  località  S. Antonio,  cascine  Giordano  e proseguendo per la zona Pettinotto si raggiunge nuovamente il confine

con Revello.

Nel Comune di Revello: nella parte destra orografica del fiume Po, è delimitata una striscia a monte della strada provinciale dei Boschi in zona montana per una profondità  di  metri  200  dalla parte  in  confine  con   il   Comune   di   Castellar   ed   aumenta progressivamente fino a raggiungere 300 metri dalla parte di  confine con il Comune di Martiniana Po.

Nella parte sinistra del fiume Po a monte della Via  Vecchia  Valle è delimitata una striscia in zona  montana  di  profondità  di  100 metri dalla parte in confine con il Comune di Rifreddo  in  direzione di Revello.

All'inizio di via Carrà tale  striscia  si  allarga  a  monte  del centro abitato di Revello fino ad una profondità di circa 200 metri.

Da via Carrà si delimita una striscia a monte della S.P.28  fino  al confine con il Comune di Envie per una profondità di 300 metri.

Nel Comune di Martiniana Po: l'area confina con il fiume Po (destra orografica) dal confine con Revello fino al confine con Gambasca. 

Da qui si segue la linea di  confine  con  il  Comune  di  Gambasca,  si attraversa la S.P.117 fino  all'altezza  di  Case  Griglio. 

Da  qui, restando ad una quota altimetrica  di  500  metri  in  direzione  per Revello, si tagliano in modo trasversale le  località  di  S.Spirito fino a Rua dei Pra, fino al confine con Revello.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine  controllato  «Colline Saluzzesi» devono essere quelle  tradizionali  della  zona,  comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità

2. In particolare le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, sabbiosi, calcarei, marnosi e loro  eventuali combinazioni;

 

giacitura: collinare  e  soleggiata,  adatta  ad  assicurare  una idonea maturazione delle uve, sono esclusi i  terreni  di  fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 750 metri slm;

esposizione: adatta ad assicurare una  idonea  maturazione  delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente  usate  e/o  deliberate dagli organismi competenti  e  comunque  atte  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e dei vini.

I  vigneti  oggetto  di  nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un  numero  di ceppi ad ettaro, calcolati su sesto di impianto non inferiore a 3.500;

le forme di allevamento: devono essere quelle generalmente  usate e, comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e  dei vini;

sistemi  di  allevamento  e  potatura:  la  controspalliera  con vegetazione assurgente;

è  vietata  ogni  pratica  di  forzatura, compresa l'irrigazione.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art.  2

ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate  alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente   le seguenti:

 

 “Colline Saluzzesi” rosso: 10,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Barbera: 9,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Chatus : 9,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Pelaverga: 9,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “CollineSal” Pelaverga rosato: 9 ,00 t/ha, 11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Quagliano: 9,00 t/ha,  10,00% vol.;

 “Coll.Sal” Quagliano Spumante: 9,00 t/ha, 10,00% vol.

 

4. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

 Le rese massime di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino  a denominazione di origine “ Colline Saluzzesi” con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo ed i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve   destinate   alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Colline Saluzzesi” rosso: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Barbera: 8,00 t/ha,  11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Chatus: 8,00 t/ha,  11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Pelaverga: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“CollineSal” Pelaverga rosato: 8,00 t/ha,  11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Quagliano: 8,00 t/ha,  10,50% vol.;

“Coll.Sal” Quagliano Spumante: 8,00 t/ha,  10,50% vol.

 

5 Nelle annate favorevoli, i quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Colline Saluzzesi " devono essere riportati  nei  limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non  superi  del  20%  i limiti medesimi,  fermo  restando  il  limite  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

6. In caso di  annata  sfavorevole  che  lo  renda  necessario,  la Regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di produzione di cui all'art. 3.

7. I conduttori interessati che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  comma   4,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque  giorni  prima  della  data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data,  la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nell'ambito della resa massima fissata in  questo  articolo,  la Regione  Piemonte  su  proposta  del  Consorzio  di  Tutela  o  delle Organizzazioni dei produttori, accertata la maggioranza  di  adesione dei produttori iscritti all'albo, può fissare limiti massimi di  uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare,  in rapporto alla necessità  di  conseguire  un  miglior  equilibrio  di mercato.

In tal caso il quantitativo di uve di supero,  previsto  dal punto 3 del presente articolo, è da proporzionarsi alla resa ridotta stabilita e non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

9. La Regione, su richiesta dei produttori, vista la situazione  di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione  anche temporanea delle iscrizioni all'albo per i vigneti di nuovo  impianto che aumentano il potenziale produttivo.

 

Art. 5

Norme per la Vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i  vini di cui all'art. 2, devono essere  effettuate  nell'intero  territorio della provincia di Cuneo.

2.   L'imbottigliamento   dei   vini   Colline   Saluzzesi   e   la spumantizzazione del vino Colline  Saluzzesi  Quagliano  deve  essere effettuato all'interno della Regione Piemonte.

3. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere superiore a:

 

“Colline Saluzzesi” rosso: 70%, 7.000  l.,

“Colline Saluzzesi” Barbera: 70%, 6.300 l.,

“Colline Saluzzesi” Chatus: 70%, 6,300 l.,

“Colline Saluzzesi” Pelaverga: 70% 6.300  l.,

“Colline Salluzzesi” Pelaverga rosato: 70%, 6.300 l.,

“Colline Saluzzesi” Quagliano: 70%, 6.300 l.,

“Coll. Salluzzesi” Quagliano Spumante: 70%, 6.300 l.

 

4.Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto  alla  denominazione  di origine controllata  ;  oltre  detto  limite  percentuale  decade  il diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutto  il prodotto.

5. Per l'impiego della menzione «vigna»,  fermo  restando  la  resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo 3,  la  produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese  uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 4.

6. Nella vinificazione e invecchiamento, quando prescritto,  devono essere seguiti i criteri tecnici  più  razionali  ed  effettuate  le pratiche  enologiche  atte  a   conferire   al   vino   le   migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo  i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

7. Il vino “Colline Saluzzesi Chatus” deve essere sottoposto  a  un periodo minimo di invecchiamento  di 

12  mesi 

a  decorrere  dal  15 ottobre dell'anno di vendemmia.

L'immissione al consumo è consentita soltanto a  partire  dal 

  novembre  dell'  anno  successivo  alla vendemmia.

Nel  periodo  tra  il  termine  del   periodo   di   invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende  potranno procedere alla certificazione del prodotto.

8. E' consentita a  scopo  migliorativo  l'aggiunta,  nella  misura massima del 15%, di vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti iscritti al presente disciplinare di produzione.

E'  ammessa  a  scopo  migliorativo  l'aggiunta  di  vino   Colline Saluzzesi Chatus più giovane a vino Colline Saluzzesi Chatus vecchio o  viceversa,  anche  se  non  ha  ancora  ultimato  il  periodo   di invecchiamento obbligatorio.

10. La denominazione di  origine  controllata  “Colline  Saluzzesi” Quagliano può essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente  disciplinare  di  produzione  seguendo  le  vigenti   norme legislative per la produzione degli spumanti .

9. E'  ammessa  la  scelta  vendemmiale  delle  seguenti  tipologie

Colline  Saluzzesi  Barbera, 

Colline   Saluzzesi   Chatus,  

Colline Saluzzesi Pelaverga

Colline saluzzesi Pelaverga  rosato, 

verso  la denominazione

Colline Saluzzesi rosso senza specificazione di vitigno

ove   ne   sussistano   le   condizioni   di   legge,   nonché   la riclassificazione (eccetto il Colline Saluzzesi Pelaverga rosato) purché il vino corrisponda alle condizioni ed  ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione.

 

Art. 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche :

 

“Colline Saluzzesi” rosso:

colore : rosso rubino;

profumo: fruttato. vinoso, intenso caratteristico;

sapore: fresco, asciutto,  fruttato  intenso,  caratteristico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Colline Saluzzesi” rosso con menzione “vigna”: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l.

 

“Colline Saluzzesi” Barbera:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei da giovane, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Colline Saluzzesi” Barbera con menzione “vigna”: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l;

 

“Colline Saluzzesi” Chatus:

colore:  rosso  rubino  intenso; 

profumo: fruttato, vinoso;

sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Colline Saluzzesi” Chatus con menzione “vigna”: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l;

 

“Colline Saluzzesi” Pelaverga:

colore: rosso rubino tenue ;

profumo:  fine,  delicato,  fragrante,  delicatamente  fruttato   con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Colline Saluzzesi” Pelaverga con menzione “vigna”: 11,50 % vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto secco netto : 18,00 g/l .

 

“Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato:

colore: rosato più o meno intenso ;

profumo: fine, delicato, fragrante, floreale e fruttato  con  sentore di ciliegia e lampone; 

sapore:  asciutto,  o  eventualmente  abboccato, armonico morbido.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato con menzione  “vigna”:  11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

 estratto non riduttore: 15,00 g/l.

 

“Colline Saluzzesi” Quagliano:

colore: rosso tenue, con eventuali riflessi violacei

profumo: delicatamente vinoso  con  sentore  di  viola  e  con  aroma gradevole e caratteristico;

sapore : amabile o gradevolmente  dolce, di medio  corpo,  fruttato,  talvolta  vivace; 

titolo  alcolometrico volumico totale minimo : 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:di 5,50% vol.;

Colline Saluzzesi” Quagliano con menzione “vigna”: 11,00 % vol .;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;

acidità totale minima : 5,00 g/l;

estratto non riduttore; 18,00 g/l.

 

“Colline Saluzzesi” Quagliano spumante:

spuma : fine e persistente ;

colore: rosso tenue tendente al violaceo;

profumo:delicatamente vinoso con  sentore  di  viola,  gradevolmente caratteristico;

sapore : gradevolmente dolce, di medio  corpo,  assai fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;

Colline Saluzzesi” Quagliano spumante con menzione  “vigna”:  11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima : 5,00 g/l ;

estratto non riduttore: 18,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e Forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio  decreto,  i  limiti  minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

 

Art. 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E'  altresì  vietato  l'impiego  di  indicazioni  geografiche  che facciano riferimento  a  Comuni,  frazioni,  aree,  cascine,  zone  e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che  facciano  riferimento  a nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati,  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

3.  Per  i  vini  di  cui  all'art.  2,  la  designazione  «Colline Saluzzesi» immediatamente seguita dalla  dicitura  “denominazione  di origine controllata”, dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa  al  vitigno  e  dovrà  essere  riportata  a caratteri di uguale colore e  di  dimensioni  superiore  o  uguali  a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Colline saluzzesi “ è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione del Quagliano e del Quagliano Spumante.

5. Nella designazione dei vini Colline Saluzzesi  la  denominazione di  origine  controllata  può  essere  accompagnata  dalla  menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale  menzione  sia  scritta  nella  «Lista   positiva»   istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e  presentazione  dei  vini  Colline Saluzzesi intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione  delle  uve  e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano  stati svolti in recipienti separati  e  la  menzione  «vigna»  seguita  dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata  in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

 

Art. 8.

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art.1 devono essere di vetro di forma tradizionale con capacità consentite dalle vigenti leggi, compresi tra L. 0,375, e comunque non superiore a L. 5 con esclusione del contenitore da 2 litri.

2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da  offendere  il prestigio del vino. 

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