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MITTERBERG IGT

VIGNETI PICCOLUNGO

VIGNETI PICCOLUNGO

MITTERBERG

I.G.T.
D. D.  5 Ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

Art. 1

 

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg”è riservata ai  mosti  e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  in  appresso indicati.

 

Art.2

 

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg” è riservata ai seguenti vini:

 

bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello;

rosato, anche nella tipologia frizzante e passito.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterbergbianco, rosso  e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o  più vitigni  a  frutto  di  colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano.

 

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg”, con  la  specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma è riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti

da vigneti composti, nell'ambito  aziendale, 

per  almeno  l´85%  del corrispondente vitigno,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a

bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.

Per  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   “Mitterberg”   è consentito il  riferimento  ai  nomi  di  due  vitigni  indicati  nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi  al  100% dai vitigni indicati e che  il  vitigno  che  concorra  in  quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale  superiore  al 15%.

I vini ad indicazione geografica  tipica  “Mitterberg”,  con  la specificazione di uno o  due  dei  vitigni  sopra  indicati,  possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Art. 3.

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica  tipica  “Mitterberg”,   comprende   l'intero   territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo

della  provincia  di Bolzano.

 

Art. 4

 

Norme per la vinificazione.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

“Mitterberg”  bianco,  rosso  e rosato a

19,00 t/ha,

“Mitterberg” con la specificazione del vitigno a

18,00 t/ha.

tali  limiti  di  rese  sono  comprensivi dell'aumento del 20% di cui al DM 2/8/1996.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica “Mitterberg”, seguita o meno dal riferimento ad uno  o  a  due vitigni, devono assicurare ai vini

un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di 10,00% vol.

Le uve destinate alla produzione della tipologia  frizzante  possono, in deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

 

Art. 5.

 

Le  operazioni  di  vinificazione  devono  avvenire  all'interno  del territorio della provincia di Bolzano.

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino, tranne  per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%.

E' consentito nella misura massima del volume del 15% il  taglio  dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone  di  produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

 

Art. 6.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”,  anche  con  la specificazione  del  nome  di  uno  o  di   due   vitigni,   all'atto dell'immissione  al  consumo  devono  assicurare  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

“Mitterberg” bianco: 10,00%vol.;

“Mitterberg” rosso: 10,00%vol.;

“Mitterberg” rosato: 10,00%vol.;

“Mitterberg” frizzante: 10,00%vol. ;

“Mitterberg” novello: 11,00%vol.;

“Mitterberg”passito: 14,00% vol. di cui effettivo almeno 7,00%vol.

 

Art. 7.

 

Alla indicazione geografica tipica “Mitterberg” è vietata l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  riserva, extra, fine, scelto,  selezionato,  superiore,  vendemmia  tardiva  e similari.

E' tuttavia consentito l´uso di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg” può  essere  utilizzata come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art. 3,  ed  iscritti  nello  schedario  viticolo  per  le  corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. 

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