MITTERBERG IGT
VIGNETI PICCOLUNGO
MITTERBERG
I.G.T.
D. D. 5 Ottobre 2010
(Fonte GURI)
Art. 1
L'indicazione geografica tipica “Mitterberg”è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art.2
L'indicazione geografica tipica “Mitterberg” è riservata ai seguenti vini:
bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello;
rosato, anche nella tipologia frizzante e passito.
I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg” bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a frutto di colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano.
L'indicazione geografica tipica “Mitterberg”, con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma è riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per almeno l´85% del corrispondente vitigno,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a
bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, con la specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, comprende l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo
della provincia di Bolzano.
Art. 4
Norme per la vinificazione.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica
“Mitterberg” bianco, rosso e rosato a
19,00 t/ha,
“Mitterberg” con la specificazione del vitigno a
18,00 t/ha.
tali limiti di rese sono comprensivi dell'aumento del 20% di cui al DM 2/8/1996.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino, tranne per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%.
E' consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
“Mitterberg” bianco: 10,00%vol.;
“Mitterberg” rosso: 10,00%vol.;
“Mitterberg” rosato: 10,00%vol.;
“Mitterberg” frizzante: 10,00%vol. ;
“Mitterberg” novello: 11,00%vol.;
“Mitterberg”passito: 14,00% vol. di cui effettivo almeno 7,00%vol.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica “Mitterberg” è vietata l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari.
E' tuttavia consentito l´uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'indicazione geografica tipica “Mitterberg” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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