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VENEZIA DOC

VIGNETI TEMPIO ORMELLE

VIGNETI TEMPIO ORMELLE

VENEZIA

D.O.C.

D. D. 22 Dicembre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Venezia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet Franc;

Chardonnay;

Pinot grigio;

Bianco Spumante;

Bianco Frizzante;

Rosato o rosé;

Rosato o rosé spumante;

Rosato o rosé frizzante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Chardonnay e Pinot grigio,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei

corrispondenti vitigni;

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia.

 

2. I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” rosato o rosé (anche in versione spumante e frizzante) deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Raboso Piave e/o Raboso veronese per almeno il 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni non aromatici, idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia fino a un massimo del 30% iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

3. Il vino a denominazione di origine controllata “Venezia” rosso deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot per almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia fino a un massimo del 50% iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

4. Il vino a denominazione di origine controllata “Venezia” bianco frizzante e bianco spumante devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano e/o Glera per almeno il 50%,

possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Venezia” comprende tutto il territorio amministrativo delle province di Venezia e Treviso.

 

Articolo 4

Norme di coltivazione

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Venezia” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 ceppi. Tuttavia, per le sole varietà Raboso Piave e Raboso veronese è consentita la tradizionale forma a raggi “Bellussi”, con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.

Tuttavia per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare ed allevati a “Bellussi”, possono essere idonei alla produzione della denominazione per un periodo transitorio massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.

 

5. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

 

Merlot: 16 10,00 %

Cabernet Franc: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet Sauvignon: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

Chardonnay: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot grigio: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

Bianco spumante: 17,00 t/ha, 9,50% vol.;

Bianco frizzante: 17,00 t/ha, 9,50% vol.;

Rosato o rosé: 17,00 t/ha,  9,50% vol.;

Rosato o rosé spumante: 17,00 9,50% vol.;

Rosato o rosé frizzante: 17,00 9,50% vol.;

Rosso: 16,00 t/ha, 10,00% vol.

 

6. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Venezia”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela può, sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme di vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione delle tipologie spumante e frizzante devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto e nel territorio amministrativo delle province di Udine e Pordenone.

2. La tipologia rosato/rosé è ottenuta dalla spremitura soffice delle uve di cui al comma 2 dell’articolo 2 e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5. La denominazione di origine controllata “Venezia” può essere utilizzata per produrre i vini rosato/rosé e bianco in versione spumante e frizzante, ottenuti con vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e che la produzione di detto vino avvenga in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Venezia” Chardonnay:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Venezia” Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino al ramato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Venezia” Merlot

colore rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico, di pieno corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Venezia” Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;

sapore: asciutto, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Venezia” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso caratteristico, intenso, persistente;

sapore: secco, pieno, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Venezia” rosato o rosé:

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: fruttato, delicato;

sapore: secco, vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Venezia” bianco spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato e fruttato;

sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Venezia” rosato o rosé spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: caratteristico, fruttato talvolta con sentore di lievito;

sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Venezia” bianco frizzante:

spuma: fine ed elegante;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Venezia” rosato / rosé frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Venezia” rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso intenso e persistente;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Venezia” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

5. Per il vino a DOC “Venezia” rosso in etichetta deve essere omesso il riferimento del colore.

Per i vini a DOC “Venezia” bianco spumante e bianco frizzante in etichetta deve essere omesso il riferimento del colore.

6. Nella designazione e presentazione dei vini rosso e rosato o rosé non è consentito il riferimento ai nomi dei vitigni Raboso Piave e Raboso veronese e relativi sinonimi.

7. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro, chiuse ad esclusione dei vini spumanti con tappo raso bocca.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata “Venezia” immessi al consumo in bottiglie fino a 2 litri, ad esclusione dei vini spumanti, è ammesso l’utilizzo del tappo capsula a vite.

3. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata “Venezia”, ad esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a 2 litri.

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