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COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT DOCG

VIGNETI ROCCA BERNARDA COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT

VIGNETI ROCCA BERNARDA COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT

 

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT

D.O.C.G.

D.D. 30/MARZO/2006

Modificato 26/MAGGIO/2010

 

Art 1   

La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Orientali del Friuli” accompagnata dalla specificazione “Picolit” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La sottozona “Cialla” è disciplinata tramite l’allegato in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto nell’allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

Art 2   

La DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” è riservata al vino ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Picolit minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella regione Friuli Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con l’esclusione del Traminer aromatico.

 

Art 3   

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” aventi diritto alle menzioni di cui all’art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:

Nimis, Tarcento, Cividale del Friuli, Prepotto, Attimis, Faedis, Torreano, Manzano, S. Pietro al Natisone, S.Giovanni al Natisone, Buttrio, Ipplis, Corno di Rosazzo, Trigesimo, Premariacco

in provincia di Udine 

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all’incrocio con la provinciale Tricesimo – Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.

Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per Monte Bognini e Casa Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l’Istituto orfani e Casa Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356, fino al bivio Spessa – Ipplis. Passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l’asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul Fiume Natisone, verso Orsaria, e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle Zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo incrocio con la strada statale n. 56

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud – est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l’asfaltata Case – Dolegnano in prossimità di Casa Romano.

Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine – Gorizia, dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat.

Segue verso nord il confine provinciale e poi di Stato fino all’altezza del Rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis – Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per Casa Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi con il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all’altezza del Monte Mladesena.

Da qui lungo una retta che congiunge il Monte Mladesena (metri 711) al Monte Forcis (metri 559) al Monte Dolina (metri 441) al Monte Quarde 8metri 429) al Monte Poiana (metri 369) al Colle San Giorgio (metri 379) al Monte Zuc (metri 470) al Monte Pocivalo (metri 791) a Borgo Gaspar (metri 368) al castello di Prampero (Metri 213).

La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

           

Tutti i vigneti della varietà “Picolit”, regolarmente iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Colli Orientali del Friuli” in data antecedenti all’approvazione del presente disciplinare, vengono iscritti di diritto nell’albo della denominazione di origine controllata e garantita “Colli Orientali del Friuli Picolit”

 

Art 4   

I vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” devono rispondere, per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuale variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni dio fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno:

3.500 ceppi/ettaro

E’ vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia in annate eccezionalmente siccitose è ammessa l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit”, in vigneto specializzato, non deve essere superiore a:

4,00 ton/ettaro

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

 

Art 5   

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell’intero territorio della provincia di Udine, nonché nell’intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della DOC “Collio”.

Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

13,00% vol.

le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all’aperto o in locali anche dotati di sistemi  per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Non è consentita nessuna pratica di arricchimento.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 55% pari ad una resa massima di:           

22,00 hl/ettaro.

Qualora la resa dell’uva in vino superi tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

E’ consentita la vinificazione e/o affinamento in botti di legno.

 

Art 6   

I vini a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli Orientali del Friuli Picolit”

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: intenso, talvolta di vino passito, fine, delicato, fine, gradevole, con lieve sentore di legno;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Art 7   

Il vino a DOCG “Colli Orientale del Friuli Picolit” può essere posto in commercio dopo il:

1° Settembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve

 

Art 8   

In etichetta e vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione  ivi compresi gli aggettivi: riserva, superiore, extra, fine, scelto, selezionato, classico e similari.

L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati e l’indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacità non superiore a litri 5,000.

Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni fantasia non consone al prestigio del vino.

 

 

VIGNETI CIALLA PREPOTTO

VIGNETI CIALLA PREPOTTO

 

Allegato

Sottozona “CIALLA”

 

Art 1   

La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Orientale del Friuli Picolit” sottozona “Cialla” è riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

 

Art 2   

La DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” seguita dalla specificazione della sottozona “Cialla” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Picolit al 100%.

 

Art 3   

Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo del comune di:

Prepotto                                            

in provincia di Udine

partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale – Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all’altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada San Pietro di Chiazzacco – Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando copra Casali Magnana e le Case sotto San Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune fra le strade comunali Casali Barbianis – Cialla e Casali Barbanis – Cladrecis; da qui in avanti, la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

 

Art 4   

La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla” non deve essere superiore a:

4 ton/ettaro

Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per ettaro atto per essere immesso al consumo di:

22,00 hl/ettaro

I nuovi impianti e i reimpianti dovranno prevedere almeno:

3.500 ceppi/ettaro

 

Art 5   

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.

E’ altresì consentita la vinificazione e l’imbottigliamento nell’intero territorio del comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell’ambito della specificata sottozona “Cialla”.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14,00% vol.

Nella vinificazione ed affinamento del vino “Picolit” è consentito l’uso di piccole botti di legno.

 

Art 6   

Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli Orientali del Friuli Picolit”

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla”, può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione “riserva” allorché venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:

4 anni

calcolati a decorrere dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve.

 

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla”, dovrà essere posto in commercio non prima del:

1° Settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

 

Art 7   

L’indicazione della sottozona “Cialla” in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alla denominazione ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Il vino a DOCG “Colli Orientali del Friuli Picolit” sottozona “Cialla”, dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5,000, chiuse con tappo di sughero raso bocca.

 

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