VENETO › VERONA IGT

VERONA IGT

VIGNETI RONCA VERONA

VIGNETI RONCÀ VERONA

 

VERONA

PROVINCIA DI VERONA

VERONESE

I.G.T.

D. D. 12 Novembre 2010

(fonte GURI)

 

Art 1

           

La indicazione geografica tipica “Provincia di Verona o Verona o Veronese”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Art 2   

 

La IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

rosso

rosso frizzante

rosso novello

rosato

rosato frizzante

I vini della IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.

La IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:

Chardonnay

Garganega

Pinot bianco

Pinot grigio

Riesling renano

Sauvignon

Tai (Tocai friulano)

Trebbiano (Trebbiano toscano e Trebbiano di Soave)

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Corvina

Merlot

Pinot nero (anche vinificato in bianco)

Corvinone

Goldtraminer

Gosen

Sennen

Syrah

Oseleta

Carmenère

Rebo

Rossignola

Petit Verdot

Teroldego

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.

I vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese”con la specificazione  di uno o due vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia “frizzante”, i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Nella preparazione del vino ad IGT “Cabernet” possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.

 

Art 3   

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto. 

 

Art 4   

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

 

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:

25,00 tonnellate/ettaro

ad eccezione dei vitigni:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pino nero, Riesling renano, Sauvignon, Cabernet Franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola e Petit Verdot

per i quali la resa massima non deve essere superiore a:

19,00 tonnellate/ettaro

ed al vitigno Syrah per il quale la resa massima è di

15,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,00% vol. per tutti i vini

 

Art 5   

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.

E’ fatta salva la droga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 Dicembre 2012.

 

Art 6   

 

I vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese”, per tutti i tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

10,00% vol.;

11,00% vol. per il novello.

Verona o  Veronese” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” è consentito utilizzare in etichettatura la menzione “vivace”.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.       

 

 

 

VISITATE I SITI IN CALCE

O CLICCATE QUI

VISITATE I SITI IN CALCE

senigallia