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ALTO MINCIO IGT

VIGNETI MONZAMBANO

VIGNETI MONZAMBANO

              ALTO MINCIO

I.G.T.

D. D. 09 Agosto 2010

Rettifica 8 Ottobre 2010

(Fonte Guri)

 

Art 1

 

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio",accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Art 2

 

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot,

Cabernet,

Sangiovese,

Rondinella,

Molinara,

Chardonnay,

Pinot Bianco,

Pinot grigio,

Sauvignon,

Riesling bianco,

Garganega,

Pinot nero,

Riesling italico

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

Il vino ottenuto dai vitigni “Cabernet Sauvignon” e “Cabernet Franc” da soli o congiuntamente, può essere designato come “Cabernet”;

analogamente il vino ottenuto dai vitigni “Riesling bianco” e “Riesling italico”, da soli o congiuntamente, può essere designato come “Riesling”.

I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione dei vitigni

“Cabernet Sauvignon”

“Cabernet Franc”

“Riesling bianco”

 “Riesling italico”,

da soli o congiuntamente possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante.

 

Art 3

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” comprende l’area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di:

Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana,

in provincia di Mantova.

 

Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia).

Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell’Alto Mantovano risale lo stesso passando per l’abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (quota 117) incontra il

confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

 

Art  4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica

"Alto Mincio"  bianco,  rosso  e rosato

24,00 t/ha (limite già comprensivo dell'aumento del  20% di cui  al  decreto  ministeriale  2  agosto  1996); 

per  i  vini  a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del vitigno

22,00 t/ha  (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, seguita o meno dal riferimento al vitigno,devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

9,00% vol. per i bianchi;

9,00% vol. per i rosati;

9,00% vol. per i rossi.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Art. 5

 

Le operazioni di vinificazione delle uve  e  dei  mosti  destinati alla produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Alto Mincio" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali  è  consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla  zona delimitata.

Inoltre eèfatta salva la deroga di  cui  al  Reg.  607/09,  art.6, paragrafo 4, secondo comma, per consentire le predette operazioni  di vinificazione al di fuori della zona  sopra  delimitata  fino  al  31 dicembre 2012.».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Le uve destinate alla produzione del vino a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

 

Art 6

 

I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

“Alto Mincio“ bianco: 10,00% vol.;

“Alto Mincio” rosso: 10,00% vol.;

“Alto Mincio” rosato: 10,00% vol.;

“Alto Mincio” novello: 11,00% vol.;

“Alto Mincio” frizzante: 10,00% vol.;

“Alto Mincio” passito: 15,00% vol.;

 

Art 7

All’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Alto Mincio" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

                                   

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