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MURGIA IGT

VIGNETI CANOSA

VIGNETI CANOSA

 

MURGIA

I.G.T.

D. D. 25 Ottobre 2010

Rettifica D. D. 13 Gennaio 2011

 (Fonte GURI)

Articolo 1

 

L'indicazione geografica tipica "Murgia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

 

L'indicazione geografica tipica "Murgia", è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante e novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Bari, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

L'indicazione geografica tipica "Murgia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;

Aleatico n.;

Barbera n.,

Bianco di Alessano b.;

Bombino bianco b.;

Bombino nero n.;

Cabernet Franc n.

Cabernet Sauvignon n.;

Chardonnay b.;

Falanghina b.;

Fiano b.;

Greco b.;

Greco bianco b. ;

Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;

Lacrima n.,

Lambrusco Maestri n.;

Malbech n.;

Malvasia bianca b.;

Malvasia nera di Brindisi n.

Malvasia nera di Lecce n.;

Merlot n.;

Montonico b.;

Moscatello selvatico b.;

Moscato bianco b.;

Negroamaro n.;

Negroamaro precoce cannellino n.;

Notardomenico b.;

Pampanuto b.;

Petit Verdot n.;

Piedirosso n.;

Pinot bianco b.;

Pinot grigio g .;

Pinot nero n.;

Primitivo n.;

Refosco dal Peduncolo rosso n.;

Riesling italico b.;

Riesling renano b.;

Sangiovese n.;

Sauvignon b.;

Semillon b.;

Susumaniello n.;

Sylvaner verde b.;

Syrah n.;

Uva di Troia n.;

Verdeca b.;

Verdicchio b.;

Vermentino b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

I vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, e passito, e novello, quest’ultima limitatamente alle uve a bacca rossa.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature”rivenienti da vendemmia

tardiva.

 

Articolo 3

 

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della

provincia di Bari,

il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell’aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica

"Murgia" bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno,

a 23,00 t/ha,

per i vini ad indicazione geografica

Murgia con la specificazione dei vitigni Primitivo ed Aleatico a

18,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

10,00% per i bianchi;

10,00% per i rosati;

10,50% per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.50% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve stramature” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%.

 

Articolo 5

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Murgia" passito e/o uve stramature è consentito appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall’art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.

E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

"Murgia" bianco: 10,50%;

"Murgia" rosso: 11,00%;

"Murgia" rosato: 11,00%;

"Murgia" novello 11,00%;

"Murgia" passito: 15,00% vol.;.

“Murgia” vino da uve stramature: 15,00%vol.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Murgia” frizzante e spumante all’atto dell’immissione al

consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,50% vol.

 

Articolo 7

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nell’articolo 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica " Murgia " è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Murgia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

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