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CERASUOLO D'ABRUZZO DOC

VIGNETI SILVI MARINA

VIGNETI SILVI MARINA

CERASUOLO D’ABRUZZO

D.O.C.

D. D.  5 ottobre 2010

Rettificato D. D. 07 Dicembre 2010

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione

 

La Denominazione di  Origine  Controllata  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  è riservata ai vini, anche nella tipologia "superiore", che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La Denominazione di  Origine  Controllata  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  è riservata ai vini ottenuti  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  che nell'ambito aziendale risultano composti  dal  vitigno 

Montepulciano almeno all'85%,

possono concorrere  le  uve  di  altri  vitigni  a  bacca  rossa  non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo  da  sole  o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" devono essere  ottenute  unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati  in  zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m.  ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a  mezzogiorno. 

Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli  siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione dei  vini  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  comprende  i terreni vocati alla qualità di  tutto  o  parte  dei  territori  dei comuni di:

 

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi,  Ari,  Arielli,  Atessa,  Bomba,  Bucchianico,  Canosa Sannita,  Casacanditella,  Casalanguida,  Casalincontrada,  Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza  sul  Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto,  Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele,   Lanciano,   Lentella,   Miglianico,    Monteodorisio, Mozzagrogna,   Orsogna,   Ortona,    Paglieta,    Palmoli,    Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa  Teatina,  Roccamontepiano,  Rocca  San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San  Giovanni  Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San  Vito Chietino, Scerni, Tollo,  Torino  di  Sangro,  Torrevecchia  Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

 

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano,  Anversa  degli  Abruzzi,  Balsorano,   Bugnara,   Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo,  Civita  d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno,  Morino, Ofena, Pacentro,  Poggio  Picenze,  Pratola  Peligna,  Pettorano  sul Gizio, Prezza,  Raiano,  Rocca  Casale,  San  Demetrio  nei  Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

 

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione  a Casauria,  Catignano,   Cepagatti,   Citta   Sant'Angelo,   Civitella Casanova,  Civitaquana,  Collecorvino,   Corvara,   Cugnoli,   Elice,

Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino,  Manoppello,  Montebello di  Bertona,  Montesilvano,  Moscufo,  Nocciano,   Penne,   Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria,  Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

 

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,  Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato,  Castiglione  Messer  Raimondo, Castilenti, Cellino  Attanasio,  Cermignano,  Civitella  del  Tronto,

Colledara,   Colonnella,   Controguerra,    Corropoli,    Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio  al  Vomano,  Morrodoro,  Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea,  Pineto,  Roseto  degli  Abruzzi,

Sant'Egidio, Sant'Omero,  Silvi,  Teramo,  Torano  Nuovo,  Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

 

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con il limite regionale,  si prosegue verso ovest  lungo  il  confine  comunale  di  Martinsicuro, Colonnella,  Controguerra,  Ancarano,  S.  Egidio  alla   Vibrata   e Civitella  del  Tronto  sino  ad  incontrare  il  limite   di   Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al  Vomano,  Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del  Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna.

Si  prosegue  verso est  sui  limiti  comunali  di  Castel  Castagna   e   Bisenti   fino all'incrocio con il  limite  provinciale  di  Pescara. 

In  direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola  fino  all'incrocio  con  la  strada  provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende  la  strada  provinciale  Farindola-Montebello  di  Bertona  e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite  comunale  di  Civitella

Casanova.

Si prosegue ad  ovest  sui  limiti  comunali  di  Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale  di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a  Brittoli.

Si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla  suddetta  strada tocca le quote  631,  547,  614,  per  passare  ad  un  tratto  della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito  che  incontra  la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna.

Da  Boragna la  delimitazione  si  identifica  con  il  sentiero  che   porta   a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare  nei  pressi  della  quota  581  la mulattiera che tocca la quota 561 e  a  quota  572  prosegue  con  la carrareccia prima  e  con  la  strada  poi  che  passa  per  Corvara.

Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale.

Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608,  579  e  nei pressi  dell'abitato  di  Pescosansonesco  si  immette  sulla  strada Pescosansonesco-Pescosansonesco  Vecchio  per  immettersi  nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi  delle  case  site  a quota 574.

La mulattiera si abbandona prima di giungere  a  Colle  la Grotta per rimettersi  sulla  strada  Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si  incontra  e  segue  il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al  limite  comunale.

Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti  comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia,  Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno,  Acciano,  Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San  Demetrio  nei  Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S.  Angelo,  San

Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli  Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo,  Cocullo,  Anversa, Bugnara,  Introdacqua,  Pettorano  sul  Gizio,   Sulmona,   Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco  da  Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di  Lettomanoppello  fino all'altezza del centro  abitato. 

Si  prosegue  verso  sud  lungo  il confine coincidente con il  Fiume  Lavinio,  sino  ad  incontrare  un canale che si immette sul fiume che verso  est  porta  a  Madonna  di Conicella.

Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si  prende  la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la  mulattiera  che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca,  in corrispondenza della  strada  Manoppello-Serramonacesca. 

Si  procede lungo  detta  strada  in  direzione  Serramonacesca  e  da   qui   la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino  al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. 

Si segue detto limite verso sud fino  all'incrocio  con  la  provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino  a  Roccamontepiano  per prendere poi la  strada  vicinale,  parte  in  carrareccia  parte  in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e  232 fino a Fara Filiorum Petri.

Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il  fosso  Vesola-San  Martino  poi,  fino  al  confine comunale di San Martino sulla Marrucina.

Da qui si prosegue  lungo  i limiti comunali di San Martino sulla  Marrucina  e  Filetto  fino  ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali  di Filetto con Casoli, passante per la stazione di  Guardiagrele  e  San

Domenico fino al limite comunale di  Casoli. 

Si  procede  verso  sud lungo i limiti comunali di  Casoli,  Altino,  Archi,  Bomba,  Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad  incrociare  il  Fosso  di  Fonte Carracina nel comune di Palmoli. 

Si  procede  lungo  detto  Fosso  e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino  ad  incontrare  il limite comunale di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio  con  il  limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo  la  costa

fino  al  limite  regionale  nord. 

Inoltre  è   compreso   l'intero territorio  amministrativo  del  comune  di 

Celenza  sul  Trigno  in

provincia  di  Chieti  

nonché  l'area   delimitata   dai   confini amministrativi dei comuni di

Balsorano, San  Vincenzo  Valle  Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro

in provincia  di L'Aquila.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  devono  essere  quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto  ed  al  vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti  devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  la   produzione   della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i  vigneti  ubicati  su  terreni  che  corrispondono  alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere  inferiore  a  2.500  ceppi  per ettaro in coltura specializzata,

fatto  salvo  per  gli  impianti  e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere  inferiore  a 

1600 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite  sono  quelle  generalmente  usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle  uve  e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.  La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare  effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini "Cerasuolo d'Abruzzo" sono le seguenti:

 

"Cerasuolo d'Abruzzo": 14,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Cerasuolo d'Abruzzo" superiore: 12,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni  massime  di  uva  per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi  detto,  anche  in  annate  particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso  una  accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento  climatico  ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione   inferiore   a   quello   fissato,   dandone    immediata

comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione ed  affinamento  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  è  consentito che  tali  operazioni   siano   effettuate   nell'intero   territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se  solo  in  parte,  nella zona delimitata.

Elaborazione

Le uve di cui all'art. 2 possono essere vinificate in  bianco  ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, al fine di conferire al vino  ottenuto  il  caratteristico  colore  rosa ciliegia. 

Il  vino  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  superiore,  come   sopra ottenuto, può essere elevato anche in recipienti di legno.

Sono consentite tutte le  pratiche  enologiche  conformi  alle  norme comunitarie e nazionali vigenti.

Arricchimento

E'  consentito  l'arricchimento  dei  prodotti  a  monte   del   vino "Cerasuolo d'Abruzzo" con  mosti  concentrati  ottenuti  da  uve  dei vigneti  iscritti  all'Albo  della  stessa  denominazione   d'origine controllata oppure  con  mosto  concentrato  rettificato  oppure  per autoconcentrazione,  nel  rispetto  della   normativa   nazionale   e comunitaria in materia. 

Per  il  vino  a  denominazione  di  origine controllata  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  superiore  non   è   consentito

l'arricchimento.

Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70%. 

Qualora  la  resa  uva/vino  superi  i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la  produzione  ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto  limite  decade  il

diritto  alla  denominazione  d'origine  controllata  per  tutta   la partita. 

Immissione al consumo

Il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" non  può  essere  immesso  al  consumo

prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore non può  essere  immesso  al consumo prima  del

  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica  e verso le IGT relative alle diverse aree.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Cerasuolo  d'Abruzzo", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle  seguenti caratteristiche:

 

"Cerasuolo d'Abruzzo":

colore: rosa ciliegia più o meno carico;

profumo: gradevole, finemente vinoso, fruttato, fine e intenso;

sapore:  asciutto,  morbido,  armonico,   delicato   con   retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Cerasuolo d'Abruzzo" superiore:

colore: rosa ciliegia più o meno carico;

profumo: gradevole, finemente vinoso, fruttato e intenso,  anche  con sentori speziati;

sapore:  asciutto,  morbido,  armonico,   delicato   con   retrogusto gradevolmente mandorlato; 

titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione  del  vino  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative

Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalle   norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purche' pertinenti  al vino di cui all'art. 1.

Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione d'origine del vino, salve le  norme  generali  più  restrittive. 

Le menzioni  facoltative  vanno  riportate   in   etichetta   sotto   la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui   all'art.   1   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita  alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali

Per  il  confezionamento  dei  vini  a   denominazione   di   origine controllata di cui all'art. 1 sono  consentiti  tutti  recipienti  di capacità nominale previsti dalla normativa vigente.

Tappatura e recipienti

E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati  dalla normativa vigente.

Per il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore è consentito solo  l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il confezionamento del vino "Cerasuolo d'Abruzzo" possono  essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non  inferiore a due litri.

 

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