HESSEN

VIGNETI PAULUS BENSHEIM

VIGNETI PAULUS BENSHEIM

 

HESSEN

ZONA VITIDOLA COMUNITARIA “A”

Inventario viticolo comunitario (2005)3.541,50 ettari

 

Il Land “Hessen” è situato sulla riva destra del Rhein  che con circa 170 km. lo separa (ad occidente) dal Rheinland-Pfalz, a sud confina con il Baden-Würtenberg, ad est con il Bayern e il Thuringen, a nord-ovest e nord dal Nordrhein-Westfalen e Nieder Sachsen.

Amministrativamente è composto da 21 Kreise e 5 Municipalità, il capoluogo è Wiesbaden.

Il territorio vitato interessa solo la sua parte meridionale e sud-orientale ed è suddiviso in due Anbaugebiete:

Rheingau,

Hessische Bergstrasse.

Il primo più ampio e più famoso, si trova a destra del “ginocchio del Reno” (tratto del fiume che da Wiesbaden arriva a Bingen con un percorso est-ovest), occupando anche un piccolo tratto del lato destro del fiume Main prima della sua confluenza nel Rhein; esso è essenzialmente situato nel Kreis Rheingau Taunus, con alcuni vigneti nelle Municipalità di Wiesbaden e Frankfurt am Main ed infine sulla  riva destra del Main del Kreis Main-Taunus.

Il secondo è uno dei Anbaugebiete, con appena 439 ettari di vigneti, tra i più piccoli della Germania, inoltre è suddiviso un due zone, abbastanza distanti tra di loro: la prima a nord-est di Darmstad nel comune di Gross-Umstadt,

nel Kreis Darmstadt-Dieburg, a nord della Odenwald; la seconda, più ampia nel Kreis Bergenstrasse, a sud-ovest di Darmstadt, sul lato nord- occidentale  della Odenwald, tra i comuni di Bensheim e Heppenheim.

La superficie vitata arriva a 3.564 ettari che lo pone al quarto posto tra i Länder della Germania, ma la notorietà storica della qualità dei suoi vini è stata per secoli il traino di tutta la viticultura tedesca.

La sua fama è stata ed è così ancora grande che da moltissimi anni il termine “Hoch”  da Hochheim am Main  è sinonimo di grandi vini (Riesling in primo luogo) provenienti dalla Germania; termine coniato dagli inglesi nel 1625 e consacrato definitivamente dal viaggio nella zone viticole del Reno, compiuto nel 1850 dalla Regina Vittoria, e alla sua sosta nel vigneto di “Dechantenruhe ad Hochheim”, vigneto che in onore alla Regina ha cambiato nome in “Königin Victoriaberg” nel 1854.

Per evitare un abuso nell’utilizzo del termine “Hoch” la legislazione tedesca ha codificato alcuni limiti produttivi (vedi pagine regionali), limitandone la produzione alle sole regioni lungo il Reno dei Länder Hessen, Rheinland-Pfalz e Nordrhein Westfalen al solo vitigno Riesling “Riesling Hochgewächs”.

 

I numeri del Hessen:

2 anbaugebiete

1 Landwein generale.

2 Landweine regionali.

 

(dati 2009 e 2008 DWI):

vitigni più diffusi:

Riesling 2.675 ettari

Spätburgunder: 425 ettari,

Müller Thurgau: 108 ettari

Grauburgunder: 53 ettari,

Weißburgunder: 44 ettari,

Kerner: 34 ettari,

Dunkelfelder: 32 ettari,

Grüner Silvaner: 29 ettari,

Dornfelder: 25 ettari,

Blauer Portugieser: 16 ettari,

altri 123 ettari.

 

Produzione globale:

298.166 ettolitri,

di cui certificati QW e PW:

224.000 ettolitri di cui:

188.000 ettolitri di vini bianchi (74,70% Rheingau e 75,20% Hessische Bergstrasse)

26.000 ettolitri di vino rosso (10,70% Rheingau, 19,40% Hessische Bergstrasse)

10.000 ettolitri rosati ed altri vini (4,60% Rheingau e 5,60% Hessische Bergstrasse).

Per sapore:

121.000 ettolitri di vino trocken,

69.000 ettolitri di vino halbtrocken,

34.000 ettolitri di Lieblich e Süß.

 

 

VIGNETI DOMDECHANEY HOCHHEIM

VIGNETI DOMDECHANEY HOCHHEIM

 

Hessische Ausführungsverordnung zum Weingesetz
 05 Ottobre 1995

Modificato 01 Gennaio 2004

Modificato dalla legge 05/08/2010

 

Art 1

Bestimmte Anbaugebiete:

(in riferimento all’art. 3 comma 4 legge sui vini)

 

Le regioni viticole (Anbaugebiete) del Land Hessen dedicate ai Qualitätsweine e Prädikatsweine sono:

Rheingau,

Hessische Bergstraße

 

Le zone di produzione di questi Anbaugebiete sono specificate nelle schede delle medesime (vedere pagine specifiche di ogni Anbaugebiet).

 

Art 2

Tafelwein:

(in riferimento all’art 3 comma 4 della legge sui vini e all’art 1 del Weinverordnung)

 

Sino al 31/12/2010 i vini da tavola tedeschi possono portare in etichetta le menzioni geografiche inerenti a territori delimitati; nel Land Hessen le menzioni sono:

Rhein und Mosel sottozona Rhein.

La nuova legge del 05/08/2010 in ottemperanza al regolamento CE 479/2008 e del regolamento 406/2009 proibisce a partire dal 01/01/2011 qualsiasi riferimento geografico alla categoria “vini da tavola”, prevedendo le seguenti menzioni:

per i vini che sono prodotti da almeno l’85% di uve ottenute nel territorio tedesco.

 

Deutscher Wein

Wein aus Deutschland

 

I vini da tavola possono portare in etichetta l’indicazione dell’annata della vendemmia e/o  la menzione del vitigno quando i vini provengono per almeno l’85% dalla vendemmia indicata e almeno l’85% dal vitigno menzionato.

La legge tedesca dovrà a presto indicare i controlli e le modalità di utilizzo per tali menzioni; al momento non si conoscono ancora i nomi dei vitigni permessi.

 

Art 3

Landwein

(in riferimento all’art 3 comma 4 e l’art 22 comma 2 della legge sui vini  e dell’art 2 del Weinverordnung)


I territori delle Anbaugebiete di cui all’articolo 1,  “Rheingau e Hessische Bergstraße” possono produrre vino ad IGP (GGA) con i seguenti nomi:

Landwein Rhein:

su entrambi i territori;

Starkenburger Landwein:

sul territorio dell’Hessische Bergstraße;

Rheingauer Landwein:

sul territorio dell’Anbaugebiet Rheingau


Il peso mosto minimo richiesto per i predetti “Landweine” è di 53° Öschle (1,053 kg/l) e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 6,40% vol.

Per il vino “Landwein Rhein” non è previsto alcuna limitazione di residuo zuccherino, mentre per gli altri due si possono commercializzare solamente nelle tipologie “trocken e halbtrocken”.



Art 4

Wiederbepflanzung und Reserve (Reimpianti e riserva)

(in riferimento all’art. 6 comma 3, 4 e art. 8 comma 3 della legge sui vini)


I diritti di reimpianto acquisiti si devono effettuare  entro l’anno successivo a quello di conseguimento, prima  della fine del periodo vegetativo.

Il “Regierungspräsidium Darmstadt” può concedere il trasferimento dei diritti di reimpianto tra proprietari o conduttori diversi, alle seguenti condizioni:

l’area proposta per il reimpianto (ai sensi dell’art. 4 del Weinverordnung) sia all’interno delle zone delimitate dei “Qualitätswein” della zona viticola comunitaria “A”;

zone direttamente interessate e legittimamente legate alla zona viticola originaria;

il trasferimento nella nuova area è legato al miglioramento della qualità, tenendo conto dei principali fattori viticoli i quali siano almeno equivalenti;

nella nuova area il reimpianto deve eseguito con varietà di uve con un potenziale di rendimento uguale o inferiore a quello della zona originaria.

Per gli Anbaugebiet “Rheingau ed Hessische Weinstraße” viene stabilita una riserva di reimpianti congiunta.

La responsabilità della riserva dei diritti d’impianto è coordinata e gestita dal “Regierungspräsidium Darmstadt” attraverso un apposito Comitato Consultivo, costituito da tre membri del “Rheingauer Weinbauverband e.V.” e due membri del “Weinbauverband Hessische Bergstraße e. V.”.

La durata del mandato è di cinque anni, sono possibili delle nuove nomine per sostituzioni di membri decaduti o colpevoli di gravi inadempienze.


I diritti della riserva di reimpianto sono concessi se:

vengono usati le varietà di uve raccomandate o autorizzate per le zone interessate;

l’idoneità delle zone interessate è superiore alla media nazionale.


I diritti di reimpianto provenienti dalla riserva regionale sono concessi ai conduttori che soddisfano l’art. 5, comma 3 del regolamento 1493/1999 in modo gratuito; per gli altri conduttori sono concessi tali diritti a pagamento (50 centesimi al mq.).

Il “Regierungspräsidium Darmstadt” può, considerando la situazione di mercato, sentito il Comitato Consultivo, variare il costo a mq., le somme percepite andranno alla promozione territoriale rispettiva.

Il “Regierungspräsidium Darmstadt” svolge i compiti di compensazione per i reimpianti o nuovi impianti entro il 31 Maggio di ogni anno.


Art 4 a

Förderung von Umstrukturierung und Umstellung (promozione alla ristrutturazione e riconversione)

(In relazione all’art. 8 del Weinverordnung)

 

La dimensione minima delle parcelle per la ristrutturazione o riconversione è di:

sono concessi aiuti per la ristrutturazione ad aree non inferiori a 1.000 mq;

sono concessi aiuti per la ristrutturazione e/o  riconversione ad aree non inferiori a 5.000 mq.

E’ ammissibile un aiuto per i reimpianti o nuovi impianti dei vitigni:

Anbaugebiet Rheingau per i vitigni:

Weißer Riesling e Blauer Spätburgunder;

Anbaugebiet Hessische Bergstraße per i vitigni:

Weißer Riesling, Grüner Silvaner, Gewürztraminer, Auxerrois, Weißer Burgunder, Chardonnay, Blauer Spätburgunder, Blauer Frühburgunder, Müllerrebe, Saint Laurent, Regent, Johanniter, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Portugieser.

 

miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto:
aumentare o diminuire la larghezza tra i  filari  di 1,80 m. per 2,20 m.

e tra le file di 1,60 m a 2,00 m con cavi a strati.
disporre tra le file la quantità di ceppi necessaria per raggiungere la produttività permessa;

la sistemazione del vigneto per migliorare la sua gestione;

Il “Regierungspräsidium Darmstadt” è responsabile del processo di realizzazione della ristrutturazione e di riconversione.

Produce un piano annuale di attuazione che comprende tutte le attività e le aree interessate secondo le richieste presentate entro il 30 Giugno di ogni anno.

Il “Regierungspräsidium Darmstadt” concesse  le misure di intervento, controlla la loro attuazione; il piano approvato ha una valenza di tre anni.

I conduttori beneficiari del piano di ristrutturazione o riconversione devono conservare i documenti per almeno cinque anni per le possibili ispezioni eseguite su richiesta del “Regierungspräsidium Darmstadt” dalle autorità competenti per territorio.

 

Art 5

Sachverständigenausschuß (Comitato di esperti)

(in riferimento all’ Art. 6 comma1 del Weinverordnung)

 

Il “Regierungspräsidium Darmstadt” elegge un comitato di esperti formato da:

4 membri della Rheingauer Weinbauverbandes e. V.,

1 membro della Weinbauverbandes Hessische Bergstraße e. V,

1 membro della Genossenschaftsverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Thüringen e. V. in Neu Isenburg,

1 membro del Weinkomissionäre,

1 membro del Deutschen Wetterdienstes, Agrarmeteorologische Beratungs- und Forschungsstelle (servizio meteorologico) Geisenheim,

1 membro del  Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie,

3 membri del Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein:

1 del dipartimento di scienza del suolo e nutrizione delle piante,

1 dipartimento della coltivazione della vite e degli innesti,

1 del dipartimento di viticoltura.

1 membro del “Regierungspräsidium Darmstadt”

 

Il “Regierungspräsidium Darmstadt” nomina i membri del Comitato su proposta delle varie Istituzioni e/o Organizzazioni, per un periodo di cinque anni.

Per ogni membro permanente è nominato un supplente.

Il Comitato è presieduto dal rappresentante del “Regierungspräsidium Darmstadt”.

Il Comitato adotta un regolamento interno.

 

Art 6

Rebsortenverzeichnis und Klassifizierung von Rebsorten

(In riferimento dell’articolo 8 quater, comma 1 e articolo 17, comma 4 del Weinverordnung)

 

Per la produzione dei “Qualitätswein” (DOP) si devono usare esclusivamente le varietà di vite raccomandate o autorizzate per il territorio del Land Hessen.

Per redigere l’elenco delle varietà permesse il “Regierungspräsidium Darmstadt”, adotta le regole dei successivi paragrafi 4 e 5, oltre a prendere in considerazione le varietà iscritte presso il “Sortenregister des Bundessortenamtes” (registro federale).

La cancellazione di una varietà deve permettere un tempo di esecuzione materiale non superiore ai 15 anni.

L’iscrizione di nuove varietà avviene quando:

la qualità delle proprietà analitiche ed organolettiche del vino sono tali che le uve interessate siano coltivate in determinati territori;

al fine di migliorare la conservazione della biodiversità e la salvaguardia di varietà autoctone;

gli atti della Comunità Europea non siano in contrasto.

I requisiti per l’iscrizione devono essere documentati dal richiedente con risultati ottenuti nel vigneto.

La documentazione e la richiesta va indirizzata al “Regierungspräsidium Darmstadt”, il quale deve sentire il parere del Comitato di Esperti composto da:

3 membri della Rheingauer Weinbauverbandes e. V.,

1 membro della Weinbauverbandes Hessische Bergstraße e. V,

1 membro del Verbandes der Weinkommissionäre Hessen,

1 membro del Vertretung des Verbandes der Weinkommissionäre Hessen,

1 membro del Vertretung des Arbeitskreises Hessischer Rebenveredler,

1 membro Vertretung des Fachgebietes Rebenzüchtung und Rebenveredlung der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein,

1 membro del Regierungspräsidium Darmstadt.

Per verificare l’idoneità alla coltivazione della vite è necessario documentare i risultati della coltivazione della stessa al Regierungspräsidium Darmstadt.

A tal fine si deve riconoscere gli impianti di prova; l’approvazione degli stessi è concessa per un periodo di 15 anni per singola estensione territoriale.

Nel Anbaugebiet Rheingau si trovano venti impianti di prova per l’Anbaugebiet Hessiche Bergstraße dieci impianti.

Per ogni azienda è permesso un impianto pilota per varietà di vite.

Un impianto di prova non deve superare 1 1.500 ceppi.

Il confronto delle varietà è eseguito con altri impianti con i risultati ottenuti con valore crescente.

E’ possibile ottenere un impianto pilota provvisorio a seguito della concessione del Regierungspräsidium Darmstadt.

I conduttori tedeschi, che gestiscono impianti pilota, possono creare un accordo contrattuale indeterminato con la Regierungspräsidium Darmstadt.

(L’elenco delle varietà idonee alla coltivazione per il Land Hessen sono in allegato a questo Weinverordnung)

 

Art 7

Hektarertrag

(in riferimento all’articolo 9, comma 2 del Weinverordnung)


La resa per ettaro per gli Anbaugebiete: Rheingau e Hessische Bergstraße è di:

100,00 hl/ettaro per qualsiasi classificazione.


Nel caso di ricomposizione fondiaria nel calcolo della resa totale per ettaro è ottenuta dall’area nel suo complesso più vasta (in riferimento all’articolo 10, paragrafo 3, comma 2 del Weinverordnung).


Art 8

Hektarertragsregelungen und Meldungen

(in riferimento all’articolo 12, paragrafo 3, comma 3, 4 e 5, e paragrafo 4 e 5 della legge sui vini e dell’articolo 29, paragrafo 3 e articolo 31 del Weiverordnung)


Nonostante l’articolo 10 comma 1, frase 1 e l’articolo 11, comma 1 frase 1 della legge sui vini, Il produttore, per l’impossibilità tecnica di vinificare in proprio, che vende il suo raccolto ad altro vinificatore, le quantità di raccolto che superano il limite massimo di produzione hl/ettaro possono essere commercializzate per usi industriali ad altri elaboratori.


Le cooperative, devono considerare il loro rendimento ettolitri/ettaro nell’intero territorio degli associati e non come singolo produttore. (articoli 9, 10, 11, e 12, comma 1 e comma 3 della legge sui vini).


Gli iscritti ad associazioni di produttori ai sensi del paragrafo 2, possono, in deroga dell’articolo 9, comma 1, frase 1 e all’articolo 10, comma 1, frase 1 della legge sui vini, possono produrre una quantità, in supero alla resa massima per ettaro, di 300 litri globali per destinare unicamente al consumo famigliare.

La commercializzazione del supero di produzione previsto nel comma precedente, è possibili solo tra affiliati alla medesima associazione, solo per il consumo famigliare, nell’anno della raccolta, imbottigliato dall’impianto della comune associazione o ceduto sfuso.

Tali operazioni vanno comunque segnalate al Regierungspräsidium Darmstadt, entro il termine di ogni campagna viticola, segnalando i lotti e le loro dimensioni.

L’associazione comunica ogni variazione dei vari soci, terreni di proprietà, cambio di proprietà ed ogni altra notizia legata all’insieme della produttività al Regierungspräsidium Darmstadt, il quale detiene un albo con i dati relativi.

Le associazioni di categoria, le cooperative devono entro il 31 Luglio di ogni anno, trasmettere i seguenti dati:

stock esistente di mosti, uve, mosto parzialmente fermentato, vino, vino spumante o altri prodotti idonei alla produzione di vino;

l’uso e l’esistenza dei quantitativi in eccesso.

Tutte le informazioni vanno fatte entro il 10 Agosto dell’anno in corso.

 

Art 9

Erziehung, Anschnitt, Beregnung, natürliche Mindestalkoholgehalte

(ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3 della legge sui vini)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a denominazione di origine  protetta “Rheingau ed Hessische Bergstraße”  devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a  conferire  alle  uve  e  ai  vini  le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

E’ ammessa l’irrigazione, giustificata da fattori climatici avversi, va realizzata con impianti supplementari per  il miglioramento  della qualità a garanzia della quantità e delle condizioni ecologiche.

L’utilizzo dell’irrigazione è altresì permesso come mezzo di protezione antigelo.

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi e i pesi mosto minimi richiesti per le varie tipologie e vitigni sono elencate nelle schede per ogni Anbaugebiet (vedi pagine specifiche).

La determinazione del tenore alcolico in volume è determinato per conversione dai gradi Öschle (peso mosto).

La determinazione dei gradi Öschle è eseguita su una serie di campioni prelevati dal medesimo contenitore.

La massa d’uva da cui si prelevano i campioni non deve essere in parziale fermentazione. Il prelievo avviene attraverso un apposito filtro a pieghe.

Viene utilizzata la lettura in scala del peso mosto convertita ad una temperatura ambiente di 20 * C.

Si può determinate il titolo alcoolico naturale anche utilizzando un rifrattometro calibrato utilizzando  un campione  di mosto ottenuto con la miscela di diversi prelievi dal medesimo contenitore.

 

Art 10

Abrogato

 

Art 11

Handlese bei Auslese und Eiswein

(ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6 legge sui vini)


Per produrre Prädikatswein “Auslese e Eißwein” la vendemmia deve essere assolutamente manuale.

 

Art 12 a

Gütezeichen "Erstes Gewächs"

 

(ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4 della legge sui vini e dell’articolo 30, paragrafo 3 Weinverordnung)

 

La menzione "Erstes Gewächs" è permessa nell’etichettatura e presentazione dei vini DOP “Rheingau e Hessische Bergstraße”

Questa menzione è gestita dal “Rheingauer Weinbauverband e. V.”.

Il medesimo adotta la presentazione del marchio (vedi pagina specifica) e le caratteristiche produttive sentito il Ministero competente.

In deroga all’articolo 30, comma 2 del Weinverordnung, e l’articolo 15, paragrafo 1 del reg. CE 3201/1990 del 16 Ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve 8oggi reg. 607/2009), la menzione "Erstes Gewächs" viene assegnata su campionatura prelevata da lotti di almeno 300 litri.

Per la menzione "Erstes Gewächs" completata dalla dizione “süß” viene assegnata su un campionatura di un lotto di almeno 100 litri.


Art 12 b

Bezeichnung "Classic" und "Selection"


Per la produzione di Qualitätswein con la menzione aggiuntiva “Classic” i vini devono essere ottenuti dalle varietà di vite seguenti:

Hessische Bergstraße:

Weißer Riesling, Weißer Burgunder Weißburgunder),  Blauer Spätburgunder, Grauer Burguinder (Grauburgunder), Grüner Silvaner, Müller Thurgau (Rivaner).

Rheingau:

Weißer Riesling.


Per la produzione di Prädikätswein con la menzione aggiuntiva “Selection” i vini devono essere ottenuti dalle varietà di vite seguenti:

Hessische Bergstraße:

Weißer Riesling, Weißer Burgunder Weißburgunder),  Blauer Spätburgunder, Grauer Burguinder (Grauburgunder), Grüner Silvaner, Müller Thurgau (Rivaner).

Rheingau:

Weißer Riesling e Blauer Spätburgunder.


Art 13

Geographische Angaben

(ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2 del Weinverordnung)


Per gli Einzellagen situati su più comuni o frazioni, elencati di seguito, si può utilizzare il nome del comune o della frazione indicata lateralmente.

(vedere schede regionali nelle pagine specifiche)


Art 14

Herbstbuch (registro di cantina)

(ai sensi del l’articolo 14, paragrafo 1, del Wein-Überwachungsverordnung)


Il registro di cantina deve essere conforme all’allegato 2 del presente regolamento.


Art 15

Buchführungserleichterung  (contabilita registri)

(ai sensi dell’articolo 11, parafrago 1, comma 2 del Wein-Überwachungsverordnung)


Omissis………………………………………….


Art 16

Buchführungsverfahren (procedure contabili)

(ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 del Wein-Überwachungsverordnung)


Omisis…………………………………………..


Art 17

Automatisierte Analysenbuchführung (contabilità automatizzata)

(ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, comma 2 Wein-Überwachungsverordnung)


Omissis………………………………

 


Art 18

Ordnungswidrigkeiten (infrazioni)

(ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, numero 4 della legge sui vini)


Omissis………………………………………..

 


Allegato:

varietà di viti idonee alla coltivazione per il Land Hessen:


uve bianche:

Albalonga, Auxerrois, Bacchus, Weiß Burgunder (Weißburgunder, Pinot blanc), Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Roter Elbling (Elbling), Weißer Elbling, Faberrebe, Findling, Freisamer, Roter Gutedel (Gutedel, Chasselas), Weißer Gutedel, Gewürztraminer (Traminer), Weißer Heunisch, Hibernal, Huxelrebe, Johanniter, Kanzler, Kerner, Früher roter Malvasier (Malvasier, Malvasie), Mariensteiner, Merzling, Morio-Muskat, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller (Muskateller, Muscat), Müller Thurgau (Rivaner), Muskateller, Nobling, Optima, Ortega, Orion, Orleans, Phönix, Perle, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Weißer Riesling (Riesling, Rheinriesling, Rieling renano), Roter Riesling (Riesling), Ruländer (Grauer Burgunder, Grauburgunder, Pinot gris), Saphira, Sauvignon blanc, Scheurebe, Schönburger, Septimer, Siegerrebe, Blauer Silvaner (Silvaner), Grüner Silvaner (Silvaner), Roter Traminer (Gerwürztraminer, Traminer, Clevener), Grüner Veltliner, Würzer.


Uve rosse:k

Acolon, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsat, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Färbertraube, Blauer Frühburgunder (Frühburgunder, Pinot noir précoce), Helfensteiner, Heroldrebe, Blauer Limberger (Limberger, Blaufränkisch), Merlot, Müllerrebe (Schvarzriesling, Pinot Meunier), Muskat Trollinger, Roter Muskateller (Muskateller, Muscat), Blauer Portugieser (Portugieser), Regent, Rondo, Rotberger, Saint Laurent, Blauer Spätburgunder (Spätburgunder, Samrot, Pinot noir), Blauer Trollinger (Trollinger), Blauer Wildbacher (Wildbacher), Blauer Zweigelt.


 

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