BONARDA OLTREPO' PAVESE DOC
VIGNETI GENESTRELLO
BONARDA DELL’OLTREPO PAVESE
D.O.C.
D. D. 03 Agosto 2010
(Fonte GURI)
Art. 1
La denominazione di origine controllata “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” è riservata ai vini, anche nella tipologia “frizzante”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Croatina: dall'85% al 100%;
Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara:
congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.
Art. 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” comprende la fascia vitivinicola collinare dell'”Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni:
Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo
e per parte dei territori di questi altri comuni:
Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
In provincia di Pavia
Tale zona è così delimitata:
parte dai km
136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano.
Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139
verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola.
Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza.
Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino.
Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.
Art. 4
norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro
non può essere inferiore a 3.200.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
Bonarda dell’Pltrepò Pavese: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;
Bonarda dell’Oltrepò Pavese frizzante: 12,50 t/ha, 10,50% vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata “Bonarda dell'OltrepoòPavese” per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di tutela annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5
norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune
di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:
Bonarda dell’Oltrepò Pavese: 70%
Bonarda dell’Oltrepò Pavese frizzante: 70%
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione “Bonarda dell'Oltrepò Pavese”.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale
commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a “Bonarda dell'Oltrepò Pavese”.
Art. 6
caratteristiche dei vini al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Bonarda dell'OltrepoòPavese”:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: profumo intenso e gradevole;
sapore: asciutto o abboccato o amabile, leggermente tannico, a volte lievemente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Bonarda dell'Oltrepo' Pavese frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino intenso;
profumo: profumo intenso e gradevole;
sapore: asciutto, più spesso abboccato o amabile, leggermente tannico, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7
qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata “Bonarda dell'Oltrepò Pavese”, anche nella tipologia frizzante, è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” e “Bonarda dell'Oltrepò Pavese frizzante” può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
La denominazione “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”.
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
E' altresì consentito l'uso della menzione tradizionale “vivace” per i vini che si presentano effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.
La denominazione di origine controllata “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione.
L'utilizzo del marchio collettivo e' curato direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese che deve
distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.
Art. 8
confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5.
VISITATE I SITI IN CALCE