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BONARDA OLTREPO' PAVESE DOC

VIGNETI GENESTRELLO

VIGNETI GENESTRELLO

 

BONARDA DELL’OLTREPO PAVESE

D.O.C.

D. D. 03 Agosto 2010

(Fonte GURI)

 

 

Art. 1

 

La denominazione di  origine  controllata  “Bonarda  dell'Oltrepò Pavese” è riservata ai vini, anche nella tipologia “frizzante”,  che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione.  

 

Art. 2

base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografia:

 

Croatina: dall'85% al 100%;

Barbera,  Ughetta  (Vespolina),  Uva  rara: 

congiuntamente   o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

 

Art. 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  dei vini “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” comprende la fascia  vitivinicola collinare  dell'”Oltrepò  Pavese”  per  gli  interi  territori   dei seguenti comuni: 

Borgo  Priolo,  Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto  Pavese,  Castana, Cecima, Godiasco,  Golferenzo,  Lirio,  Montalto  Pavese,  Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva  Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al  Colle,  Santa  Maria  della  Versa,  Torrazza  Coste, Volpara, Zenevredo

e per parte dei territori di questi altri  comuni:

Broni,  Casteggio,  Cigognola,  Codevilla,   Corvino   San   Quirico, Fortunago, Montebello  della  Battaglia,  Montesegale,  Ponte  Nizza, Redavalle,  Retorbido,  Rivanazzano,   Santa   Giuletta,   Stradella, Torricella Verzate.

In provincia di Pavia

 

Tale zona  è  così  delimitata: 

parte  dai  km

136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione  scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme,  sino al bivio di Rivanazzano.

Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a  quota  139

verso  sud  e  raggiungere  il  confine   provinciale   e   regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo  punto la linea di delimitazione  raggiunge  Casa  Carlucci  e  prosegue  in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza  e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo  Semola. 

Di qui la linea di delimitazione segue la  statale  Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a  est-nord-est  seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. 

Prosegue  quindi  in direzione nord lungo il confine comunale  tra  ponte  Nizza,  Val  di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo  e  con  esso  raggiunge  il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.

Da questo  punto  la  linea  di delimitazione  prosegue  in  direzione  nord   seguendo   la   strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a  incontrare  il  confine dei  comuni  Fortunago  e  Ruino.

Prosegue  sul   confine   comunale meridionale  di  Ruino  a  raggiungere  il  confine  provinciale  tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale  del  comprensorio è  costituita  dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale  Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di  partenza della delimitazione.

 

Art. 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a  conferire  alle  uve  e  ai  vini  le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni  di  natura  calcarea  o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben  soleggiate  escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro

non può essere inferiore a 3.200.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere  quelli  di  tipo  tradizionale  e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e  del  vino.

 Per  i  vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente  disciplinare  sono consentite le  forme  di  allevamento  già  usate  nella  zona,  con esclusione delle forme di allevamento espanse.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura  specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  “Bonarda  dell'Oltrepò  Pavese”  ed  i  titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

     

Bonarda dell’Pltrepò Pavese: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;

Bonarda dell’Oltrepò Pavese frizzante: 12,50 t/ha,   10,50% vol.

 

Anche in annate eccezionalmente  favorevoli,  la  resa  uva  ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di  cui  sopra  purché  la produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui  trattasi. 

Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di  origine controllata “Bonarda dell'OltrepoòPavese” per tutta la partita.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio  di  tutela annualmente, con  proprio  decreto,  tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di  coltivazione,  può  fissare  produzioni  massime  per ettaro inferiori a quelle  stabilite  dal  presente  disciplinare  di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Art. 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione  devono  essere  effettuate  nella zona  di  produzione  delimitata  dall'art.  3. 

Tenuto  conto  delle situazioni  tradizionali  di  produzione  e'  consentito   che   tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella  nel  comune

di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

Sono altresì  ammesse  per  l'intero  territorio  delle  Regioni Lombardia  e  Piemonte  le  operazioni  atte  all'elaborazione  delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.

 

Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

     

Bonarda  dell’Oltrepò Pavese: 70%

Bonarda dell’Oltrepò Pavese frizzante: 70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma  non oltre il 5%, l'eccedenza non  avrà  diritto  alla  denominazione  di origine  controllata;  oltre  tale  limite  decade  il  diritto  alla denominazione di origine per tutta la partita.

   

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o  disgiunta delle uve che concorrono alla  denominazione  “Bonarda  dell'Oltrepò Pavese”.

Nel caso della vinificazione disgiunta,  il  coacervo  dei  vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo  di  completo  affinamento  e  comunque prima della richiesta della certificazione  della  relativa  partita prevista  dalla   vigente   normativa   o   prima   della   eventuale

commercializzazione, all' interno della  zona  contemplata  dall'art. 5.1, come vino atto a “Bonarda dell'Oltrepò Pavese”.

 

Art. 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

I  vini  a  denominazione   di   origine   controllata   “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” devono rispondere, all'atto dell'immissione  al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Bonarda dell'OltrepoòPavese”:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: profumo intenso e gradevole;

sapore: asciutto o abboccato o amabile,  leggermente tannico, a volte lievemente vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Bonarda dell'Oltrepo' Pavese frizzante”:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino intenso;

profumo: profumo intenso e gradevole;

sapore: asciutto, più spesso  abboccato  o  amabile,  leggermente  tannico, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra  i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata “Bonarda  dell'Oltrepò Pavese”, anche nella tipologia frizzante, è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi  menzione  diversa  da   quelle   previste   dal   presente disciplinare ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,  extra,  fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

Sulle  bottiglie   o   altri   recipienti   contenenti   “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” e “Bonarda dell'Oltrepò Pavese frizzante”  può essere riportata l'indicazione dell'annata di  vendemmia  da  cui  il vino deriva.

La  denominazione  “Bonarda  dell'Oltrepò  Pavese”  deve  essere indicata nella designazione  del  prodotto  in  maniera  consecutiva, anche su  più  righe,  seguita  immediatamente  al  di  sotto  dalla menzione   specifica   tradizionale   “denominazione    di    origine controllata”.

Le menzioni facoltative, escluse i marchi  e  i  nomi  aziendali, possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione di origine del  vino,  salvo  le  norme  generali  più restrittive.

E' altresì consentito l'uso della menzione tradizionale “vivace” per i vini che si  presentano  effervescenti  a  causa  dell'anidride carbonica  in  essi  contenuta,   risultato   di   un   processo   di fermentazione esclusivo e naturale,  secondo  quanto  previsto  dalla vigente normativa comunitaria.

  

La denominazione di origine  controllata  “Bonarda  dell'Oltrepò Pavese”  è  contraddistinta   obbligatoriamente   dal   un   marchio collettivo espresso nella  forma  grafica  e  letterale  allegata  al presente   disciplinare,   in   abbinamento   inscindibile   con   la denominazione. 

L'utilizzo   del   marchio   collettivo   e'   curato direttamente dal Consorzio  tutela  vini  Oltrepò  Pavese  che  deve

distribuirlo anche ai non  associati,  alle  medesime  condizioni  di utilizzo riservate ai propri associati.

 

Art. 8

confezionamento

 

I  vini  a  denominazione   di   origine   controllata   “Bonarda dell'Oltrepò Pavese” di cui all'art.  1  devono  essere  immessi  al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5.

 

 

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