PIEMONTE › GAVI DOCG

GAVI DOCG

VIGNETI GAVI

VIGNETI GAVI

GAVI

CORTESE DI GAVI

D.O.C.G.
D. D.  14 ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

 

 

Articolo 1

denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  giugno  1974,  è riservata ai vini  bianchi  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

“Gavi” o “Cortese di Gavi” tranquillo;

“Gavi” o “Cortese di Gavi” frizzante;

“Gavi” o “Cortese di Gavi” spumante;

“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva;

“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” con la specificazione “tranquillo”,  frizzante”,  “spumante” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è riservata  ai  vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno

Cortese.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve che  possono  essere  destinate  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, di cui  all'art.  1,  comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Francavilla Bisio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, San Cristoforo, Serravalle Svrivia e Tassarolo,

in provincia di Alessandria;

tale zona è  così delimitata:

partendo  dall'estremo  punto  nord,  corrispondente  con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n.  35-bis.

Seguendo  la  strada  statale  n.  35-bis  verso  Serravalle  Scrivia attraversa  l'abitato  Serravalle  Scrivia  sino  al  bivio  con   la provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi  della  cascina  Grilla.

Dalla galleria  in  località  cascina  Grilla,  il  comprensorio  e' delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i  comuni di Gavi e Arquata Scrivia.

Quindi la linea di  delimitazione  segue  i confini esterni dei comuni di Gavi,  Carrosio,  Bosio,  Parodi  e  S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione  l'intero  territorio di detti comuni.

Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo  e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione  attraversa  la  strada

provinciale S. Cristoforo-Capriata  d'Orba,  sino  a  raggiungere  il confine di Capriata d'Orba.

Segue quindi il confine tra i  comuni  di Capriata d'Orba e Castelletto  d'Orba  ad  incontrare  nuovamente  la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba.  Percorrendo  detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio  per  Francavilla Bisio  e  proseguendo  per  la  strada  Capriata   d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con  la  strada  per Pasturana  in  località  Madonnetta.  Segue  detta   strada,   verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio,

verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada  Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente  detta  strada  sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere  quelle  tradizionali  della zona, e comunque atte a conferire alle uve  e  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da  considerare idonei unicamente i vigneti collinari di  giacitura  ed  orientamento adatti ed i cui terreni siano di  natura  calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di  potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e  del  vino. 

I  nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

 

La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata,  destinati  alla  produzione  di  “Gavi”  o

“Cortese di Gavi”  “tranquillo”,  “frizzante”,  “spumante” 

non  deve essere superiore a 9,50 t/ha;

per le tipologie di cui sopra  che utilizzino la menzione “vigna” la resa massima di uva per ettaro  dei vigneti non deve essere superiore a 8,50 t/ha;

la resa  massima di uva per ettaro dei vigneti, in  coltura  specializzata,  destinati alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi”  “Riserva”  e  “Riserva Spumante  metodo  classico” 

non  deve  essere   superiore   a   6,50 t/ha.

Fermo restando  il  limite  massimo  sopra  indicato,  la produzione massima  per  ettaro  in  coltura  promiscua  deve  essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Per la  produzione  di  “Gavi”  o  “Cortese  di  Gavi”  “tranquillo”, “frizzante”,  “spumante”,  che  utilizzi  la  menzione  “vigna”,   il vigneto, di età inferiore ai  sette  anni,  dovrà  avere  una  resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

 

• al terzo anno di impianto : 5,10 t/ha

• al quarto anno di impianto : 5,95 t/ha

• al quinto anno di impianto : 6,80 t/ha

• al sesto anno di impianto : 7,65 t/ha

• dal settimo anno di impianto in poi : 8,50 t/ha.

 

Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e  “Riserva Spumante metodo classico”, il vigneto, di  età  inferiore  ai  sette anni, dovrà avere una resa  ettaro  ulteriormente  ridotta  come  di seguito indicato:

 

• al terzo anno di impianto : 3,90 t/ha

• al quarto anno di impianto : 4,55 t/ha

• al quinto anno di impianto : 5,20 t/ha

• al sesto anno di impianto : 5,85 t/ha

• dal settimo anno di impianto in poi : 6,50 t/ha.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo  restando  il  limite resa uva / vino per  i  quantitativi  di  cui  al  comma  successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite  medesimo; oltre tale valore decade il diritto  alla  denominazione  di  origine controllata e garantita  per  tutto  il  prodotto. 

La  resa  massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore  al  70%. 

Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha  diritto  alla DOCG.

Oltre il 75% decade il diritto alla DOCG per  tutto  il prodotto.

La Regione Piemonte, sentito il parere  degli  interessati, con proprio decreto, può modificare di anno  in  anno,  prima  della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per  ettaro  per la produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” inferiore a quello  fissato  dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata  al  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  “Gavi”  o  “Cortese  di  Gavi”  un  titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di 

11,00 %  vol.  per  la tipologia Riserva e “Riserva Spumante metodo classico”,

9,50% vol. per le tipologie tranquillo e frizzante,

9,00% vol. per la tipologia spumante. 

Per  queste  ultime  tipologie,  le  uve  destinate   alla produzione di prodotti che utilizzino la  menzione  “vigna”  dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50 % vol.

Le partite di uve destinate a Riserva dovranno costituire oggetto  di separata registrazione e  denuncia;  la  riclassificazione  da  “Gavi Riserva” a “Gavi Riserva Spumante”  potrà  avvenire  successivamente alla denuncia,  in  caso  di  spumantizzazione. 

Le  partite  di  uve destinate alla produzione di “Gavi” o “Cortese  di  Gavi”  “spumante” che non raggiungono 9,50% vol. dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.

La Regione, su richiesta  del  Consorzio  e sentite le rappresentanze  della  filiera,  vista  la  situazione  di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione  temporanea delle iscrizioni agli schedari  viticoli,  per  i  vigneti  di  nuovo

impianto che aumentano il potenziale produttivo.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione dei vini a  denominazione  di  origine controllata e garantita “Gavi” o  “Cortese  di  Gavi”  devono  essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche. La tipologia dei vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” 

prevede un anno  di  invecchiamento, 

di  cui  sei  mesi  di  affinamento  in bottiglia;

il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal  15  ottobre successivo  alla  vendemmia  al  14   ottobre   dell'anno   seguente;

l'immissione in commercio e'  consentita  dal 

1 Novembre  dell'anno successivo alla vendemmia.

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Ris“Gavi” o  “Cortese di Gavi” Riserva” e “ Riserva  Spumante  metodo  classico    devono essere effettuate all'interno della  zona  di  produzione  delimitata dall'art. 3. 

La  tipologia  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva  Spumante metodo classico” prevede

due anni di invecchiamento a  decorrere  dal 15 ottobre  successivo  alla  vendemmia, 

di  cui  diciotto  mesi  di permanenza sui lieviti in bottiglia.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico  del  mosto  o  del  vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini  a  DOCG “Gavi” o “Cortese di Gavi” deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve  di  vigneti  della  varietà  Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei  vigneti della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  “Gavi”  o “Cortese di Gavi”, o con mosto concentrato rettificato.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  “Gavi”  o “Cortese  di  Gavi”  all'atto  dell'immissione  al   consumo   devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Tipologia tranquillo:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Tipologia frizzante:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Tipologia spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Tipologia Riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Tipologia Riserva Spumante metodo classico:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

E' facoltà del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di  cui al  presente  disciplinare,  i  limiti  minimi  sopra  indicati   per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno,  il sapore  del  vino  “Gavi”  o  “Cortese  di  Gavi”,  nella   tipologia “Tranquillo”, “Riserva” e “Riserva Spumante  metodo  classico”,  può rivelare sentore di legno.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. 

E'  consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Per  le  tipologie  “tranquillo”,  “frizzante”,  “spumante”,   è consentito,  l'  uso  di  indicazioni  geografiche  e  toponomastiche aggiuntive  che  facciano  riferimento  ai  comuni  e  alle  frazioni riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone  e  località,  dalle quali effettivamente provengono le uve  da  cui  i  vini  sono  stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative  vigenti  in  materia.

L'indicazione  del  Comune  deve  figurare  in  etichetta   e   negli imballaggi al di  sotto  della  dicitura  “denominazione  di  origine controllata e garantita”, riportando esclusivamente la dicitura  “del comune di ...” eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato.

L'uso  di  indicazioni   toponomastiche   aggiuntive   che   facciano riferimento alle “vigne” è consentito, a condizione che le  uve  che danno origine  a  questi  vini  vengano  vinificate  separatamente  e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e  nella denuncia annuale di produzione delle uve.

3) Per le tipologie “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni  e località.

E' obbligatorio l'uso delle indicazioni toponomastiche relative  alla “vigna”. Le uve  che  danno  origine  a  questi  vini  devono  essere vinificate separatamente  e  distintamente  registrate  nei  registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di  produzione  delle uve.

4) La menzione “vigna”  dovrà  essere  riportata  in  etichetta  con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG Gavi.

5) Per la tipologia “tranquillo” deve essere  indicata  in  etichetta l'annata di produzione delle uve.

Per la tipologia  “Spumante  metodo classico” deve essere indicata in etichetta la  data  di  sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del  millesimo  riferito  alla vendemmia.

6) Per il vino a DOCG “Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico  deve  essere  riportata  in  etichetta  la  data  di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

 

Allegato 1

 

Elenco dei Comuni:

 

- Bosio

- Carrosio

- Capriata d'Orba

- Francavilla Bisio

- Gavi

- Novi Ligure

- Parodi Ligure

- Pasturana

- San Cristoforo

- Serravalle Scrivia

- Tassarolo.

 

Elenco delle Frazioni:

 

Nel comune di Bosio:

- Costa Santo Stefano

- Capanne di Marcarolo.

 

Nel comune di Gavi:

- Monterotondo

- Pratolungo

- Rovereto.

 

Nel comune di Parodi Ligure:

- Cadepiaggio

- Tramontana. 

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