CIRCEO DOC
VIGNETI SAN FELICE CIRCEO
CIRCEO
D.O.C.
D.D. 21 luglio 2010
Rettifica 09 Dicembre 2010
(FONTE GURI)
ART. 1
(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata «Circeo» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a irequisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Circeo» bianco;
«Circeo» bianco frizzante;
«Circeo» bianco spumante;
«Circeo» rosso;
«Circeo» rosso novello;
«Circeo» rosso frizzante;
«Circeo» rosato;
«Circeo» rosato frizzante
«Circeo» Trebbiano;
«Circeo» Merlot;
«Circeo» Sangiovese.
ART. 2
(Base ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Circeo" bianco secco, frizzante e spumante:
Trebbiano Toscano non meno del 55%;
Chardonnay fino a un massimo del 30%
Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
"Circeo" rosso, rosso novello, rosato secco o frizzante:
Merlot non meno del 55%;
Sangiovese fino al 30%;
Cabernet Sauvignon al 30%.
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varietà:
- Trebbiano
- Merlot
- Sangiovese
solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; per la restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve, da bacca di analogo colore, delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
ART. 3
(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" comprende parte del territorio dei comuni di
Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina
in provincia di Latina.
La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare.
Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini).
Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto.
Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino a incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a rincontrare il canale Sisto, il cui corso segue fino al ponte della Crocetta.
Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte.
Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimità dell'idrovora Vetica, la costa.
Segue quest'ultima, dapprima verso sudovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori.
Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Caterattino.
Prosegue lungo quest'ultima verso sudovest, fino a incontrare la strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea.
Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest.
Continua, poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione), infine raggiunge il canale del Rio Martino.
Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale
prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea.
Prosegue lungo la stessa strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.
ART. 4
(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Circeo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità
I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non potrà essere inferiore a
3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata;
non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione a denominazione di origine controllata "Circeo", devono essere le seguenti:
"Circeo" bianco anche nella tipologia monovitigno "Trebbiano" 13,00 tonnellate per ettaro;
"Circeo" rosso e rosato 12,00 tonnellate per ettaro;
"Circeo” Sangiovese" 12,00 tonnellate per ettaro;
"Circeo” Merlot" 12,00 tonnellate per ettaro.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto dell'effettiva consistenza numerica delle viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate , di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alla camera di commercio competente per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Circeo" devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
"Circeo bianco e spumante": 10,00% vol.;
"Circeo Trebbiano": 10,00% vol.;
"Circeo rosso e rosato": 10,50% vol.;
“ Circeo Merlot": 10,50% vol.;
"Circeo Sangiovese": 10,50% vol.
ART. 5
(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per i vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'articolo 3.
In deroga a quanto sopra è consentita la vinificazione e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall'articolo 3 almeno cinque anni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70% per i vini bianchi
65% per i vini rossi e rosati.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano
superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Circeo", ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente
ART. 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Circeo" bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- profumo: fragrante, armonico, fruttato;
- sapore: secco, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Circeo" bianco frizzante:
- spuma: vivace ed evanescente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- profumo: fragrante, armonico, fruttato, fresco e vivace;
- sapore: secco, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Circeo" rosso:
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, caratteristico,
- sapore: asciutto, pieno, di buona corposità, armonico,;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
"Circeo" rosso frizzante:
- spuma: vivace ed evanescente;
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, caratteristico,
- sapore: asciutto, fresco, vivace, armonico,;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
"Circeo" rosso novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;
- profumo: fruttato, persistente e caratteristico;
- sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l
"Circeo" rosato:
- colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
- profumo: fine, gradevole;
- sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Circeo" rosato frizzante:
- spuma: vivace ed evanescente;
- colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
- profumo: fine, gradevole;
- sapore: secco o amabile, armonico, delicato, fresco e vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Circeo" Trebbiano:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- profumo: delicatamente vinoso, gradevole;
- sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Circeo" Sangiovese:
- colore: rubino più o meno intenso;
- profumo: caratteristico, fragrante;
- sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Circeo Merlot":
- colore: rubino con riflessi violacei;
- profumo: caratteristico, fragrante;
- sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Circeo" Spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
- profumo: fragrante, fruttato;
- sapore: armonico, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell'estratto secco.
Il vino "Circeo" rosso può fregiarsi della menzione “Riserva”, qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50%
e sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno
2 anni,
di cui almeno 6 mesi in botti di legno,
a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
ART. 7
(Etichettatura designazione e presentazione)
Alla denominazione di origine controllata "Circeo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve.
ART. 8
(Confezionamento)
I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità uguale o inferiore a litri 1,500.
E' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3,000 litri.
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