LAZIO › CIRCEO DOC

CIRCEO DOC

VIGNETI SAN FELICE CIRCEO

VIGNETI SAN FELICE CIRCEO

 

CIRCEO

D.O.C.

D.D. 21 luglio 2010

Rettifica 09 Dicembre 2010

(FONTE GURI)

 

ART. 1

(Denominazione e vini)

 

La denominazione di origine controllata «Circeo» e' riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  ed  a  irequisiti   del   presente disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie:

«Circeo» bianco;

«Circeo» bianco  frizzante; 

«Circeo» bianco  spumante;

«Circeo» rosso;

«Circeo» rosso  novello; 

«Circeo» rosso  frizzante;

«Circeo» rosato; 

«Circeo» rosato  frizzante 

«Circeo» Trebbiano;

«Circeo» Merlot;

«Circeo» Sangiovese.

 

ART. 2

(Base ampelografica)

 

I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono  essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Circeo" bianco secco, frizzante e spumante:

Trebbiano Toscano  non meno del 55%;

Chardonnay fino a un massimo del 30%

Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30%

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  idonei  per  la  coltivazione  per  la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

 

"Circeo" rosso, rosso novello, rosato secco o frizzante:

Merlot non meno del 55%;

Sangiovese fino al 30%;

Cabernet Sauvignon al 30%.

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

 

E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varietà:

 

- Trebbiano

- Merlot

- Sangiovese

solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in  ambito  aziendale dai  corrispondenti  vitigni  per  almeno  l'85%;  per  la   restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le  uve, da bacca di analogo colore, delle varietà di vitigni idonei alla  coltivazione  per  la  Regione Lazio.

 

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo"  comprende  parte  del  territorio  dei  comuni  di 

Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina

in provincia di Latina.

 

La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare.

Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la  strada  Latina-Fogliano  (in  località  Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi  verso  nord  sino  al  punto  di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo  quest'ultima  in direzione nord-est, raggiunge la  strada  del  Piccarello,  lungo  la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156  (s.s. dei Monti Lepini).

Continua lungo tale strada in direzione sud-est  e poi  nord-est  fino  a  raggiungere  il  ponte  sul   canale   Sisto.

Costeggiando tale canale, si prolunga  verso  sud  ad  incrociare  la Migliara 56 su cui  prosegue  verso  ovest  sino  alla  strada  della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino a incrociare la  Migliara  57, lungo la quale procede sino a rincontrare il  canale  Sisto,  il  cui corso segue fino al  ponte  della  Crocetta. 

Da  quest'ultimo,  poi, prosegue verso ovest, lungo la  Migliara  58,  attraverso  la  strada Mediana, sino all'incrocio con  la  via  Litoranea;  quindi  continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte.

Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimità dell'idrovora  Vetica,  la  costa. 

Segue quest'ultima, dapprima verso sudovest, poi ovest, infine  nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo  e  Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori.

Continuando lungo  quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza  della  strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e  raggiunge,  in  linea retta, l'adiacente strada di Caterattino.

Prosegue lungo quest'ultima verso sudovest, fino a incontrare la strada del lungomare,  lungo  la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea.

Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada  del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige,  costeggiando  l'omonimo canale, in direzione  nord-ovest. 

Continua,  poi,  attraversando  il predetto  canale,  lungo  la  strada  interpoderale  della   Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione), infine raggiunge il canale del Rio Martino.

Costeggia quest'ultimo  verso  sud-ovest  per  breve tratto, fino a raggiungere il canale di  Cicerchia,  lungo  il  quale

prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano;  segue  poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea.

Prosegue lungo la stessa strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con  la  strada  della  Persicara, inizio della perimetrazione.

 

ART. 4

(Norme per la viticoltura)  

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini  "Circeo"  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e, comunque atte a conferire alle uve le specifiche  caratteristiche  di qualità

I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei  ceppi  non  potrà essere inferiore a

3.000 ceppi per ettaro in  coltura  specializzata;

non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola.

 

Le rese massime di uva per ettaro in coltura  specializzata,  ammesse per la produzione a denominazione di  origine  controllata  "Circeo", devono essere le seguenti:  

"Circeo" bianco anche  nella  tipologia  monovitigno  "Trebbiano"  13,00 tonnellate per ettaro;

"Circeo" rosso  e  rosato  12,00  tonnellate  per ettaro;

"Circeo” Sangiovese" 12,00 tonnellate per ettaro;

"Circeo” Merlot" 12,00 tonnellate per ettaro.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto dell'effettiva consistenza numerica delle  viti. 

Nelle  annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da  destinare  alla produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Circeo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i  limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.  

La regione Lazio con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni  di categoria interessate , di anno in anno, prima della  vendemmia  può stabilire un limite  massimo  di  produzione  delle  uve  per  ettaro inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone immediata  comunicazione  al  ministero   delle   Risorse   agricole, alimentari e  forestali,  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni

geografiche tipiche dei vini e alla camera  di  commercio  competente per territorio.

 

Le uve destinate alla  vinificazione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata "Circeo" devono  assicurare  il  seguente  titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

"Circeo bianco e spumante": 10,00% vol.;

"Circeo Trebbiano": 10,00% vol.;

"Circeo rosso e rosato": 10,50% vol.;

“ Circeo Merlot": 10,50% vol.;

"Circeo Sangiovese": 10,50%  vol.

 

 ART. 5

 (Norme per la vinificazione)

 

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per  i  vini  di cui all'articolo 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'articolo 3.

In  deroga  a  quanto  sopra  è  consentita   la   vinificazione   e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle  cantine  interessate  che  dimostrino  di   aver   vinificato, nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona  di produzione delimitata dall'articolo 3 almeno cinque anni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

 

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al

70% per i vini bianchi

65% per i vini rossi e rosati.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e  del  70%  l'eccedenza  non  avrà diritto alla denominazione di origine controllata; nel  caso  vengano

superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle  uve  prodotte  nei  vigneti  iscritti all'albo della  denominazione  di  origine  controllata  "Circeo",  ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Le  tecniche  di  spumantizzazione  sono  quelle   consentite   dalla legislazione vigente

 

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)

 

I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Circeo"  all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

"Circeo" bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: fragrante, armonico,  fruttato; 

- sapore:  secco, fresco, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

- acidità  totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. 

 

"Circeo" bianco frizzante:

- spuma: vivace ed evanescente;

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: fragrante, armonico,  fruttato, fresco e vivace; 

- sapore:  secco, fresco, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

- acidità  totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. 

 

"Circeo" rosso:

- colore: rubino più o meno intenso;

- odore: intenso, caratteristico,

- sapore: asciutto, pieno, di buona corposità, armonico,;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

"Circeo" rosso frizzante:

- spuma: vivace ed evanescente;

- colore: rubino più o meno intenso;

- odore: intenso, caratteristico,

- sapore: asciutto, fresco, vivace, armonico,;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

"Circeo" rosso novello:

- colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

- profumo: fruttato, persistente e caratteristico;

- sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo,  vivace; 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,00%  vol.; 

- acidità  totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l

 

"Circeo" rosato:

- colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;

- profumo: fine, gradevole;

- sapore: secco o amabile, armonico, delicato,  vellutato; 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,00%  vol.; 

- acidità  totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Circeo" rosato frizzante:

- spuma: vivace ed evanescente;

- colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;

- profumo: fine, gradevole;

- sapore: secco o amabile, armonico, delicato,  fresco e vivace; 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,00%  vol.; 

- acidità  totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Circeo" Trebbiano:

- colore: giallo paglierino chiaro;

- profumo: delicatamente vinoso, gradevole;

- sapore: secco, fresco,  sapido  con  retrogusto  caratteristico; 

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Circeo" Sangiovese:

- colore: rubino più o meno intenso;

- profumo: caratteristico, fragrante;

- sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Circeo Merlot":

- colore: rubino con  riflessi  violacei;

- profumo:  caratteristico, fragrante;

- sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Circeo" Spumante:

- spuma: fine e persistente;

- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

- profumo: fragrante, fruttato;

- sapore: armonico, vivace;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i  sopra  indicati limiti di acidità totale e dell'estratto secco.

 

Il vino "Circeo" rosso può fregiarsi della menzione “Riserva”, qualora all'atto dell'immissione al consumo  abbia  un  titolo  alcolometrico volumico totale minimo di 12,50%

e sia stato sottoposto ad un  periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

2 anni,

di cui almeno 6 mesi in botti di legno,

a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

ART. 7  

(Etichettatura designazione e presentazione)

 

Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Circeo"  è   vietata l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   diversa   da    quelle espressamente previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui al presente disciplinare deve  essere  indicato  in etichetta l'anno di produzione delle uve.

 

ART. 8

(Confezionamento)

 

I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono  essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità uguale o  inferiore a litri 1,500.

E' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3,000 litri. 

 

 

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