FONTANAROSSA DI CERDA IGT
FONTANAROSSA DI CERDA
FONTANAROSSA DI CERDA
I.G.T
D. D. 27 Settembre 2010
(fonte GURI)
Art. 1
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2
L' indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni sottoelencati:
Inzolia,
Catarratto,
Trebbiano,
Chardonnay,
Nero d'Avola,
Perricone,
Nerello Mascalese,
Cabernet Sauvignon.
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ansonica o Inzolia,
Chardonnay,
Cabernet Sauvignon
Nero d'Avola,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti, nell'ambito aziendale,
per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un massimo del 15% .
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni di cui al comma precedente.
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Art. 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio amministrativo
del comune di
Cerda
in provincia di Palermo.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini,a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», con o senza la specificazione del vitigno,
a 17,00 t/ha (limite già comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/1996) per tutte le tipologie.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
vini bianchi: 10,50% vol.;
vini rosati: 10,50% vol.;
vini rossi: 11,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,50% vol.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, per tutti i tipi:
vini bianchi: 80%,
vini rosati: 70%,
vini rossi: 80%.
Art. 6
I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
vini bianchi: 10,50% vol.;
vini rossi: 11,50% vol.;
vini rosati: 10,50% vol.
Art. 7
All'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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