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FONTANAROSSA DI CERDA IGT

FONTANAROSSA DI CERDA

FONTANAROSSA DI CERDA

FONTANAROSSA DI CERDA

I.G.T

D. D. 27 Settembre 2010

(fonte GURI)

 

Art. 1

 

L'indicazione  geografica   tipica   «Fontanarossa   di   Cerda», accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente disciplinare di produzione, è riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Art. 2

 

L' indicazione  geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»  è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica  «Fontanarossa  di  Cerda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,   da  uno  o  più  vitigni sottoelencati: 

Inzolia, 

Catarratto, 

Trebbiano, 

Chardonnay, 

Nero d'Avola,

Perricone,

Nerello Mascalese,

Cabernet Sauvignon.

 

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di  Cerda»  con  la specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Ansonica  o  Inzolia,

Chardonnay,

Cabernet Sauvignon

Nero d'Avola,

è riservata  ai  vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti,  composti,   nell'ambito aziendale,

per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un massimo del 15% .

Nella designazione e presentazione dei vini di cui  all'art.1  e' consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni di cui al comma precedente.

I vini a indicazione geografica tipica  «Fontanarossa  di  Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente  articolo possono essere prodotti anche nelle  tipologie  frizzante  e  novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

 

Art. 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio  amministrativo

del comune di

Cerda

in provincia di Palermo.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini,a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»,  con  o senza la specificazione del vitigno,

a  17,00 t/ha  (limite  già comprensivo dell' aumento  di  cui  al  D.m.  2/8/1996)  per  tutte  le tipologie.

 

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»,  seguita  o  meno  dal riferimento  al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini   un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

vini bianchi: 10,50% vol.;

vini rosati: 10,50% vol.;

vini rossi: 11,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,50% vol.

 

Art. 5

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3

Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione geografica tipica «Fontanarossa di  Cerda»  tipologia  rosato  devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,  per tutti i tipi:

vini bianchi: 80%,

vini rosati: 70%,

vini rossi: 80%.

 

Art. 6

 

I vini a indicazione geografica tipica  «Fontanarossa  di  Cerda» anche  con  la  specificazione  del  nome   del   vitigno,   all'atto dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

vini bianchi: 10,50% vol.;

vini rossi: 11,50% vol.;

vini rosati: 10,50% vol.

 

Art. 7

 

All'indicazione geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»  è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,  «selezionato»,  «superiore»  e similari.

L'indicazione geografica  tipica  «Fontanarossa  di  Cerda»  può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da  uve  prodotte da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le  relative denominazioni di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica  di  cui  trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. 

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