LAZIO › FRUSINATE IGT

FRUSINATE IGT

VIGNETI COLLEPETTO

VIGNETI COLLEPETTO

FRUSINATE

DEL FRUSINATE

I.G.T.

D. D.  09 agosto 2010

(Fonte GURI)

 

Art 1

La indicazione geografica tipica «Frusinate  o  del  Frusinate” accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente disciplinare di produzione, è riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Art 2

 

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

passito.

 

I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  “Frusinate  o  del Frusinate

bianchi,

 rossi e rosati 

devono  essere  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca  di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

La indicazione geografica tipica “Frusinate  o  del  Frusinate” con la specificazione di uno dei vitigni  sottoindicati:  Sangiovese,

Cabernet Sauvignon, 

Cabernet  Franc, 

Merlot, 

Passerina, 

Malvasia,

Pinot bianco,

Syrah, 

Bellone, 

Moscato  bianco, 

Olivella, 

Bombino,

Capolongo, 

Maturano,

 Lecinaro, 

Pampanaro 

è  riservata  ai   vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Lazio  fino  ad  un massimo del 15%.

 

Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a   indicazione geografica  tipica  “Frusinate  o  del  Frusinate”  è   consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o  tre  vitigni tra quelli indicati singolarmente al terzo  capoverso,  a  condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  due  o  tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale,  di  ciascuno  dei  due  o  tre vitigni interessati  non  superi  il  corrispondente  limite  fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  delle  uve ottenute da ciascuno dei due o  tre  vitigni  non  sia  inferiore  al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del  presente  disciplinare di produzione;

l'indicazione deve essere  riportata  in  etichetta  in  ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.

 

Il vino ad  indicazione  geografica  tipica  “Frusinate  o  del Frusinate” passito, deve essere ottenuto 

per  almeno  l'85%  da  uve delle varietà

Cesanese  comune  e/o  Cesanese  di  Affile; 

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino  sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,  idonei  alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.

I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  “Frusinate  o  del Frusinate” con la specificazione del/i vitigno/i di cui  al  presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia  frizzante  e novello limitatamente ai rossi.

 

Art 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica “Frusinate  o  del   Frusinate”   comprende   l'intero   territorio amministrativo della

provincia di Frosinone.

 

Art 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica “Frusinate o  del  Frusinate” ai limiti sotto indicati:

 

“Frusinate o del Frusinate” bianco:  19,00 t/ha;

“Frusinate o del Frusinate” rosso: 18,00 t/ha;

“Frusinate o del Frusinate” rosato: 18,00 t/ha;

“Frusinate o del Frusinate” passito: 10,00 t/ha;

“Frusinate o  del  Frusinate”  con  la  specificazione  del/i vitigno/i a bacca bianca: 19,00 t/ha;

“Frusinate o  del  Frusinate”  con  la  specificazione  del/i vitigno/i a bacca rossa: 18,00 t/ha.

 

Le predette rese uva/ha sono  comprensive  dell'aumento  del  20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”, seguita o  meno  dal riferimento al/i vitigno/i,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

“Frusinate o del Frusinate” bianchi: 10,00% vol.;

“Frusinate o del Frusinate” rosati: 10,00% vol.;

“Frusinate o del Frusinate” rossi: 10,00% vol.;

“Frusinate o del Frusinate” passito: 16,00 % vol.

 

Art 5

 

La vinificazione deve avvenire nell'areale  di  produzione  delle uve di cui all'art. 3.

E' fatta salva la deroga prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per  il  consumo, non deve essere superiore al

80%,  per  tutti  i  tipi  di  vino, 

ad eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%.

 

Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino  ad   Indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che  deve  essere  protratto fino  a  raggiungere  un   contenuto   zuccherino   minimo   di   272 grammi/litro. 

E' ammessa nella  prima  fase  dell'appassimento  l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.

 

Art 6

 

I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  “Frusinate  o  del Frusinate”, anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

“Frusinate o del Frusinate” bianco: 10,50% vol.;

“Frusinate o del Frusinate” rosso: 11,00% vol.;

“Frusinate o del Frusinate” rosato: 10,50 % vol.;

“Frusinate o del Frusinate” novello: 11,00 % vol.;

“Frusinate o del Frusinate” passito: 16,00% vol.

 

Art 7

 

All'indicazione geografica tipica “Frusinate o  del  Frusinate” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

E'  consentita,  nella  presentazione  dei  vini  a   indicazione geografica tipica  “Frusinate  o  del  Frusinate”,  l'utilizzazione della dicitura “Vino della Ciociaria” per  quel  vino  che  presenta, all'immissione  al  consumo,  le  seguenti  caratteristiche: 

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

L'Indicazione geografica tipica  “Frusinate  o  del  Frusinate” può essere utilizzata come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del  territorio  delimitato nel precedente art. 3 e iscritti  nello  schedario  viticolo  per  le corrispondenti Denominazione di origine, a condizione che i vini  per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di  cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle  tipologie di cui al presente disciplinare. 

VISITATE I SITI IN CALCE

O CLICCATE QUI

VISITATE I SITI IN CALCE

senigallia