FRUSINATE IGT
VIGNETI COLLEPETTO
FRUSINATE
DEL FRUSINATE
I.G.T.
D. D. 09 agosto 2010
(Fonte GURI)
Art 1
“
La indicazione geografica tipica «Frusinate o del Frusinate” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante;
passito.
I vini ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”
bianchi,
rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.
La indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese,
Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc,
Merlot,
Passerina,
Malvasia,
Pinot bianco,
Syrah,
Bellone,
Moscato bianco,
Olivella,
Bombino,
Capolongo,
Maturano,
Lecinaro,
Pampanaro
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni tra quelli indicati singolarmente al terzo capoverso, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;
l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
Il vino ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” passito, deve essere ottenuto
per almeno l'85% da uve delle varietà
Cesanese comune e/o Cesanese di Affile;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai rossi.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” comprende l'intero territorio amministrativo della
provincia di Frosinone.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” ai limiti sotto indicati:
“Frusinate o del Frusinate” bianco: 19,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” rosso: 18,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” rosato: 18,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” passito: 10,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” con la specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca: 19,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” con la specificazione del/i vitigno/i a bacca rossa: 18,00 t/ha.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”, seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Frusinate o del Frusinate” bianchi: 10,00% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” rosati: 10,00% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” rossi: 10,00% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” passito: 16,00 % vol.
Art 5
La vinificazione deve avvenire nell'areale di produzione delle uve di cui all'art. 3.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al
80%, per tutti i tipi di vino,
ad eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%.
Le uve destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Art 6
I vini a indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”, anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
“Frusinate o del Frusinate” bianco: 10,50% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” rosso: 11,00% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” rosato: 10,50 % vol.;
“Frusinate o del Frusinate” novello: 11,00 % vol.;
“Frusinate o del Frusinate” passito: 16,00% vol.
Art 7
All'indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentita, nella presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”, l'utilizzazione della dicitura “Vino della Ciociaria” per quel vino che presenta, all'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
L'Indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti Denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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