PIEMONTE › RUCHÈ DI CASTAGNOLE DOCG

RUCHÉ DI CASTAGNOLE DOCG

VIGNETI CASTAGNOLE MONFERRATO

VIGNETI CASTAGNOLE MONFERRATO

RUCHÉ DI CASTAGNOLE MONFERRATO

D.O.C.G.

D. D.  8 ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione e vini.

 

1. La Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  “Rucheé  di Castagnole Monferrato” è riservata al vino rosso che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal  presente  disciplinare  di produzione

 

Articolo 2

base ampelografica.

 

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” deve essere ottenuto dalle uve  provenienti da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale  la  seguente  composizione ampelografica:

Ruché: minimo 90%;

Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve.

 

1. La  zona  di  produzione  del  vino  a  Denominazione  di  Origine Controllata e Garantita “Ruché di Castagnole  Monferrato”  comprende l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni:

Castagnole Monferrato, Grana,  Montemagno,  Portacomaro,  Refrancore, Scurzolengo e Viarigi;

in provincia di asti.

 

Articolo 4.

norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e Garantita “Ruché di  Castagnole  Monferrato”  devono  essere  quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste  dal

presente disciplinare.

2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi  e  calcarei,  nelle loro combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare.  Sono  esclusi  i  terreni  di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 120  s.l.m.  e  non  superiore  a metri 400 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle  uve.

Sono ammessi i reimpianti dei vigneti  nella  attuali  condizioni  di esposizione.

Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti  oggetto  di

nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un numero di ceppi ad ettaro,  calcolati  sul  sesto  di  impianto,  non inferiore a 4.000;

forme di allevamento e sistemi  di  potatura:  quelli  tradizionali

forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;

sistemi di potatura: il  Guyot  tradizionale,  il  cordone  speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in  negativo  la qualità delle uve);

è vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative  uve  destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Ruché di  Castagnole Monferrato: 9,00 t/ha,  11,50% vol.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole  Monferrato”  può  essere  accompagnato  dalla   menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il  relativo  vigneto abbia un'etaà d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura  specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine  controllata  e garantita. “Ruché di Castagnole Monferrato” con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

 

3°anno d'impianto: 4,80 t/ha, 12,50% vol.;

4°anno d'impianto: 5,60 t/ha, 12,50% vol.;

5° anno d'impianto: 6,40 t/ha, 12,50% vol.;

6° anno d'impianto:  7,20 t/ha, 12,50% vol.;

dal 7° anno d’impianto: 8,00 t/ha, 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG  “Ruché  di  Castagnole  Monferrato” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il  limite  medesimo,  fermo  restando  il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa  area  di  produzione,  secondo  quanto  previsto  dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione  della  DOCG  Ruché  di Castagnole Monferrato,  è  subordinata  a  specifica  autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC  interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione  Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente  disciplinare anche differenziata nell'ambito  della  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto 3, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di  inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima

della  maggior  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli   organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa  massima  fissata  in  questo  articolo  la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela,  può  fissare limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione.

 

1. Le  operazioni  di  vinificazione  del  vino  a  DOCG  “Ruché  di Castagnole  Monferrato  devono  essere  effettuate  nell'ambito  del territorio della provincia di Asti.

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore al 70% e a litri 6.300 per ettaro.

Per  l'impiego  della  menzione  “vigna”,  fermo  restando  la   resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima  di  vino  l/ha  ottenibile  e'  determinata  in  base   alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non  oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOCG, oltre  detto  limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo.

 

1.  Il  vino  a  DOCG  “Rucheé di  Castagnole  Monferrato”  all'atto dell'immissione   al   consumo   deve   rispondere   alle    seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei  talvolta  anche tendenti all'aranciato;

profumo: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico,  di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta  con  sentori di legno;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%  vol.; 

con indicazione di “vigna” minimo: 12,50%vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l .

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare i limiti dell'acidita' totale  e  dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione del  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato”  è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli aggettivi  “extra”,  “fine”,  “naturale”,  “scelto”,   “selezionato”,

“vecchio” e simili.

2. Nella designazione e presentazione del  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato”  è consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati,  purché  non  abbiano  significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato”  la denominazione di origine  puo'  essere  accompagnata  dalla  menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:

le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

tale  menzione  sia  iscritta  nella  “lista  positiva”  istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano  stati svolti in recipienti separati e  la  menzione  “vigna”,  seguita  dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei  registri e nei documenti di accompagnamento.

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata  in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al  50%  del carattere usato per la DOCG “Ruché di Castagnole Monferrato”.

 

4. Nella designazione e presentazione del  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato”  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento.

 

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione  di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” per la commercializzazione, devono essere di vetro,  di  forma  e  colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Ai soli fini promozionali, il vino di  cui  all'art.  1  può  essere confezionato in contenitori dalle capacità di 900 cl e 1200 cl.

 

        

VISITATE I SITI IN CALCE

O CLICCATE QUI

senigallia