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LESSONA DOC

VIGNETI LESSONA

VIGNETI LESSONA

 

 

LESSONA

D.O.C.

D.D. 04 Giugno 2010

 

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Lessona» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed

ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni :

"Lessona";

“Lessona” riserva.

 

Art. 2

I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai

vigneti , aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo (Spanna) dal 85% al 100%.

possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara

(Bonarda novarese) fino ad un massimo del 15 %.

 

Art. 3

La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Lessona"

comprende l'intero territorio del comune di

Lessona,

in provincia di Biella

 

Art. 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC «Lessona» debbono

essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro

determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad

ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“LesSona”: 8,00 tonnellate/ettaro, 11,50% Vol.

“Lessona riserva”: 7,20 tonnellate/ettaro, 12,00% Vol.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Lessona” riserva può essere accompagnato dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a DOC “Lessona riserva” con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla

vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto

 

“Lessona riserva”:

terzo anno:  4,30 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

quarto anno:  5,00 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

quinto anno:  5,75 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

sesto anno: 6,45 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

settimo anno: 7,20 tonnellate/ettaro  12,00 % vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessona" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del vino a DOC "Lessona" e

“Lessona riserva” devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Lessona.

Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purché situate nei seguenti Comuni della provincia di Biella :

Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;

e nei seguenti Comuni della provincia di Vercelli :

Roasio , Lozzolo .

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

"Lessona": 70%  (56, hl/ha)00

“Lessona riserva”:  70% (50,00 hl/ha)

 

Relativamente al vino “Lessona riserva” per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

 

"Lessona": 22 mesi di cui almeno 12 in botti di legno

"Lessona riserva “: 46 mesi di cui almeno 30 in botti di legno

Il periodo di invecchiamento obbligatorio ha inizio il 1° Novembre dell’anno della vendemmia.

 

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

"Lessona": 1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva

“Lessona riserva: 1° Settembre del quarto anno successivo a quello della raccolta dell’uva

 

6. Per i vini a DOC "Lessona" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto

verso la DOC "Coste della Sesia rosso” e “ Coste della Sesia Nebbiolo”.

7. I vini a DOC "Lessona" possono essere classificati, con la DOC "Coste della Sesia rosso” e “Coste della Sesia Nebbiolo” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6

1. I vini a DOC "Lessona" e “ Lessona riserva” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti

caratteristiche:

 

Lessona:

colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;

sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Lessona riserva:

Lessona riserva con menzione vigna:

colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;

sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7.

1.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Lessona e Lessona riserva” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata "Lessona e Lessona riserva” , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino a DOC "Lessona riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata

della menzione "vigna"purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Lessona riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a DOC  "Lessona e Lessona riserva” , è obbligatoria l'indicazione

dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui all'articolo 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama da 500 cl. 

 

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