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PROVINCIA DI MANTOVA IGT

VIGNETI POZZOLO

VIGNETI POZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

I.G.T.

D. D. 17 Settembre 2010

 (fonte GURI)
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Art. 1

 

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova",  accompagnata o meno dalle specificazioni previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Art. 2

 

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova"  è  riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle  tipologie  frizzante,  dolce,amabile,  novello  e passito;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da vigneti composti, nello ambito  aziendale, 

da  uno  o  più  vitigni idonei alla coltivazione per la  Provincia  di  Mantova  a  bacca  di colore corrispondente.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Ancellotta, 

Barbera,

Cabernet franc,

Cabernet  sauvignon, 

Carmenère, 

Chardonnay,

Cortese,

Corvina,

Fortana, 

Garganega, 

Groppello  gentile,

Malvasia  bianca,

Marzemino,

Merlot,

Molinara,

Negrara, 

Pinot  Bianco, 

Pinot  grigio,

Pinot nero,

Riesling,

Rondinella,

Sangiovese,

Sauvignon,

Trebbiano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei  vitigni  a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione  per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione del vitigno:

"Cabernet",

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai vitigni:

Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o  congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei  vitigni  a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione  per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione  del  vitigno: 

"Lambrusco", 

è  riservata  ai   vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale, dai vitigni: Lambrusco di Sorbara,  Lambrusco  Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani,  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione  del  vitigno: 

"Trebbiano", 

è  riservata  ai   vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale,    dai    vitigni    Trebbiano    romagnolo, Trebbiano toscano,Trebbiano  giallo  e   Trebbiano   di   Soave   da   soli   o congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, , le uve dei vitigni  a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione  per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione del vitigno:

"Riesling",

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai vitigni:

Riesling renano e Riesling italico  da  soli  o  congiuntamente  per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specifica di un vitigno a bacca nera possono  essere  prodotti  anche nella tipologia novello.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con  la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e passito.

 

Art. 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica "Provincia di Mantova" comprende l'intero  territorio  amministrativo della

Provincia di Mantova.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  2  devono  essere  quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  a  indicazione geografica tipica  "Provincia  di  Mantova",  sia  per  le  tipologie bianco, rosso e rosato che  per  le  tipologie  con  indicazione  del vitigno, non deve essere  superiore  a

22,00 t/ha,   (limite  già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al D.M. 2 agosto 1996).

 

Le uve destinate alla produzione dei vini  a  indicazione  geografica tipica "Provincia di Mantova", seguita  o  meno  dal  riferimento  al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

vini bianchi: 8,50% vol.;

vini rosati: 8,50% vol.;

vini rossi: 8,50% vol.;

vini frizzanti: 8,50% vol.;

vini passiti: 12,00% vol.

 

Art. 5

 

La zona di vinificazione  delle  uve  e  dei  mosti  atti  ad  essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di  Mantova" devono essere effettuate all'interno della zona di  produzione  delle uve di cui all'articolo 3.

Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni    tradizionali    di vinificazione, e' consentito che tale operazione sia effettuata nelle province confinanti alla zona delimitata.

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione  geografica  tipica "Provincia di Mantova" tipologia rosato devono essere  vinificate  in bianco.

 

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore:

per tutti i tipi di  vino  80%,

a  eccezione della tipologia passito, per la quale non deve  essere  superiore  al 45%.

 

L'appassimento delle uve sarà  in  pianta  o  in  modo  naturale  in ambienti ventilati e/o condizionati.

 

Art. 6

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova",  anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli  alcolometrici  volumici totali minimi:

 

"Provincia di Mantova " bianco: 9,50% vol.;

"Provincia di Mantova" rosso: 9,50% vol.;

"Provincia di Mantova" rosato:9,50%vol.;

"Provincia di Mantova" novello anche con indicazione di vitigno: 11,00 % vol.

"Provincia di Mantova" frizzante, anche con indicazione  di  vitigno: 9,50% vol.;

"Provincia di Mantova" passito,  anche  con  indicazione  di  vitigno: 15,00% vol.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del nome dei seguenti vitigni :  Ancellotta, 

Barbera,

Cabernet,

Cabernet franc,

Cabernet sauvignon,

Carmenère, 

Chardonnay,

Cortese,

Corvina,

Fortana,

Garganega, 

Groppello  gentile, 

Lambrusco (anche vinificato in bianco), 

Malvasia  bianca,  Marzemino,  Merlot,

Molinara,

Negrara,

Pinot Bianco,

Pinot grigio,

 Pinot nero, 

Riesling,

Rondinella,

Sangiovese,

Sauvignon,

Trebbiano devono avere  un 

titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,50% vol.

 

Art. 7

 

All'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova"  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purché non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" possono essere immessi al consumo nei contenitori  previsti  dalla  normativa vigente.

Per i vini a indicazione geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova" tipologia Lambrusco,  qualora  siano  confezionati  in  bottiglie  di vetro, è consentita la  chiusura  con  tappo  a  fungo,  ancorato  a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella  zona  di produzione.

L'indicazione geografica tipica "Provincia di  Mantova"  può essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente articolo 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i  quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

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