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DECRETO 16-12-2010

SCHEDARIO VITICOLO

DECRETO 16 dicembre 2010

Disposizioni applicative del decreto legislativo 8  aprile  2010,  n. 61, relativo alla tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne  la  disciplina dello  schedario  viticolo  e  della  rivendicazione  annuale   delle produzioni.

(fonte GURI)

 

            CAPITOLO I
 
AMBITO DI APPLICAZIONE – DEFININIZIONI

 

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre 2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento unico OCM;

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del  Consiglio  del  29  aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali;

visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  è  stato inserito nello citato  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7  maggio 2010 che modifica e rettifica  il  regolamento  (CE)  607/2009  della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE)  n 479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni

tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati prodotti vitivinicoli;

visto il decreto legislativo n. 61  dell'8  aprile  2010  recante  la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n. 88;

visti gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo n.  61/2010 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni in questione, di riclassificazione  e declassamenti;

visto  in  particolare  l'art.  12,  comma  3,  del  citato   decreto legislativo n. 61/2010 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, sono da  stabilire  le  disposizioni per l'iscrizione delle superfici vitate delle relative  denominazioni di origine e indicazioni  geografiche  allo  schedario  viticolo,  la

gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché,  ai  sensi dell'art.  31,  comma  4,  dello  stesso  decreto   legislativo,   le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti  Albi  DO  ed elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei  dati  SIAN  con  le altre banche dati;

visto  in  particolare  l'art.  14,  comma  2,  del  citato   decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi del quale con il richiamato  decreto applicativo  sono  da  stabilire  anche  le   disposizioni   per   la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;

vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova  disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 che stabilisce  le  modalità  per  l'aggiornamento  dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione  delle  superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi  dati  anche

per   l'aggiornamento   dell'inventario   del   potenziale   viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

visto l'Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di  Trento  e Bolzano per  la  determinazione  dei  criteri,  per  l'istituzione  e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO  e  degli  elenchi  delle vigne IGT, in attuazione dell'art. 5 del decreto  ministeriale  27 marzo 2001;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali  28  dicembre  2006  recante  disposizioni  sulla  denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la  certificazione  delle  stesse produzioni,  nonché  sugli  adempimenti  degli  enti  ed   organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

ritenuto di dover adottare le  disposizioni  applicative  di  cui  ai citati art. 12, comma 3, art. 31, comma 4, e art. 14, comma  12,  del decreto legislativo n. 61/2010;

ritenuto altresì di dover adottare,  conformemente  ai  principi  di razionalizzazione,  coordinamento  e  semplificazione  dell'attività degli enti preposti alla  gestione  del  potenziale  viticolo  ed  ai controlli previsti dall'art. 15 della richiamata legge n. 88/2009, le disposizioni  generali  nazionali  per  la  gestione  del  potenziale viticolo e del relativo schedario, in applicazione  del  reg.  CE  n. 1234/2007 e del reg. CE n. 436/2009;

ritenuto inoltre di dover adottare talune disposizioni particolari  e transitorie,   in   attesa   dell'entrata   in   applicazione   delle disposizioni del presente decreto, conformemente al disposto  di  cui all'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n.  61/2010,  in particolare riprendendo le disposizioni di  cui  alla  circolare  del

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  n.  11960 del 30 luglio 2010, concernente disposizioni  per  la  rivendicazione delle  produzioni  DOCG,  DOC  e  IGT  provenienti   dalla   campagna vendemmiale 2010/2011;

vista l'intesa intervenuta in sede di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;

 

Decreta:

 

Articolo 1

Ambito di applicazione - Definizioni

 

1. Il presente decreto stabilisce  le  disposizioni  applicative  del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa,  in ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del  predetto decreto a margine indicato:

a) l'iscrizione delle superfici vitate allo  schedario  viticolo,  la gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma  3), nonché il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi  nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con  le  altre  banche  dati (art. 31, comma 4);

b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2).

2.  Allorché  non  sarà  diversamente   previsto   per   specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i  seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;  Ministero:  Ministero  delle   politiche   agricole,   alimentari   e forestali;

regioni: regioni e province autonome;

struttura di controllo: l'autorità di controllo pubblica designata o l'organismo privato  autorizzato  di  cui  all'art.  13  del  decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP;

DOP: denominazione di origine protetta;

IGP: indicazione geografica protetta;

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

IGT: indicazione geografica tipica.

DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta» e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione  di  origine controllata e garantita» e/o «denominazione di  origine  controllata» e/o «indicazione geografica tipica».

 

CAPITOLO II

SCHEDARIO VITICOLO
 GESTIONE SUPERFICI VITATE

 

Articolo 2

Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3, e art. 31, comma 4, del decreto legislativo

 

1. Nel presente capitolo sono stabilite:

a) le modalità e le condizioni per  la  gestione  e  l'aggiornamento dello Schedario viticolo, articolato su base  territoriale  da  parte delle regioni  e  province  autonome,  secondo  modalità concordate nell'ambito  dei  servizi  SIAN  sulla  base  dei  dati  riferiti  al Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,  n.  503  e  successive modifiche ed integrazioni;

b) le  modalità  e  le  condizioni  per  l'iscrizione,  a  cura  dei conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti  destinati  a produrre vini DO.

 

SEZIONE A
 IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

 

Articolo 3

Schedario viticolo: definizioni

 

1.  Ai  sensi  del  presente  capitolo  si   adottano   le   seguenti definizioni:

a) Schedario viticolo.

E' lo strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del  Consiglio  n.  1234/2007  e  dal  regolamento  CE

applicativo della Commissione n. 436/2009;

b) Appezzamento viticolo.

E' una superficie continua coltivata a vite che   appare   omogenea   per   caratteristiche   fisiche    evidenti

(orientamento   dei   filari   e   sesto   di    coltivazione).   

La rappresentazione  grafica  dell'appezzamento  include  le   aree   di servizio della superficie vitata;

c) Parcella viticola aziendale.

Presenta  le  stesse  caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla  superficie  condotta da una singola azienda; a  tale  scopo,  la  delimitazione  aziendale deriva  dalla  consistenza  territoriale   presente   nel   fascicolo

aziendale;

d) Unità vitata.

E' una superficie continua  coltivata  a  vite  che ricade su una particella catastale, condotta da una singola  azienda,

che  è  omogenea  per  le   seguenti   caratteristiche:   forma   di allevamento, sesto di coltivazione e densità di  impianto,  anno  di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle  strutture,  stato di coltivazione, varietà di uva (e' tuttavia consentita la  presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15%  del totale; in tal caso è fatto  obbligo  di  indicare  «altri  a  bacca bianca» o  «altri  a  bacca  nera»  o  gli  specifici  vitigni  e  la percentuale  dei  ceppi  relativi  ad  ogni  vitigno  complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT;

e) Unità vitata estesa.

E' costituita da più  unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte

da una singola azienda;

f) Superficie vitata.

E' la  superficie  coltivata  a  vite  misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare  e  da  vite  a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto  oppure  fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi  comprese  le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. 

Per  i  filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene  le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato  e  di tre metri sulle testate per le aree  di  servizio,  ivi  comprese  le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

 

Articolo 4

Schedario viticolo: gestione

 

1. Lo Schedario viticolo, strutturato  ai  sensi  del  Reg.  (CE)  n. 436/2009, e' parte integrante del SIAN nonché del Sistema  integrato di gestione e controllo  (SIGC),  ed  è  dotato  di  un  sistema  di identificazione geografica (GIS).

2. Le informazioni  inerenti  la  gestione  del  potenziale  viticolo presenti  nei  sistemi  informativi  regionali   confluiscono   nello Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo  le  modalità informatiche  concordate  tra  Agea  Coordinamento  e  le  regioni  e province autonome.

3. Il presupposto  per  la  gestione  delle  superfici  vitate  nello Schedario viticolo e' che le  stesse  siano  presenti  nel  Fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata.

4. Nell'ambito dello Schedario viticolo, per ogni  superficie  vitata presente  nel  fascicolo  aziendale,  oltre  ai  dati   inerenti   la superficie condotta e quella  riscontrata  in  ambito  SIGC,  vengono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda.

5. L'iscrizione delle unità vitate e/o delle  unità  vitate  estese nello Schedario viticolo  costituisce  presupposto  inderogabile  per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e  di  mercato  ai  sensi  della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e  per  adempiere  alle

disposizioni in materia di dichiarazione annuale di  vendemmia  e  di produzione e di rivendicazione delle produzioni DO.

6. Tutte le  dichiarazioni/comunicazioni  a  carico  del  conduttore, connesse all'aggiornamento dello Schedario viticolo  sono  effettuate mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN.

7. I procedimenti amministrativi di cui alla successiva Sezione B e C del Capitolo II sono stabiliti  dalle  regioni  per  quanto  di  loro competenza.

Le procedure informatiche relative a  detti  procedimenti amministrativi sono stabilite  in  accordo  tra  le  regioni  e  Agea Coordinamento.

8. Le regioni, in accordo con Agea Coordinamento,  possono  stabilire specifiche modalità di accesso ai servizi telematici  in  argomento, in base alle impostazioni del proprio sistema informativo agricolo.

9. Le  informazioni  presenti  nello  Schedario  viticolo  e  per  le finalità ivi previste, sono a disposizione degli enti e strutture di controllo incaricati alla gestione ed al controllo  delle  rispettive DO, nonché agli organi  dello  Stato  preposti  ai  controlli  e  ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi  dell'art.  17  del  decreto legislativo in riferimento alle singole denominazioni ed  indicazioni geografiche di competenza.

10.  La  misurazione  della  superficie   della   parcella   viticola aziendale,  definita  in  coerenza  con  l'appezzamento  viticolo  di appartenenza, come determinata  all'art.  3,  costituisce  il  valore presente nel SIGC.

Tale valore è  utilizzato  come  riferimento  per tutti gli ambiti riportati di seguito:

fascicolo aziendale;

schedario viticolo;

inventario del potenziale produttivo;

procedimenti   amministrativi   (estirpo,   impianto,   diritti    di reimpianto);

dichiarazioni di vendemmia annuali;

rivendicazioni DO;

regime domanda unica;

sviluppo rurale;

attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;  altri  eventuali  ambiti,  ad  eccezione  degli  interventi  previsti all'art. 75 del Reg. CE 555/08.

Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 1122/2009 la tolleranza di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non  superiore  a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale.

In termini  assoluti,  la  tolleranza  massima  per  ciascuna   parcella viticola non può essere superiore ad 1  ha.  Successive  misurazioni che comportino differenze  comprese  nella  tolleranza  prevista  non danno origine  a  variazioni  del  dato  di  superficie  preesistente rispetto alle utilizzazioni sopraelencate.

11. Ove non  sia  possibile  l'identificazione  certa  attraverso  il sistema  GIS,  le  Regioni  possono  individuare  idonei  sistemi  di verifica della superficie in questione.

Fino a tale verifica, ai fini della rivendicazione produttiva di cui agli articoli 17  e  18,  può essere utilizzato in via provvisoria il dato di superficie dichiarato dal produttore sotto la propria responsabilità.

 

Articolo 5

Registro informatico pubblico dei diritti di impianto

 

1. Il registro informatico pubblico dei  diritti  di  reimpianto,  di seguito denominato registro, di cui all'art. 4-ter del decreto  legge 15 febbraio 2007, n. 10,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 6  aprile  2007,  n.  46,  è  gestito  dalle regioni nell'ambito del SIAN.

2. Il registro di cui al comma precedente è consultabile nell'ambito dei servizi del Fascicolo aziendale.

3. Nel registro confluiscono  anche  i  diritti  di  nuovo  impianto, concessi ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

 

Articolo 6

Riserva regionale dei diritti di impianto

 

1.Al fine di garantire la più  efficace  gestione  da  parte  delle Regioni dei diritti di  reimpianto  è  prevista  la  gestione  delle riserve regionali.

Ogni regione disciplina le modalità di utilizzo e di  gestione  della  propria  riserva  regionale   dei   diritti   di

reimpianto, nonché i criteri e le modalità per  la  concessione  ai conduttori dei diritti presenti nella stessa riserva regionale.

 

Articolo 7

Inventario del potenziale produttivo

 

1. Tutte le comunicazioni periodiche ed annuali che lo  Stato  Membro deve effettuare in merito alla regolamentazione  comunitaria  e  più specificatamente le tabelle dell'Inventario del Potenziale produttivo vitivinicolo e le altre comunicazioni di cui  all'allegato  XIII  del Reg. (CE) n. 555/2008, vengono desunte  dalle  informazioni  presenti

nello Schedario viticolo e trasmesse a cura di Agea Coordinamento.

 

SEZIONE B
 GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

 
Articolo 8

Procedimenti amministrativi

 

1. Le regioni, nell'ambito delle  loro  competenze,  stabiliscono  le modalità relative  alla  gestione  amministrativa  dei  procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo  di  cui  agli  articoli seguenti, al fine  di  assicurare  il  costante  aggiornamento  dello Schedario viticolo.

2.  I  conduttori  di   superfici   vitate   effettuano   le   dovute dichiarazioni, comunicazioni e istanze relative alla  gestione  delle superfici vitate di loro competenza  secondo  le  modalità  previste all'art. 4, comma 6 e 7.

 

Articolo 9

Concessione dei diritti di nuovo impianto

 

1. Il conduttore che  intenda  procedere  all'impianto  di  superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria  o  di  esproprio  per  motivi  di  pubblica utilità o destinate a scopi  di  sperimentazione  o  destinate  alla coltura di piante madri per  marze  richiede  la  concessione  di  un diritto di nuovo impianto utilizzando le apposite  funzionalità  del sistema di gestione dello Schedario viticolo.

2. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla Regione competente per territorio.

3. La avvenuta concessione, ovvero il rifiuto della  stessa,  vengono comunicate al conduttore richiedente direttamente dalla regione.

4. Il diritto di nuovo impianto concesso è inserito nel registro  di cui all'art. 5.

5. Il conduttore che ha ottenuto la concessione del diritto è tenuto a  realizzare  l'impianto  nei  termini  e   secondo   le   modalità disciplinati dalla regione.

6. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva di cui all'art. 6.

 

Art. 10.

Estirpazione e concessione del diritto

 

1. Il conduttore di vigneti che intende effettuare  una  estirpazione con concessione del diritto di reimpianto effettua una  comunicazione preventiva,  utilizzando  le  apposite  funzionalità   del   sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo.

2. I controlli sui vigneti da estirpare sono effettuati dalla regione competente per territorio.

3.   Trascorsi   i   termini   fissati,   il    conduttore    procede all'estirpazione  dichiarandone   l'effettuazione   con   le   stesse modalità del comma 1, chiedendo la concessione del diritto.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 aggiorna lo schedario viticolo.

5. La regione competente, effettuato  il  controllo  sulle  superfici estirpate, provvede ad iscrivere il diritto  di reimpianto  concesso nel registro di cui all'art. 5.

 

Articolo 11

Reimpianto da diritto

 

1. Il conduttore titolare di un diritto  di  reimpianto  o  di  nuovo impianto in corso di validità, regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 5, procede alla realizzazione  del  nuovo  impianto  nei limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato,  e  nell'ambito delle particelle  catastali  presenti  nel  fascicolo  aziendale,  ne effettua  la   dichiarazione/comunicazione   di   avvenuto   impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di  gestione  dello Schedario viticolo entro i termini previsti.

2. La dichiarazione/comunicazione di  avvenuto  impianto  di  cui  al comma 1, aggiorna lo Schedario  viticolo  e  attiva  il  processo  di verifica da parte della competente struttura della regione.

3. Le regioni possono stabilire d'intesa con  Agea  Coordinamento  le modalità di gestione per la delimitazione grafica del nuovo impianto sul GIS.

 

Articolo 12

Reimpianto anticipato

 

1. Il conduttore che non è titolare di diritti di  reimpianto  o  ne possiede   in   quantità   insufficiente,   può   procedere    alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi  ad  estirpare una superficie vitata equivalente entro un  periodo  massimo  di  tre campagne dalla data di realizzazione del reimpianto.

2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, è  corredato della costituzione di una cauzione il cui importo  è  fissato  dalla regione competente.

3. Il conduttore, effettua la comunicazione  di  voler  procedere  al reimpianto anticipato specificando le  superfici  vitate  equivalenti che si impegna ad estirpare.

4. La regione competente effettua i controlli sulla superficie.

5.  Il  conduttore  dichiara/comunica,  entro  i  termini   previsti, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo.

6. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto reimpianto  di  cui  al comma precedente aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il  processo di verifica da parte della competente regione.

7. Il conduttore, entro i termini previsti, comunica/dichiara tramite l'apposita funzionalità del  sistema  di  gestione  dello  Schedario viticolo  l'avvenuta  estirpazione  della  superficie   di   cui   al precedente comma 2.

Tale  comunicazione/dichiarazione  aggiorna  lo schedario viticolo.

8. La  regione  competente  effettua  i  controlli  sulla  superficie estirpata per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto e procede allo svincolo della cauzione.

 

Articolo 13

Superfici vitate destinate al consumo familiare

 

1. Il  conduttore  può  impiantare  una  superficie  vitata  la  cui produzione sia  destinata  esclusivamente  al  consumo  familiare,  a condizione che:

a) tale superficie non superi le 10 are;

b) il conduttore non disponga di altre superfici vitate;

c) il conduttore si impegni a non commercializzare in alcun  modo  le produzioni ottenute.

2. Le regioni possono stabilire termini e modalità per  l'eventuale comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati  al  consumo familiare.

 

Articolo 14

Sovrainnesto

 

1.  Salvo  diverse  disposizioni  regionali,   il   conduttore   può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata allo Schedario viticolo.

2.   Il   conduttore   comunica/dichiara   l'avvenuto   sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo entro i termini  previsti. 

Tale  comunicazione/dichiarazione   aggiorna   lo Schedario viticolo.

 

SEZIONE C
  ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO DEI VIGNETI DO

 

Art. 15.

Definizioni

 

1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei  vini  a  DO  si adottano le seguenti definizioni:

a) Vigneto:

unità di base, costituita da una Unità Vitata o  Unità Vitata estesa o da un  insieme  di  Unità  Vitate  o  Unità  vitate

estese, anche non contigue, compatibile con  le  condizioni  previste dal relativo disciplinare di produzione DO;

b) Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di  Unità  Vitate  che  fa  riferimento  ad  un  determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito  elenco  positivo regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo.

 

Articolo 16

Procedure  per  la  verifica  dell'idoneità  dei  vigneti  ai   fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO.

 

1. Le regioni determinano le modalità e i criteri  per  la  verifica dell'idoneità   tecnico-produttiva   delle   unità    vitate    per l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai  fini  della  rivendicazione della produzione delle relative  DO,  tenendo  conto  degli  elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1  le  regioni  individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi  di  gestione  dello Schedario viticolo, in relazione a quanto  previsto  negli  specifici disciplinari di produzione, quali:

la delimitazione dei territori  di produzione (ivi comprese quelle  delle  sottozone  e  le  indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione  a  GIS; 

limiti  di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o  vitigni e  loro  percentuale, 

anno  d'impianto,  anno   d'iscrizione,   anno d'entrata in produzione, n. di ceppi, sesto,  forma  di  allevamento, toponimo  di  vigna, 

altri   elementi   previsti   dagli   specifici disciplinari.

3. Qualora non sia stabilito nei  disciplinari  di  produzione  delle specifiche DO, le regioni possono  stabilire  l'anno  di  entrata  in produzione del vigneto a  decorrere  dalla  data  di  impianto  o  di sovrainnesto,  le  rese  unitarie  nei  primi  anni   produttivi   ed eventualmente l'età massima produttiva e le rese degli ultimi anni.

4. In relazione  alle  verifiche  di  cui  al  comma  1,  le  regioni stabiliscono  altresì  le  modalità  ed  i  tempi  per  l'eventuale idoneità provvisoria delle unità vitate per la rivendicazione delle DO, nonché le modalità per la relativa verifica.

CAPITOLO III
 DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI

 

Articolo 17

Dichiarazione di vendemmia e di produzione (Art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 61)

 

1.I conduttori interessati, singoli o associati,  sono  tenuti  ogni anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o  di  produzione, secondo quanto sancito  dal  Reg.  (CE)  n.  436/2009,  per  l'ambito territoriale di produzione delle uve di ciascuna regione, mediante  i servizi telematici resi disponibili in ambito  SIAN  sulla  base  dei dati dello Schedario viticolo, e secondo  le  modalità  definite  da Agea Coordinamento d'intesa con le regioni. 

A  tal  fine  sono  rese disponibili le informazioni presenti nello Schedario Viticolo.

2.  I  conduttori  di  vigneti  iscritti  ai  sensi   dell'art.   16, effettuano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1,  la rivendicazione delle produzioni DO mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito  SIAN  sulla  base  dei  dati  dello  schedario viticolo.

3. Agea Coordinamento, in accordo  con  le  regioni,  predispone  uno schema  di  modello  unico  per  la  dichiarazione  di  vendemmia   e produzione e per la rivendicazione delle produzioni a DO e  definisce altresì i criteri per la compilazione di tale modello e le modalità per la sua presentazione, che devono avvenire esclusivamente per  via

telematica.

 

Art. 18.

Rivendicazione e scelta vendemmiale

 

1.Al  fine  di  consentire  la  scelta  vendemmiale  tra  varie  DO coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 14, comma  3,  del  decreto  legislativo,  il  sistema  informativo  deve assicurare di rivendicare  le  produzioni  DO,  nei  limiti  di  resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Soltanto nel caso in cui da uno stesso vigneto, così come  identificato  all'art.  15, comma 1, vengano rivendicate  contemporaneamente  più  produzioni  a DOCG e/o DOC e/o IGT e' applicabile l'abbattimento di  resa  previsto

dallo stesso art. 14, comma 3, del decreto legislativo.

2. Nella dichiarazione, compilata utilizzando l'apposita  modulistica di cui all'art. 17 comma 3, devono essere indicati in particolare gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.

3. Per i conduttori che conferiscono totalmente le uve  alle  cantine sociali  o  ad  altri  organismi  associativi  la  rivendicazione  è presentata dalla struttura che ha operato la vinificazione delle uve.

In tal caso i predetti organismi associativi presentano una  denuncia sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati, conforme allo schema definito dalle autorità competenti, fatta salva la  possibilità  per  le  singole  regioni  di  definire   modalità differenti in relazione a specifiche esigenze locali.

4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO  per  le  relative partite di vino, pur non disponendo di tutti gli  elementi  necessari per la compilazione  della  dichiarazione,  presenta  una  preventiva dichiarazione contenente i dati  relativi  alle  uve  destinate  alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione  di  tali  vini sono stati rispettati tutti  gli  adempimenti  tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo  restando  che  le stesse produzioni di uve  dovranno  essere  successivamente  indicate nella dichiarazione di cui al presente decreto.

5. I servizi del  SIAN  rendono  disponibili  i  dati  relativi  alla rivendicazione per la produzione dei vini DO ai  soggetti  richiamati all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo.

6. Tramite un'apposita funzionalità è inserito nel SIAN, a cura del MIPAAF,  l'elenco  dei  codici  dei  vini  DOCG,  DOC  e  IGT  finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte  a produrre i vini a DO;

b) per  la  compilazione  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1 dell'art. 17 e rivendicazione di cui al comma 2 dell'art. 17;

c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

7.  I  nuovi  codici  sono  attribuiti  con  appositi   provvedimenti ministeriali a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO nel registro  comunitario,  ovvero  dell'avvenuta  modifica   a   livello comunitario   dei   disciplinari   di   produzione,    ed    inseriti contestualmente nel SIAN. Saranno altresì inseriti nel SIAN i  nuovi codici che saranno attribuiti  a  seguito  dell'eventuale  protezione transitoria  che  sarà  accordata  a  livello  nazionale  ai   sensi

dell'articolo 72 del regolamento CE n. 607/2009.

 

CAPITOLO IV
 CONTROLLI

 

Articolo 19

Controlli e verifiche da parte delle regioni

 

1.  Le  funzioni  di  controllo  sull'osservanza  delle  disposizioni inerenti la Sezione B del Capitolo II del presente decreto,  compresa l'applicazione  delle  relative  sanzioni,  sono   esercitate   dalle regioni.

2. Oltre a quanto già descritto nel  presente  decreto,  le  regioni disciplinano  con  propri  provvedimenti,   in   accordo   con   Agea Coordinamento, ente gestore del SIAN, le specificità  dei  controlli che intendono effettuare.

 

Art. 20.

Monitoraggio del sistema

 

1. Il monitoraggio del sistema informativo  relativo  allo  Schedario viticolo,  gestito  dalle  regioni   secondo   modalità   concordate nell'ambito dei servizi SIAN  e  sulla  base  dei  dati  riferiti  al Fascicolo Aziendale agricolo costituito  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,  n.  503,  così come descritto nel presente decreto ed ai sensi  dell'art.  116  del  Reg. (CE) n. 1234/2007, e' svolto da Agea Coordinamento.

 

CAPITOLO V
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

 

Articolo 21

Modalità   e   termini   di   attuazione   del    trasferimento    e dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo - Art. 31,  comma 4, del decreto legislativo.

 

1. L'allineamento della base dati contenente le  caratteristiche  dei vigneti presenti nello schedario viticolo viene  operata  trasferendo nello  stesso  le  informazioni  presenti  nel  potenziale   viticolo aggiornato dalle regioni.

2.  Le  regioni  definiscono,  in  accordo  con  Agea  Coordinamento, preliminarmente al trasferimento di cui al comma  1  e  nel  rispetto delle tempistiche indicate nell'art. 22, i criteri, le modalità ed i termini per l'integrazione e l'allineamento nello Schedario  viticolo dei dati  presenti  nel  potenziale  viticolo  e  delle  informazioni inerenti le attitudini delle singole unità  vitate  o  delle  unità vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi

dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle regioni.

3. Sono inserite nello schedario viticolo tutte  le  superfici  delle unità vitate che risultino coerenti con il dato del GIS, nei  limiti della tolleranza richiamata all'art. 4.

Nei casi in cui, a seguito delle operazioni di allineamento dei  dati dello schedario viticolo,  si  riscontrino  differenze  di  superfici vitate, rispetto al dato del GIS nell'ambito delle tolleranze di  cui all'art. 4, non si applicano le  sanzioni  previste  dalle  normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti  in  materia  di  impianti illegali, ma vale il dato di misurazione oggettiva senza aggiunta  di alcuna tolleranza.

Al termine delle operazioni  di  allineamento  dei dati, nello schedario e' inserito un solo dato di superficie ottenuto

da misurazione oggettiva (GIS).

4.  Le  posizioni  che  risulteranno  regolari  e  coerenti  con   le operazioni di allineamento di cui al comma  3  restano  valide  e  se provenienti dai preesistenti albi dei vigenti a DO ed  elenchi  delle vigne a IG regionali vengono considerate iscritte a  norma  dell'art. 16 del presente decreto.

5. I sistemi informativi componenti il SIAN evidenzieranno  tutte  le superfici vitate che risulteranno non coerenti con il dato  del  GIS.

Le regioni  comunicheranno  ai  conduttori  le  posizioni  risultanti anomale o  non  allineate  a  seguito  delle  operazioni  di  cui  al precedente comma 3.

6. Le anomalie derivanti dalle operazioni di allineamento, di cui  ai commi precedenti, ivi comprese le  azioni  correttive,  sono  gestite dalle regioni, con modalità  concordate  con  Agea  Coordinamento  e tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con il SIGC.

7. Il registro  di  cui  all'art.  5  del  presente  decreto,  verrà implementato dalle informazioni relative ai  diritti  in  portafoglio provenienti dalle basi dati  del  potenziale  viticolo  regionale.

I criteri di integrazione  del  registro  di  cui  all'art.  5  vengono definiti dalle regioni in accordo con Agea Coordinamento.

 

Art. 22.

Termini di applicazione e disposizioni transitorie

 

1. Agea coordinamento, entro il 30 aprile 2011, trasferisce i dati di cui  all'art.  21  e  implementa  le  applicazioni  informatiche  per consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi  e  di  controllo previsti nel presente decreto.

2. Entro i successivi novanta giorni le regioni  approvano  il  piano operativo di cui alle disposizioni dell'art.  21,  comma  2,  la  cui operatività è  subordinata  all'implementazione  degli  applicativi informatici nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.

3. Le regioni che non hanno approvato il piano operativo  di  cui  al comma  2  subiranno  una  decurtazione  del  10%  della  ripartizione finanziaria delle misure a superficie previste dal piano nazionale di sostegno di cui al  Regolamento  CE  n.  1234/2007  per  la  campagna successiva.

A partire dal 1° agosto 2011  i  soggetti  che  intendono percepire un beneficio previsto dal Piano nazionale  di  sostegno  di cui al Reg. CE n. 1234/2007 devono aver già completato,  per  quanto di propria competenza, le operazioni di cui all'art. 21.

I conduttori che intendono procedere ad una estirpazione o  impianto  di  viti,  a partire dalla data di attivazione delle procedure di cui al  comma  7 dell'art. 4, devono aver già provveduto  all'allineamento  dei  dati dello Schedario.

4. Gli organismi pagatori, in relazione  all'adeguamento  dei  propri sistemi  informativi,  d'intesa  con  Agea   Coordinamento,   possono implementare la dichiarazione di vendemmia e/o di  produzione,  anche per la rivendicazione  delle  produzioni  DO,  in  conformità  alle disposizioni  di  cui  all'art.  17,  a  decorrere   dalla   campagna vendemmiale 2010/2011.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, conformemente al  disposto di cui  all'art.  31,  comma  1,  del  decreto  legislativo,  per  la rivendicazione  delle  produzioni  DO  della   campagna   vendemmiale 2010/11,  sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui   al   decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

6. Conformemente al disposto di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo non è sanzionabile il soggetto che provvede ad  adeguare nello schedario viticolo le superfici  e  i  requisiti  dei  vigneti, relativamente alle discordanze di  misurazione  e  tecnico-produttive riscontrate a seguito delle verifiche della struttura di controllo  e dell'allineamento di cui all'art. 21.

7. In caso di DO di ambito  interregionale  le  regioni  interessate, d'intesa  con  Agea  coordinamento,  concordano  univoci  criteri   e modalità procedurali in ordine all'applicazione  delle  disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato  all'Organo  di  controllo  per  la registrazione ed entrerà in vigore il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui  alla circolare ministeriale n. 11960 del 30 luglio 2010, richiamata  nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2010.

 

Roma, 16 dicembre 2010

 

                                                   Il Ministro: Galan 

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