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SABBIONETA IGT

SABBIONETA

SABBIONETA

SABBIONETA

I.G.T

D. D. 17 Settembre 2010

(FONTE GURI)

 

Art.1

 

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Art. 2

 

L'indicazione geografica  tipica  «Sabbioneta»  è  riservata  ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti composti, nell'ambito aziendale,

da uno o più  vitigni  idonei  alla coltivazione  per  la  Provincia  di  Mantova  a  bacca   di   colore corrispondente.

L' indicazione   geografica   tipica   «Sabbioneta»,   con   la specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni: 

Ancellotta, 

Barbera,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Carmenère, 

Chardonnay, 

Cortese,

Corvina,

Fortana, 

Garganega, 

Groppello  gentile, 

Malvasia  bianca,

Marzemino,

Merlot,

Molinara,

Negrara, 

Pinot  Bianco, 

Pinot  grigio,

Pinot nero,

Riesling,

Rondinella,

Sangiovese,

Sauvignon,

Trebbiano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei  vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,  idonei  alla  coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' indicazione   geografica   tipica   «Sabbioneta»   con    la specificazione del vitigno:

«Cabernet»,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai vitigni:

Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc da soli o  congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei  vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,  idonei  alla  coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L'indicazione   geografica   tipica    «Sabbioneta»,    con    la specificazione  del  vitigno: 

«Lambrusco», 

è  riservata  ai   vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale, dai vitigni:

Lambrusco di Sorbara,  Lambrusco  Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani,  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' indicazione   geografica   tipica   «Sabbioneta»,   con   la specificazione  del  vitigno: 

«Trebbiano», 

è  riservata  ai   vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale,  dai  vitigni:  Trebbiano  romagnolo,  Trebbiano   toscano, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli  o  congiuntamente  per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei  vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,  idonei  alla  coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L'indicazione   geografica   tipica    «Sabbioneta»,    con    la specificazione del vitigno:

«Riesling»,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai vitigni:

Riesling renano e Riesling italico  da  soli  o  congiuntamente  per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di Mantova, fino a un massimo del 15%.

I vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  con  la specifica di un vitigno a bacca nera possono  essere  prodotti  anche nella tipologia novello.

I vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  con  la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Art. 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica «Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei  comuni

di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio,

in Provincia di Mantova.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per  ettaro  di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione  geografica  tipica  "Sabbioneta",  seguita  o  meno  dal riferimento al vitigno, non deve essere  superiore  a 

22,00 t/ha, (limite già comprensivo dell'aumento  del  20%  di  cui  al  decreto ministeriale 2 agosto 1996)

sia per  le  tipologie  bianco,  rosso  e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno.

 

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione geografica tipica «Sabbioneta», seguita o  meno  dal  riferimento  al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

vini bianchi: 9,00% vol.;     

vini rosati: 9,00% vol.;

vini rossi: 9,00% vol.;

vini frizzanti: 9,00% vol.  

 

Art. 5

 

La zona di vinificazione delle uve e dei  mosti  atti  ad  essere designati con l'indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve  di cui all'art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di vinificazione, è consentito che tale operazione sia  effettuata  nei comuni confinanti alla zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica tipica «Sabbioneta» tipologia  rosato  devono  essere  vinificate  in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

 

Art. 6

 

I vini a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  all'atto dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

«Sabbioneta» bianco 10,00% vol.;

«Sabbioneta» rosso 10,00% vol.;

«Sabbioneta» rosato 10,00% vol.;

«Sabbioneta» novello 11,00% vol.;

«Sabbioneta» frizzante 10,00% vol. ;

titolo alcoolometrico volumico minimo 10,00% vol.,

anche per le  tipologie con la specificazione del nome dei seguenti vitigni:

Ancellotta,  

Barbera,  

Cabernet,  

Cabernet  Franc,  

Cabernet Sauvignon, 

Carmenère,  

Chardonnay,  

Cortese,  

Corvina,  

Fortana,

Garganega,

Groppello gentile,

Lambrusco (anche vinificato in bianco),

Malvasia bianca,

Marzemino,

Merlot,

Molinara,

Negrara,

Pinot  Bianco,

Pinot grigio,

Pinot nero,

Riesling,

Rondinella,

Sangiovese,

Sauvignon

Trebbiano.

 

Art. 7

 

All'indicazione  geografica  tipica   «Sabbionet   è   vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  o  marchi  privati purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

I vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta»  possono essere immessi al consumo nei contenitori  previsti  dalla  normativa vigente.

Per i vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Sabbioneta» tipologia Lambrusco,  qualora  siano  confezionati  in  bottiglie  di vetro, e' consentita la  chiusura  con  tappo  a  fungo,  ancorato  a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella  zona  di produzione.

L'indicazione  geografica   tipica   «Sabbioneta»   può   essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3 e iscritti negli  appositi  schedari  viticoli  dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i  quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

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