VALLE D'ITRIA IGT
VIGNETI OSTUNI
VALLE D’ITRIA
I.G.T.
D. D. 3 novembre 2010
Rettifica D. D. 13 Gennaio 2011
(fonte GURI)
Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.
L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:
Aglianico;
Aleatico;
Barbera;
Bianco di Alessano;
Bombino bianco;
Bombino nero;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Chardonnay;
Falanghina;
Fiano;
Greco;
Greco bianco;
Incrocio Manzoni 6.0.13;
Lambrusco (da Lambrusco Maestri);
Malbech;
Malvasia bianca (da Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia);
Malvasia nera (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce);
Merlot;
Montonico;
Moscatello selvatico;
Moscato bianco;
Negroamaro;
Pampanuto;
Negroamaro precoce cannellino;
Notardomenico;
Pampanuto;
Petit Verdot;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Primitivo;
Refosco dal Peduncolo rosso;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sangiovese;
Sauvignon;
Semillon;
Susumaniello;
Sylvaner verde;
Syrah;
Uva di Troia;
Verdeca;
Verdicchio;
Vermentino;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.
I vini ad indicazione geografica tipica “Valle d'Itria” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito, e novello.
Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia tardiva.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Alberobello e Locorotondo
in provincia di Bari;
Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni
in provincia di Brindisi;
Crispiano e Martina Franca
in provincia di Taranto.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura di vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", con o senza la specificazione del
vitigno,
a 22,00 t/ha.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol. per i bianchi;
10,50% vol. per i rosati;
11,00% vol. per i rossi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Le uve destinate alla produzione di “vino di uve stramature” devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" passito e uve stramature è consentito un leggero appassimento anche sulla pianta.
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Valle d'Itria” devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 6
I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Valle d'Itria" bianco 10,50% vol.;
"Valle d'Itria" rosso 11,50% vol.;
"Valle d'Itria" rosato 11,00% vol.;
"Valle d'Itria" novello 11,00% vol.;
"Valle d'Itria" passito: 15,00% vol.;.
“Valle d'Itria” da uve stramature 15,0% vol.
I vini a indicazione geografica tipica “Valle d'Itria”, frizzante e spumante, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,50% vol.
Articolo 7
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Valle d'Itria” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
All'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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