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VALLE D'ITRIA IGT

VIGNETI OSTUNI

VIGNETI OSTUNI

 

 

VALLE D’ITRIA

I.G.T.
D. D.  3 novembre 2010

Rettifica D. D. 13 Gennaio 2011

(fonte GURI)

Articolo 1

 

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", accompagnata o  meno dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

 

L'indicazione geografica  tipica  "Valle  d'Itria"  è  riservata  ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature  e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante,  uve  stramature,  passito  e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

 

I vini ad indicazione geografica  tipica  "Valle  d'Itria",  bianchi, rossi e rosati

devono essere ottenuti da uve provenienti da  vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o  più  vitigni  idonei  alla coltivazione per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca  di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle  varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Falanghina;

Fiano;

Greco;

Greco bianco;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lambrusco (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca  (da  Malvasia  bianca  e/o  Malvasia  bianca  di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia  nera  di  Brindisi  e/o  Malvasia  nera  di Lecce);

Merlot;

Montonico;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Pampanuto;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo;

Refosco dal Peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Uva di Troia;

Verdeca;

Verdicchio;

Vermentino;

 

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti  e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla coltivazione, diversi da quello oggetto  di  specificazione,  per  le province Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

I vini ad  indicazione  geografica  tipica  “Valle  d'Itria”  con  la specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente  alla  specificazione  di vitigno a bacca bianca, passito, e novello.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia tardiva.

 

Articolo 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica "Valle d'Itria"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei comuni di

Alberobello e Locorotondo 

in  provincia  di  Bari; 

Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e  Ostuni 

in  provincia  di  Brindisi;

Crispiano e Martina Franca

in provincia di Taranto.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e  di  coltura  di  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma  1,  non  deve essere superiore per tutte  le  tipologie  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", con o senza la specificazione  del

vitigno,

a 22,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento  al  nome  del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,00% vol. per i bianchi;

10,50% vol. per i rosati;

11,00% vol. per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve  stramature”  devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  di  15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla  produzione  della  indicazione  geografica tipica "Valle d'Itria" passito e  uve  stramature  è  consentito  un leggero appassimento anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini ad indicazione geografica tipica “Valle d'Itria”  devono  essere effettuate all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano  effettuate  anche nel territorio della Regione Puglia.

E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

"Valle d'Itria" bianco 10,50% vol.;

"Valle d'Itria" rosso 11,50% vol.;

"Valle d'Itria" rosato 11,00% vol.;

"Valle d'Itria" novello 11,00% vol.;

"Valle d'Itria" passito: 15,00% vol.;.

“Valle d'Itria” da uve stramature 15,0% vol.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Valle d'Itria”,  frizzante  e spumante, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un  titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,50% vol.

 Articolo 7

 

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica  tipica “Valle d'Itria” è consentito  utilizzare  il  riferimento  al nome di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione  che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente  in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione  geografica  tipica  "Valle   d'Itria"   è   vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'indicazione  geografica  tipica   "Valle   d'Itria"   può  essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. 

 

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