- ITALIA - AGGIORNAMENTI › D 23-12-2009

D. 23-12-2009

ETICHETTATURA


Decreto 23 dicembre 2009

recante le disposizioni nazionali applicative

del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione,

per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali,

l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

(fonte GURI)

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;

visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3, così come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29.4.2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

 

CONSIDERATO

che i citati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009 sono entrati in applicazione

a decorrere dal 1° agosto 2009;

RITENUTO

di dover adottare, le disposizioni nazionali attuative dei predetti regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alle menzioni tradizionali dei vini DOP e IGP ed all’etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12063 del 30 luglio 2009, concernente liste dei vitigni da escludere nell’etichettatura e presentazione dei vini senza DOP e IGP, che sono applicabili dal 1° agosto 2009;

RITENUTO

che, ai fini dell’approvazione della lista delle varietà da escludere per l’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP, in applicazione dell’articolo 118 septvicies, par. 2, lett. b), (ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007, le varietà di vite o loro sinonimi da inserire in tale lista sono quelle che rappresentano una superficie molto esigua, inferiore allo 0,5 per cento della superficie vitata italiana;

RITENUTO

altresì di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;

vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009;

D E C R E T A

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Articolo 1

Disposizioni generali e definizioni

 

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

2. Allorché non sarà diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

- Ministero: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;

- decreto: il presente decreto;

- ICQRF: Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

- regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009;

- DOP: denominazione di origine protetta;

- IGP: indicazione geografica protetta;

- DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

- DOC: denominazione di origine controllata;

- IGT: indicazione geografica tipica.

 

SEZIONE 1

 

Indicazioni obbligatorie

Articolo 2

Art. 52, par. 2 del regolamento – condizioni per deroga alle disposizioni etichettatura ai fini esportazione

 

1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla Sottosezione II e alla Sezione I ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell’esportazione dei prodotti vitivinicoli, è consentita, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 52, par. 2, del regolamento, ai produttori interessati, a condizione che gli stessi presentino preventiva

comunicazione all’Ufficio competente per territorio dell’ ICQRF, allegando apposita dichiarazione in merito alla conformità alla legislazione del Paese terzo interessato delle indicazioni figuranti in etichetta, e n. 3 copie dell’etichetta.

 

Articolo 3

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell’imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore – Qualificazioni dell’imbottigliatore.

 

1. Ai sensi dell’art. 56, par. 2, del regolamento, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP:

a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori:

"imbottigliato dall’azienda agricola…”,

"imbottigliato dal viticoltore…,

"imbottigliato all'origine da …”,

"imbottigliato all'origine dalla cantina sociale …”,

"imbottigliato all'origine dai produttori riuniti …”,

"imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori …”

e altre espressioni similari; le predette menzioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all’azienda agricola;

b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:

"imbottigliato nella zona di produzione";

"imbottigliato in …” seguita dal nome della DOP o IGP,

a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;

c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura

“integralmente prodotto”,

a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.

 

Articolo 4

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell’imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore

– misure relative ai codici

 

1. Ai sensi dell’art. 56, par. 5, del regolamento, in sostituzione di una delle indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, relativa rispettivamente all’imbottigliatore, al produttore, all’importatore o al venditore, può essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme, il codice facoltativo che si identifica con quello attribuito dal competente Ufficio dell’ICQRF in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.

2. Ai sensi dell’art. 56, par. 6, del regolamento, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, diversa da quella riferita alla designazione del prodotto interessato, le predette indicazioni:

- devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP o per la denominazione della categoria di prodotto vitivinicolo interessato; oppure

- possono essere sostituite dal codice di cui al comma 1.

 

Articolo 5

Art. 57 del regolamento – Condizioni d’uso delle menzioni storico tradizionali relative allo stabilimento elencate all’allegato XIII del regolamento

 

1. Le menzioni elencate all’allegato XIII del regolamento, riferite allo stabilimento dell’azienda viticola, nonché le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP alle seguenti condizioni:

- i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione;

- nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall'articolo 57 del regolamento.

 

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative

 

Articolo 6

Art. 118 ter, par. 2, art. 118 undecies, par. 3, e art. 118 septvicies del Reg. CE n. 1234/2007 -

art. 19, par. 3, e art. 62 del regolamento – Indicazione varietà di vite – ambito nazionale deroghe

 

1.E’ riportato all’allegato 1 del presente decreto l’elenco delle varietà di vite, o loro sinonimi, distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell’art. 118 ter, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e dell’articolo 19, par. 3, del regolamento.

L’uso del nome delle varietà figuranti nel predetto elenco è riservato alle corrispondenti DOP indicate nell’apposita colonna. La protezione di cui agli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del CE n. 1234/2007 si applica sia al solo nome della varietà di vite, o al suo sinonimo, figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all’intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.

2. E' riportato all’allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l’ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 118 undecies, par. 3, del Reg. CE n. 1234/2007 e all’articolo 62, par. 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

3. E' riportato all’allegato 2, parte B, del presente decreto l'elenco dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e l’ambito nazionale del relativo uso in etichettatura, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 62, par. 4, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

 

Articolo 7

Art. 118 septvicies, par. 2, lett. b) del reg. CE n. 1234/2007 –

Liste vitigni da escludere nell’etichettatura e presentazione per vini senza DOP o IGP

 

1. Ai fini dell’etichettatura e della presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 118 septvicies, par. 2, lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007, sono escluse:

a) le varietà di vite e loro sinonimi riportate agli allegati 1 e 2 del presente decreto;

b) le varietà di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una DOP o IGP protetta ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del reg. CE n. 1234/2007;

c) le altre varietà, o loro sinonimi, elencate all’allegato 3, costituenti parzialmente il nome di una o più DOP o IGP italiane, ovvero in qualità di varietà autoctone italiane il loro uso è strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale;

d) fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutte le altre varietà o loro sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel registro nazionale delle varietà di vite, Sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da ultimo con DM 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2009;

il registro aggiornato sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero;

2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, è riportato all’allegato 4 l’elenco positivo delle varietà di viti, o loro sinonimi, che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.

3. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell’allegato XI ter del reg. CE n. 1234/2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). Per tali categorie possono essere utilizzate le varietà di viti elencate nel registro nazionale richiamato al comma 1, con esclusione delle varietà di vite o loro sinonimi di cui al comma 1, lett. a) e b). Per le stesse categorie possono essere altresì utilizzate le varietà ed i sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.

 

Articolo 8

Art. 118 undecies, par. 3, e art. 118 septvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, art. 62,

art. 70, par. 1, del regolamento

– Indicazione varietà di vite – Uso sinonimi

 

1. Conformemente alle disposizioni richiamate nel titolo del presente articolo ed alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, ivi comprese le disposizioni di cui al registro nazionale delle varietà di vite richiamato nello stesso articolo 7, ed alle disposizioni previste nei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani, è riportato all'allegato 5 del presente decreto, come quadro d’insieme, l'elenco dei sinonimi delle varietà di viti, che possono essere utilizzati in etichettatura e presentazione

dei vini. In particolare i sinonimi in questione possono essere utilizzati per sostituire il nome di talune varietà, costituite o contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, nell’etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP.

 

Art. 9

Art. 63, par. 7, del regolamento – Indicazioni relative ai vini con nome di vitigno senza DOP o IGP

1.Per i vini senza DOP o IGP designati con nome di vitigno è consentito l’uso del termine “vino varietale” alle condizioni previste dall’art. 63, par. 7, del regolamento.

 

Articolo 10

Art. 64, par. 4, del regolamento

– Indicazioni relative al contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati

– L. n. 82 del 20.2.2006: indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve parzialmente fermentato

- Indicazioni relative al contenuto zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP

 

1.Per i vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

 

a) "secco": fino a 40 g/l;

b) "semisecco" o "amabile" : da 40 a 100 g/l;

d) "dolce" : superiore a 100 g/l.

 

2. Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

 

a) "secco": da 0 a 15 g/l;

b) "semisecco" o "abboccato": da 12 a 35 g/l;

c) "amabile" : da 30 a 50 g/l;

d) "dolce" : superiore a 45 g/l.

 

3. Limitatamente ai vini liquorosi, ai vini frizzanti e ai vini frizzanti gassificati designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP.

4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresì previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino è giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.

5. Per la categoria di prodotto vitivinicolo "mosto di uve parzialmente fermentato", di cui al n. 11 dell’allegato XI ter del reg. CE n. 1234/2007, può essere utilizzata in etichettatura la menzione "filtrato dolce", prevista dall’art. 1 della L. n. 82 del 20.2.2006.

6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell’allegato XI ter del reg. CE n. 1234/2007 designati senza DOP o IGP può essere utilizzato soltanto il termine “dolce”.

 

Articolo 11

Art. 66 del regolamento – Indicazioni relative a taluni metodi di produzione

 

1. Limitatamente alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale "novello", relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del D.M. 13 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 213 del 10.9.1999.

2. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni, a quelle disciplinate dall’art. 66 del regolamento, relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.

 

Articolo 12

Art. 67 del regolamento

– Nome dell’unità geografica più piccola o più grande dell’area delimitata di produzione della DOP o IGP

 

1.Le unità geografiche più ampie e le unità geografiche più piccole dell’area delimitata di produzione di una DOP possono essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale generale in materia di tutela delle denominazioni di origine, dall’articolo 67, par. 2 del regolamento e dagli specifici disciplinari di produzione.

 

Articolo 13

Art. 69, par. 2, del regolamento

– Presentazione di taluni prodotti

– Uso bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti e vini frizzanti per altri prodotti

 

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, della L. n. 164/1992 e del decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive integrazioni, recante disposizioni sulle deroghe per l’utilizzo del tappo “a fungo” per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC e IGT, le bottiglie e le chiusure di cui all’art. 69, par. 1, del regolamento, possono essere utilizzate per le seguenti categorie di prodotti che:

- sono elencate nell’articolo 113 quinquies, par. 1 (a) del Reg. 1234/2007;

- sono elencate nei paragrafi 7, 8 e 9 dell’Allegato XI ter del Reg. 1234/2007;

- sono definiti dal Reg. 1601/91;

- hanno un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol.,

nonché per altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto.

 

Articolo 14

Art. 118 ter, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 - Art. 19, par. 3 del regolamento

– Disposizioni sui nomi usati tradizionalmente in qualità di denominazioni di origine

- Artt. da 29 a 48 del regolamento - Disposizioni sulle Menzioni tradizionali.

 

1. E’ riportato all’allegato 6 del presente decreto l’elenco delle menzioni tradizionali italiane distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell’art. 118 ter, par.

2, del Reg. CE n. 1234/2007 e dell’articolo 19, par. 3, del regolamento. La protezione di cui agli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del Reg. CE n. 1234/2007 si applica sia alla singola menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all’intero nome della DOP figurante nella

colonna 3 dello stesso elenco.

2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del regolamento, le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato XII del regolamento, parti A e B, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, e possono essere utilizzate per le specifiche DOP o IGP, alle condizioni riportate in sintesi nella colonna 3 dello stesso elenco e nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione.

 

Articolo 15

Art. 118 quinvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - Art. 49 del regolamento

– Disposizioni per l’uso delle altre indicazioni veritiere che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini.

 

1. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 118 quinvicies del Reg. CE n. 1234/2007 e all’articolo 49 del regolamento, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso Reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del Reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della Sottosezione II del Reg. CE n. 1234/2007.

2. Limitatamente all’etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 è da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:

- non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del Reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all’intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;

- siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;

- devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a

quelli usati per la DOP o IGP.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 16

Disposizioni particolari, abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione

 

1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati al presente decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, d’intesa con le competenti Regioni.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’art. 73, par. 4, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella: D.M. G.U.R.I. Titolo D.M. 6 marzo 1995 n. 63 del 16.3.1995 Limitazione all’uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini D.M. 26 settembre 2002 e relativa rettifica n. 247 del 21.10.2002 n. 265 del 12.11.2002

Condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto dell’art. 19, par. 1, lett. e), del reg. n. 753/02, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica, elencati nell’all. II del citato regolamento, che possono figurare nell’etichettatura dei VQPRD e dei vini IGT italiani.

D.M. 3 luglio 2003, ad esclusione dell’art. 5 (relativo all’identificazione dei recipienti) che resta in vigore fino al l’adozione della specifica normativa nazionale di applicazione dell’OCM vino in materia di registri e documenti di accompagnamento.

n. 174 del 29.07.2003 Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29.4.2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

3. Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l’efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 12063 del 30 luglio 2009, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2009.

ROMA, lì 23 dicembre 2009

IL MINISTRO

F.to Zaia

 

ALLEGATO 1

ELENCO VARIETA’ DI VITE O SINONIMI DISTINTIVI COSTITUENTI UNA DOP ITALIANA

AI SENSI DELL’ART. 118 TER, PAR. 2, DEL REG. CE N. 1234/2007 E DELL’ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 6, comma 1, del decreto)

 

N.O. Nome varietà vite Intero nome DOP

 

1 Albana: Albana di Romagna

2 Bianchello: Bianchello del Metauro

3 Cannonau: Cannonau di Sardegna

4 Erbaluce: Erbaluce di Caluso o Caluso

5 Girò: Girò di Cagliari

6 Nasco: Nasco di Cagliari

7 Nuragus: Nuragus di Cagliari

8 Ormeasco: Ormeasco di Pornassio o Pornassio

9 Pelaverga: Verduno Pelaverga o Verduno

10 Ruchè: Ruchè di Castagnole Monferrato

11 Sagrantino: Montefalco Sagrantino o Sagrantino di Montefalco

12 Semidano: Sardegna Semidano

 

ALLEGATO 2

AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI NOMI DELLE VARIETA' DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP

 

PARTE A

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all’art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto)

 

NO Nome della denominazione di origine protetta o

Indicazione geografica protetta

Nome della varietà o suoi sinonimi

Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)

 

1 Alba:

Albarossa, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Liguria e Piemonte

2 Alicante (Es):

Alicante, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria

3 Alicante Bouschet, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Sardegna, Sicilia e Toscana

4 Avola:

Nero d'Avola. per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Sicilia

5 Blauburgunder:

 Per i vini DOP e IGP provenienti da uve

raccolte nelle province di Bolzano e Trento

6 Bourgogne (Fr):

Blauer Spätburgunder, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

7 Spätburgunder, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

8 Weißburgunder, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

9 Weißer Burgunder, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

10 Weissburgunder, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

11 Calabria:

Calabrese, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria

12 Friuli:

Friulano, per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Friuli Venezia Giulia

13 Porto (Pt):

Portoghese, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano

14 Sardegna:

Barbera Sarda, per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna

 

PARTE B

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all’art. 62, par. 4, del regolamento (Art. 6, comma 3, del decreto)

 

n. Nome di una denominazione protetta o di una indicazione geografica

Nome varietà o suoi sinonimi

Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)

 

1 Aglianico del Taburno,

2 Aglianico del Vulture:

Aglianico: per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria

Aglianicone:

per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia

3 Aleatico di Gradoli,

Aleatico di Puglia:

Aleatico, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte,

Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria

4 Ansonica Costa dell'Argentario:

Ansonica, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana

5 Conca de Barbera (Es):

Barbera Bianca, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo e Piemonte

6 Barbera, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale

7 Barbera Sarda Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna

8 Malvasia di Castel nuovo Don Bosco,

Bosco Eliceo:

Bosco, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Liguria

9 Brachetto d'Acqui:

Brachetto, per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Piemonte

10 Cesanese del Piglio,

Cesanese di Olevano Romano,

Cesanese di Affile:

Cesanese, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Campania, Lazio, Toscana e Umbria

11 Cortese di Gavi,

Cortese dell'Alto Monferrato:

Cortese, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Piemonte, Sardegna e nelle province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona

12 Côte de Duras (FR):

Durasa Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte

13 Korinthos-Korinthiakos (GR):

Corinto Nero Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina

14 Fiano di Avellino:

Fiano, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria

15 Fortana del Taro:

Fortana, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Cremona, Mantova e Sondrio

16 Freisa d'Asti,

Freisa di Chieri:

Freisa, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e nelle province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze

17 Greco di Bianco,

Greco di Tufo:

Greco, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria

18 Grignolino d'Asti,

Grignolino del Monferrato Casalese:

Grignolino, per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte

19 Lacrima di Morro d'Alba:

Lacrima, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche, Umbria e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto

20 Lambrusco grasparossa di Castelvetro:

Lambrusco Grasparossa, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova

21 Lambrusco, per  i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Treviso

22 Lambrusco di Sorbara:

Lambrusco, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Treviso

23 Lambrusco Mantovano:

Lambrusco, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Treviso

24 Lambrusco Salamino di Santa Croce:

Lambrusco, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Treviso

25 Lambrusco Salamino, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova

26 Colli Maceratesi:

Maceratino, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche e Umbria

27 Vino Nobile de Montepulciano:

Montepulciano, oper i vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"

28 Nebbiolo d’Alba:

Nebbiolo, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta e nelle province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese

29 Colli Bolognesi Classico Pignoletto:

Pignoletto, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna

30 Primitivo di Manduria:

Primitivo, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria

31 Rheingau (De),

Rheinhessen (De):

Rheinriesling, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

32 Riesling renano, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Emilia- Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine

33 Rossese di Dolceacqua:

Rossese, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Liguria

34 Sangiovese di Romagna:

Sangiovese, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale

35 Teroldego Rotaliano:

Teroldego, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche, Sardegna, Toscana e nelle province di Trento, Verona e Sondrio

36 Vinho Verde (Pt):

Verdea, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia

37 Verdeca, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia

38 Verdello, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Toscana e Umbria

39 Verdese, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Provincie di Como e Lecco

40 Verdicchio dei Castelli di Jesi,

Verdicchio di Matelica:

Verdicchio, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria

41 Vermentino di Gallura,

Vermentino di Sardegna:

Vermentino, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria

42 Vernaccia di San Gimignano:

Vernaccia, per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria

42 bis Vernaccia di Serrapetrona

Vernaccia nera o Vernaccia, per i vini DOP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria

 

ALLEGATO 3

ELENCO VARIETA’ DI VITE, O LORO SINONIMI, DA ESCLUDERE PER L’ETICHETATURA E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP (Art. 7, comma 1, lett. c, del decreto)

 

N.O. Nome vitigno o sinonimo

Annotazioni

1 Ancellotta: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna

2 Catarratto bianco comune: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia

3 Catarratto bianco lucido: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia

4 Corvina: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Veneto e Lombardia

5 Croatina: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto

6 Dolcetto: vitigno costituente in parte il nome di alcune DOP della Regione Piemonte

7 Gaglioppo: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Umbria

8 Garganega: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Umbria

9 Grecanico: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia

10 Grillo: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Puglia e Sicilia

11 Malvasia: sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane

12 Moscato: sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane

13 Negroamaro: vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Basilicata, Puglia e Molise

14 Pinot bianco (*): vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane

15 Pinot grigio (*): vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane

16 Pinot nero (*): vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane

(*) N.B.: per vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell’allegato XI ter del reg. CE n. 1234/2007 deve essere utilizzato esclusivamente il sinonimo “Pinot”.

17 Trebbiano: sinonimo costituente in parte il nome delle DOP “Trebbiano d’Abruzzo” e “Trebbiano di Romagna”

 

ALLEGATO 4

ELENCO POSITIVO DELLE VARIETA’ DI VITE, O LORO SINONIMI, CHE POSSONO FIGURARE NELL’ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP - per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli. (Art. 7, comma 2, del decreto)

 

N.O. Nome vitigno o sinonimo

1 Cabernet franc

2 Cabernet sauvignon

3 Cabernet

4 Chardonnay

5 Merlot

6 Sauvignon

7 Syrah

 

ALLEGATO 5

ELENCO DEI SINOMINI DELLE VARIETA' DI VITI, RIPORTATI NELLA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL’ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI (Art. 8,

comma 1, del decreto) (*)

 

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale

Sinonimi Annotazioni

Aglianico N: Glianica, Glianico, Ellanico: Ellenico;

Alicante N: Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia

Ancellotta N: Lancellotta

Ansonica B: Insolia, Inzolia

Bellone B: Cacchione

Biancame B: Bianchello*

* Ai soli fini della designazione del vino DOP “Bianchello del Metauro”

Bianchetta genovese B: Bianchetta

Bianchetta trevigiana B: Bianchetta

Biancolella B: Janculillo, Janculella

Bombino bianco B: Bombino , Bonvino , Ottenese

Bombino nero N: Bombino, Bonvino

Bonarda N: Uva rara *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Novara

Bovale N: Bovaleddu

Bovale grande N: Bovale, Bovale di Spagna

Cabernet franc N: Cabernet

Cabernet Sauvignon N: Cabernet

Cagnulari N: Cagniulari

Canaiolo bianco B: Canaiolo, Drupeggio

Cannonau N: Cannonao, Gamay *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia

Carmenère N: Cabernet , Cabernetnostrano, Cabernet italiano

Catarratto bianco comune B: Catarratto

Catarratto bianco lucido B: Catarratto

Ciliegiolo N: Morettone

Coda di volpe bianca B: Coda di volpe

Cortese B: Bianca fernanda *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della provincia di Verona

Corvina N: Cruina

Croatina N: Bonarda*

* Ai soli fini della designazione del DOP "Oltrepò Pavese"

Durella B: Durello

Forastera B: Forestiera, Furastiera

Fortana N: Uva d'oro

Francavidda B: Francavilla

Frappato N: Frappato d'Italia

Gaglioppo N: Maglioppo, Magliocco

Garganega B Garganego

Greco nero N: Greco, Maglioccone, Gregu nieddu

Groppello gentile N: Groppello

Guardavalle B: Uva greca

Incrocio Manzoni 2.15 N: Manzoni rosso

Lambrusco a foglia frastagliata N: Enantio

Lambrusco Grasparossa N: Lambrusco, Groppello Grasparossa

Lambrusco Maestri N: Lambrusco, Groppello Maestri

Lambrusco Marani N: Lambrusco

Lambrusco Viadanese N: Groppello Ruberti

Lumassina B: Buzzetto, Mataosso, Mataossu

Maceratino B: Ribona

Malvasia N: Malvasier , Roter Malvasier

Malvasia bianca B: Malvasia, Verdana, Iuvarella

Malvasia bianca di Basilicata B: Malvasia

Malvasia bianca di Candia B: Malvasia, Malvoisie, Malvoisier

Malvasia bianca lunga B Malvasia, Malvoisie, Malvoisier

Malvasia del Lazio B: Malvasia puntinata

Malvasia di Candia Aromatica B: Malvasia

Malvasia di Casorzo N: Malvasia

Malvasia di Lipari B: Malvasia

Malvasia di Sardegna B: Malvasia

Malvasia di Schierano N: Malvasia

Malvasia istriana B: Malvasia

Malvasia nera di Basilicata N: Malvasia, Malvasia nera

Malvasia nera di Brindisi N: Malvasia, Malvoisie, Malvoisier

Malvasia nera di Lecce N: Malvasia, Malvoisie, Malvoisier

Marzemina bianca B: Marzemina

Marzemino N: Berzemino, Berzamino

Molinara N: Rossano, Rossanella

Montonico bianco B: Montonico, Mantonico

Montù B: Montuni

Moscato bianco B: Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller, Moscato reale*

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Regione Puglia

Moscato di Scanzo N: Moscato

Moscato giallo B: Moscato, Moscatello, Moscatellone, Goldmuskateller , Muscat, Muskateller

Moscato nero di Acqui N: Moscato, Moscato nero

Moscato di Terracina B: Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller

Moscato rosa RS: Rosenmuskateller, Moscato delle rose

Nebbiolo N: Spanna, Chiavennasca

Nerello cappuccio N: Nerello mantellato

Pampanuto B: Pampanino

Pecorino B: Vissanello

Perricone N: Pignatello

Piedirosso N: Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina

Pignoletto B: Grechetto gentile, Grechetto *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo

Pinella B: Pinella bianca, Pinello

Pinot bianco B: Weißburgunder* , Pinot blanc , Pinot**

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L’uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell’allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.

Pinot grigio G: Ruländer, Pinot gris, Pinot *

* Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L’uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini

spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell’allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.

Pinot nero N: Blauburgunder*, Spätburgunder *, Blauer Spätburgunder*, Pinot noir , Pinot**

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L’uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell’allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.

Portoghese N: Blauer Portugieser, Portugieser

Primitivo N: Zinfandel

Prosecco B: Glera, Serprino *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova Prosecco lungo B Glera lunga, Serprino *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova

Raboso Piave N: Raboso, Friularo *

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova

Raboso veronese N: Raboso

Refosco dal peduncolo rosso N: Refosco, Malvoise

Refosco nostrano N: Refosco , Refosco grosso, Refoscone, Malvoise

Ribolla gialla B: Ribolla, Ribuele, Rebula,

Riesling italico B: Riesling, Welschriesling

Rossignola N: Rossetta

Rossola nera N: Rossola

Sangiovese N: Sangioveto

Sauvignon B: Sauvignon blanc

Schiava gentile N: Schiava, Vernatsch , Kleinvernatsch , Mittervernatsch

Schiava grigia N: Schiava, Vernatsch, Grauvernatsch

Schiava grossa N: Schiava, Vernatsch , Edelvernatsch , Großvernatsch

Susumaniello N: Sussumariello

Sylvaner verde B: Sylvaner , Silvaner, Grüner Sylvaner,

Syrah N: Shiraz

Terrano N: Teran

Tocai friulano B: Friulano*, Tai**

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia

** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto

Tocai rosso N: Tai rosso*, Alicante, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache

* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto

Traminer aromatico RS: Gewürztraminer

Trebbiano di Soave B: Turbina, Verdicchio bianco

Trebbiano giallo B: Trebbiano, Rossetto

Trebbiano abruzzese B: Trebbiano

Trebbiano modenese B: Trebbiano

Trebbiano romagnolo B: Trebbiano

Trebbiano spoletino B: Trebbiano

Trebbiano toscano B: Trebbiano, Ugni blanc, Procanico

Uva di Troia N: Sumarello, Sommarrello, Nero di Troia

Verdea B: Colombana bianca

Verduzzo friulano B: Verduzzo

Verduzzo trevigiano B: Verduzzo

Vernaccia di Oristano B: Vernaccia

Vernaccia nera N: Vernaccia

Vespaiola B: Vespaiolo

Vespolina N: Ughetta

Zibibbo B: Moscato , Moscatello, Moscatellone

 

 

 (*) N.B.: Nel presente elenco sono ripetute alcune varietà di vite di cui all’allegato 2 (parte A e B), in quanto per tali varietà sono stati riconosciuti uno o più sinonimi, in particolare ai fini dell’etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP.

 

VISITATE I SITI IN CALCE

O CLICCATE QUI

senigallia