UMBRIA › UMBRIA IGT

UMBRIA IGT

VIGNETI CASTIGLIONE DEL LAGO

VIGNETI CASTIGLIONE DEL LAGO

UMBRIA

I.G.T.

D.D. 23 luglio 2010

(fonte GURI)

 

Art 1

 

L'indicazione geografica tipica "Umbria", accompagnata o  meno  dalle specificazioni previste dal presente disciplinare  di  produzione  è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  in appresso indicati.

 

Art 2

 

L'indicazione geografica tipica "Umbria"  è  riservata  ai  seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e  novello, 

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito  e  novello, 

rosati,  anche nelle tipologie frizzante e novello.

 

I vini a indicazione geografica  tipica  "Umbria"  bianchi,  rossi  e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti nell'ambito  aziendale,  da  uno  o   più   vitigni,   idonei   alla coltivazione nella Regione Umbria , iscritti nel  registro  nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di uno dei vitigni,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione  Umbria,  è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal  corrispondente  vitigno,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei  vitigni  a bacca di  colore  analogo  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Umbria, fino a un massimo del 15%.

 

L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di due vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, è  riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle condizioni previste dalla specifica normativa nazionale e comunitaria.

I  vini  a   indicazione   geografica   tipica   "Umbria",   con   la specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Art 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica "Umbria" comprende l'intero territorio amministrativo delle  province

di Perugia e di Terni della Regione Umbria.

 

Art 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già  comprensiva  dell'aumento previsto dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore:  per i vini a indicazione geografica tipica "Umbria"

a 18,00 t/ha, per  la  tipologia  bianco,

a 16,00 t/ha, con  la  specificazione  del  vitigno bianco, 

a 17,00 t/ha, per le tipologie rosse e rosate,

a 14,00 t/ha, con la specificazione del vitigno rosso.

Le uve destinate alla produzione dei vini  a  indicazione  geografica tipica  "Umbria",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al  nome   del vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

10,00% vol. per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,5% vol.

 

Art 5

 

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Umbria"   devono   essere effettuate all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano  effettuate  anche nel territorio del comune di Montepulciano, in  Provincia  di  Siena, confinante con la Regione Umbria.

E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al

75% per tutti i tipi di vino

45% per la tipologia passito.

Per le uve  aromatiche  destinate  alla  produzione  dell'indicazione geografica  tipica  "Umbria"  passito  è   consentito   un   leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

 

Art 6

 

I vini  a  indicazione  geografica  tipica  "Umbria",  anche  con  la specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

"Umbria" bianco: 10,50% vol.;

"Umbria" rosso: 11,00% vol.;

"Umbria" rosato: 11,00% vol.;

“Umbria” novello”: 11,00% vol.;

"Umbria" passito: 15,00% vol.

 

Art 7

 

All'indicazione geografica tipica "Umbria" e' vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'Indicazione Geografica  Tipica  "Umbria"  può essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo per i  vini a denominazione di origine la cui vinificazione può  avvenire  anche ai sensi del precedente art. 5, a condizione che i vini per  i  quali si  intende  utilizzare  l'indicazione  geografica  tipica   di   cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. 

VISITATE I SITI IN CALCE

O CLICCATE QUI

VISITATE I SITI IN CALCE

senigallia