UMBRIA IGT
VIGNETI CASTIGLIONE DEL LAGO
UMBRIA
I.G.T.
D.D. 23 luglio 2010
(fonte GURI)
Art 1
L'indicazione geografica tipica "Umbria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
L'indicazione geografica tipica "Umbria" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,
rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
I vini a indicazione geografica tipica "Umbria" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria , iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.
L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di uno dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino a un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di due vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle condizioni previste dalla specifica normativa nazionale e comunitaria.
I vini a indicazione geografica tipica "Umbria", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Umbria" comprende l'intero territorio amministrativo delle province
di Perugia e di Terni della Regione Umbria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento previsto dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore: per i vini a indicazione geografica tipica "Umbria"
a 18,00 t/ha, per la tipologia bianco,
a 16,00 t/ha, con la specificazione del vitigno bianco,
a 17,00 t/ha, per le tipologie rosse e rosate,
a 14,00 t/ha, con la specificazione del vitigno rosso.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Umbria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
10,00% vol. per tutte le tipologie.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art 5
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio del comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, confinante con la Regione Umbria.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al
75% per tutti i tipi di vino
45% per la tipologia passito.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Umbria" passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.
Art 6
I vini a indicazione geografica tipica "Umbria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Umbria" bianco: 10,50% vol.;
"Umbria" rosso: 11,00% vol.;
"Umbria" rosato: 11,00% vol.;
“Umbria” novello”: 11,00% vol.;
"Umbria" passito: 15,00% vol.
Art 7
All'indicazione geografica tipica "Umbria" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'Indicazione Geografica Tipica "Umbria" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo per i vini a denominazione di origine la cui vinificazione può avvenire anche ai sensi del precedente art. 5, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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