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LAZIO IGT

VIGNETI FIORDINI

VIGNETI FIORDINI

 

LAZIO

I.G.T.

D. D. 09 Agosto 2010

Rettificato D. D. 29 Settembre 2010

(Fonte GURI)

 

ART. 1

(Denominazione e vini)

 

L’Indicazione geografica tipica “Lazio”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.

 

ART. 2

(Base Ampelografica)

 

L’Indicazione geografica tipica “Lazio” è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

passito;

vendemmia tardiva;

spumante.

 

I vini a Indicazione geografica tipica “Lazio” bianchi, rossi, rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da

uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio

iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010

L’Indicazione geografica tipica “Lazio”, con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

per almeno l’85% dal corrispondente vitigno,

possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni, idonei alla coltivazione nella regione Lazio iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

l’indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.

I vini a Indicazione geografica tipica “Lazio” con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie: spumante, vendemmia tardiva, frizzante, passito e novello, quest’ultimo limitatamente ai rossi.

 

ART. 3

(Zona di produzione)

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Lazio” comprende l’intero territorio della regione Lazio.

 

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica “Lazio”, anche con la specificazione del/i vitigno/i, ai limiti sotto indicati:

 

“Lazio” bianco: 21,00 t/ha;

“Lazio” rosso e rosato: 20,00 t/ha;

“Lazio” passito: 10,00 t/ha;

“Lazio” vendemmia tardiva: 14,00 t/ha.

Le predette rese uva/ha sono comprensive dell’aumento del 20% previsto dall’art. 1 del DM 2 agosto 1996.

Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica “Lazio” seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di:

 

vini bianchi: 10,00% vol.;

vini rosati: 10,00% vol.;

vini rossi: 10,00% vol.;

vini passiti: 16,00% vol.;

vini vendemmia tardiva: 15,00% vol.;

vini spumanti: 9,00% vol.

 

ART. 5

(Norme per la vinificazione)

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona delimitata nell’articolo 3.

E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

 

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al

75% per tutti i tipi di vino,

ad eccezione del “passito” che non deve essere superiore al 45%.

Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica “Lazio” passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di

272 grammi/litro.

È ammessa nella prima fase dell’appassimento l’utilizzazione dell’aria ventilata per la disidratazione delle uve.

Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente.

 

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)

 

I vini a Indicazione geografica tipica “Lazio”, anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

“Lazio” bianco: 10,50%vol.;

“Lazio” rosso: 11,00% vol.;

“Lazio” rosato: 10,50%vol.;

“Lazio” novello: 11,00% vol.;

“Lazio” passito: 16,00% vol. e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9,00% vol.;

“Lazio” vendemmia tardiva: 15,00% vol. e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a

12,00%vol.;

“Lazio” spumante: 10,00% vol.

 

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

 

All’indicazione geografica tipica “Lazio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

 

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