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BOCA

VIGNETI BOCA

VIGNETI BOCA

BOCA

D.O.C.

D.D. 04 Giugno 2010

(fonte GURI)

 

Art 1  

La denominazione di origine controllata “Boca” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Boca

Roca riserva.

 

Art 2  

I vini a DOC “Boca e Boca riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:       

Nebbiolo (localmente detto Spanna) dal 70 al 90%

Vespolina, Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 10 al 30%.

 

Art 3  

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di:

Boca

ed in parte il territorio comunale di:

Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia, Grignasco

Per questi ultimi con esclusione del territorio a sud della strada provinciale Borgomanero – Prato Sesia e ad ovest della strada provinciale Valsesia.

Tutti in provincia di Novara.

 

Art 4  

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Boca” debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni argillosi, rocciosi, limosi, sabbiosi, ciottolosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura collinare, sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;

altitudine non inferiore a 300 metri s.l.m. e non superiore a 500 metri s.l.m.;

esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve e con l’esclusione del versante nord;

le densità d’impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;

Le forme di allevamento, i  sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarità organolettiche dell’uva, del mosto e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Boca” in vigneti in coltura specializzata,  non deve essere superiore a:

Boca: 8,00 tonnellate/ettaro

Boca riserva: 8,00 tonnellate/ettaro

La resa massima per la produzione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva riserva” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di

7,20 tonnellate/ettaro

La DOC “Boca e Boca riservariserva” possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi per la DOC “Boca e Boca riserva” sono i seguenti:

Boca: 11,50% vol.

Boca riserva: 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Boca: 12,00% vol.

Boca riserva: 12,50% vol.

 

Art 5  

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia per i vini DOC “Boca e Boca riserva”, devono essere effettuate all’interno dei territori di:

comunali di:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna,  Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d’Agogna, Veruno e Agrate Conturbia;

in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia,;

in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese;

in provincia di Biella.

La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:

Boca: 70% (56,00 hl/ha),

Boca  riserva: 70% (56,00 hl/ha).

L’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alla resa uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.         

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Boca:

34 mesi di cui almeno 18 in botti di legno;

Boca riserva:

46 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell’anno della vendemmia

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Boca: 1° Settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia;

Boca riserva: 1° Settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini a DOC “Boca e Boca riserva” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC “Colline Novaresi rosso”.

I vini destinati a DOC “Boca e Boca riserva”, possono essere classificati durante il periodo di maturazione obbligatoria con la DOC “Colline Novaresi rosso”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art 6  

I vini a DOC “Boca”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Boca:

Boca con menzione “vigna”:

colore: rosso rubino brillante con leggere sfumature granata;

profumo: caratteristico, fine, etereo, gradevole di viola mammola;

sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico, con retrogusto di melograno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.

 

Boca riserva:

Boca riserva con menzione vigna:

colore: rosso rubino brillante con leggere sfumature granata;

profumo: caratteristico, fine, etereo, gradevole di viola mammola;

sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico, con retrogusto di melograno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

con menzione “vigna”: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Art 7  

Alla DOC “Boca” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” è consentito l’uso di

Indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Art 8  

Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione i vini a DOC “Boca e Boca  riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5,000 litri, con l’esclusione dei contenitori da 2,000 litri.

 

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