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COLLI LANUVINI DOC

VIGNETI LANUVIO

VIGNETI LANUVIO

COLLI LANUVINi

D.O.C.

D. D. 21 Luglio 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini.


La denominazione di Origine controllata «Colli Lanuvini» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianchi:

«Colli Lanuvini»

«Colli Lanuvini» Superiore;

«Colli Lanuvini» Spumante;

rossi:

Colli Lanuvini;

Colli Lanuvini superiore;

Colli Lanuvini riserva;
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Articolo 2

Base ampelografica.

 

Il vino «Colli Lanuvini» bianco anche nelle tipologie "superiore" e "spumante", deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia bianca di Candia e puntinata fino ad un massimo del 70%,

Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%,

possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve bianche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non più del 15%.

Il vino «Colli Lanuvini» rosso anche con la qualificazione "superiore", deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Merlot in misura non inferiore al 50%,

Montepulciano e Sangiovese in misura non inferiore al 35%,

possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Lazio per non più del 15%

 

Articolo 3

Zona di produzione.

 
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di

Genzano

ed in parte quello di

Lanuvio,

in provincia di Roma.

 

Tale zona è così delimitata:

a nord, partendo dal punto d'incontro dei confini comunali tra Nemi, Velletri e Genzano, in prossimità di M. Canino, il limite segue verso sud-est il confine comunale tra Genzano e Velletri sino a incontrare quello di Lanuvio, in contrada Pedica.

Percorre quindi in direzione sud il confine comunale Lanuvio - Velletri fino a incontrare il confine della provincia di Latina.

Lungo tale confine si dirige verso ovest sino a P.te Guardapassi per risalire quindi verso nord, sempre lungo il confine della provincia di Latina, fino a incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio. Segue quest'ultima in direzione est, e, superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia sul lato sinistro la strada dei Vinciguerra che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara a ovest dei Valeri.

Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati e, percorrendo la strada della lettara, raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e, poco dopo aver superato l'ingresso del casale di S. Giovanni all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest e, con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia.

Segue tale confine verso nord, sino a incontrare, a nord dell'abitato di Genzano, quello tra tale comune e Nemi, quindi procede in direzione sud-est lungo il confine di Genzano, con Nemi, sino a incontrare quello di Velletri, in prossimità di M. Canino.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura.

 
4.1. - Condizioni ambientali:

le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino, derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2. - Pratiche colturali:

i sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura

I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità non inferiore a 3300 ceppi per ettaro

E' autorizzata l'irrigazione di soccorso.

4.3. - Produzioni uva/ha:

le produzioni massime di uve per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:
«Colli Lanuvini»:

bianco e spumante: 14,50 t/ha,  10,5% vol.;

bianco superiore: 13,00 t/ha,  11,50% vol.;

rosso: 13,50 y/ha, 11,00% vol.;

rosso superiore: 12,00 t/ha, 12,00% vol.

Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa/ha di coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio.

Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.

 La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 
5.1. - Zona di vinificazione:

le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

E' tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro m. 100 dal confine della zona di produzione di cui all'articolo 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e dimostrino la preesistenza della cantina al 27 gennaio 2004. 5.2.

5.2.- Pratiche enologiche:

nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo I nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa. 5.3. - Rese:

la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a170%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.4. - Bianco Spumante:

per la presa di spuma della tipologia spumante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», o mosto concentrato rettificato.

5.5. - Colli Lanuvini rosso riserva:

il vino «Colli Lanuvini» rosso superiore con un invecchiamento minimo di

mesi 24,

di cui almeno 6 in bottiglia,

decorrenti dal i novembre successivo alla vendemmia  e con

titolo alcolometrico minimo al consumo di 13,00% vol.

può fregiarsi della qualificazione "riserva".

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 
I vini di cui all'articolo 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Colli Lanuvini» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato e gradevole;

sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/1;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Lanuvini» bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato e gradevole;

sapore: secco (o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/1;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/i.

può presentare sentore di legno.

 

«Colli Lanuvini» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: elegante con note di lievito, gradevole;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido di giusto corpo armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Lanuvini» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso gradevole;

sapore: asciutto(o amabile), sapido di giusto corpo armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Lanuvini” rosso superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei da giovane che diventano granati con l'invecchiamento;

profumo: vinoso gradevole;

sapore: asciutto, sapido di giusto corpo armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

può presentare sentore di legno.

 

“Colli Lanuvini” rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi granati e violacei più o meno intensi.

profumo: vinoso gradevole;

sapore: asciutto, sapido corposo e armonico;

 titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20g/l;

può presentare sentore di legno

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7.

Etichettatura e designazione.


7.1. - indicazioni qualitative: Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.2. - indicazioni geografiche:

può essere utilizzata la menzione "vigna" in conformità alla vigente normativa per i vini di qualità.

7.3. - annata di produzione:

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.

Confezionamento

 
8.1. I vini a DOC «Colli Lanuvini» bianco e rosso:

possono essere confezionati senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .". 8.2. I vini a DOC «Colli Lanuvini» superiori bianco e rosso: - devono essere confezionati solo in bottiglie delle capacità da litri 0,187 a litri 0,750

e' ammessa la chiusura con tappo di sughero, sintetico e in vetro. 8.3.

I vini a DOC «Colli Lanuvini» spumante e rosso riserva:

devono essere confezionati solo in bottiglie delle capacità da litri 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000.

E' ammessa la chiusura con solo tappo di sughero. - Le bottiglie da litri 1,500 e 3,000 debbono essere inscatolate singolarmente.
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