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ALTA LANGA

VIGNETI BORGOMALE ALTA LANGA

VIGNETI BORGOMALE ALTA LANGA

ALTA LANGA

D.O.C.G.

Decreto 21 febbraio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Alta  Langa"  è riservata  ai  vini  spumanti,   ottenuti   esclusivamente   con   la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle  condizioni  ed  ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le seguenti tipologie:

"Alta Langa" spumante e spumante rosato,

"Alta Langa" spumante e spumante rosato riserva .

 

 Art. 2

 Base ampelografia

 

La denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Alta  Langa" nelle  tipologie  previste  all'articolo  1,  è  riservata  ai  vini spumanti,  ottenuti  dalle  uve   provenienti   da   vigneti   aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigni Pinot nero  e/o  Chardonnay  dal  90  al  100%,

per  il  complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  le uve provenienti dai vitigni non aromatici  idonei  alla  coltivazione nella regione Piemonte.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti "Alta Langa" è costituita  dalle  particelle  fondiarie  di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle  province  di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:

 

Provincia di Alessandria:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato,  Bistagno,  Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio  Boiro,  Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle,

Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo,  Lerma,  Malvicino,  Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo,  Montaldo  Bormida,  Montechiaro  d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida,  Ovada,  Pareto,  Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta  Bormida, Rocca Grimalda, San Cris toforo,  Sezzadio,  Silvano  d'Orba,  Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.

 

Provincia di Asti:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel  Boglione, Castelletto Molina,  Castelrocchero,  Cessole,  Coazzolo,  Fontanile, Loazzolo,  Maranzana,  Monastero  Bormida,  Mombaldone,   Mombaruzzo,

Montabone, Olmo Gentile, Quaranti,  Roccaverano,  Rocchetta  Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.

 

Provincia di Cuneo:

Alba (territori alla destra orografica del fiume  Tanaro),  Albaretto Torre,  Arguello,  Bastia,  Belvedere  Langhe,  Benevello,   Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco,  Briaglia,  Camerana,  Camo,

Carru', Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone,  Castiglione  Tinella, Castino, Cerretto Langhe,

Ceva (territori alla destra orografica  del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i  territori

alla  destra  orografica  del  fiume  Tanaro), 

Ciglie',   Clavesana, Cortemilia,  Cossano  Belbo,  Cravanzana,  Diano  d'Alba,   Dogliani, Farigliano,  Feisoglio,  Cissone,  Gorzegno,   Gottasecca,   Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero,

Mondovi' (territori alla destra  orografica  del  torrente Ellero fino  a  raggiungere  da  sud  l'abitato  di  Mondovi,  quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra  della  s.s.  28  per Fossano, fino al confine comunale  con  Magliano  Alpi), 

Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello,  Paroldo,  Perletto,  Pezzolo  Valle  Uzzone, Piozzo,  Prunetto,  Roascio,  Rocca  di  Ciglie',  Rocchetta   Belbo, Roddino, Rodello, Sale  Langhe,  Sale  San  Giovanni,  Saliceto,  San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga  d'Alba,  Serravalle Langhe, Sinio,  Somano,  Torre  Bormida,  Torresina,  Treiso,  Trezzo

Tinella, Vicoforte.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita"Alta Langa" devono essere quelle tradizionali della zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le  specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni marnosi calcareo-argillosi, a fertilità moderata;

giacitura:    esclusivamente    collinare.    Sono    da    escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e pianeggianti;

altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;

densità d'impianto: quelle  generalmente  usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. 

I  vigneti  dovranno essere composti da

un numero di  ceppi  ad  ettaro  non  inferiore  a 4.000;

forme di allevamento e  sistemi  di  potatura:  quelli  tradizionali, controspalliera bassa con potatura a  Guyot  tradizionale  o  cordone speronato;

è vietata ogni pratica di forzatura,

è consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine controllata e  garantita  "Alta  Langa"  ed  i  titoli  alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle   relative   uve   destinate   alla vinificazione devono essere le seguenti:

 

Alta Langa spumante anche riserva: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Alta langa spumante rosato anche riserva: 11,00 t/ha, 9,50% vol.

 

Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita "Alta  Langa"  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del  20% il limite medesimo, fermo restando il  limite  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la  Regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  comma   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque  giorni  prima  della  data d'inizio della vendemmia, segnalare, indicando tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. La Regione Piemonte,  su  richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la  sospensione  e/o  la  regolamentazione  temporanea delle iscrizioni allo Schedario vitivinicolo per i vigneti  di  nuovo impianto che aumentano il potenziale della denominazione.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione  ed invecchiamento dei vini "Alta Langa"  devono  essere  effettuate  nel territorio della Regione Piemonte.

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

 

Alta Langa spumante anche riserva: 65%, 7.150 litri/ha,,

Alta Langa spumante rosato anche riserva: 65%, 7.150 litri/ha.

 

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG, oltre  detto  limite  di percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata e garantita per tutto il prodotto;

3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.

4. Nella elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta  Langa"  deve  essere  applicato  il  metodo  della rifermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo  tradizionale   o classico.

5. E' consentito l'uso del travaso isobarico o  il  trasferimento  da una bottiglia ad un'altra per permettere l'utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse.

6. E' consentita, a  scopo  migliorativo,  nella  composizione  della partita, l'aggiunta nella misura massima del  15%,  di  "Alta  Langa" più giovane ad "Alta Langa" più vecchio o viceversa.

7. Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Alta Langa" la scelta vendemmiale e' consentita, ove  ne  sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la  denominazione  di  origine controllata "Piemonte" spumante.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Alta Langa" all'atto dell'immissione al  consumo  devono  rispondere  alle seguenti caratteristiche:

 

"Alta Langa" spumante anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: da giallo paglierino tenue ad oro intenso;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione  in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

 

"Alta Langa" spumante rosato anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione  in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

 

2. Per le qualificazioni riferite alle caratteristiche  di  sapore  e alla  loro   obbligatoria   utilizzazione   nella   presentazione   e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e  garantita  "Alta  Langa"  valgono  le  disposizioni  ed  i  limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e  nazionale  in  materia,  con l'esclusione delle caratteristiche demi-sec, sec e dolce.

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale  e  dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

4. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno, il sapore e l'odore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

 

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

 

1.Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita"Alta Langa" è vietata l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  di  quelle  previste  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio  e  similari. 

Il  riferimento alle varietà  di  uve  che  lo  compongono  è  consentito  solo  su etichette complementari.

Sulle medesime  etichette  complementari  è possibile indicare il periodo dell'avvenuta sboccatura.

2. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  e  garantita   "Alta   Langa"   è   consentita esclusivamente  l'utilizzazione  delle  diciture  "fermentazione   in bottiglia secondo il metodo tradizionale", o "metodo tradizionale", o "metodo classico", o "metodo classico tradizionale"  alle  condizioni previste  dalla  normativa  vigente. 

E'   pertanto   vietata   nella designazione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Alta  Langa"  l'utilizzazione  della  semplice   dicitura "fermentazione in bottiglia".

4. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita "Alta Langa"  spumante  rosato  anche riserva, è consentito utilizzare anche i termini "rosa" o "rosé".

5. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.

6.   La   durata   del   processo   di   elaborazione,   comprendente l'invecchiamento  nell'azienda  di  produzione, 

 non   deve   essere inferiore  a 

 

Alta Langa spumante e spumante rosato: 30 mesi,

Alta Langa spumante e spumante rosato con la menzione riserva: 36 mesi.

 

Per entrambi i casi la durata del processo  si  intende  a  decorrere dalla vendemmia.

7. La menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, è consentita, alle condizioni previste dalla legge. 

I  relativi  toponimi  o  nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine   controllata   e   garantita  "Alta    Langa"    per    la commercializzazione devono essere di  tipo  idoneo  da  spumante,  di capacità consentita dalle vigenti leggi.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione  nelle  bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore  o  che  siano  comunque tali da compromettere il prestigio del vino.

Per i vini denominazione di  origine  controllata   e   garantita   "Alta   Langa"   destinati all'esportazione  è  autorizzato  il  confezionamento  in  bottiglie aventi capacità consentite dal Paese importatore.

3. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase  di  elaborazione  e chiuse con tappo provvisorio possono  essere  cedute  tra  produttori all'interno della sola zona di elaborazione purché siano  munite  di idoneo documento di accompagnamento.

 

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