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TODI DOC

VIGNETI TODI

VIGNETI TODI

 

TODI

D.O.C.

D.D. 31 MAGGIO 2010

 

Art 1      

La denominazione di origine controllata  "Todi"  e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- Bianco;

- Rosso,

- Bianco superiore;

- Grechetto,

- Grechetto superiore

- Grechetto passito;

- Sangiovese,

- Sangiovese superiore;

- Merlot,

- Merlot superiore.

 

Art 2      

Base ampelografica

 1. I vini a denominazione di origine controllata "Todi" devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai   vigneti   aventi,   nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Todi" bianco:

Grechetto: minimo 50 %,

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 50 %;

"Todi " rosso:

Sangiovese: minimo 50 %,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla  coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 50 %;

"Todi" Grechetto o Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85 %,

altri vitigni a bacca bianca, con  esclusione  di  quelli  aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%;

"Todi" Sangiovese o Sangiovese di Todi:

Sangiovese: minimo 85%,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla  coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 15%;

"Todi" Merlot o Merlot di Todi:

Merlot: minimo 85 %,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla  coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 15%.

 

Art 3      

Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione dei  vini  "Todi"  devono  essere prodotte nella zona appresso indicata

in provincia di Perugia  e  che comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  seguenti comuni:

Todi, Massa Martana, Monte Castello, Vibio, Collazzone.

 

Art 4      

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui all'articolo 1  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in  terreni  di favorevole  giacitura  ed  esposizione,   rientranti   nella   fascia altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m.,  esclusi  i  terreni  di fondovalle.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi  di  potatura  devono  essere quelli generalmente usati e,  comunque,  atti  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità  minima  di

3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva ad ettaro e la gradazione  minima  naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di  cui  all'articolo  1 sono le seguenti:

 

"Todi" bianco: 12,00 t/ha,  11,00% vol.;

"Todi" rosso: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" rosso Superiore: 10,80 t/ha, 12,00% vol.;

"Todi" Grechetto: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" Grechetto Passito: 10,00 t/ha, 11,50%vol., 16,00%vol. dopo l'appassimento

"Todi" Grechetto Superiore: 9,00 t/ha,12,00% vol.;

"Todi" Sangiovese: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" Sangiovese Superiore: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Todi" Merlot: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" Merlot Superiore: 9,00 t/ha, 12,00% vol.

 

I quantitativi di uve ottenuti e da  destinare  alla  produzione  dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa uva /vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro  in coltura promiscua deve essere  calcolata  in  rapporto  all'effettiva superficie coperta dalla vite.

 

                            

Art 5      

Norme di vinificazione e di imbottigliamento

1. Le operazioni di appassimento delle uve,  di  vinificazione  e  di imbottigliamento dei vini a DOC "Todi"  devono  essere  effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.

2.  Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC "Todi"  possono  essere  effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della  zona  di  produzione delimitata all'articolo 3, e comunque  nell'ambito  territoriale  dei comuni confinanti  con  la  predetta  zona,  mediante  autorizzazioni individuali  rilasciate  dal  Ministero  delle   Politiche   Agricole Alimentari e Forestali, previo  parere  della  Regione  Umbria,  alle Ditte conduttrici di vigneti atti a produrre i vini di  cui  trattasi antecedentemente all'entrata in vigore del  decreto  di  approvazione del  presente  disciplinare,  a   condizione   che   ciascuna   Ditta interessata   presenti   apposita    richiesta,    corredata    dalla documentazione atta a dimostrare:

- la conduzione dei  vigneti  di  cui  trattasi  da  almeno  10  anni antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;

- l'  espletamento  nello  stabilimento  oggetto  dell'autorizzazione delle predette pratiche da almeno 10  anni  precedenti  l'entrata  in vigore del presente disciplinare.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini  le  loro peculiari caratteristiche.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino "Todi", ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto passito.

Qualora tale resa superi detto limite percentuale,  ma  non  il  75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine  controllata "Todi"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di  origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino per la  tipologia  "Todi"  Grechetto passito non deve essere superiore al  40%,  riferita  alle  uve  allo stato fresco.

5.  Ad  esclusione  della  tipologia  "Todi"  Grechetto  passito,  e' consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti  a  monte del  vino  destinati  alla  produzione  dei  vini  DOC  "Todi",  alle condizioni  e  nei  limiti  stabiliti   dalle   norme   nazionali   e comunitarie.

Ad esclusione della predetta tipologia "Todi" Grechetto  passito,  e' ammessa la pratica della dolcificazione.

6. Il vino "Todi" Rosso "superiore"  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento di 

12  mesi 

 a  partire  dal    novembre dell'anno di vendemmia.

7. I vini "Todi" Sangiovese e "Todi" Merlot devono essere  sottoposti ad un periodo di invecchiamento di

12 mesi

a partire dal 1°  novembre dell'anno di vendemmia.

Le  tipologie  di  tali  vini  designate  con menzione "superiore" devono essere sottoposte ad un

ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi.

8. Il vino "Todi" Grechetto "superiore" deve essere sottoposto ad  un periodo di maturazione di

5 mesi

a partire dal 1° novembre  dell'anno di vendemmia.

9. Il vino "Todi" Grechetto "passito" deve essere  ottenuto  mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in  ambienti  a  ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che,  in ogni caso, escludano il riscaldamento.

Tale tipologia di vino  deve  essere  sottoposta  ad  un  periodo  di maturazione di

10  mesi 

 a  partire  dal    novembre  dell'anno  di vendemmia.

                            

 Art 6     

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Todi" bianco:

colore : giallo paglierino;

profumo: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: dal secco all'abboccato, fresco, armonico,  talvolta  vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Todi" rosso:

colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo:  20 ,00 g/l. 

 

"Todi" rosso superiore:

colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,5% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo: 23,00  g/l. 

 

"Todi" Grechetto:

colore : giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: leggermente vinoso, delicato;

sapore: dal  secco  all'abboccato,  vellutato,   pieno,   retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  16,00  g/l.

 

"Todi" Grechetto superiore:

colore : giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: leggermente vinoso, delicato;

sapore:  secco,  vellutato,   pieno,   retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  18,00  g/l. 

 

"Todi" Grechetto "passito":

colore : giallo dorato, tendente all'ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dall'amabile al dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  20,00 g/l.

 

"Todi" Sangiovese:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane;                                                                                                      

profumo: vinoso, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  20,00  g/l. 

 

"Todi" Sangiovese superiore:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane,  tendente  al granato   con   l'invecchiamento;  

profumo:  vinoso , fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 12,50% vol.;  

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo: 23,00  g/l.

 

"Todi" Merlot:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane; 

profumo:  vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo: 20,00  g/l.

 

"Todi" Merlot superiore:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane,  tendente  al granato   con   l'   invecchiamento;  

profumo:  vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 12,50% vol.;  

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo: 23,00 g/l. 

 

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti  di  legno  può rilevarsi un lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, sentita la  Regione  Umbria,  di  modificare  con  proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare,  i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

                            

Art 7      

Etichettatura e presentazione

1. Nell'etichettatura e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  "Todi"  e'  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",  "selezionato", e similari.  

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno 1' acquirente.

2. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie  dei  vini  DOC "Todi"  riferite  al  nome  di  un  vitigno  (Grechetto,  Sangiovese, Merlot),  il  nome  del  corrispondente  vitigno,   unitamente   alla preposizione "di", può precedere il nome geografico "Todi".

3.  E'  consentito  l'uso  della  menzione   "vigna",   seguita   dal corrispondente  toponimo,  alle  condizioni  previste  dalla  vigente normativa.

4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi  al vetro, appartenenti alle tipologie di cui all'articolo  8,  comma  3, nell'etichettatura dei vini a denominazione  di  origine  controllata "Todi" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

                            

Art 8      

Confezionamento

1. Le tipologie dei vini a D.O.C. "Todi" designate  con  la  menzione "superiore"  devono  essere  immesse  al  consumo  in  bottiglie   di capacità non superiore a 3  litri,  che  devono  essere  per  quanto riguarda  il  tipo  e  l'abbigliamento  confacenti  ai   tradizionali caratteri di un vino di pregio.

2. La tipologia "Todi" Grechetto "passito"  deve  essere  immessa  al consumo in bottiglie di capacità non superiore  a  0,75  litri,  che devono  essere  per  quanto  riguarda  il  tipo   e   l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

3. I vini a D.O.C. "Todi", con esclusione delle  tipologie  designate con le menzioni "superiore" e "passito",  devono  essere  immessi  al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore  a 5 litri.

E' consentito l'uso  di  contenitori  alternativi  al  vetro costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

                                                           

 

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