UNIONE EUROPEA › R 479 2008

REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008

DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008

relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999

(fonte GUCE)

Modificato da:

Regolamento (CE) n. 1246/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008

Regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

Rettificato da:

Rettifica GUCE L 220. 15/08/2008

 

REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999

Sommario:

titolo I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Titolo II MISURE DE SOSTEGNO

Capo I programmi di sostegno

Sezione 1 Disposizioni introduttive

Sezione  2 presentazione e contenuto dei programmi di sostehno

Sezione 3 misure di sostegno specifiche

Sezione 4 disposizioni generali

Capo II trasferimenti di risorse finanziarie

 

Titolo III MISURE REGOLAMENTARI

Capo I disposizioni generali

Capo II Pratiche enologiche e restrizioni

Capo III denominazioni di origine , indicazioni geografiche e menzioni tradizionali

Capo IV Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Sezione 1 Definizioni

Sezione 2 Domanda di protezione

Sezione 3 Procedura di conferimento della protezione

Sezione 4 Casi specifici

Sezione 5 protezione e controllo

Sezione 6 disposizioni generali

Capo V Menzioni tradizionali

Capo VI Etichettatura e presentazione

Capo VII Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali

 

Titolo IV SCAMBI CON I PAESI TERZI

Capo I disposizioni comuni

Capo II Titoli di importazione e di esportazione

Capo III Salvaguardia e perfezionamento attivo e passivo

Capo IV Regole applicabili alle importazioni

 

Titolo V POTENZIALE PRODUTTIVO

Capo I impianti illegali

Capo II regime transitorio dei diritti di impianto

Capo III regime di estirpazione

 

Titolo VI DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo VII MODIFICHE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I modifiche

Capo II disposizioni transitorie e finali

 

Il Consiglio dell’Unione Europea

Visto……………………………………………………………..

Ha adottato il presente Regolamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.  Per i prodotti di cui al paragrafo 1 il presente regolamento prevede:

a) misure di sostegno;

b) misure regolamentari;

c) regole in materia di scambi con i paesi terzi;

d) regole che disciplinano il potenziale produttivo.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti nell’allegato I.

 

TITOLO II

MISURE DI SOSTEGNO

 

CAPO I

Programmi di sostegno

 

Sezione 1

Disposizioni introduttive

 

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno (di seguito denominati «programmi di sostegno») per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

 

Articolo 4

Compatibilità e coerenza

1.  I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

2.  Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

2.  Gli Stati membri sono responsabili per la predisposizione e l’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno.

3.  Non è concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

Sezione 2

Presentazione e contenuto dei programmi di sostegno

 

Articolo 5

Presentazione dei programmi di sostegno

1.  Ogni Stato membro produttore elencato nell’allegato II presenta alla Commissione, per la prima volta entro il 30 giugno 2008, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo.

1.  Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

1.  Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali.

2.  I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

2.  Se, tuttavia, il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3.  Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

4.  L’articolo 6 non si applica allorché l’unica misura che figura nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all’articolo 9. In tal caso l’articolo 21 si applica solo per quanto attiene al suo paragrafo 1 e per l’anno in cui ha luogo il trasferimento.

 

Articolo 6

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, in conformità dei massimali indicati nell’allegato II;

f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno;

g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione del programma di sostegno.

 

Articolo 7

Misure ammissibili

1.  I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:

a) sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 9;

b) promozione a norma dell’articolo 10;

c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 11;

d) vendemmia verde a norma dell’articolo 12;

e) fondi di mutualizzazione a norma dell’articolo 13;

f) assicurazione del raccolto a norma dell’articolo 14;

g) investimenti a norma dell’articolo 15;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell’articolo 16;

i) distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 17;

j) distillazione di crisi a norma dell’articolo 18;

k) uso di mosto di uve concentrato a norma dell’articolo 19.

2.  I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 9 a 19.

 

Articolo 8

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1.  La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell’allegato II.

2.  Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di sostegno.

4.  In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 10, 14 e 15 gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

4.  L’intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.

 

Sezione 3

Misure di sostegno specifiche

 

Articolo 9

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1.  Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in conformità dell’allegato VII, punto O, dello stesso regolamento.

2.  Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi di sostegno, apportando tra l’altro le modifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 3, ai programmi in questione, per quanto concerne i successivi trasferimenti delle risorse al regime di pagamento unico.

3.  Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:

a) rimane nell’ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile, o è reso disponibile in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 10 a 19 negli anni di funzionamento successivi dei programmi di sostegno;

b) riduce in proporzione l’importo delle risorse disponibili per le misure di cui agli articoli da 10 a 19 nei programmi di sostegno.

 

Articolo 10

Promozione sui mercati dei paesi terzi

1.  Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta o i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

3.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell’ambiente;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;

d) studi di mercati nuovi, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;

e) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

4.  Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.

 

Articolo 11

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1.  Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2.  La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 109.

3.  Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

3.  Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4.  Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5.  La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a) nonostante le disposizioni del titolo V, capo II, l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;

b) una compensazione finanziaria.

6.  Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 ( 14 ), il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

 

Articolo 12

Vendemmia verde

1.  Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

2.  Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.

3.  Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

3.  L’importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli.

4.  Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

 

Articolo 13

Fondi di mutualizzazione

1.  Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2.  Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

 

Articolo 14

Assicurazione del raccolto

1.  Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2.  Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:

a) all’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.  Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4.  Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

 

Articolo 15

Investimenti

1.  Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato IV;

b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato IV.

2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 15 ). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006, del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ( 16 ) e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.

2.  Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3.  Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4.  Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario:

a) 50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006;

b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

c) 75 % nelle regioni ultraperiferiche in conformità del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione ( 17 );

d) 65 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

5.  L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 16

Distillazione dei sottoprodotti

1.  Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato VI, sezione D.

1.  L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.  I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

3.  L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

 

Articolo 17

Distillazione di alcole per usi commestibili

1.  Può essere concesso un sostegno ai produttori fino al 31 luglio 2012 per la distillazione del vino in alcole per usi commestibili sotto forma di aiuto per ettaro.

2.  Prima della concessione del sostegno, sono presentati i corrispondenti contratti per la distillazione del vino, nonché le opportune prove della consegna per la distillazione.

 

Articolo 18

Distillazione di crisi

1.  Può essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 per la distillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vino decisa dagli Stati membri in casi giustificati di crisi al fine di ridurre o eliminare l’eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all’altro.

2.  I livelli massimi di aiuto applicabili sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

3.  L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

4.  La quota della dotazione disponibile utilizzata per la misura di distillazione di crisi non supera le seguenti quote percentuali calcolate sul totale delle risorse disponibili stabilite nell’allegato II per Stato membro per il corrispondente esercizio finanziario:

20 % nel 2009,

15 % nel 2010,

10 % nel 2011,

5 % nel 2012.

5.  Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili per la misura di distillazione di crisi oltre i massimali annui previsti al paragrafo 4 con l’apporto di risorse nazionali entro i seguenti limiti (espressi in percentuale del corrispondente massimale annuo di cui al paragrafo 4):

5 % nella campagna viticola 2010,

10 % nella campagna viticola 2011,

15 % nella campagna viticola 2012.

5.  Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’apporto di risorse nazionali ai sensi del primo comma e la Commissione approva l'operazione prima che tali risorse siano rese disponibili.

 

Articolo 19

Uso di mosto di uve concentrato

1.  Può essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all’allegato V.

2.  L’importo dell’aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento.

3.  I livelli massimi di aiuto applicabili per questa misura nelle diverse zone viticole sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

 

Articolo 20

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

 

Sezione 4

Disposizioni generali

 

Articolo 21

Relazioni e valutazione

1.  Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno durante l’esercizio finanziario precedente.

1.  Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 10.

2.  Entro il 1o marzo 2011 e, per la seconda volta, entro il 1o marzo 2014 gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.

2.  Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 10.

 

Articolo 22

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) il formato della presentazione dei programmi di sostegno;

b) le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegno adottate dopo la loro entrata in applicazione;

c) le norme dettagliate per l’applicazione delle misure di cui agli articoli da 10 a 19;

d) le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzare l’assistenza fornita attraverso risorse finanziarie della Comunità;

e) le modalità in materia di rendicontazione.

 

CAPO II

Trasferimenti di risorse finanziarie

 

Articolo 23

Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale

1.  A partire dall’esercizio finanziario 2009, gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.

M1

2.  Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:

2009: 40,66 Mio EUR,

2010: 82,11 Mio EUR,

a partire dal 2011: 122,61 Mio EUR.

B

3.  Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato III.

3.  Gli Stati membri in corrispondenza dei quali non è indicato alcun importo nell’attuale tabella dell’allegato III a motivo dell’esiguità dell’importo altrimenti ottenuto applicando la chiave di ripartizione volta a stabilire gli importi per l’allegato III (meno di 2,5 Mio EUR da trasferire nel 2009) possono decidere di trasferire, del tutto o in parte, nell’allegato III gli importi ora figuranti nell’allegato II per destinarli ai loro programmi di sviluppo rurale. In tal caso, gli Stati membri in questione informano la Commissione del trasferimento entro il 30 giugno 2008 e la Commissione modifica di conseguenza il paragrafo 2 e gli allegati II e III.

 

TITOLO III

MISURE REGOLAMENTARI

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Articolo 24

Classificazione delle varietà di uve da vino

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

1.  Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà in questione appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

1.  L’estirpazione di una varietà di uva da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

2.  Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 1.

2.  Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino rispondenti al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.  In deroga al paragrafo 1, primo e secondo comma, e al paragrafo 2, secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 1;

b) le varietà non rispondenti al paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2.

4.  Le superfici impiantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi da 1 a 3 sono estirpate.

4.  Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione in questione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

5.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 1 a 4.

 

Articolo 25

Produzione e commercializzazione

1.  I prodotti di cui all’allegato IV elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 24, paragrafo 1.

2.  Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato IV solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.

2.  Tuttavia, nonostante l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» se:

a) è accompagnata da un nome di frutta sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva; oppure

b) è parte di una denominazione composta.

2.  Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato IV.

3.  Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato IV possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2.

4.  Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato IV, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

 

CAPO II

Pratiche enologiche e restrizioni

 

Articolo 26

Ambito di applicazione

Il presente capo concerne le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, nonché la procedura per decidere in merito a tali pratiche e restrizioni.

 

Articolo 27

Pratiche enologiche e restrizioni

1.  Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario figuranti nell’allegato V o stabilite in conformità degli articoli 28 e 29.

1.  Il disposto del primo comma non si applica:

a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

2.  Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

3.  I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VI.

4.  È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato VI.

 

Articolo 28

Regole più rigorose decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 29

Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1.  Fatte salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato V per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell’allegato VI, l’autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2.

 

Articolo 30

Criteri per l’autorizzazione

Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, la Commissione:

a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) tiene conto della protezione della salute umana;

c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;

d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati V e VI.

 

Articolo 31

Metodi di analisi

I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, metodi e regole corrispondenti sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2.

In attesa dell’adozione di dette regole, tali metodi e regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

 

Articolo 32

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo e degli allegati V e VI sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, salva disposizione contraria prevista in tali allegati.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le disposizioni secondo cui le pratiche enologiche comunitarie elencate all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono considerate pratiche enologiche autorizzate;

b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, arricchimento, acidificazione e disacidificazione compresi, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti aromatici di qualità;

c) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;

d) fatto salvo il disposto dell’allegato VI, sezione C, le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;

e) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

f) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;

g) le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell’articolo 27 ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi specifici;

h) le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l’uso dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente capo diverse da quelle stabilite dall’articolo 27, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione del presente capo.

 

CAPO III

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali

 

Articolo 33

Ambito di applicazione

1.  Le regole relative alle denominazioni d’origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui ai capi IV e V si applicano ai prodotti di cui all’allegato IV, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2.  Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi:

i) dei consumatori; e

ii) dei produttori;

b) sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati;

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

 

CAPO IV

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

 

Sezione 1

Definizioni

Articolo 34

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «denominazione di origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b) «indicazione geografica» l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2.  Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv);

d) sono sottoposti alla procedura prevista dal presente capo per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

3.  Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nel presente capo.

 

Sezione 2

Domanda di protezione

 

Articolo 35

Contenuto delle domande di protezione

1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l’indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2;

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

2.  Il disciplinare comporta almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino (dei vini):

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto i);

h) le condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;

i) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

 

Articolo 36

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 35, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2.  La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3.  La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

 

Articolo 37

Richiedenti

1.  La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2.  I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3.  Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

 

Sezione 3

Procedura di conferimento della protezione

 

Articolo 38

Procedura nazionale preliminare

1.  Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 34, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2.  La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

3.  Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione è conforme alle condizioni stabilite dal presente capo.

3.  Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.  Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, come pure nell’eventualità che sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.

5.  Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro

a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i) il nome e l’indirizzo del richiedente;

ii) il documento unico di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d);

iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento;

iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

5.  Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi con il presente articolo entro il 1o agosto 2009.

7.  Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini del presente capo e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma del presente capo.

 

Articolo 39

Esame da parte della Commissione

1.  La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.  La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 38, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo.

3.  Se ritiene soddisfatte le condizioni del presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 38, paragrafo 5.

3.  In caso contrario, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, si decide di respingere la domanda.

 

Articolo 40

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 39, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nel presente capo.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

 

Articolo 41

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a disposizione della Commissione, si decide, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo e sia compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

 

Sezione 4

Casi specifici

Articolo 42

Omonimi

1.  La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato ai sensi del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

1.  Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

1.  L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

2.  Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.

2.  Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un’indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nella Comunità in virtù della normativa comunitaria relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

3.  Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

4.  Per i prodotti di cui all’articolo 34, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ( 18 ), e viceversa.

 

Articolo 43

Motivi di rigetto della protezione

1.  I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

1.  Ai fini del presente capo, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.

1.  Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;

b) delle pertinenti disposizioni legislative nazionali o comunitarie.

2.  Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

 

Articolo 44

Relazione con i marchi commerciali

1.  Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 45, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

1.  I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.  Fatto salvo l’articolo 43, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( 19 ) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ( 20 ).

2.  In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

 

Sezione 5

Protezione e controllo

 

Articolo 45

Protezione

1.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.  Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1.

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

 

Articolo 46

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

 

Articolo 47

Designazione dell’autorità competente di controllo

1.  Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

 

Articolo 48

Verifica del rispetto del disciplinare

1.  Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:

a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 1; oppure

b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

1.  I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2.  Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; o

b) uno o più organismi di certificazione.

3.  Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4.  L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

 

Articolo 49

Modifiche del disciplinare

1.  Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 37 può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.  Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 38 a 41. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, si decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 39, paragrafo 2, e dall’articolo 40 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

3.  Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.

 

Articolo 50

Cancellazione

Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 38 a 41 si applicano mutatis mutandis.

 

Articolo 51

Denominazioni di vini protette preesistenti

1.  Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 46 del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a) i fascicoli tecnici di cui all’articolo 35, paragrafo 1;

b) le decisioni nazionali di approvazione.

3.  Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 46.

4.  L’articolo 50 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

4.  Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, ed entro il 31 dicembre 2014, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 34.

 

Sezione 6

Disposizioni generali

 

Articolo 52

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Tali misure possono includere, in particolare, deroghe alle norme e ai requisiti stabiliti dal presente capo per quanto riguarda:

a) le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche;

b) la produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in una zona geografica situata in prossimità della zona geografica di origine dell’uva;

c) le pratiche tradizionali di produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta.

 

Articolo 53

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

 

CAPO V

Menzioni tradizionali

 

Articolo 54

Definizione

1.  Per «menzione tradizionale» si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, per indicare:

a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro;

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

2.  Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

 

Articolo 55

Protezione

1.  Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione enunciata all’articolo 54, paragrafo 2.

1.  Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale.

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2.  Le menzioni tradizionali non diventano generiche nella Comunità.

 

Articolo 56

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda:

a) la procedura di conferimento della protezione;

b) il livello specifico di protezione.

 

CAPO VI

Etichettatura e presentazione

Articolo 57

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b) «presentazione»: qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

 

Articolo 58

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, le direttive del Consiglio 89/104/CEE e 89/396/CEE, del 14 giugno 1989, relative alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ( 21 ), la direttiva 2000/13/CE e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati ( 22 ), si applicano all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati.

 

Articolo 59

Indicazioni obbligatorie

1.  L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato IV, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato IV;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l’indicazione della provenienza;

e) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati;

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una indicazione geografica.

3.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a);

b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.

 

Articolo 60

Indicazioni facoltative

1.  L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 59, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) l’annata;

b) il nome di uno o più varietà di uve da vino;

c) per i vini diversi da quelli di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b);

e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.  Fatto salvo l’articolo 42, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i) esiste per il consumatore un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uva in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;

ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro.

c) le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

 

Articolo 61

Lingue

1.  Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 59 e 60, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

2.  Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

2.  Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità.

 

Articolo 62

Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 59, paragrafo 1, non etichettato in conformità del presente capo non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

 

Articolo 63

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità per l’indicazione della provenienza del prodotto in questione;

b) le condizioni d’uso delle indicazioni facoltative elencate nell’articolo 60;

c) i requisiti specifici legati alle indicazioni relative all’annata e alla varietà di uva da vino figuranti in etichetta di cui all’articolo 60, paragrafo 2;

d) ulteriori deroghe, aggiuntive a quelle previste all’articolo 59, paragrafo 2, che prevedono la possibilità di omettere il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;

e) le norme relative alla protezione da conferire in relazione alla presentazione di un dato prodotto.

 

CAPO VII

Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali

 

Articolo 64

Organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite da produttori di prodotti disciplinati dal presente regolamento;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

c) perseguono una finalità specifica, che può riguardare in particolare una o più delle attività seguenti:

i) adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

ii) promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

iii) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione;

iv) ridurre i costi di produzione e di gestione del mercato e stabilizzare i prezzi alla produzione;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;

vi) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

vii) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato;

viii) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui al titolo II, capo I;

d) applicano statuti che impongono ai loro membri, in particolare, di:

i) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

ii) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato;

iii) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione;

e) hanno presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento quale organizzazione di produttori, che contiene i seguenti elementi:

i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

ii) la prova di essere composta di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iii) la prova di riunire un volume minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iv) la prova di essere in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta;

v) la prova di permettere effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente.

2.  Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 65

Organizzazioni interprofessionali

1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

a) sono composte di rappresentanti delle attività economiche nel settore della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

b) sono costituite per iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c) tenendo conto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, svolgono una o più delle attività seguenti, in una o più regioni della Comunità, finalizzate a:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv) valorizzare il potenziale produttivo;

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

vi) fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

vii) ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

viii) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

ix) incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericoloso;

x) realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi;

xi) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della vinificazione e della commercializzazione;

xii) valorizzare, tutelare e promuovere il potenziale dell’agricoltura biologica;

xiii) valorizzare, tutelare e promuovere i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette;

d) hanno presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento, che contiene i seguenti elementi:

i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a c);

ii) la prova che l’organizzazione svolge la propria attività in una o più regioni del territorio in cui opera;

iii) la prova che l’organizzazione rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

iv) la prova che l’organizzazione non è attiva nella produzione, nella trasformazione o nella commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

2.  Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati nel paragrafo 1 e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 66

Procedura di riconoscimento

1.  Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali sono presentate ed esaminate nello Stato membro in cui l’organizzazione ha sede.

2.  Gli Stati membri decidono se concedere o rifiutare il riconoscimento all’organizzazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.

 

Articolo 67

Regole di commercializzazione

1.  Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta.

1.  Tali regole sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un’annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2.  Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

 

Articolo 68

Monitoraggio

Gli Stati membri:

a) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori e interprofessionali, delle condizioni applicabili al riconoscimento previste dagli articoli 64 e 65;

b) revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori e interprofessionali che non rispettano più le relative condizioni e impongono loro sanzioni in caso di inadempienza o irregolarità.

 

Articolo 69

Comunicazione

Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2009, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni e i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 66, 67 e 68 nel corso dell’anno civile precedente.

 

TITOLO IV

SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

CAPO I

Disposizioni comuni

 

Articolo 70

Principi generali

1.  Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti disciplinati dal medesimo si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2.  Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma dello stesso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

Articolo 71

Nomenclatura combinata

Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni e le categorie previste negli allegati I e IV, è inserita nella tariffa doganale comune.

 

CAPO II

Titoli di importazione e di esportazione

Articolo 72

Titoli di importazione e di esportazione

1.  Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, può essere deciso di subordinare le importazioni nella Comunità o le esportazioni dalla Comunità di uno o più prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

2.  Per l’applicazione del paragrafo 1 si tiene conto della necessità di disporre di titoli per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, nel caso dei titoli di importazione, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.

 

Articolo 73

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, tranne qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del capo IV.

 

Articolo 74

Validità dei titoli

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.

 

Articolo 75

Sicurezza

1.  Salvo disposizione contraria adottata secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’importazione o dell’esportazione dei prodotti entro il periodo di validità del titolo.

2.  Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’importazione o l’esportazione non è realizzata o è realizzata solo in parte entro il periodo di validità del titolo.

 

Articolo 76

Cauzione speciale

1.  Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 30 per i quali l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l’esattezza di questo prezzo è verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

1.  Qualora il prezzo di entrata dichiarato del lotto sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato di un margine fissato secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, che non può superare il valore forfettario di più del 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all’importazione determinati sulla base del valore forfettario all’importazione.

1.  Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l’applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni da stabilire ai sensi della procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

2.  Qualora ai prodotti importati si applichino le deroghe del Consiglio di cui all’allegato VI, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell’immissione in libera pratica. Essa viene svincolata dietro presentazione da parte dell’importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell’immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uva, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

 

Articolo 77

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) la fissazione di criteri per determinare il metodo di controllo da applicare;

b) i fattori da prendere in considerazione nel calcolo dei valori forfettari di importazione;

c) l’entità delle cauzioni di cui agli articoli 75 e 76 e le norme per il loro svincolo;

d) se del caso, l’elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione;

e) se del caso, le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione.

 

CAPO III

Salvaguardia e perfezionamento attivo e passivo

 

Articolo 78

Misure di salvaguardia

1.  La Commissione adotta misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità, in conformità del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( 23 ), e del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 24 ), fatto salvo il paragrafo 3.

2.  Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità previste in accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

3.  La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.  Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

3.  Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le decisioni di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono deferite.

4.  La Commissione, qualora ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, procede nel modo seguente:

a) se il Consiglio ha emanato la misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b) in tutti gli altri casi, la Commissione revoca o modifica le misure di salvaguardia comunitarie.

 

Articolo 79

Dazio addizionale all’importazione

1.  Alle importazioni di succhi di uve e mosti di uve commercializzati con la designazione di una clausola di salvaguardia speciale (SGS) nell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round si applica un dazio addizionale, fatta salva l’aliquota dei dazi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, per evitare o neutralizzare gli effetti negativi sul mercato comunitario imputabili a tali importazioni, nei seguenti casi:

a) le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dall’OMC, o

b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un dato anno supera un determinato livello.

1.  Il volume di cui alla lettera b) è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato definite, se del caso, come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

2.  Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi all’importazione cif della partita considerata.

3.  I prezzi cif all’importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto.

 

Articolo 80

Sospensione del regime di perfezionamento attivo e passivo

1.  Se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, può essere deciso, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, di sospendere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, la decisione al riguardo è adottata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

1.  Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

1.  Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono deferite.

2.  Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

 

Articolo 81

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

 

CAPO IV

Regole applicabili alle importazioni

 

Articolo 82

Requisiti per le importazioni

1.  Salvo disposizione contraria prevista, in particolare, in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui al titolo III, capi III e IV, ove applicabili, e all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.

2.  Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

3.  L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un’autorità competente figurante in un elenco che sarà reso pubblico dalla Commissione, nel paese da cui proviene il prodotto;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese da cui proviene il prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

 

Articolo 83

Contingenti tariffari

1.  Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del presente regolamento sono aperti e gestiti contingenti tariffari per l’importazione di prodotti disciplinati dal presente regolamento, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio.

2.  I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (principio «primo arrivato, primo servito»);

b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (metodo «dell’esame simultaneo»);

c) metodo basato sulle correnti commerciali tradizionali (metodo «operatori tradizionali/nuovi arrivati»).

3.  Il metodo adottato per la gestione dei contingenti tariffari tiene adeguatamente conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

 

Articolo 84

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità relative ai requisiti per le importazioni;

b) garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

c) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera b).

 

TITOLO V

POTENZIALE PRODUTTIVO

 

CAPO I

Impianti illegali

 

Articolo 85

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1.  Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2.  In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

3.  Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni imposte dagli Stati membri, a partire dal 31 dicembre 2008 gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4.  Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici vitate senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1.

5.  La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 90, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

 

Articolo 86

Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998

1.  Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici vitate anteriormente al 1o settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

1.  Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2.  La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

3.  In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

4.  I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità del medesimo paragrafo.

4.  Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

4.  In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3.

5.  Entro il 1o marzo di ciascun anno interessato gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le superfici vitate anteriormente al 1o settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;

b) le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2.

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1o marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione del paragrafo 4, primo comma.

6.  La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 90, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

 

Articolo 87

Controllo di non circolazione o distillazione

1.  In relazione all’articolo 85, paragrafo 2, e all’articolo 86, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora i prodotti in questione siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.

2.  Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

 

Articolo 88

Misure di accompagnamento

Le superfici di cui al primo comma dell’articolo 86, paragrafo 1, purché non regolarizzate, e le superfici di cui all’articolo 85, paragrafo 1, non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie.

 

Articolo 89

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare:

a) le modalità relative agli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all’allegato II in caso di inadempienza;

b) le modalità circa le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti a imporre in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dagli articoli 85, 86 e 87.

 

CAPO II

Regime transitorio dei diritti di impianto

 

Articolo 90

Divieto transitorio di impianto di viti

1.  Fatto salvo il disposto dell’articolo 24, in particolare del paragrafo 3, è vietato fino al 31 dicembre 2015 l’impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 24, paragrafo 1.

2.  Fino al 31 dicembre 2015 è vietato anche il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3.  Nonostante i paragrafi 1 e 2, l’impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:

a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’articolo 91;

b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell’articolo 92;

c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 93 e 94.

4.  I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

5.  Gli articoli da 91 a 96 si applicano fino al 31 dicembre 2015.

6.  Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui al presente capo, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

 

Articolo 91

Diritti di nuovo impianto

1.  Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a) destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di disposizioni legislative nazionali; o

b) destinate a scopi di sperimentazione; o

c) destinate alla coltura di piante madri per marze; o

d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2.  I diritti di nuovo impianto sono:

a) attivati dal produttore a cui sono concessi;

b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;

c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

 

Articolo 92

Diritti di reimpianto

1.  Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

1.  Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità del capo III non generano diritti di reimpianto.

2.  Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3.  I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4.  I diritti di reimpianto sono esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione.

5.  In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) una parte dell’azienda interessata è trasferita a quest’altra azienda;

b) le superfici di quest’altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, o

ii) alla coltura di piante madri per marze.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6.  I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell’ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti.

7.  I diritti di reimpianto concessi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

 

Articolo 93

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1.  Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2.  Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità del presente capo.

3.  Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

a) i diritti di nuovo impianto;

b) i diritti di reimpianto;

c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

4.  I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo.

5.  Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

Articolo 94

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1.  Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire dalla riserva:

a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant’anni dotati di una sufficiente capacità e competenza professionale, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell’azienda;

b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per impiantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

1.  Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l’importo del corrispettivo di cui alla lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall’articolo 90, paragrafi 1 e 2.

2.  Nell’utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri procurano che:

a) l’ubicazione, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3.  I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4.  I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5.  Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

5.  Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

 

Articolo 95

De minimis

Il presente capo non si applica agli Stati membri in cui il regime dei diritti di impianto comunitario non si applicava al 31 dicembre 2007.

 

Articolo 96

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono adottare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l’andamento del potenziale produttivo.

 

Articolo 97

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell’applicazione delle disposizioni del presente capo;

b) la coesistenza di vigneti a norma dell’articolo 92, paragrafo 2;

c) l’applicazione del coefficiente di riduzione di cui all’articolo 94, paragrafo 5.

 

CAPO III

Regime di estirpazione

 

Articolo 98

Ambito di applicazione e definizione

Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l’estirpazione dei vigneti (di seguito denominato «il premio di estirpazione»).

 

Articolo 99

Durata del regime

Il regime di estirpazione si applica fino al termine della campagna viticola 2010/2011.

 

Articolo 100

Condizioni di ammissibilità

Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni:

a) non ha beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per misure di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

b) non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell’ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

c) è coltivata;

d) non è inferiore a 0,1 ha. Tuttavia, se uno Stato membro decide in tal senso, tale dimensione minima può essere di 0,3 ha per talune regioni amministrative di detto Stato membro in cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola sia superiore a un ettaro;

e) non è stata impiantata in violazione di disposizioni comunitarie o nazionali in vigore;

f) è impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 24, paragrafo 1.

Nonostante il disposto della lettera e), le superfici regolarizzate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 86, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione.

 

Articolo 101

Importo del premio di estirpazione

1.  Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere.

2.  L’importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda.

 

Articolo 102

Procedura e dotazione di bilancio

1.  I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 15 settembre di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore al 15 settembre a condizione che sia posteriore al 30 giugno e che tengano debitamente conto, se del caso, delle esenzioni da loro applicate ai sensi dell’articolo 104.

2.  Gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute, esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

3.  La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell’allegato VII.

4.  Entro il 15 novembre di ogni anno, se l’importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati, tenendo conto, se del caso, dell’applicazione dell’articolo 104, paragrafi 2 e 3.

5.  Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

a) per le superfici intere richieste, se la Commissione non ha fissato una percentuale a norma del paragrafo 4; oppure

b) per le superfici ottenute previa applicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 in base a criteri oggettivi e non discriminatori e conformemente alle seguenti priorità:

i) gli Stati membri accordano priorità ai richiedenti la cui domanda di premio di estirpazione copre l’intero vigneto;

C1

ii) gli Stati membri accordano, in secondo luogo, priorità ai richiedenti di età non inferiore a cinquantacinque anni, o di età superiore qualora gli Stati membri così stabiliscano.

B

5.  Entro il 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande accolte per regione e per fasce di resa e l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

6.  Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:

a) le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;

b) l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

Articolo 103

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

 

Articolo 104

Esenzioni

1.  Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunga cumulativamente l’8 % della superficie vitata del paese, quale indicata nell’allegato VIII, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1.

1.  Una volta che la superficie estirpata in una regione raggiunga cumulativamente il 10 % della superficie vitata di tale regione, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, in detta regione.

2.  Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, si può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe cumulativamente una superficie estirpata superiore al 15 % della superficie vitata totale di cui all’allegato VIII.

3.  Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, si può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro per un dato anno se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe una superficie estirpata superiore al 6 % della superficie vitata totale di cui all’allegato VIII in tale particolare anno di funzionamento del regime.

4.  Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza, in base a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

5.  Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l’applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici in tal modo dichiarate inammissibili non superano il 3 % della superficie vitata totale di cui all’allegato VIII.

6.  La Grecia può dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate nelle isole del Mar Egeo e nelle isole greche del Mar Ionio, ad eccezione di Creta e Eubia.

7.  Il regime di estirpazione di cui al presente capo non si applica alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

8.  Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi da 4 a 6 comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto di ogni anno e per la prima volta il 1o agosto 2008, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:

a) le superfici dichiarate inammissibili;

b) i motivi dell’inammissibilità di cui ai paragrafi 4 e 5.

9.  Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone inammissibili o dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi da 4 a 7 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

 

Articolo 105

De minimis

Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle precedenti cinque campagne viticole.

 

Articolo 106

Aiuti nazionali complementari

Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione, aiuti nazionali non superiori al 75 % del premio di estirpazione stesso.

 

Articolo 107

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità relative alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 100, in particolare per quanto riguarda la prova che le superfici siano state correttamente coltivate nel 2006 e 2007;

b) le tabelle relative al premio e i limiti di cui all’articolo 101;

c) i criteri per le esenzioni previste dall’articolo 104;

d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull’attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sull’accessibilità del regime medesimo;

e) gli obblighi di comunicazione in merito ad aiuti nazionali complementari;

f) i termini di pagamento.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 108

Schedario viticolo

1.  Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

2.  Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 109

Inventario

Sulla base dello schedario viticolo di cui all’articolo 108, entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta il 1o marzo 2009, gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» a norma dell’articolo 11 sottopongono alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

 

Articolo 110

Durata dello schedario viticolo e dell’inventario

Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, può essere stabilito che gli articoli 108 e 109 cessino di essere applicati in qualsiasi momento dopo il 1o gennaio 2016.

 

Articolo 111

Dichiarazioni obbligatorie

1.  I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.

2.  Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.

3.  I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

 

Articolo 112

Documenti di accompagnamento e registro

1.  I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.

2.  Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti disciplinati dal presente regolamento, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

 

Articolo 113

Procedura di comitato

1.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.  Nei casi è fatto riferimento al presente paragrafo:

a) la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione;

b) si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE;

c) il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

Articolo 114

Risorse finanziarie

Le misure di cui al titolo II, capo I, fatta eccezione per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e al titolo V, capo III, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

Articolo 115

Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1.  Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all’applicazione del presente regolamento, in particolare per il controllo dell’andamento dei mercati e la loro analisi, nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali relativi ai prodotti disciplinati dal presente regolamento.

2.  Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, sono stabilite modalità di applicazione per determinare le informazioni necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alle modalità di trasmissione o di messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

 

Articolo 116

Monitoraggio

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo relative alle superfici siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) sotto i seguenti profili:

a) la banca dati informatizzata;

b) i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) i controlli amministrativi.

Tali procedure consentono l’ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.

 

Articolo 117

Controlli e sanzioni amministrative e loro comunicazione

Fatta eccezione per la materia contemplata dall’articolo 145, lettera n bis), del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del presente regolamento si adottano:

a) le disposizioni che garantiscono l’applicazione uniforme delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo, in particolare per quanto concerne il controllo, e le disposizioni relative alla disciplina finanziaria specifica ai fini del miglioramento dei controlli;

b) le disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri sono tenuti a effettuare per verificare l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

c) un sistema di irrogazione di sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempienza degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento, tenuto conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza constatata;

d) le disposizioni relative al recupero di pagamenti effettuati indebitamente in applicazione del presente regolamento;

e) le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione dei controlli svolti e dei relativi risultati.

 

Articolo 118

Designazione delle autorità nazionali competenti

1.  Fatto salvo l’articolo 47, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

 

Articolo 119

Aiuti nazionali per la distillazione in caso di crisi

1.  Dal 1o agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.

2.  Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

3.  L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato II per lo stesso anno.

4.  Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una comunicazione debitamente motivata. La decisione in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

5.  L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

 

Articolo 120

Relazione della Commissione

La Commissione elabora una relazione entro il 2012, in particolare tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della riforma.

 

Articolo 121

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità relative allo schedario viticolo di cui all’articolo 108, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;

b) le modalità relative all’inventario di cui all’articolo 109, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;

c) le modalità relative alla misurazione delle superfici;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione;

e) le dichiarazioni obbligatorie di cui all’articolo 111;

f) i documenti di accompagnamento e il registro di cui all’articolo 112;

g) le modalità relative agli aiuti nazionali di cui all’articolo 119.

 

TITOLO VII

MODIFICHE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

Modifiche

 

Articolo 122

Modifica del regolamento (CE) n. 1493/1999

All’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 i termini «31 luglio 2002» sono sostituiti dai seguenti:

«31 luglio 2008».

 

Articolo 123

Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto K, oppure, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto L, o, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai, abbiano prodotto ortofrutticoli, patate di consumo e vivai, nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell’allegato VII, punto M, oppure, per quanto riguarda il vino, abbiano ricevuto un diritto all’aiuto ai sensi dell’allegato VII, punti N e O.»;

2) all’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per il vino l’importo di riferimento è calcolato e adeguato a norma dell’allegato VII, punti N e O.»;

3) all’articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1ter)  Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 102, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 25 ), la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all’allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti all’aiuto di cui all’allegato VII, punto N, del presente regolamento.»;

4) all’articolo 43, paragrafo 2, dopo la lettera a quater) è inserita la lettera seguente:

«a qui                   nquies) nel caso del vino, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punti N e O;»;

5) all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda, escluse le superfici destinate a colture forestali o ad usi non agricoli.»;

6) l’articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o novembre 2007, che fino ad una data che sarà stabilita dallo Stato membro interessato, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 2010, le parcelle ubicate in una o più regioni all’interno di tale Stato membro possono continuare a non essere utilizzate per:

a) la produzione di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ed all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. In tal caso gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all’aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno; tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data è modificata secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti prima per questioni climatiche; e/o

b) la produzione di patate di consumo; e/o

c) i vivai.»;

7) all’articolo 63, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Con riguardo all’inclusione del settore del vino nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono decidere entro il 1o aprile 2009 di applicare la deroga di cui al primo comma.»;

8) all’articolo 71 quater è aggiunto il comma seguente:

«Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 102, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all’allegato VIII bis del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti all’aiuto di cui all’allegato VII, punto N, del presente regolamento.»;

9) all’articolo 145

è inserita la lettera seguente:

    «d sexies) modalità relative all’inclusione dell’aiuto per il vino nel regime di pagamento unico in conformità del regolamento (CE) n. 479/2008;»,

è inserita la lettera seguente:

    «n bis) per quanto riguarda il vino, modalità di applicazione relative alla condizionalità ai sensi degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008;»;

10) nell’allegato IV, seconda colonna, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative»;

11) nell’allegato VII sono aggiunti i punti seguenti:

«N.   Vino (estirpazione)

Agli agricoltori che partecipano al regime di estirpazione di cui al titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono assegnati, nell’anno successivo all’estirpazione, diritti all’aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione.

Il valore unitario di tali diritti all’aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all’aiuto della regione considerata. Tuttavia, il valore unitario non supera in nessun caso 350 EUR/ha.

O.   Vino (trasferimento dai programmi di sostegno)

Qualora gli Stati membri scelgano di concedere un sostegno ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 479/2008, stabiliscono l’importo di riferimento di ogni agricoltore nonché gli ettari applicabili di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento:

in base a criteri oggettivi e non discriminatori,

in relazione a un periodo di riferimento rappresentativo di una o più campagne viticole a decorrere da quella del 2005/2006. Tuttavia, il criterio di riferimento utilizzato per stabilire l’importo di riferimento e gli ettari applicabili non si fonda su un periodo di riferimento che comprende campagne viticole successive a quella del 2007/2008 in cui il trasferimento ai programmi di sostegno riguarda le compensazioni agli agricoltori che hanno fruito finora di un sostegno per la distillazione di alcole per usi commestibili o che sono stati i beneficiari economici del sostegno all’uso del mosto di uve concentrato per arricchire il vino a norma del regolamento (CE) n. 479/2008,

che non superano l’importo totale disponibile per tale misura di cui all’articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008.»;

12) nell’allegato VIII,

un asterisco è inserito dopo la parola «Italia» nella prima colonna della tabella,

sotto la tabella è inserito il testo seguente:

« Gli importi per l’Italia corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti di 20 Mio EUR [cfr. la nota in calce all’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008]».

 

Articolo 124

Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

All’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 26 ), dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 27 ).

 

Articolo 125

Modifiche del regolamento (CE) n. 3/2008

Il regolamento (CE) n. 3/2008 è modificato come segue:

1) all’articolo 2:

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

— «c) campagne di informazione sul regime comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione della varietà di uva e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta;»,

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Sul mercato interno le azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possono includere le azioni di informazione sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.

«2.  Sul mercato interno, le misure ammissibili possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con padiglioni destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti comunitari.»;

2) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) opportunità di informare i consumatori sul regime comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione della varietà di uva e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.»;

3) all’articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«La percentuale di cui al primo comma è del 60 % per le azioni di informazione svolte nella Comunità sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.»

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

Articolo 126

Disposizioni intese ad agevolare la transizione

Secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, possono essere adottate misure:

a) per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 al regime istituito dal presente regolamento;

b) necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento.

 

Articolo 127

Applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

M2

2.  Fatta salva l'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del titolo II, del titolo V, capo III e dell'articolo 119 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.

 

Articolo 128

Abrogazioni, continuazione provvisoria dell’applicabilità e riferimenti

1.  Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 sono abrogati.

C1  2.  Il regolamento (CEE) n. 2392/86 e il titolo V, capi I e II, il titolo VI, gli articoli 18 e 70  e le disposizioni corrispondenti in particolare nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1493/1999 continuano ad applicarsi sino all’inizio dell’applicazione, conformemente all’articolo 129, paragrafo 2, lettera e), dei capi corrispondenti del presente regolamento.

3.  Le misure seguenti istituite dal regolamento (CE) 1493/1999 continuano ad applicarsi, nella misura in cui misure ammissibili a norma di detto regolamento siano già state avviate o intraprese prima del 1o agosto 2008:

a) le misure di cui al titolo II, capi II e III (premi per l’abbandono e ristrutturazione e riconversione). Tuttavia, non è versato alcun sostegno dopo il 15 ottobre 2008 ai sensi del titolo II, capo III;

b) le misure di cui al titolo III (meccanismi di mercato);

c) le misure di cui all’articolo 63 del titolo VII (restituzioni all’esportazione).

4.  I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1493/1999 s’intendono fatti, se applicabile, al presente regolamento.

 

Articolo 129

Entrata in vigore e applicabilità

1.  Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2008, con le seguenti eccezioni:

a) gli articoli da 5 a 8 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2008;

b) l’articolo 122 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008;

c) l’articolo 123 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009;

d) il titolo V, capo III, si applica a decorrere dal 30 giugno 2008;

e) il titolo III, capi II, III, IV, V e VI, gli articoli 108, 111 e 112 e le disposizioni corrispondenti in particolare nei pertinenti allegati si applicano a decorrere dal 1o agosto 2009 salvo disposizione contraria mediante regolamento adottato secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1.

3.  Il titolo V, capo II, si applica fino al 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Disposizioni generali

1.«Campagna viticola»: la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, che ha inizio il 1o agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo.

 

Definizioni riguardanti la vite

2. «Estirpazione»: l’eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

3. «Impianto»: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

4. «Sovrainnesto»: l’innesto di una vite già precedentemente innestata.

 

Definizioni riguardanti i prodotti

5. «Uve fresche»: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

6. «Mosto di uve fresche mutizzato con alcole»: il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12,00% vol. e non superiore a 15,00% vol.;

b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,50% vol. e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 24, paragrafo 1:

i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96,00% vol.,

ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52,00% vol. e non superiore a 80,00% vol.

7. «Succo di uve»: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1,00% vol.

8. «Succo di uve concentrato»: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20° C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,90%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

9. «Fecce di vino»:

a) il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

b) il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

c) il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

d) il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

10. «Vinaccia»: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

11. «Vinello»: il prodotto ottenuto:

a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua; o

b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

12. «Vino alcolizzato»: il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18,00% vol. e non superiore a 24,00 vol.;

b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 80,00% vol., a un vino non contenente zucchero residuo;

c) avente un’acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l.

13. «Partita» (cuvée):

a) il mosto di uve;

b) il vino;

c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse,

destinati all’elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico

14. «Titolo alcolometrico volumico effettivo»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 oC contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15. «Titolo alcolometrico volumico potenziale»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 oC che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

16. «Titolo alcolometrico volumico totale»: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

17. «Titolo alcolometrico volumico naturale»: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

18. «Titolo alcolometrico massico effettivo»: il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

19. «Titolo alcolometrico massico potenziale»: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg del prodotto.

20. «Titolo alcolometrico massico totale»: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

 

ALLEGATO II

 

 

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO

(di cui all’articolo 8, paragrafo 1)

(in migliaia di euro)

Esercizio finanziario

2009

2010

2011

2012

2013

A partire dal 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

(*)   I massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’Italia, corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010, sono ridotti di 20 Mio EUR e tali importi sono stati inclusi in quelli della dotazione dell’Italia per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 di cui alla presente tabella.

 

 

ALLEGATO III

 

 

DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE

(articolo 23, paragrafo 3)

(in migliaia di euro)

Esercizio finanziario

2009

2010

A partire dal 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

B

 


 

ALLEGATO IV

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1.   Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a).dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato V, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,50% vol., purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’allegato IX,

e non inferiore a 9,00% vol per le altre zone viticole;

b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato V, sezione B,

ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,50% vol.;

c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15,00% vol.

A titolo di deroga:

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20,00% vol. per i vini provenienti da alcune superfici viticole della Comunità e prodotti senza alcun arricchimento, mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2,

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15,00% vol. per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;

d) fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,50g/l,

ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La «retsina» è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo.

L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino «retsina» in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il «Tokaji eszencia» e il «Tokajská esencia» sono considerati vino.

2.   Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3.   Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15,00% vol. e non superiore a 22,00% vol.;

b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,50% vol., ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2;

c) ottenuto da:

mosto di uve parzialmente fermentato, oppure

vino, oppure

una miscela dei prodotti suddetti, oppure

mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2;

d) avente un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12,00% vol., ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2;

e) e mediante aggiunta;

i) da soli o miscelati:

di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con

un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96,00% vol.,

di distillato di vino o di uve secche con un

titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52,00% vol. e non superiore a 86,00% vol.,

ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i) con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, ottenuto mediante aggiunta:

i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii) di uno o più dei prodotti seguenti:

alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95,00% vol. e non superiore a 96,00% vol., acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52,00% vol. e non superiore a 86,00% vol.,

acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52,00% vol. e inferiore a 94,50% vol.;

iii) ed eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4.   Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve,

di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una

sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione;

d) per il quale il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione

non è inferiore a 8,50% vol.

5.   Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve,

di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una

sovrappressione non inferiore a 3,50 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione;

d) per il quale il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate alla sua elaborazione

non è inferiore a 9,00% vol.

6.   Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco da redigere secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2. Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2;

b) che, conservato alla temperatura di 20 oC in recipienti chiusi, presenta

una sovrappressione non inferiore a 3,00 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione;

c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6,00% vol.;

d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10,00% vol.;

Le norme specifiche concernenti altre caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2.

7.   Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino senza una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas;

c) che, conservato alla temperatura di 20 oC in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.

8.   Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9,00% vol.;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7,00% vol.;

c) che, conservato alla temperatura di 20 oC in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1,00 bar e non superiore a 2,50bar;

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9.   Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9,00% vol.;

c) che, conservato alla temperatura di 20 oC in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1,00 bar e non superiore a 2,50 bar;

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10.   Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1,00% vol.

11.   Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1,00% vol. e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12.   Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite,

avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l

e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8,00% vol.

Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13.   Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20° C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 25, non sia inferiore a 50,90%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

14.   Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 oC dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 25, non sia inferiore a 61,7 %;

b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

c) che presenta le seguenti caratteristiche:

pH non superiore a 5 per un valore di 25o Brix,

densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25o Brix,

tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25o Brix,

acidità titolata non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

 tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 oC e a 25o Brix,

tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

15.   Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per disidratazione parziale;

b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16,00% vol.

e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9,00% vol.;

c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16,00% vol. (o 272 g. di zucchero/l).

16.   Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento;

b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15,00% vol.;

c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15,00% vol.

e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12,00% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

17.   Aceto di vino

L’ aceto di vino è l’aceto:

a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino;

b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

 

ALLEGATO V

ARRICCHIMENTO, ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE IN ALCUNE ZONE VITICOLE

A.   Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità di cui all’allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1.

2. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a) 3,00% vol. nella zona viticola A di cui all’allegato IX;

b) 2,00% vol. nella zona viticola B di cui all’allegato IX;

c) 1,50% vol. nella zona viticola C di cui all’allegato IX.

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5 %. In risposta a tale richiesta, la Commissione dovrebbe presentare il progetto di misura legislativa al comitato previsto all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 quanto prima. La Commissione si adopererà per adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 1, entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta stessa

B.   Operazioni di arricchimento

1. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa;

c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell’articolo 19.

3. L’aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

a) la zona viticola A di cui all’allegato IX;

b) la zona viticola B di cui all’allegato IX;

c) la zona viticola C di cui all’allegato IX, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d’appello di:

 Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Tuttavia, l’arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L’aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l’effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l’11 % nella zona viticola A, l’8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C di cui all’allegato IX.

5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a) non può avere l’effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;

b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2 % vol. il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a) a oltre 11,50% vol. nella zona viticola A di cui all’allegato IX;

b) a oltre 12,00% vol. nella zona viticola B di cui all’allegato IX;

c) a oltre 12,50% vol. nella zona viticola C I di cui all’allegato IX;

d) a oltre 13,00% vol. nella zona viticola C II di cui all’allegato IX; e

e) a oltre 13,50% vol. nella zona viticola C III di cui all’allegato IX.

7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

a) per il vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti di cui al punto 6

a 12,00% vol. nella zona viticola A

e a 12,50% vol. nella zona viticola B di cui all’allegato IX;

b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno.

C.   Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I di cui all’allegato IX;

b) di un’acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C I, C II e C III a) di cui all’allegato IX;

c) di un’acidificazione nella zona viticola C III b) di cui all’allegato IX.

2. L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L’acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, di cui all’allegato IX alle condizioni di cui ai punti 2 e 3.

7. L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga da decidersi secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, nonché l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D.   Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell’acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un’altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell’azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l’esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall’articolo 112, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a) anteriormente al 1o gennaio nella zona viticola C di cui all’allegato IX;

b) anteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B di cui all’allegato IX,

unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l’acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l’anno.

 

ALLEGATO VI

RESTRIZIONI

A.   Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B.   Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all’elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all’elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l’uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita «vino».

4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l’elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l’elaborazione di vini di uve stramature.

5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all’allegato IV o aggiunti a tali prodotti nel territorio della Comunità.

C.   Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D.   Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite o il vinello. A condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata ove tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di «Tokaji fordítás» e «Tokaji máslás» in Ungheria e di «Tokajský forditáš» e «Tokajský mášláš» in Slovacchia.

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2.

 

ALLEGATO VII

DOTAZIONE DEL REGIME DI ESTIRPAZIONE

La dotazione disponibile per il regime di estirpazione di cui all’articolo 102, paragrafo 3, è la seguente:

a) per la campagna viticola 2008/2009 (esercizio finanziario 2009): 464 Mio EUR

b) per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2010): 334 Mio EUR

c) per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2011): 276 Mio EUR.

 

ALLEGATO VIII

Superfici che gli stati membri possono dichiarare non ammissibili al regime di estirpazione

(articolo 104, paragrafi 1, 2 e 5)

 

 

in ha

Stato membro

Superficie vitata totale

Superfici di cui all’articolo 104, paragrafo 5

BG

135 760

4 073

CZ

19 081

572

DE

102 432

3 073

EL

69 907

2 097

ES

1 099 765

32 993

FR

879 859

26 396

IT

730 439

21 913

CY

15 023

451

LU

1 299

39

HU

85 260

2 558

MT

910

27

AT

50 681

1 520

PT

238 831

7 165

RO

178 101

5 343

SI

16 704

501

SK

21 531

646

 

 

ALLEGATO IX

ZONE VITICOLE

(di cui agli allegati IV e V)

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

1. La zona viticola A comprende:

a) in Germania: le superfici vitate non comprese nella zona viticola B;

b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici viticole di questi paesi;

d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

 

2. La zona viticola B comprende:

a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (Commune de Chapareillan),

Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c) in Austria, la superficie viticola austriaca;

d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast, Južnoslovenská vinohradnícka oblast, Nitrianska vinohradnícka oblast, Stredoslovenská vinohradnícka oblast, Východoslovenská vinohradnícka oblast e le superfici viticole non comprese al punto 3 lettera f);

f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

 nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska and Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);

g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei.

 

3. La zona viticola C I comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

nell’arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell’Ardèche;

b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del «Vinho Verde», nonché «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras» (ad eccezione di «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), appartenenti alla «Região viticola da Extremadura»;

e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f) in Slovacchia le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast;

g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), e al punto 4, lettera f).

 

4. La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nell’arrondissement di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar del dipartimento della Drôme,

nelle parti del dipartimento dell’Ardèche non comprese al punto 3, lettera a);

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l’isola d’Elba e le altre isole dell’arcipelago toscano, le isole dell’arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla «comarca» viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barcelona, Girona, Lleida,

nella parte della provincia di Zaragoza situata a nord del fiume Ebro,

nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla «comarca» viticola determinata di Conca de Barberá;

d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.

5. La zona viticola C III a) comprende:

a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Leícada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi, nonché nell’isola di Thira (Santorini);

b) a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudine superiore a 600 metri;

c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

 

6. La zona viticola C III b) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti della Corsica,

nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch’essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l’isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), e al punto 4, lettera c);

e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);

f) a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudine non superiore a 600 metri;

g) a Malta, le superfici vitate.

7. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998.

 

Omissis……………………………………………………….

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