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TERRE DI VELEJA IGP

VIGNETI RIVERGARO TERRE DI VELEJA

VIGNETI RIVERGARO TERRE DI VELEJA

 

TERRE DI VELEJA

I.G.T.

D.D. 21 luglio 2010

(fonte GURI)

 

ART 1

 

La  indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI   VELEJA"accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni:

bianco, 

rosso, 

rosato, 

o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni:

Berverdino, 

Fortana,

Marsanne,

Moscato

Trebbiano

è riservata ai mosti  e  ai  vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

ART 2

 

La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA"  è  riservata  ai seguenti vini:

bianchi, anche  nella  tipologia  frizzante; 

rossi,   anche   nella tipologia frizzante;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  bianco devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi, nell'ambito aziendale,  la  seguente  composizione  ampelografica:  -

Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano Romagnolo per  almeno il 60%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna,  fino  ad  un massimo del 40%.

 

I vini ad indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  rosso devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Bonarda per almeno il 70%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati le uve dei  vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna,  fino  ad  un massimo del 30%.

 

I vini ad indicazione geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  rosato devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:  

Barbera e Fortana per almeno il 60%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a  bacca  rossa  e  a bacca bianca, idonei alla coltivazione  in  Emilia-Romagna,  fino  ad massimo del 40%.

 

La  indicazione  geografica  tipica  "TERRE   DI   VELEJA"   con   la specificazione di uno o  due  dei  vitigni  di  cui  all'art.  1,  è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno 1'85% del  corrispondente vitigno.

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve di  vitigni  a  bacca  di  colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna,  fino  ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  con  la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica "TERRE  DI  VELEJA"  moscato può essere prodotto anche nella tipologia passito.

Per i vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA", tipologia  frizzante  e  spumante,  e'  vietata   la   gassificazione artificiale.

 

ART 3

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  di  cui  all'art.  2  rientra nell'ambito del territorio della provincia di  Piacenza  e  comprende l'intero territorio amministrativo  dei  comuni  di 

Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda,  Carpaneto  P.no,  S.  Giorgio  P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio,  Rivergaro,  Bettola,  Coli, Bobbio

e parte del territorio amministrativo dei  comuni  di 

Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.

 

Tale zona di produzione e' delimitata dal seguente perimetro:

partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza  dell'incrocio  del ponte della S.S. n. 9 Via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il  confine  provinciale  e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale  di  Vernasca.

Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca,  Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza  con  quella di Pavia a quota 1.000, a nord  di  Cima  delle  Scalette.

Segue  il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m.  in  località Pian del Poggio indi  abbandonando  il  confine  provinciale  per  la mulattiera quote 756 -708, località Torrazza, Ca' dei Follini  quota 510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre  adiacente  la  riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza  di  Ca'  Aie  di  Sotto.

Segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al  Km  9,  Km  8, medesima strada, localita' C. Franzedone al ponte sul  Tidoncello  di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada  a  stretto  transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo.

Di seguito sempre  percorrendo  la medesima strada per Sevizzano; C. Saliceto, Casa  Casoni,  e  con  la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bole', C. Lunga. Indi  sul foglio Travo 72 IV S.E. sempre sulla strada permettente il  passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani,  con  la  deviazione  per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago, e indi per strada a  stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446 dove per breve  tratto si segue il confine comunale lungo la  sponda  sinistra  del  Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a  Boschi  quota  567.

Indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue,  su strada a stretto transito a scendere,  sino  a  Chiesa  di  Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio  con  mulattiera  per Costa del Bulla fra le localita' Pradello e Ca' del Bulla, quindi  da Costa del Bulla per la mulattiera sino a  quota  586  incontrando  il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per  Zucca  d'Uomo, Lanera, Boffalora,Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli.

Indi per quota 285 e in prossimita' di quota 249 si abbandona  il  confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che  conduce a Campo dei Re.

Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino  a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di  Sopra  e  con  strada  che permette il passaggio di  un  solo  convoglio:  Ca'  del  Dolce,  Ca' Marona.

Da Ca' Marona, verso est, lungo la  strada  per  quota  135,  Scuole, quota 132, C. Polara e Castello  di  Rivalta  a  quota  131  fino  ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di  Rivergaro. 

Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il  confine  comunale  di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino,  di  Carpaneto  Piacentino,  di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. 

Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la  S.S.  n.  9 dell'Emilia, segue la S.S. verso est fino al confine  del  territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si e' partiti.

 

ART 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei mosti e dei  vini  di  cui  all'art.2,  devono  essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", anche con la specificazione  del  vitigno,  a 

16,00 t/ha.    

(detta   resa   e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

"Terre di Veleja" bianco: 10,00% vol.

"Terre di Veleja" rosso: 10,50% vol.

"Terre di Veleja" rosato: 10,00% vol.

"Terre di Veleja" Berverdino: 9,50% vol.

"Terre di Veleja" Trebbiano: 9,50% vol.

"Terre di Veleja" Marsanne: 10,00% vol.

"Terre di Veleja" Moscato: 9,50% vol.

"Terre di Veleja" Fortana: 9,50% vol.

 

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori  possono essere ridotti dello 0,5%.

 

ART 5

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni  di  vinificazione,  di  tutti  i  vini  a  Indicazione Geografica Tipica " TERRE DI VELEJA" di  cui  all'art.  1,  debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.

E' fatta  salva  la  deroga  di  cui  all'art.  6,  par.  4,  secondo capoverso, del Reg.  CE  n.  607/2009,  per  effettuare  le  predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia  di  Piacenza fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino  ad  eccezione del "TERRE DI VELEJA" Moscato passito che non deve  essere  superiore al 60%.

 

ART 6

 

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI  VELEJA",  all'atto dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

"Terre di Veleja" bianco: 10,5% vol.

"Terre di Veleja" rosso: 11,0% vol.

"Terre di Veleja" rosato: 10,5% vol.

"Terre di Veleja" Berverdino: 10,0% vol.

"Terre di Veleja" Moscato: 10,0% vol.

"Terre di Veleja" Moscato passito: 15,0% vol.

"Terre di Veleja" Fortana: 10,0% vol.

"Terre di Veleja" Trebbiano: 10,0% vol.

"Terre di Veleja" Marsanne: 10,5%vol.

 

Il vino " TERRE DI VELEJA" Moscato passito deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30 gli.

 

ART 7

 

Alla indicazione geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purche'  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  possono essere immessi al consumo nei contenitori  previsti  dalla  normativa vigente.

Tutti i vini ad  indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI VELEJA" tipologia frizzante possono essere  chiusi  con  il  tappo  a fungo ancorato a gabbietta  metallica  tradizionalmente  usato  nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164, l'indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  può   essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,

abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. 

 

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