TERRE DI VELEJA IGP
VIGNETI RIVERGARO TERRE DI VELEJA
TERRE DI VELEJA
I.G.T.
D.D. 21 luglio 2010
(fonte GURI)
ART 1
La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA"accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni:
bianco,
rosso,
rosato,
o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni:
Berverdino,
Fortana,
Marsanne,
Moscato
Trebbiano
è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
ART 2
La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: -
Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano Romagnolo per almeno il 60%,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera e Bonarda per almeno il 70%,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera e Fortana per almeno il 60%,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad massimo del 40%.
La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui all'art. 1, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per almeno 1'85% del corrispondente vitigno.
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Il vino ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" moscato può essere prodotto anche nella tipologia passito.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", tipologia frizzante e spumante, e' vietata la gassificazione artificiale.
ART 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio
e parte del territorio amministrativo dei comuni di
Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.
Tale zona di produzione e' delimitata dal seguente perimetro:
partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza dell'incrocio del ponte della S.S. n. 9 Via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca.
Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza con quella di Pavia a quota 1.000, a nord di Cima delle Scalette.
Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m. in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la mulattiera quote 756 -708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto.
Segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, localita' C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo.
Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano; C. Saliceto, Casa Casoni, e con la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bole', C. Lunga. Indi sul foglio Travo 72 IV S.E. sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, con la deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago, e indi per strada a stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446 dove per breve tratto si segue il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567.
Indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bulla fra le localita' Pradello e Ca' del Bulla, quindi da Costa del Bulla per la mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora,Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli.
Indi per quota 285 e in prossimita' di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei Re.
Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marona.
Da Ca' Marona, verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota 132, C. Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro.
Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto Piacentino, di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno.
Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la S.S. n. 9 dell'Emilia, segue la S.S. verso est fino al confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si e' partiti.
ART 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art.2, devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", anche con la specificazione del vitigno, a
16,00 t/ha.
(detta resa e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
"Terre di Veleja" bianco: 10,00% vol.
"Terre di Veleja" rosso: 10,50% vol.
"Terre di Veleja" rosato: 10,00% vol.
"Terre di Veleja" Berverdino: 9,50% vol.
"Terre di Veleja" Trebbiano: 9,50% vol.
"Terre di Veleja" Marsanne: 10,00% vol.
"Terre di Veleja" Moscato: 9,50% vol.
"Terre di Veleja" Fortana: 9,50% vol.
Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.
ART 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica " TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.
E' fatta salva la deroga di cui all'art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del "TERRE DI VELEJA" Moscato passito che non deve essere superiore al 60%.
ART 6
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Terre di Veleja" bianco: 10,5% vol.
"Terre di Veleja" rosso: 11,0% vol.
"Terre di Veleja" rosato: 10,5% vol.
"Terre di Veleja" Berverdino: 10,0% vol.
"Terre di Veleja" Moscato: 10,0% vol.
"Terre di Veleja" Moscato passito: 15,0% vol.
"Terre di Veleja" Fortana: 10,0% vol.
"Terre di Veleja" Trebbiano: 10,0% vol.
"Terre di Veleja" Marsanne: 10,5%vol.
Il vino " TERRE DI VELEJA" Moscato passito deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30 gli.
ART 7
Alla indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Tutti i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" tipologia frizzante possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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