CASTEGGIO DOC
VIGNETI CASTEGGIO
CASTEGGIO
D.O.C.
D. D. 03 Agosto 2010
(Fonte GURI)
Art. 1
La denominazione di origine controllata “Casteggio”, anche nella tipologia «riserva», è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
base ampelografica
Il vino di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 65%;
Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%.
Art. 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteggio” comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di
Casteggio,
nonché dei comuni confinanti di
Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi, Torrazza Coste.
In provincia di Pavia.
Tale zona e' cosiì delimitata:
da una linea che partendo dalla cittadina di Casteggio in direzione Voghera sulla ss 10 (Ing. Adolfo Mazza), va oltre il Comune di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato il quale, si svolta verso sinistra in direzione Torrazza Coste, percorrendo la strada vicinale Cascina Gioiello che in prossimità della cascina Riccagioia diventa via Riccagioia proseguendo fino al centro di Torrazza Coste.
A questo punto si svolta a sinistra, via Guglielmo Marconi verso est fino ad incrociare via Schizzola, attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale Strada dei sette cani o dei muri, fino a svoltare a destra in via Ca' Barco, fino all'incrocio con la strada vicinale Codalunga e Torre, qui a sinistra fino alla Frazione o Cascina Torrebianchina.
Proseguiamo verso destra lungo il confine di foglio 4 del Comune di Borgo Priolo fino al congiungimento con la strada Comunale Della Cattabrega, qui svoltiamo a sinistra sulla medesima fino all'incrocio con via Valle Coppa, qui a destra fino a Borgo Priolo.
Qui, da via Valle Coppa si prosegue in via Ghiaia dei Risi fino all'intersezione con la via Località Travaglino a sinistra percorrendola fino al centro di Calvignano.
Si attraversa la sp 188 e si prosegue in direzione Oliva Gessi con la strada vicinale Molino del Cevino, fino al confine comunale con Oliva Gessi, si prosegue con via Cassinera, percorrendola tutta fino all'intersezione con via La Ca'.
In questo punto si svolta a sinistra verso Corvino San Quirico, la strada diventa via «Novellina» e poi via Oratorio, si prosegue verso valle, la strada diventa via Roma, si prosegue sempre verso valle, la strada diventa via «Castellini», avanti fino all'intersezione con la ss 10, che percorriamo verso sinistra fino al centro di Casteggio, punto di partenza della delimitazione.
Tale delimitazione, e' percorsa in senso antiorario, e la zona di produzione del Casteggio rimane a sinistra della linea di delimitazione.
Art. 4.
norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteggio” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo comunque i fondo valle ed i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può
essere inferiore a 4.000,
per i vigneti con il vitigno Croatina la densità di ceppi per ettaro non può
essere inferiore a 3.200.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino rosso a denominazione di origine controllata “Casteggio” ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:
produzione massima: 8,50 t/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 15% dei limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 15% decade il diritto alla denominazione di origine controllata “Casteggio” per tutta la partita.
Le uve destinate alla produzione del vino rosso “Casteggio” devono essere raccolte manualmente.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo della denominazione di origine controllata “Casteggio”, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5
norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata “Oltrepo' Pavese”, così come stabilita e delimitata dal relativo art. 3 del predetto disciplinare.
E' consentito, inoltre che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
La resa massima di trasformazione delle uve in vino non può essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione per tutta la partita.
Per il vino rosso “Casteggio” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine controllata “Oltrepò Pavese” nella tipologia rosso e rosso riserva.
Il vino rosso atto a denominazione di origine controllata “Casteggio” può essere classificato con la denominazione di origine controllata “Oltrepò Pavese” rosso e rosso riserva, purché risponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organismi competenti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire al vino le sue rispettive caratteristiche.
In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione “Casteggio”.
Nel caso della vinificazione disgiunta, l'assemblaggio definitivo della relativa partita deve avvenire prima
della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.
La denominazione di origine controllata “Casteggio” è riservata solo al vino sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio complessivo di almeno
ventiquattro mesi
a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve,
di cui almeno dodici mesi di invecchiamento obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacità
ed almeno sei mesi di affinamento in bottiglia prima della commercializzazione.
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del
volume in corso di invecchiamento obbligatorio.
Il “Casteggio” sottoposto ad un periodo di invecchiamento
non inferiore a 3 anni,
a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve,
può portare come specificazione aggiuntiva la dizione “riserva”.
Art. 6
caratteristiche al consumo:
I vini “Casteggio” e “Casteggio riserva”, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, etereo, delicato;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti indicati per l'acidità e l'estratto non riduttore.
Art. 7
qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata “Casteggio” è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi rosso, superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito, tuttavia, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino rosso a denominazione di origine controllata “Casteggio” deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le menzioni facoltative, escluse i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi ed evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, la menzione specifica tradizionale “Denominazione di Origine Controllata” deve essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione “Casteggio” e la menzione “riserva”, a sua volta, deve essere riportata al di sotto della citata menzione “Denominazione di Origine Controllata”.
La menzione “riserva” deve essere altresì riportata in caratteri di dimensione non superiore al 50% di quelli usati per la denominazione “Casteggio”.
La designazione del vino rosso a denominazione di origine controllata “Casteggio” può essere accompagnata dalla menzione “vigna”, purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come specificato dall'art. 4 del presente disciplinare;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino rosso “Casteggio”, intendono accompagnare la denominazione di origine controllata con la menzione “vigna”, abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione massima pari al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine controllata.
Art. 8
confezionamento
Per l'immissione al consumo del vino rosso “Casteggio” sono ammessi soltanto i recipienti in vetro della capacità di litri: 0,375-0,750-1,500-3,000.
La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con tappo di sughero monopezzo della lunghezza
minima di mm 50. La sola bottiglia ammessa e' la «bordolese» classica, con vetro di colore verde scuro.
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