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CASTEGGIO DOC

VIGNETI CASTEGGIO

VIGNETI CASTEGGIO

CASTEGGIO

D.O.C.

D. D. 03 Agosto 2010

(Fonte GURI)

 

 

Art. 1

 

La denominazione di origine controllata “Casteggio”, anche  nella tipologia «riserva», è riservata al vino  rosso  che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione.

 

Art. 2

base ampelografica

 

Il vino di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

Barbera: minimo 65%;

Croatina,  Uva  Rara,  Ughetta  (Vespolina)   e   Pinot   Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

 

Art. 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine controllata “Casteggio” comprende  la fascia vitivinicola collinare del comune di 

Casteggio, 

nonché  dei comuni confinanti di

Borgo Priolo, Corvino  San  Quirico,  Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi, Torrazza Coste.

In provincia di Pavia.

 

Tale  zona e' cosiì delimitata:

da una  linea  che  partendo  dalla  cittadina  di  Casteggio  in direzione Voghera sulla ss 10 (Ing. Adolfo Mazza), va oltre il Comune di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato  il quale,  si  svolta  verso  sinistra  in  direzione  Torrazza   Coste, percorrendo la strada vicinale Cascina Gioiello che in  prossimità della cascina Riccagioia diventa via Riccagioia proseguendo fino al centro di Torrazza Coste.

A questo punto si svolta  a  sinistra,  via Guglielmo Marconi verso est fino  ad  incrociare  via  Schizzola, attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale Strada dei sette cani o dei muri, fino a svoltare a  destra  in  via Ca' Barco, fino all'incrocio con la strada  vicinale  Codalunga  e Torre, qui a sinistra fino alla Frazione o Cascina Torrebianchina.

Proseguiamo verso destra lungo il confine di foglio 4 del  Comune  di Borgo Priolo fino al congiungimento con  la  strada  Comunale  Della Cattabrega,  qui  svoltiamo   a   sinistra   sulla   medesima   fino all'incrocio con via Valle Coppa, qui a destra fino a Borgo Priolo.

Qui, da via Valle Coppa si prosegue in via Ghiaia dei  Risi  fino all'intersezione  con  la  via  Località  Travaglino  a   sinistra percorrendola fino al centro di Calvignano.

Si attraversa la sp 188 e si prosegue in direzione Oliva Gessi con la strada  vicinale  Molino del Cevino, fino al confine comunale con Oliva  Gessi,  si  prosegue con via Cassinera, percorrendola tutta  fino  all'intersezione  con via La Ca'.

In questo punto si svolta a sinistra verso Corvino  San Quirico, la strada diventa via «Novellina» e poi via  Oratorio,  si prosegue verso valle, la  strada  diventa  via  Roma,  si  prosegue sempre verso valle, la strada diventa via «Castellini»,  avanti  fino all'intersezione con la ss 10, che percorriamo verso sinistra fino al centro di Casteggio, punto  di  partenza  della  delimitazione. 

Tale delimitazione,  e'  percorsa  in  senso  antiorario,  e  la  zona  di produzione  del  Casteggio  rimane  a  sinistra  della   linea   di delimitazione.

 

Art. 4.

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata “Casteggio”  devono  essere  quelle  tradizionali   della   zona   di produzione e, comunque, atte a conferire  alle  uve  ed  al  vino  le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere posti su terreni  di  natura  calcarea  o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate,  escludendo comunque i fondo valle ed i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i nuovi impianti e reimpianti,  la  densità  dei  ceppi  per ettaro non può

essere inferiore  a  4.000, 

per  i  vigneti  con  il vitigno Croatina la densità di ceppi  per  ettaro  non  può 

essere inferiore a 3.200.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera)  e i sistemi di potatura devono essere quelli di  tipo  tradizionale  e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e  del  vino. 

Per  i  vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente  disciplinare  sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

    

La produzione massima di uva per ettaro in coltura  specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino rosso a  denominazione di  origine  controllata  “Casteggio”  ed  il  titolo   alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:

 

produzione massima: 8,50 t/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la  resa  di  uva  ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui  sopra,  purché  la produzione globale non superi il 15%  dei  limiti  medesimi,  ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite del 15% decade il diritto  alla  denominazione di origine controllata “Casteggio” per tutta la partita.

 

Le uve destinate  alla  produzione  del  vino  rosso  “Casteggio” devono essere raccolte manualmente.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di  Tutela, annualmente  con  proprio  decreto,  tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di  coltivazione,  può fissare  produzioni  massime  per ettaro inferiori a quelle  stabilite  dal  presente  disciplinare  di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo della denominazione di origine controllata “Casteggio”,  dandone  immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini.

 

Art. 5

norme per la vinificazione

 

Le   operazioni   di   vinificazione,   di   affinamento   e   di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate  nella  zona  di produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  “Oltrepo' Pavese”, così come stabilita e delimitata dal relativo  art.  3  del predetto disciplinare.

E' consentito,  inoltre  che  tali  operazioni siano effettuate nell'intero territorio  della  provincia  di  Pavia, nonché  nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

 

La resa massima di trasformazione delle  uve  in  vino  non  può essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non  avrà  diritto  alla  denominazione  di origine  controllata;  oltre  tale  limite  decade  il  diritto  alla denominazione per tutta la partita.

 

Per  il  vino  rosso  “Casteggio”  la   scelta   vendemmiale   è consentita, ove ne  sussistano  le  condizioni  di  legge,  verso  la denominazione di  origine  controllata  “Oltrepò Pavese”  nella  tipologia rosso e rosso riserva.

Il  vino  rosso  atto  a  denominazione  di  origine  controllata “Casteggio” può  essere classificato con la denominazione di  origine controllata “Oltrepò Pavese” rosso e rosso riserva, purché risponda  alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organismi competenti.

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire al vino le sue rispettive caratteristiche.

In particolare è ammessa  la vinificazione congiunta o disgiunta delle  uve  che  concorrono  alla denominazione “Casteggio”.

Nel caso  della  vinificazione  disgiunta, l'assemblaggio definitivo della relativa partita deve avvenire  prima

della  richiesta  di  campionatura  per   il   riconoscimento   della denominazione, e comunque prima della estrazione  dalla  cantina  del produttore.

 

La denominazione di origine controllata “Casteggio” è  riservata solo al vino sottoposto ad un  periodo  di  affinamento  obbligatorio complessivo di almeno

ventiquattro mesi

a  partire  dal    novembre dell'anno di produzione delle uve, 

di  cui  almeno  dodici  mesi  di invecchiamento obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacità

ed  almeno  sei  mesi  di  affinamento  in  bottiglia   prima   della commercializzazione. 

E'  ammessa  la  colmatura  con   uguale   vino conservato in altri recipienti per non più del  5%  del  totale  del

volume in corso di invecchiamento obbligatorio.

Il “Casteggio” sottoposto ad un  periodo  di  invecchiamento 

non inferiore a 3 anni,

a partire dal 1° novembre dell'anno  di  raccolta delle uve,

può portare come  specificazione  aggiuntiva  la  dizione “riserva”.

 

Art. 6

caratteristiche al consumo:

 

I vini  “Casteggio”  e  “Casteggio    riserva”,  all'atto dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei  e tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, etereo, delicato;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto,  modificare  i  limiti  indicati  per l'acidità e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata “Casteggio” è  vietata l'aggiunta di qualsiasi  menzione  diversa  da  quelle  previste  dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  rosso,  superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E'  consentito,  tuttavia,  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti  il  vino  rosso  a denominazione  di  origine  controllata  “Casteggio”  deve   figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le menzioni facoltative, escluse i marchi ed  i  nomi  aziendali, possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi ed evidenti di quelli utilizzati  per  la

denominazione di origine del  vino,  salvo  le  norme  generali  più restrittive.

Nella designazione dei  vini  di  cui  all'art.  1,  la  menzione specifica tradizionale “Denominazione di  Origine  Controllata”  deve essere riportata  immediatamente  al  di  sotto  della  denominazione “Casteggio” e  la  menzione  “riserva”,  a  sua  volta,  deve  essere riportata al di sotto della citata menzione “Denominazione di Origine Controllata”.

La menzione “riserva” deve essere altresì  riportata  in caratteri di dimensione non superiore al 50% di quelli usati per  la denominazione “Casteggio”.

La  designazione  del  vino  rosso  a  denominazione  di  origine controllata  “Casteggio”  può  essere  accompagnata  dalla  menzione “vigna”, purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come specificato dall'art. 4 del presente disciplinare;

tale  menzione  sia  iscritta  nell'apposito  elenco  istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del  vino  rosso “Casteggio”,  intendono  accompagnare  la  denominazione  di  origine controllata  con  la  menzione   “vigna”,   abbiano   effettuato   la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  del  vino  siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri  e  nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna”  seguita  dal  toponimo  sia  riportata  in caratteri di dimensione massima pari al 50% dei caratteri  usati  per la denominazione di origine controllata.

 

Art. 8

confezionamento

 

Per l'immissione al  consumo  del  vino  rosso  “Casteggio”  sono ammessi soltanto i recipienti in  vetro  della  capacità di  litri: 0,375-0,750-1,500-3,000.

La chiusura di tali recipienti  deve  essere effettuata soltanto con tappo di sughero  monopezzo  della  lunghezza

minima di  mm  50.  La  sola  bottiglia  ammessa  e'  la  «bordolese» classica, con vetro di colore verde scuro. 

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