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GENAZZANO DOC

VIGNETI GENAZZANO

VIGNETI GENAZZANO

GENAZZANO

D.O.C.

D.D. 21 luglio 2010

(fonte GURI)

 

ART.1

denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata  ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

ART. 2

base ampelografica

 

I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Genazzano»  devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi  nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata:

 

Genazzano bianco:

Malvasia di Candia: minimo 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la  Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

Genazzano rosso:

Ciliegiolo: minimo 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per  la  Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Genazzano",  deve  essere adeguata,  entro  la  decima  vendemmia  successiva  alla   data   di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti  di  cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  all'albo  dei  vigneti  della denominazione di origine controllata dei vini  «Genazzano»,  potranno usufruire della denominazione medesima.

 

ART. 3

zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di  origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte  nella  zona  compresa nei territori amministrativi  delle  province  di  Roma  e  Frosinone appresso specificate.

Detta zona comprende per intero il comune di

Genazzano 

ed  in  parte quelli di

Olevano Romano, San Vito Romano, Cave

in provincia di  Roma

Paliano

in provincia di Frosinone

 

ed e' così delimitata: da  quota

247 sul fiume Sacco, in localita' Prato Vetto, il  limite  segue,  in direzione sudest, il confine comunale di Genazzano fino a  incrociare quello di Paliano per proseguire lungo  questi,  verso  est,  sino  a incrociare la strada che si  immette  sulla  strada  statale  155  in prossimità del km 22,100 circa  (corrispondente  attualmente  al  km 52,700).

Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 m in direzione est, piega quindi in direzione  sud,  seguendo  il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada  per  la  località  La Bufola.

Da quota 263 prosegue per la strada  campestre  in  direzione sud- ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle  Copiccia,  per seguire poi verso sud- ovest il corso d'acqua fino a costeggiare,  in località  Polledrana,  la  strada  all'altezza   della   quota   240 (Fontana).

Segue quindi tale strada  in  direzione  nord-  ovest  che passa a sud delle mura San Paolo fino  a  incontrare  il  confine  di Genazzano in prossimità della quota 365.

Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord- ovest sino a incrociare il fosso di S. Cristina sul confine di  Cave,  segue  poi  il  corso  d'acqua  in direzione ovest, fino a quota 247 e poi in  direzione  nordovest,  la strada che costeggia a ovest Colle Tocciano e  a  est  Colle  Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per  una  retta spezzata in direzione nord raggiunge  quota  355  (Colle  Empiano)  e successivamente il km 15 sulla strada statale 155  da  dove  prosegue verso nord in linea retta incrociando il confine  comunale  di  Cave.

Lungo questi verso nord- ovest, raggiunge  quello  di  Genazzano  che segue verso nord sino a incrociare la strada per San Vito  Romano  al km 28. Lungo tale strada raggiunge il  centro  abitato  di  San  Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord- est, seguendo una spezzata che  passa  per  le  quote  591  e  319  e  sul

prolungamento va a incrociare il corso  d'acqua  che  confluisce  nel fosso della valle. Percorre  questi  verso  sud,  supera  il  confine comunale di Olevano Romano e prosegue lungo  il  corso  d'acqua,  che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di  Genazzano da dove e' iniziata la delimitazione.

 

ART. 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata «Genazzano» debbono essere quelle tradizionali della zona e  comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono perciò da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati  in collina posti ad altimetria non superiore a 600 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  ed  il  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo per tipologia di vino, sono le seguenti:

 

Genazzano bianco:

produzione: 14,00 t/ha,  

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00%vol.;

Genazzano rosso:

produzione: 13,00 t/ha,

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50%vol.

 

La resa per  ettaro,  anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli, dovrà essere riportata al  suddetto  limite  attraverso  un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni  di categoria interessate, può stabilire, di anno  in  armo,  un  limite inferiore di uva  per  ettaro,  dandone  immediata  comunicazione  al Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  al Comitato nazionale per la tutela delle  denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

ART. 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è  consentito  che  tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei  comuni  anche se solo in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali  e  costanti,  atte  a   conferire   ai   vini   le   peculiari caratteristiche.

 

La resa massima delle uve in vino non deve essere  superiore  al 

65% per la produzione del tipo rosso,

70% per la produzione del  tipo bianco.

Qualora la resa superi  tali  limiti  l'eccedenza  non  avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

 

ART. 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano »,  all'atto dell'immissione al consumo,  devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Genazzano» bianco:

colore:  bianco  paglierino  più  o  meno  intenso  con  riflessi verdognoli;

profumo: delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco, sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Genazzano» rosso:

colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità;

profumo: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;

sapore: asciutto, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero ro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i  limiti  minimi  sopra indicati, per l'acidità  totale e l'estratto secco.

 

ART. 7

etichettatura designazione e presentazione

 

Alla denominazione di  origine  controllata  «Genazzano»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi   «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sono  altresì  vietate  indicazioni   aggiuntive   tipo «vecchio», «riserva», «invecchiato» e similari.

E'   consentito   l'uso   di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi privati non aventi significato laudativo e non  idonei  a  trarre  in inganno l'acquirente.

Le  indicazioni   tendenti   a   specificare   l'attività   agricola dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta», «podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

Sulle bottiglie ed altri  recipienti,  contenenti  i  vini  a  DOC «Genazzano», è obbligatorio l'indicazione dell'annata di  produzione delle uve

 

ART. 8

confezionamento

 

E'  consentito  confezionare  i  vini  a  denominazione  di   origine controllata   "Genazzano"   senza   specificazioni   aggiuntive,   in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di  capacità  non inferiore a 2 litri .

 

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