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SIZZANO DOC

VIGNETI SIZZANO

VIGNETI SIZZANO

SIZZANO

D.O.C.

D.D. 04 Giugno 2010

 

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata "Sizzano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

 

"Sizzano"

“Sizzano riserva”.

 

Art. 2

1. I vini a DOC "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito aziendale,

dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 %;

Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.

possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

 

Art. 3

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di:

Sizzano

In provincia di Novara

 

Art. 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a 350 metri s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

“Sizzano”:  9,00 tonnellate/ettaro,  11,50%Vol.

“Sizzano riserva”: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,00% Vol.

 

I vini a denominazione di origine controllata “Sizzano e Sizzano riserva” possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Sizzano e Sizzano riserva”, con menzione “vigna” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

 

“Sizzano”:

“Sizzano riserva”:

terzo anno:  4,90 tonnellate/ettaro, 12,00 %

quarto anno: 5,70 tonnellate/ettaro, 12,00 %

quinto anno:  6,50 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

sesto anno: 7,30 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

settimo anno: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,00 %

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte su indicazione del Consorzio di Tutela fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Art. 5

1.Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini a DOC "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno ed Agrate Conturbia,

tutti in provincia di Novara.

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia ,

tutti in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese,

tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

“Sizzano”: 70%,  (63,00 hl/ha),

“Sizzano riserva”:  70%, (56,70 hl/ha).

 

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla

denominazione d’origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

 

“Sizzano”: 22 mesi di cui almeno 16 in botti di legno,

“Sizzano riserva”: 34 mesi di cui almeno  24 in botti di legno,

il periodo di invecchiamento obbligatorio ha inizio con il 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve.

 

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato, in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

“Sizzano”: 1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia

“Sizzano”riserva”:  1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

 

5. Per i vini DOC "Sizzano e Sizzano riserva” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC "Colline Novaresi rosso”.

6. I vini destinati a denominazione di origine controllata "Sizzano e Sizzano riserva” possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi rosso” , purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6

1. Il vino a DOC "Sizzano" ,anche con menzione “vigna” ,all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle

seguenti caratteristiche :

 

colore: rosso rubino con riflessi di granato;

profumo: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di violetta, fine e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

2. Il vino a DOC  “Sizzano riserva”, anche con menzione “vigna”, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino con riflessi di granato;

profumo: vinoso, caratteristico, con sentori di violetta, fine e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico, con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentarie forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine  “Sizzano e Sizzano riserva” è

vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a la denominazione di origine controllata "Sizzano e Sizzano riserva” , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Sizzano e Sizzano riserva” la denominazione di origine può essere

accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Sizzano e Sizzano riserva” , intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle

uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a DOC "Sizzano e Sizzano riserva”, è obbligatoria l'indicazione

dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Sizzano e Sizzano riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI e della dama da 500 cl.

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