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MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC

VIGNETI MARTINSICURO

VIGNETI MARTINSICURO

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

D.O.C.
D. D.  5 ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo”è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”,  che  risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare di produzione.

 

Le sottozone:

“Casauria o Terre di Casauria”,

“Terre dei Vestini”,

“Alto Tirino”, 

“Terre  dei  Peligni” 

“Teate”

 

sono  disciplinate tramite allegati in calce  al  presente  disciplinare. 

Salvo  quanto espressamente  previsto  negli  allegati  suddetti,  nelle  sottozone devono essere applicate le norme previste dal  presente  disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  da  vigneti  che nell'ambito aziendale risultano composti  dal  vitigno 

Montepulciano almeno all'85%.

possono concorrere le uve di  altri  vitigni  a  bacca  nera  non aromatici,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito   della   regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” devono essere  ottenute unicamente da  vigneti  situati  su  terreni  vocati  alla  qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai  500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri  per  quelli  esposti  a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione del “Montepulciano d'Abruzzo”  comprende  i terreni vocati alla qualità di  tutto  o  parte  dei  territori  dei comuni di:

 

in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba,  Bucchianico,  Canosa Sannita,  Casacanditella,  Casalanguida,  Casalincontrada,  Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza  sul  Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto,  Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele,   Lanciano,   Lentella,   Miglianico,    Monteodorisio, Mozzagrogna,   Orsogna,   Ortona,    Paglieta,    Palmoli,    Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa  Teatina,  Roccamontepiano,  Rocca  San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San  Giovanni  Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San  Vito Chietino, Scerni, Tollo,  Torino  di  Sangro,  Torrevecchia  Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

   

in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli  Abruzzi,  Balsorano,  Bugnara,  Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo,  Civita  d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno,  Morino, Ofena, Pacentro,  Poggio  Picenze,  Pratola  Peligna,  Pettorano  sul Gizio, Prezza,  Raiano,  Rocca  Casale,  San  Demetrio  nei  Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

 

in provincia di Pescara:

Alanno,  Bolognano,   Brittoli,   Bussi,   Cappelle   sul   Tavo, Castiglione a  Casauria,  Catignano,  Cepagatti,  Citta  Sant'Angelo, Civitella  Casanova,  Civitaquana,  Collecorvino,  Corvara,  Cugnoli, Elice,  Farindola,  Lettomanoppello,  Loreto  Aprutino,   Manoppello, Montebello  di  Bertona,  Montesilvano,  Moscufo,  Nocciano,   Penne, Pianella, Pietranico,  Picciano,  Pescara,  Pescosansonesco,  Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca,  Spoltore,  Tocco  da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

 

in provincia di Teramo:

Alba Adriatica,  Ancarano,  Atri,  Basciano,  Bellante,  Bisenti, Campli, Canzano,  Castel  Castagno,  Castellato,  Castiglione  Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio,  Cermignano,  Civitella  del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra,  Corropoli,  Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio  al  Vomano,  Morrodoro,  Mosciano,

Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea,  Pineto,  Roseto  degli  Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero,  Silvi,  Teramo,  Torano  Nuovo,  Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

 

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest  lungo  il  confine  comunale  di  Martinsicuro, Colonnella,  Controguerra,  Ancarano,  S.  Egidio  alla   Vibrata   e Civitella  del  Tronto  sino  ad  incontrare  il  limite   di   Valle Castellana.

Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al  Vomano,  Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del  Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna.

Si  prosegue  verso est  sui  limiti  comunali  di  Castel  Castagna   e   Bisenti   fino all'incrocio con il  limite  provinciale  di  Pescara.  In  direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola  fino  all'incrocio  con  la  strada  provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola.

Al bivio si prende  la  strada  provinciale  Farindola-Montebello  di  Bertona  e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite  comunale  di  Civitella Casanova.

Si prosegue ad  ovest  sui  limiti  comunali  di  Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale  di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a  Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla  suddetta  strada tocca le quote  631,  547,  614,  per  passare  ad  un  tratto  della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito  che  incontra  la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna.

Da  Boragna la  delimitazione  si  identifica  con  il  sentiero  che   porta   a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare  nei  pressi  della  quota  581  la mulattiera che tocca la quota 561 e  a  quota  572  prosegue  con  la carrareccia prima  e  con  la  strada  poi  che  passa  per  Corvara.

Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. 

Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608,  579  e  nei pressi  dell'abitato  di  Pescosansonesco  si  immette  sulla  strada Pescosansonesco-Pescosansonesco  Vecchio  per  immettersi  nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi  delle  case  site  a quota 574.

La mulattiera si abbandona prima di giungere  a  Colle  la Grotta per rimettersi  sulla  strada  Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si  incontra  e  segue  il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al  limite  comunale.

Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti  comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia,  Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno,  Acciano,  Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San  Demetrio  nei  Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S.  Angelo,  San

Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli  Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo,  Cocullo,  Anversa, Bugnara,  Introdacqua,  Pettorano  sul  Gizio,   Sulmona,   Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco  da  Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di  Lettomanoppello  fino all'altezza del centro  abitato. 

Si  prosegue  verso  sud  lungo  il confine coincidente con il  Fiume  Lavinio,  sino  ad  incontrare  un canale che si immette sul fiume che verso  est  porta  a  Madonna  di Conicella.

Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si  prende  la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la  mulattiera  che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il  confine  comunale. 

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca.

Si  procede lungo  detta  strada  in  direzione  Serramonacesca  e  da   qui   la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino  al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. 

Si segue detto limite verso sud fino  all'incrocio  con  la  provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino  a  Roccamontepiano  per prendere poi la  strada  vicinale,  parte  in  carrareccia  parte  in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e  232 fino a Fara Filiorum Petri.

Si segue poi verso sud il corso del  fiume Foro prima ed il  fosso  Vesola-San  Martino  poi,  fino  al  confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue  lungo  i limiti comunali di San Martino sulla  Marrucina  e  Filetto  fino  ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali  di Filetto con Casoli, passante per la stazione di  Guardiagrele  e  San Domenico fino al limite comunale di Casoli.

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di  Casoli,  Altino,

Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad  incrociare

il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si  procede  lungo

detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle  Immerse  fino  ad

incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.

Si  procede  verso  sud-est   lungo   il   limite   comunale   di Fresagrandinara fino all'incrocio con  il  limite  regionale  che  si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San  Salvo  fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo i la costa fino al limite regionale nord.

Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di 

Celenza  sul  Trigno 

in  provincia  di  Chieti 

nonché   l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni  di 

Balsorano,  San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino,  Civitella  Roveto  e Canistro

in provincia di L'Aquila.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione “Montepulciano d'Abruzzo”  devono  essere  quelle  normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al  vino  derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono  trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della  denominazione  di origine di cui si tratta. Sono da  considerare  idonei  unicamente  i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni  di  cui

al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore  a  2.500 ceppi per ettaro 

in  coltura  specializzata,  fatto  salvo  per  gli impianti e  reimpianti  a  pergola,  per  i  quali  non  deve  essere

inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o  doppia,  o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle  uve  e dei vini.

I  sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento  diverse  qualora siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La  potatura  deve  essere  adeguata  ai  suddetti   sistemi   di allevamento.

E'  consentita  l'irrigazione  di  soccorso. 

E'  vietata  ogni pratica di forzatura.

 

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  del vino “Montepulciano d'Abruzzo” sono le seguenti:

 

produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

 

Le  uve  destinate  alla  produzione  del   vino   “Montepulciano d'Abruzzo” avente diritto alla menzione “riserva”  devono  assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00%  vol. 

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per  ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte  dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate  particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso  una  accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La  Regione  Abruzzo,  con  proprio  decreto,  su  proposta   del Consorzio  di  tutela,  sentite  le   Organizzazioni   di   Categoria interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  può,  in  relazione all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato  Nazionale  per  la  tutela  e  la

Valorizzazione delle Denominazioni di  Origine  e  delle  Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione,  conservazione  e  invecchiamento devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di   produzione delimitata nel  precedente  art.  3. 

Tuttavia,  tenuto  conto  delle situazioni tradizionali, è  consentito  che  tali  operazioni  siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

Arricchimento.

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte  del  vino  di cui all'art. 1 con mosti concentrati  ottenuti  da  uve  dei  vigneti iscritti all'albo della stessa  denominazione  d'origine  controllata oppure    con    mosto    concentrato    rettificato    oppure    per autoconcentrazione,  nel  rispetto  della   normativa   nazionale   e comunitaria in materia.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite  le pratiche enologiche  conformi  alle  norme  comunitarie  e  nazionali vigenti.

 

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva  in  vino  a  denominazione  di  origine controllata è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione  ad  ettaro

resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha  diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite  decade  il  diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Immissione in consumo.

Il vino “Montepulciano d'Abruzzo”  non  può  essere  immesso  al consumo prima del

1° marzo successivo all'annata di produzione  delle uve.

Invecchiamento.

Il vino “Montepulciano d'Abruzzo” che si  fregia  della  menzione “riserva”, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

due anni,

di cui almeno nove mesi in recipienti di legno,

all'interno della zona  di  produzione  delimitata  nell'art.  3. 

Il periodo di invecchiamento decorre  dal 

  novembre  dell'annata  di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale.

Per  il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale   è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative alle diverse aree.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

Il vino “Montepulciano  d'Abruzzo”  all'atto  dell'immissione  al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;

sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00g/l.

 

Il vino “Montepulciano d'Abruzzo” che si  fregia  della  menzione “riserva” all'atto dell'immissione al consumo deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;

sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Il vino “Montepulciano d'Abruzzo”, eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione  in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi “ fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  più restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo  è  consentita alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Tappatura e recipienti

E' consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.

Per  il  vino  “Montepulciano  d'Abruzzo”  che  si  fregia  della menzione “riserva” è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il confezionamento del vino “Montepulciano d'Abruzzo” possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da  un otre in materiale plastico pluristrato di  polietilene  e  poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido  non inferiore a due litri.

 

VIGNETI CASTIGLIONE A CASAURIA

VIGNETI CASTIGLIONE A CASAURIA

Allegato 1

SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA

 

Articolo 1

denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”, proveniente dalla sottozona omonima e  rispondente  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La Denominazione di Origine Controllata  Montepulciano  d'Abruzzo “Casauria” o “Terre di Casauria” è riservato al vino ottenuto  dalle uve del vitigno

Montepulciano al 100%.

 

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo “Casauria”  o  “Terre  di Casauria” devono essere ottenute unicamente  da  vigneti  situati  su terreni  vocati  alla  qualità,  ubicati  in  zone  collinari  o  di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m.  ed

eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a  mezzogiorno.  Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e  quelli  dei fondovalle umidi.

 

La sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori  dei  comuni  di:

Alanno,  Bussi  sul  Tirino,  Bolognano,  Brittoli,   Castiglione   a Casauria,    Corvara,    Cugnoli,    Lettomanoppello,   Manoppello, Pescosansonesco,   Pietranico,   Popoli,   Scafa,   San    Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani,

in provincia di Pescara.

 

Detta zona è così delimitata:

Foglio 360 tavola Est.

Si parte dal confine comunale di  Brittoli  con  Carpineto  della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione  sud,  lungo  la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla  suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote  631,  547  e  614. 

Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est  dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che  passa  per  F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione  si  identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da  qui  prosegue  fino  al confine comunale a quota 542. 

Si  prosegue  lungo  il  sentiero  che partendo dal confine comunale di Corvara  a  quota  542,  nei  pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con  la  carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara.

Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e  per la quota 719 ed a  Colle  Pizzuto  incontra  il  limite  comunale  di Pescosansonesco.

Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite  comunale tocca  le  quote  661,  608,  579  e  nei  pressi   dell'abitato   di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio  per  immettersi  nuovamente, poco dopo, sulla mulattiera che passa nei pressi delle  case  site  a quota 574.

La delimitazione segue  poi  la  suddetta  mulattiera  che prima di giungere a C.le  Grotta,  abbandona  per  congiungersi,  nei pressi del  km  8,630,  alla  strada  Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa  250  metri  dove  incontra  e  segue  il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale.

La delimitazione della zona prosegue, in direzione  sud-ovest,  lungo tutto  il  confine  comunale  di  Castiglione  a  Casauria  fino   ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino.

Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio.

Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest  giunge  a quota 356.

Foglio 360 tavola Ovest.

Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero  che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con  il  sentiero  che  passa  per quota 605 sino al confine di provincia. Da qui si  segue  il  confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.

Foglio 369 tavola Ovest.

Da  quota  478  si  prosegue  lungo   il   confine   provinciale, coincidente con il limite comunale  di  Popoli,  fino  ad  incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello.

Foglio 369 tavola Est, foglio 360 tavola Est.

Si prosegue lungo il confine provinciale sino  ad  incrociare  la SS. n. 5 (Tiburtina Valeria)  al  km  177,8.  In  direzione  nord  si prosegue lungo la SS. n. 5 passando per Popoli sino al  km  187. 

Dal Km187 si giunge sino a poche  decine  di  metri  prima  del  km  188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e  310  incrocia  la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea  a  quota  447. 

Dalla F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il  torrente Arolle Piccolo fino al punto di  incontro  con  la  carreggiabile  in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di  F.te  Cavutolo. 

Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud  lungo  il  confine  comunale  di Tocco da Casauria, Torre de' Passeri e Bolognano sino a  giungere  al limite comunale di S. Valentino  in  Abruzzo  Citeriore. 

Da  qui  si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.

Foglio 361 tavola Ovest.

Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con  il  fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette  sul  fiume  che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di  Conicella,  in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge  a  quota  492  e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente

con il confine comunale.

Da qui si  prosegue  verso  sud  lungo  il  confine  comunale  di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale  di Serramonacesca, in corrispondenza  della strada ManoppelloSerramonacesca.

Si procede lungo detta strada in  direzione Serramonacesca e  da  qui  la  delimitazione  si  identifica  con  il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti.

Si  prosegue  lungo  il  confine  provinciale  sino   ad   incrociare l'autostrada A25. Da qui,  in  direzione  Manoppello  Scalo-Scafa  si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle  vicinanze  di Scafa a quota 101.

Si prosegue lungo l'asse ferroviario in  direzione Alanno   Scalo   sino   ad   incrociare   il   limite   comunale   di

Manoppello-Alanno-Rosciano.

Si prosegue lungo il limite  comunale  di Alanno e Cugnoli sino al  confine  di  Pietranico-Civitaquana  e  poi Brittoli-Vicoli,   fino   ad   incrociare   la   strada   provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona  “Casauria”  o  “Terre  di Casauria” devono essere quelle normali della zona e atte a  conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche di qualià'.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si  tratta.  Sono da considerare idonei unicamente i vigneti  ubicati  su  terreni  che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densita' d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti a filare la densità non può  essere  inferiore  a  2.500 ceppi per ettaro

 in  coltura  specializzata,  fatto  salvo  per  gli impianti e  reimpianti  a  pergola,  per  i  quali  non  deve  essere

inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di  allevamento  consentite  nella  zona  sono:  pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

Sistemi di potatura.

La  potatura  deve  essere  adeguata  ai  suddetti   sistemi   di allevamento.

E'  consentita  l'irrigazione  di  soccorso. 

E'  vietata  ogni pratica di forzatura.

 

Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro  e  la  gradazione  minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” sono le seguenti:

 

produzione uva: 9,50 tonnellate/ettaro.

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  particolarmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta  del  Consorzio  di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento  climatico  ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione   inferiore   a   quello   fissato,   dandone    immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi  l'invecchiamento  e l'affinamento, devono essere effettuate  all'interno  della  zona  di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e' consentito che le operazioni di  vinificazione  siano  effettuate  in cantine  situate  nella  provincia  di  Pescara,  a  condizione   che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione di  cui all'art.  3  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  del  presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista e'  concessa  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della  qualità  e repressione frodi dei prodotti agroalimentari alla competente  Camera di Commercio I.A.A.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite  le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi  alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui  sopra,  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre  di Casauria” deve essere  sottoposto  a  un  periodo  di  invecchiamento obbligatorio non inferiore a

diciotto mesi 

di  cui  almeno  nove  in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre  di Casauria” con la menzione “riserva”  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento non inferiore a

ventiquattro  mesi 

di  cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre  dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre  di Casauria” deve essere sottoposto ad  un  periodo  di  affinamento  in bottiglia

non inferiore a sei mesi

successivo al  prescritto  periodo di invecchiamento obbligatorio.

Scelta vendemmiale.

Per  il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale   e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso la Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano  d'Abruzzo”  e verso la Indicazione Geografica Tipica “Colline Pescaresi”.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

Il vino a  Denominazione  di  Origine  Controllata  Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  “Casauria”  o  “Terre  di  Casauria”,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

 

Il vino a  Denominazione  di  Origine  Controllata  Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  “Casauria”  o  “Terre  di  Casauria”, che si fregia della qualifica  “riserva”  all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale   e dell'estratto  non   riduttore   con   proprio   decreto. 

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre  di  Casauria”, in quanto sottoposto al passaggio o conservazione  in  recipienti  di legno, può rivelare sentore di legno.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  più restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo  e'  consentita alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

Tappatura e recipienti.

E' obbligatorio utilizzare il  tappo  di  sughero  naturale  raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro.

 

VIGNETI COLLECORVINO

VIGNETI COLLECORVINO

Allegato 2

SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI

 

Articolo 1

denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre dei Vestini” è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”,  proveniente  dalla  sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La Denominazione di Origine Controllata  Montepulciano  d'Abruzzo “Terre  dei  Vestini”  e'  riservato  al  vino  ottenuto  dalle   uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale  risultano  composti dal vitigno

Montepulciano almeno al 90%,

possono concorrere le uve di  altri  vitigni  a  bacca  nera  non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di Origine  Controllata  Montepulciano  d'Abruzzo  “Terre  dei  Vestini” devono essere ottenute  unicamente  da  vigneti  situati  su  terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno.

Sono da escludere i  terreni  siti  nei fondovalle umidi.

La sottozona “Terre dei Vestini” comprende i terreni vocati  alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:  Cappelle  sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana,  Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di  Bertona,  Montesilvano,  Moscufo,   Nocciano,   Penne,   Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli,

in provincia di Pescara.

 

Detta zona è così delimitata:

Foglio 351 tavola Ovest, foglio 350 tavola  Est  e  foglio  350 tavola Ovest.

Dall'incrocio del limite  provinciale  ricadente  nel  comune  di Città S. Angelo con l'autostrada A14, si procede in direzione  ovest lungo tale confine fino ad incrociare sul limite comunale di Penne la strada provinciale Penne-Arsita (km. 32).

Si procede lungo la provinciale, in direzione Penne, passando per Roccafinadamo fino al bivio Cupoli-Farindola e da qui si scende a sud verso Farindola.

Da Farindola si procede lungo la strada  provinciale per Montebello di Bertona e Montebello-Vestea.

Foglio 360 tavola Est e foglio 361 tavola Ovest.

Da Vestea si prosegue a sud lungo la carreggiabile  per  Masseria Sablone a quota 486 sino ad incrociare la mulattiera a quota 451  per Passo di Civita, e da qui fino a quota 360 del confine.

Si  costeggia il confine comunale di Civitella Casanova fino alla carreggiabile  in località Brigantello, poi fino all'incrocio con la  strada  comunale Civitella-Colle Madonna, località  S.  Giacomo,  per  giungere  sino all'ingresso del centro abitato di Civitella Casanova a quota 451.

Da Civitella Casanova, in direzione sud,  si  prosegue  lungo  la strada provinciale per Carpineto della Nora sino al confine  comunale in località Colle della Guardia.

Si costeggiano i  confini  comunali di Vicoli,  Civitaquana,  Catignano,  Nocciano  e  Rosciano  fino  ad incrociare la  strada  Alanno  Scalo Rosciano  nelle  vicinanze  della Stazione di Rosciano.

Di qui,  in  direzione  Rosciano,  si  prosegue lungo il ramo esterno della strada toccando le quote 92, 67, 57,  55,

C. Cavallo, 49, 46 e 48. Si prosegue lungo la strada passando per  Li Quadri, Villareia, Vallemare, Case Di Girolamo sino all'incrocio  con la bretella di collegamento alla SS n. 81 (Piceno Aprutina)  passando per Cas. De Riseis a quota 84.

Si prosegue poi per Villanova e  Santa Teresa di Spoltore sulla SS n. 602.

Foglio 351 tavola Ovest e foglio 351 tavola Est.

Si prosegue lungo la SS n. 602 sino  al  punto  di  incrocio  con l'Asse Attrezzato all'altezza della Masseria Zampacorta.  Di  qui  si prosegue lungo  l'Asse  Attrezzato,  in  direzione  nord,  fino  alla galleria in Contrada S. Giovanni per incrociare la strada che  va  da Case Caprino a Case Di Pietro, passando  per  F.te  Vecchia,  sino  a giungere sulla  SS  Adriatica  n.  16-bis  al  km  14,750  circa. 

In direzione Cappelle sul Tavo si giunge fino alla Stazione di  Cappelle sul confine comunale  Montesilvano-Cappelle. 

Si  prosegue  lungo  il confine comunale di Cappelle e  Città  S.  Angelo  sino  all'altezza della Masseria Manfredi dove si imbocca la strada  che,  verso  nord, incontra  Masseria  Berarducci  e  Masseria  Imperato   ed   incrocia

l'autostrada A14.

Si segue l'asse autostradale in direzione nord sino al limite comunale di Citta' S. Angelo.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione del vino  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Terre  dei Vestini” devono essere quelle normali della zona e atte  a  conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si  tratta.  Sono da considerare idonei unicamente i vigneti  ubicati  su  terreni  che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti a filare la densità non  può  essere  inferiore  a  2500 ceppi per ettaro  in  coltura  specializzata, 

fatto  salvo  per  gli impianti e  reimpianti  a  pergola,  per  i  quali  non  deve  essere inferiore a

1600 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque atte a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  dei vini.

I  sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento  diverse  qualora siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura  deve  essere  adeguata  ai  suddetti   sistemi   di allevamento.

E'vietata  ogni  pratica   di   forzatura.  

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro  e  la  gradazione  minima naturale per la  produzione  del  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona “Terre dei Vestini” sono le seguenti:

 

produzione uva: 10,00 tonnellate/ettaro.

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

 

A detto limite, anche in annate  particolarmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La  Regione  Abruzzo,  con  proprio  decreto,  su  proposta   del Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  può,  in  relazione all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la

valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi  l'invecchiamento  e l'affinamento devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali, è consentito che le operazioni di  vinificazione  siano  effettuate  in cantine  situate  nella  provincia  di  Pescara,  a  condizione   che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione di  cui all'art.  3  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  del  presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista e'  concessa  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della  qualità  e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari  e  alla  competente Camera di Commercio I.A.A.

Elaborazione.

Per l'elaborazione delle  tipologie  previste  dall'art.  1  sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione  dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui  sopra,  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  “Terre  dei  Vestini” deve essere sottoposto a un periodo  di  invecchiamento  obbligatorio non inferiore a

diciotto mesi

di cui almeno  nove  in  recipienti  di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Vestini” con la menzione  “riserva”  deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di invecchiamento non inferiore a

ventiquattro mesi

di cui  almeno  nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre  dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  “Terre  dei  Vestini” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore  a 

tre  mesi  

successivo   al   prescritto   periodo   di invecchiamento obbligatorio.

Per il vino che si fregia della menzione “riserva” il periodo di affinamento  in  bottiglia  non  deve  essere inferiore a

sei mesi.

Scelta vendemmiale.

Per  il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale  è consentita, ove ne sussistano le condizioni legge, soltanto verso  la Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo e  verso la Indicazione Geografica Tipica “Colline Pescaresi”.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona  “Terre  dei  Vestini”, all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco,  spezie, intenso ed etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona  “Terre  dei  Vestini”, che si fregia della  menzione  “riserva”,  all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, vegetale secco,  spezie, intenso ed etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale   e dell'estratto  non   riduttore   con   proprio   decreto.  

Il   vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona  “Terre  dei  Vestini”,  in  quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno,  può rivelare sentore di legno.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  più restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Vigna.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo  e'  consentita alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 -  3,000 - 6,000.

Tappatura e recipienti.

E' obbligatorio utilizzare il  tappo  di  sughero  naturale  raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro. 

CAPESTRANO ALTO TIRINO

CAPESTRANO ALTO TIRINO

Allegato 3

SOTTOZONA ALTO TIRINO

 

Articolo 1

denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Alto Tirino” è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”, proveniente dalla sottozona  omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente disciplinare di produzione.

 

Articoli 2

base ampelografica

 

La Denominazione di Origine Controllata  Montepulciano  d'Abruzzo “Alto Tirino” è  riservato al vino ottenuto  dalle  uve  del  vitigno

Montepulciano almeno al 95%,

possono concorrere le uve di  altri  vitigni  a  bacca  nera  non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona  “Alto  Tirino” devono essere ottenute  unicamente  da  vigneti  situati  su  terreni

vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m.  ed  eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno.

Sono  da  escludere  i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei  fondovalle umidi e comunque ubicati ad una  altitudine  inferiore  a  300  metri s.l.m.

La sottozona  “Alto  Tirino”  comprende  i  terreni  vocati  alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di:

Capestrano, Ofena,  Villa S. Lucia,

in provincia di L'Aquila.

Detta zona e' cosi' delimitata:

Foglio 360 Ovest

Partendo   dal   limite   comunale   Capestrano-Castel    Vecchio Calvisio-Carapelle Calvisio, nelle vicinanze di Monte Rotondo a quota 761, si prosegue in direzione sud-est lungo il confine medesimo  fino ad incontrare il limite provinciale L'Aquila-Pescara a quota 573. 

Si continua  lungo  il  confine  provinciale  sino  ad  incontrare,   in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa per quota 459 e 528. Da qui si prosegue in direzione nord prima lungo il sentiero e dopo lungo il crinale in località  Valle  S.  Giacomo, fino ad incontrare la strada provinciale CorvaraBrittoli in località Croce di Forca a quota 928.

Da detto punto, sito nelle vicinanze  del Km 47 della suddetta strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino  ad  incontrare  al  Km  44  il  confine comunale di Capestrano-Villa S. Lucia.

Si prosegue in  territorio  di Villa S. Lucia lungo la strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in prossimità  di  Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo  tutto

il confine comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Capestrano e, proseguendo lungo il medesimo, si giunge sino al limite comunale Capestrano-Castel  Vecchio  Calvisio-Carapelle  Calvisio  in prossimità di Monte Rotondo.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione del vino  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Alto  Tirino”  devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche  di  qualità. 

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le  produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da  considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti a filare la densità non può  essere  inferiore  a  4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Fermo restando le forme  di  allevamento  esistenti  nella  zona, quelle consentite per i nuovi  impianti  e  i  reimpianti  sono  solo quelle a filare con  vegetazione  assurgente.  I  sesti  di  impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

Sistemi di potatura.

La  potatura  deve  essere  adeguata  ai  suddetti   sistemi   di allevamento.

E'  consentita  l'irrigazione  di  soccorso. 

E'  vietata  ogni pratica di forzatura.

 

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro  e  la  gradazione  minima naturale per la  produzione  del  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona “Alto Tirino” sono le seguenti:

 

produzione uva: 9,00 tonnellate/ettaro.

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino” avente diritto alla menzione “riserva” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  particolarmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta  del  Consorzio  di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento  climatico  ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione   inferiore   a   quello   fissato,   dandone    immediata

comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso  l'invecchiamento  e l'affinamento devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali, è consentito che le operazioni di  vinificazione  siano  effettuate  in cantine situate nella  zona  di  produzione  della  Denominazione  di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata  in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è  concessa  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della  qualità  e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari  e  alla  competente Camera di Commercio I.A.A.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite  le pratiche enologiche  conformi  alle  norme  comunitarie  e  nazionali vigenti.  

Sono   escluse    le    pratiche    enologiche    relative all'arricchimento ed alla concentrazione.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui  sopra,  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Alto  Tirino”  deve essere  sottoposto  a  un   periodo   di   invecchiamento/affinamento obbligatorio

non inferiore a dodici mesi.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto  Tirino”  che  si fregia della menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un  periodo di invecchiamento/affinamento

non inferiore a trenta mesi.

Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal

  novembre dell'annata di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale.

Per  il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso la Denominazione di Origine  Controllata  Montepulciano  d'Abruzzo  e verso la/le IGT relativa/e all'area interessata.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino”, all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee,

tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi,spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, sapido, pieno, robusto, armonico, giustamente  tannico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Il vino che si fregia della  menzione  “riserva”, all’atto dell’immissione al consumo deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee,

tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi,spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, sapido, pieno, robusto, armonico, giustamente  tannico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Alto Tirino”,  qualora sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno,  può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi “ fine”, “scelto”, “selezionato” e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative.

Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti  al vino di cui all'art. 1.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  più restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Vigna.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo  e'  consentita alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

Tappatura e recipienti.

E' obbligatorio utilizzare il  tappo  di  sughero  naturale  raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro. 

PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA

Allegato 4

SOTTOZONA TERRE DEI PELIGNI

 

Articolo 1

denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre dei Peligni” è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”;  proveniente  dalla  sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata  Montepulciano  d'Abruzzo “Terre  dei  Peligni”  è  riservato  al  vino  ottenuto  dalle   uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale  risultano  composti dal vitigno

Montepulciano almeno al 95%,

possono concorrere le uve di  altri  vitigni  a  bacca  nera  non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Terre  dei Peligni” devono essere ottenute  unicamente  da  vigneti  situati  su terreni  vocati  alla  qualità,  ubicati  in  zone  collinari  o  di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m.  ed

eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a  mezzogiorno. 

Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli  siti nei fondovalle umidi.

La sottozona “Terre dei Peligni” comprende i terreni vocati  alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei  territori  amministrativi  dei  comuni  di: 

Bugnara,  Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna,  Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito,

in provincia di L'Aquila.

Detta zona e' così delimitata:

Foglio 369 Est, Foglio 369 Ovest, Foglio 378 Est

Partendo dall'incrocio tra i confini comunali di  Castel  Vecchio Subequo, Castel di Ieri e Raiano, in  localita'  le  Spugne  a  quota 1046, si procede in direzione sud-est lungo il  confine  comunale  di quest'ultimo.

Si segue detto confine sino  ad  incontrare  quello  di Prezza e di seguito quello di Bugnara.

Si prosegue lungo  il  confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale  Anversa degli  Abruzzi-Bugnara-Pettorano  sul  Gizio  (Strada   Sannita)   in prossimità del Km.11.

Da qui,  in  direzione  Bugnara,  si  prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara,  il

territorio di Introdacqua, le  località  Mastroiacovo  e  Vallelarga sino ad incontrare in prossimità dell'innesto con la  SS  n.17  (Km. 106,600 ) l'asse ferroviario Sulmona-Roccaraso.

Si segue il tracciato ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio,  si  supera  il  centro abitato e si prosegue sino  ad  incontrare  il  confine  comunale  di Sulmona.

Si procede, in direzione nord-est,  lungo  detto  confine  e quello di  Pacentro  sino  all'incrocio  con  la  strada  provinciale Cansano Pacentro in prossimità del Km. 7.

Si segue la provinciale  in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare di nuovo il confine comunale di  Sulmona. 

Da  qui,  in direzione nord-est, si prosegue lungo il  confine  comunale  fino  ad incontrare il sentiero  che  da  quota  899  porta  a  quota  489  in prossimità della località Tiro a Segno.

Si prosegue,  in  direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per quota 502, 625,  794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine  comunale  di Pratola Peligna.

Si segue il confine comunale in  direzione  nord-est sino  ad  incontrare  la  mulattiera  in  località  Ravara   Bianca.

Proseguendo in direzione nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e 628, si interseca il confine comunale di Roccacasale,  si prosegue toccando le quote  643,  571  e  612  dove  si  incontra  il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale.

Da qui,  in direzione nord-ovest, si prosegue lungo la mulattiera  che  tocca  le quote 458, 477, 505, si interseca il confine comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione  nord, sino ad incontrare il sentiero che, sempre in direzione  nord,  passa per quota 577 e dopo Monte Capo d'Acero tocca quota 609. 

Da  qui  si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a quota 320 prosegue con il sentiero che,  a  quota  267,  incontra  il confine provinciale L'Aquila-Pescara e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800.

Da qui si prosegue  in  direzione  ovest lungo il  confine  provinciale  L'Aquila-Pescara  nel  territorio  di Corfinio, poi lungo quello di Vittorito sino al  limite  comunale  in località  Vallone Grande a quota 650.

Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo il limite comunale di Vittorito, si interseca quello di Raiano sino a giungere all'incrocio con quello di  Castel  Vecchio Subequo e Castel di Ieri in località le Spugne a quota 1046.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche  di  qualità. 

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le  produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da  considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti a filare la densità non può  essere  inferiore  a  2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Fermo restando le forme  di  allevamento  esistenti  nella  zona, quelle consentite per i nuovi  impianti  e  i  reimpianti  sono  solo quelle a filare.

I  sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento.

Sistemi di potatura.

La  potatura  deve  essere  adeguata  ai  suddetti   sistemi   di allevamento.

E'  consentita  l'irrigazione  di  soccorso. 

E'  vietata  ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro  e  la  gradazione  minima naturale per la  produzione  del  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona “Terre dei Peligni” sono le seguenti:

 

produzione uva: 10,00 tonnellate/ettaro.

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” avente diritto alla menzione  “riserva” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  particolarmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta  del  Consorzio  di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento  climatico  ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione   inferiore   a   quello   fissato,   dandone    immediata

comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento  ed affinamento  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione delimitata nell'art. 3.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite  le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi  alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui  sopra,  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  “Terre  dei  Peligni” deve essere sottoposto a  un  periodo  di  invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a

ventiquattro mesi di cui almeno nove  in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni” con la menzione  riserva”  deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di invecchiamento non inferiore a

trenta mesi  di  cui  almeno  nove  in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre  dell'annata di produzione delle uve. Scelta vendemmiale

Per  il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale   è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso la denominazione  d'origine  controllata  Montepulciano  d'Abruzzo  e verso la/le IGT relativa/e alla zona interessata.

Per  il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale   è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso la denominazione  d'origine  controllata  Montepulciano  d'Abruzzo  e verso la/le IGT relativa/e alla zona interessata.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona  “Terre  dei  Peligni”, all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Il vino che si fregia della  menzione  “riserva”, all’atto dell’immissione al consumo,  deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

 

 E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Terre dei Peligni”, in quanto sottoposto al  passaggio  o  conservazione  in  recipienti  di legno, può rivelare lieve sentore o percezione di legno.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi “ fine”, “scelto”, “selezionato” e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative.

Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti  al vino di cui all'art. 1.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  più restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Vigna.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo  e'  consentita alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali.

Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.

Tappatura e recipienti.

E' obbligatorio utilizzare il  tappo  di  sughero  naturale  raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro. 

VIGNETI GISSI

VIGNETI GISSI

Allegato 5

SOTTOZONA TEATE

 

 Articolo 1

 denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Teate” è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”,  proveniente  dalla  sottozona  omonima  e rispondente alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata  Montepulciano  d'Abruzzo “Teate” è riservato  al  vino  ottenuto  dalle  uve  provenienti  da vigneti che nell'ambito  aziendale  risultano  composti  dal  vitigno

Montepulciano almeno al 90%.

possono concorrere le uve di  altri  vitigni  a  bacca  nera  non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate”  devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati  alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui  altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno.

Sono da  escludere  i  terreni  non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.

La sottozona “Teate” comprende i terreni vocati alla qualità  di tutto o parte dei  territori  dei  comuni  di: 

Altino,  Archi,  Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita,  Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada,  Carpineto   Sinello,   Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti,  Crecchio,  Cupello,  Fara  Filiorum Petri, Filetto,  Fossacesia,  Francavilla,  Fresagrandinaria,  Frisa, Furci, Gissi, Giuliano  Teatino,  Guardiagrele,  Lanciano,  Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna,  Orsogna,  Ortona,  Paglieta, Palmoli,   Perano,    Poggiofiorito,    Pollutri,    Ripa    Teatina, Roccamontepiano, Rocca San  Giovanni,  San  Buono,  Sant'Eusanio  del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San  Martino  sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino,  Scerni,  Tollo,  Torino  di Sangro,  Torrevecchia   Teatina,   Treglio,   Vasto,   Villalfonsina, Villamagna, Vacri,

in provincia di Chieti.

Detta zona è così delimitata:

(Fogli  di  mappa:  351  Est,  361 Ovest, 362 Est - Ovest, 372 Ovest, 379 Est -Ovest, 380 Est  -  Ovest, 381 Ovest):

Partendo dall'incrocio tra la ferrovia Adriatica  ed  il  confine provinciale Chieti-Pescara in territorio di Francavilla  al  Mare  si procede in direzione  sud-ovest  lungo  il  confine  stesso  sino  ad incontrare la strada comunale che da Pescara (localita'  S.  Spirito) porta a San Giovanni  Teatino. 

Si  procede  lungo  detta  strada  in direzione San Giovanni Teatino, si passa per il centro abitato  e  si

prosegue  sino  all'incrocio  in  localita'  Serraiocco. 

Da  qui  si prosegue in direzione nord-ovest passando per Masserie Di Cesare sino ad incrociare la SS n.5 Tiburtina Valeria. Si prosegue  lungo  la  SS n.5 Tiburtina Valeria in direzione Chieti Scalo - Brecciarola sino ad intersecare il  confine  provinciale  Chieti-Pescara  nel  comune  di Chieti.

Si prosegue in direzione sud-est lungo il confine provinciale sino ad incontrare il Fiume Alento in comune di  Roccamontepiano. 

Si segue  il  limite  comunale  verso  sud  fino  all'incrocio  con   la provinciale  Serramonacesca-Roccamontepiano   e   da   qui   sino   a Roccamontepiano  per  prendere  poi  la  strada  vicinale,  parte  in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri.

Si  segue  poi  verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. 

Da  qui  si prosegue lungo i limiti comunali di San  Martino  sulla  Marrucina  e Filetto fino ad  incontrare  la  strada  provinciale  che  collega  i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite  comunale  di  Casoli. 

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli,  Altino,  Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S.  Buono  fino  ad  incrociare  il Fosso di Fonte Carracina nel comune  di  Palmoli. 

Si  procede  lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle  Immerse  fino  ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara. 

Si  procede  verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che su  segue  lungo  i  limiti  comunali  di Lentella, Cupello e San  Salvo  fino  all'incrocio  con  la  ferrovia Adriatica  per  poi  risalire  lungo  la  medesima  fino  al   limite provinciale nord.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione del vino Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Teate”  devono  essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed  al vino derivato le specifiche caratteristiche di  qualità. 

I  vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per  le  produzioni  della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i  vigneti  ubicati  su  terreni  che  corrispondono  alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti a filare la densità non può  essere  inferiore  a  2.500 ceppi per ettaro  in  coltura  specializzata,

fatto  salvo  per  gli impianti e  reimpianti  a  pergola,  per  i  quali  non  deve  essere inferiore a

1600 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.

I  sesti  di  impianto  devono  essere  adeguati  alle  forme  di allevamento.

Sistemi di potatura.

La  potatura  deve  essere  adeguata  ai  suddetti   sistemi   di allevamento.

E'  consentita  l'irrigazione  di  soccorso. 

E'  vietata  ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro  e  la  gradazione  minima naturale per la  produzione  del  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona “Teate” sono le seguenti:

 

produzione uva: 11,00 tonnellate/ettaro.

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate”  avente  diritto  alla  menzione  “riserva”  devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  particolarmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta  del  Consorzio  di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento  climatico  ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione   inferiore   a   quello   fissato,   dandone    immediata

comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi  l'invecchiamento  e l'affinamento devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione delimitata nell'art. 3.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite  le pratiche  enologiche,  ad  esclusione  dell'arricchimento   e   della concentrazione, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui  sopra,  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo  sottozona  “Teate”  deve  essere sottoposto a un periodo  di invecchiamento/affinamento  obbligatorio non inferiore a

ventuno mesi di cui  almeno  nove  in  recipienti  di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” con la menzione “riserva”   deve    essere    sottoposto    ad    un    periodo    di invecchiamento/affinamento non inferiore a

trenta mesi di cui  almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre  dell'annata di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale.

Per  il  vino  di  cui  all'art.  1  la  scelta  vendemmiale   è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto  verso la Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano  d'Abruzzo”  e verso le IGT relative all'area interessata.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

Il  vino  Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Teate”,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Il vino che si fregia della  menzione  “riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino  intenso  con  lievi  sfumature  violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Teate”,  in  quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno,  può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi “ fine”, “scelto”, “selezionato” e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative.

Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti  al vino di cui all'art. 1.

Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  più restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta sotto la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Vigna.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo  e'  consentita alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali.

Per il confezionamento del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” sono consentiti tutti i recipienti previsti  dalla  normativa vigente.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” che  si  fregia della  menzione  “riserva”  può  essere  confezionato  soltanto   in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 -  3,000  - 6,000.

Tappatura e recipienti.

E' consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Per il vino Montepulciano  d'Abruzzo  sottozona  “Teate”  che  si fregia della menzione “riserva” è consentito solo l'uso del tappo di sughero naturale raso bocca.

I recipienti devono essere di vetro.

 

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