TRENTINO-ALTO ADIGE › TRENTINO DOC

TRENTINO DOC

VIGNETI CASTEL TOBLINO TRENTINO

VIGNETI CASTEL TOBLINO TRENTINO

TRENTINO

D.O.C.

D.D.08 Giugno 2010

Titolo I

 

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Trentino" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo I.

La denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata dall’appellativo “Superiore”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo II.

Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.

 

Articolo 2

La denominazione di origine controllata “Trentino“ bianco, rosso e kretzer o rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei corrispondenti albi, composti dai seguenti vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento:

 

Trentino Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%;

Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

 

Trentino Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;

 

Trentino Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

 

La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: a frutto bianco: a frutto rosso:

 

Chardonnay;

Moscato giallo;

Müller Thurgau;

Nosiola;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Moscato rosa (localmente detto delle rose);

Cabernet, (da Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, Carmenère) ;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Lagrein (rubino o rosato);

Marzemino;

Merlot;

Pinot nero;

Rebo;

 

è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con esclusione delle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico.

La denominazione di origine controllata “Trentino  Vino Santo” è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite:

Nosiola per almeno l’85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del “Trentino Vino Santo” deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16,00% vol.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata “Trentino” con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal

taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:

 

a frutto bianco:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon;

a frutto rosso:

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Lagrein.

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.

La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.

La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet

Sauvignon e/o Carmenère.

 

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e “Trentino” Superiore” devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di:

Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana

nella provincia autonoma di Trento.

 

Le uve destinate alla produzione del “Trentino Vino Santo” debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di:

Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino Marzemino” debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di:

Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano.

 

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle

tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche

caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l’irrigazione come pratica di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

 

Trentino bianco: 105,00 hl/ha, 15,00 t/ha,  10,50% vol.;

Trentino rosso: 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha,  10,50% vol.;

Trentino kretzer o rosato: 105,00 hl/ha, 15,00 t/ha,  10,00% vol.;

Trentino Chardonnay: 105,00 hl/ha, 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Moscato giallo: 84,00 hl/ha, 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Moscato rosa: 48,00 hl/ha,  8,00 t/ha,  15,00% vol.;

Trentino Müller Thurgau: 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Trentino Nosiola: 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Trentino Pinot bianco: 105,00 hl/ha, 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Pinot grigio: 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Riesling italico: 105,00 hl/ha, 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Riesling (renano): 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Traminer aromatico: 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

Trentino Sauvignon: 98,00 hl/ha,  14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Cabernet: 91,00 hl/ha, 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Cabernet Franc: 91,00 hl/ha, 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Cabernet Sauvignon: 91,00 hl/ha, 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Lagrein: 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Marzemino: 91,00 hl/ha, 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Merlot: 105,00 hl/ha, 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Pinot nero: 84,00 hl/ha, 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Trentino Rebo: 98,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino Vino Santo: 42,00 hl/ha, 14,00 t/ha, 16,00% vol.

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

L’eventuale superamento del limite del 20% sopra indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l’intera partita.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentito il Consorzio di tutela dei vini del Trentino, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della Provincia autonoma di Trento.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte

interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino

Belluno e Dolcè in provincia di Verona, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e

costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari

caratteristiche.

È consentita l’aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, nel limite massimo del 15% comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell’art. 2.

Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al:

30% per il Trentino Vino Santo

60% per il Trentino Moscato rosa;

70% per le rimanenti tipologie di prodotto.

Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein può essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

 

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Trentino Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l ;

 

Trentino Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: gradevole, etereo;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11, 50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

Trentino Kretzer o rosato:

colore: rosato, rubino chiaro;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: fresco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trentino Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Trentino Moscato giallo:

colore: giallo paglierino, talvolta dorato;

profumo: aromatico, caratteristico;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trentino Moscato rosa (o delle rose):

colore: da cerasuolo a rosso rubino;

profumo: delicato, gradevole, speziato;

sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

Trentino Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: delicato, lievemente aromatico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Trentino Nosiola:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Trentino Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fine, caratteristico;

sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Trentino Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, oppure ramato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Trentino Riesling italico:

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Trentino Riesling (renano):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

profumo: delicato con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trentino Sauvignon:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trentino Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;

profumo: aromatico, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trentino bianco da due varietà di vite:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trentino Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: leggermente erbaceo, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volum0ico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

Trentino Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: gradevolmente erbaceo, etereo;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

Trentino Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

profumo: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

Trentino Lagrein rubino o dunkel:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Trentino Lagrein rosato o kretzer::

colore: rosato chiaro

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto riduttore minimo:19,00 g/l;

 

 

Trentino Marzemino:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Trentino Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

Trentino Pinot nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

Trentino Rebo:

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole ed accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Trentino Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

profumo: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,50 g/l;

 

Trentino Rosso da due varietà di vite:

colore: rosso rubino;

profumo: etereo, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio

decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno, del 10,50%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

 

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino": bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino

provenienti da uve che assicurino un

titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5%

superiore a quello previsto dal precedente art. 5 e siano ammessi al consumo con un

titolo alcolometrico volumico totale complessivo minimo dello 0,5%

superiore a quello previsto dal precedente art. 6,

possono riportare in etichetta la menzione “riserva”, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi

e di due anni per i vini rossi.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal

1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione "riserva" è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di

produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" rosso, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino)

possono essere immessi al consumo a decorrere dal

1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

 

Articolo 9

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma

“bordolese” o “renana” o “borgognotta” o “champagnotta” di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo

colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".

 

Articolo 10

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata

"Trentino" è consentita la scelta vendemmiale tra le DOC: "Trento", "Valdadige", "Casteller" e "Caldaro" qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le

prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

 

Articolo 11

Nell'etichettatura dei vini "Trentino" è ammessa la menzione "vigna" purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

 

Articolo 12

Alla denominazione di origine controllata "Trentino" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato", "vecchio" e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano

significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

 

CAMPO ROTALIANO TRENTINO

 

TRENTINO SUPERIORE

D.O.C.

D.D. 08 GIUGNO 2010

TITOLO II

 

Articolo 1

La denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “superiore” è riservata ai vini delle tipologie:

bianco

rosso

Chardonnay

Moscato giallo

Müller Thurgau

Nosiola

Pinot bianco

Pinot grigio

Riesling

Sauvignon

Traminer aromatico

Moscato rosa (localmente detto delle rose)

Vino Santo

Vendemmia tardiva

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère)

Lagrein

Marzenino

Merlot

Pinot nero

Rebo.

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti negli articoli successivi.

Di seguito la denominazione di origine controllata “Trentino“ accompagnata dalla menzione “superiore“, sarà indicata con l’espressione “Trentino superiore”.

 

Articolo 2

I vini  a DOC “Trentino superiore” che non recano l’indicazione del vitigno devono essere ottenuti dalle seguenti varietà di vite derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso idonei alla coltivazione nella Provincia Autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

 

Trentino superiore bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno l’85%,

possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni

Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente;

 

Trentino superiore rosso:

Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Merlot per almeno l’85%,

possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni

Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente;

 

Trentino superiore Vino Santo:

Nosiola per almeno l’85%;

possono concorrere per l’eventuale differenza altre varietà a frutto bianco, di cui all’art. 1, ad eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo.

 

I vini DOC “Trentino superiore” con la specificazione di uno dei vitigni di cui all’art. 1 devono essere ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere per il rimanente 15% uve, mosti o vini di varietà di vite di colore analogo, indicate all’art. 1, appartenenti alla denominazione di origine controllata “Trentino superiore”, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.

 

Articolo 3

La zona di produzione dei vini “Trentino superiore” è quella indicata all’art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a

denominazione di origine controllata “Trentino”.

I vigneti idonei alla produzione dei vini “Trentino superiore” devono, rispondere ai seguenti requisiti previsti per le

corrispondenti varietà di vite:

Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina

limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione.

Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un’altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.

Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota.

Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di quota.

Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un altitudine non

inferiore a 350 m s.l.m.

Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste ad

un’altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.

Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.

Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.

Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenère: zone precoci pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri

d’altitudine, ben esposte e in terreni strutturati.

Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m s.l.m.

Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un’altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.

Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.

Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.

Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m.

La zona di produzione del vino “Trentino superiore Vino Santo” è limitata ai vigneti ubicati nelle posizioni vocate

rientranti nei Comuni di:

Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano

in provincia di Trento.

 

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Trentino superiore” devono essere atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (a pergola o a parete verticale) e i sistemi di potatura devono essere quelli

generalmente in uso nella zona di produzione o, comunque, atti ad assicurare alle uve e ai vini le loro peculiari

caratteristiche qualitative.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere data preferenza all’introduzione di forme di allevamento a parete verticale con

una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro;

nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con

una densità minima di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; l’irrigazione è consentita come intervento di soccorso.

La produzione massima di uva e vino per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito

indicati per ciascuna varietà di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali

appresso indicati:

Produzione Produzione Titolo alcolom.

massima vino massima uva volumico

DOC per ettaro per ettaro minimo natur.

(ettolitri) (tonnellate) (% vol.)

Trentino sup. bianco: 70,00 hl/ha,  10,00 t/ha. 11,50% vol.;

Trentino sup. rosso: 63,00 hl/ha, 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Chardonnay: 70,00 hl/ha, 10,00 t/ha. 11,50% vol.;

Trentino sup. Pinot bianco: 70,00 hl/ha, 10,00 t/ha. 11,00% vol.;

Trentino sup. Pinot grigio: 70,00 hl/ha, 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Nosiola: 84,00 hl/ha, 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino sup. Müller Thurgau: 84,00 hl/ha. 12,00 t/ha. 10,50% vol.;

Trentino sup. Sauvignon: 70,00 hl/ha, 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Riesling: 70,00 hl/ha. 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

Trentino sup. Traminer aromatico: 70,00 hl/ha, 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Moscato giallo; 70,00 hl/ha, 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trentino sup. Vino Santo: 36,00 hl/ha, 12,00 t/ha, 18,00%* vol.;

Trentino sup. Cabernet Franc: 63,00 hl/ha, 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Cabernet Sauvignon: 63,00 hl/ha, 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Cabernet: 63,00 hl/ha, 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Merlot: 63,00 hl/ha, 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Lagrein: 63,00 hl/ha, 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Marzemino: 70,00 hl/ha, 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Rebo: 63,00 hl/ha, 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Pinot nero: 56,00 hl/ha, 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

Trentino sup. Moscato rosa:36,00 hl/ha, 6,00 t/ha, 15,00% vol.

* Titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve dopo l’appassimento.

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 10% non avente diritto all’appellativo

“superiore”.

L’eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati, oppure il mancato raggiungimento della prescritta gradazione

zuccherina minima, comportano la rinuncia all’appellativo “superiore” per l’intera partita; ove ne sussistano le condizioni la produzione può tuttavia rientrare nella denominazione di origine controllata “Trentino”.

Le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino “Trentino Superiore Vino Santo” devono derivare, a seguito della tradizionale cernita dei grappoli operata nel vigneto, da superfici iscritte all’Albo dei vigneti del vino “Trentino superiore Nosiola”.

Il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino “Trentino Superiore Vino Santo”non deve superare la produzione massima di

12 tonnellate di uva per ettaro;

gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del “Trentino” Superiore Vino Santo possono essere classificati “Trentino superiore Nosiola”.

 

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari

caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore:

al 30% per il “Trentino superiore Vino Santo”;

al 60% per il “Trentino superiore Moscato rosa”;

al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno.

Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre il 5%, l’eccedenza non ha diritto alla menzione “superiore”; oltre questi limiti il diritto alla menzione “superiore” decade per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC “Trentino superiore Vino Santo” deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del

1° marzo successivo alla raccolta.

Nell’elaborazione del “Trentino superiore Vino Santo” non è ammessa la pratica enologica dell’aumento del titolo

alcolometrico volumico naturale.

Le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino “Trentino superiore Vino Santo” devono essere effettuate all’interno dei Comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3, ultimo comma, del presente disciplinare. 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini a DOC “Trentino superiore”

devono essere effettuate esclusivamente nell’intero territorio della provincia di Trento.

Prima di essere immessi al consumo, i vini a DOC “Trentino superiore” devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:

4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo;

10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco

diversi di quelli di cui al punto precedente;

12 mesi per i vini delle tipologie “bianco” e Pinot nero;

22 mesi per i vini delle tipologie “rosso”, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e

Rebo;

48 mesi per il Vino Santo.

Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal

1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve

per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del

“Vino Santo” per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal

1° maggio dell’anno successivo alla raccolta.

È consentita l’aggiunta, a scopo migliorativo, di vini “Trentino superiore”, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 6

I vini “Trentino superiore”, all’atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Trentino superiore bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l

 

Trentino superiore rosso:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: gradevole, etereo;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l

 

Trentino superiore Chardonnay:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: delicato, gradevole, fruttato-floreale, caratteristico;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: delicato, fine, fruttato, leggermente speziato, caratteristico;

sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi aranciati o ramato, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Nosiola:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: delicato, fruttato-floreale, leggermente speziato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Müller Thurgau:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: delicato, lievemente aromatico, talvolta con note vegetali;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Sauvignon:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Riesling:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: delicato, con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Traminer aromatico:

colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media intensità;

profumo: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta speziato;

sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Moscato giallo:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

profumo: aromatico, caratteristico, talvolta con leggere note vegetali;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Trentino superiore Cabernet Franc:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: gradevolmente erbaceo, etereo;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l

 

Trentino superiore Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l

 

Trentino superiore Cabernet:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: leggermente erbaceo, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l

 

Trentino superiore Merlot:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico e accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l

 

Trentino superiore Lagrein:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;

profumo: fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e speziato;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l

 

Trentino superiore Marzemino:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;

profumo: caratteristico e accentuato, fruttato, talora appena vegetale;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l

 

Trentino superiore Rebo:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;

profumo: fruttato, gradevole e accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l

 

Trentino superiore Pinot nero:

colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l

 

Trentino superiore Moscato rosa (o delle rose):

colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;

profumo: delicato, gradevole, aromatico;

sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

Trentino superiore Vino Santo:

colore: da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con riflessi aranciati, da medio alta ad alta intensità;

profumo: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

Qualora vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico

sentore di legno.

 

Articolo 7

La menzione “ Trentino superiore vendemmia tardiva” è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite:

Chardonnay,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Müller Thurgau,

Sauvignon,

Traminer aromatico,

Nosiola,

Moscato giallo,

da sole o congiuntamente, o

Moscato rosa ,

sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione “vendemmia tardiva” con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese ad ettaro previste nell’art. 4 della presente regolamentazione del “Trentino superiore”, le uve destinate all’ottenimento dei vini “Trentino superiore vendemmia tardiva” non possono superare la resa di

50 ettolitri di vino ad ettaro

e devono assicurare

un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini “Trentino superiore vendemmia tardiva” all’atto della immissione al consumo devono presentare le seguenti

caratteristiche:

 

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso, oppure rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, per il Moscato rosa (o delle rose);

profumo: delicato, caratteristico, talora speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

Per i vini del presente articolo non è ammessa l’aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

I vini “Trentino superiore vendemmia tardiva” devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di

12 mesi,

decorrente dal

1° novembre dell’anno di raccolta.

 

Articolo 8

Al “Trentino superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel

presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

L’utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche è consentito limitatamente ai nomi delle sottozone riconosciute dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino” e compatibilmente con quanto

previsto dalla specifica regolamentazione delle singole sottozone.

È consentita l’indicazione del termine “vigna” accompagnato dal relativo toponimo, purché il prodotto così designato

provenga esclusivamente dalla superficie vitata corrispondente ai sensi della normativa vigente.

Al vino “Trentino superiore” è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

I vini “Trentino superiore” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacità non superiore a litri 5.

I vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia “vendemmia tardiva”, possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".

La chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in sughero.

 

Articolo 10

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all’Albo dei vigneti della “Trentino superiore” è consentita la scelta vendemmiale e l’eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle

indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Trento, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della utilizzazione della “Trentino superiore” le partite di vino devono essere sottoposte, nella fase immediatamente precedente all’imbottigliamento, ad una analisi chimico fisica ed organolettica secondo le norme vigenti.

 

VIGNETI SORNI TRENTINO

VIGNETI SORNI TRENTINO

ALLEGATO 1

SOTTOZONA SORNI

 

Articolo 1

La sottozona “Sorni” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Trentino” prodotti nell’area di cui al

successivo articolo 3.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo I.

 

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona “Sorni” è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

 

Trentino Sorni bianco:

per i vini ottenuti dai vitigni

Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay,

da soli o congiuntamente;

 

Trentino Sornu rosso:

per i vini ottenuti dai vitigni

Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein,

da soli o congiuntamente.

 

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" della sottozona "Sorni"

devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei comuni di

Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige,

siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km. 391 della strada statale n. 12.

Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località "Ciaresara", il sentiero che collega i Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100.

Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla "Croce" deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al "Cross Ross", la mulattiera della "Vie Rosse" che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al "Maso Centofinestre".

Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro del Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

 

Articolo 4

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

 

“Trentino” Sorni bianco: 14,00 t/ha, 98,00 hl/ha 10,50% vol.

“Trentino” Sorni rosso: 14,00 t/ha, 98,00 hl/ha, 10,50% vol.

 

Su detti limiti di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Articolo 5

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona “Sorni”, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Trentino “Sorni” bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli

profumo: gradevole, delicato

sapore: fresco, armonico, talvolta morbido

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trentino “Sorni” rosso:

colore: rosso rubino

profumo: etereo, delicato

sapore: secco, armonico

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,00 g/l

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Articolo 6

Nell’etichettatura dei vini di cui al presente allegato, l’indicazione del nome della sottozona “Sorni”, seguita

dall’indicazione della tipologia bianco o rosso, può essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture “bianco dei Sorni” e “rosso dei Sorni”.

VIGNETI ISERA TRENTINO

VIGNETI ISERA TRENTINO

ALLEGATO 2

SOTTOZONA “ISERA” O “D’ISERA”

 

Articolo 1

La sottozona “Isera” o “d’Isera”, è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Trentino Marzemino

Superiore” prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo II.

 

Articolo 2

La denominazione di origine controllata “Trentino Marzemino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la

specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera”, è riservata al vino ottenuto dall’uva

Marzemino gentile

prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3.

possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

 

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Trentino Marzemino” accompagnata dalla menzione “superiore” e con la specificazione aggiuntiva della sottozona “Isera” o “d’Isera” devono essere prodotte nella zona di produzione così delimitata:

 

partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa Lagarina, la delimitazione segue verso sud la riva orografica

destra del fiume Adige fino ad incrociare, in prossimità dell’abitato di Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di

Loppio e di Val di Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la strada interpoderale che sbocca sull’anzi detta statale 240, a quota 191, nell’abitato di Ravazzone.

Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in direzione dell’abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da

dove la delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote 364, 291, 283, 365 e 380 e, includendo le località Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommità del sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando, fino all’inizio dell’abitato di Reviano, da dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi in direzione dell’abitato di Marano, comprende le località Piazi, San Rocco e Corè, aggira a monte l’abitato di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all’abitato di Nogaredo.

Dall’abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada comunale che, passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90, continua per questa fino all’incrocio a quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione è iniziata.

 

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelle

tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche

caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

 

“Trentino Marzemino superiore d’Isera” 9,00 t/ha, 63,00 hl/ha, 11,50% vol.

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata “Trentino

Marzemino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera” devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Trento.

 

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino Marzemino” accompagnata dalla menzione “superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera”, all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, pieno e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Articolo 7

Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino Marzemino” accompagnata dalla menzione “superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera” è ammessa la menzione “vigna”, purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

 

VIGNETI ZIRESI VOLANO TRENTINO

ALLEGATO 3

SOTTOZONA “ZIRESI” O “DEI ZIRESI”

 

Articolo 1

La sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi”, è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Trentino Marzemino superiore” prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al titolo II.

 

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Trentino Marzemino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la

specificazione della sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi” è riservata al vino ottenuto dall’uva

Marzemino gentile

prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3,

possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella

Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

 

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Trentino Marzemino” accompagnata dalla menzione “superiore” e con l’indicazione aggiuntiva della sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi” devono essere prodotte esclusivamente nella zona così delimitata:

 

partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell’Abetone e del Brennero presso l’abitato di Volano, la delimitazione

segue la strada statale fino a incrociare, poco prima del km 360, la strada che sale alla località S. Antonio; seguita questa per breve tratto, in prossimità della quota 177.1, la delimitazione segue il margine del bosco in direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea retta raggiunge quota 177.9, escludendo però la superficie (circa 2 ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la località Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all’incrocio con la strada statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa 250 metri, finché incontra sulla destra il fossato che segue fino ad incontrare la strada interpoderale, in prossimità della quota 174.6.

Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada interpoderale in direzione dell’abitato di Volano toccando le

quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in prossimità della quota 177.8 raggiunge il km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione è iniziata.

 

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelle

tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche

caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

 

“Trentino Marzemino superiore Ziresi”: 9,00 t/ha, 63,00 hl/ha, 11,50% vol.

 

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata “Trentino

Marzemino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi”

devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Trento.

 

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi”, all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, pieno e gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Articolo 7

Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “superiore” e con la specificazione della sottozona “Ziresi” o “dei Ziresi” è ammessa la menzione “vigna”, purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

 

VIGNETI CASTEL BESENO TRENTINO

VIGNETI CASTEL BESENO TRENTINO

ALLEGATO 4

SOTTOZONA “CASTEL BESENO ” O “BESENO”

 

Articolo 1

La sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Trentino” Superiore

prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

Il vino a denominazione di origine controllata “Trentino superiore Castel Beseno o Beseno” può essere prodotto anche nelle tipologie

passito,

vendemmia tardiva.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato si applicano le norme di cui al Titolo II.

 

Articolo 2

La denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “superiore” e con la specificazione

della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno”, è riservata al vino ottenuto dall’uva

Moscato giallo

prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo articolo 3

possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca bianca, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella

Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

 

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione aggiuntiva della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” devono essere prodotte nella zona di produzione, ricadente nei Comuni di:

Besenello e Calliano,

così delimitata:

a nord il fiume Adige “piega” verso la loc. “Murazzi” creando in un breve spazio il passaggio della Strada Statale 12 e la ferrovia del Brennero protetta da una galleria paramassi. Alla fine della stessa si prosegue lungo l’argine destro del fiume in corrispondenza della ciclabile fino al confine con il Comune di Calliano.

Si prosegue in direzione di Besenello

attraversando la statale ed, escludendo la località “Campi Grandi”, si arriva alla S.P. 49 di Besenello. Si prosegue per la SP fino al bivio con la SS 12 dell’Abetone e del Brennero fino a Castel Pietra. Piegando verso est, si sale lungo il confine con il comune di Volano, aggirando la fortificazione superiormente si prosegue comprendendo la loc. “Campagnole” proseguendo fino al Rio Cavallo. Seguendo il torrente fino al confine con il comune di Folgaria e seguendo il compluvio che delimita il comune di Besenello e di Folgaria , si arriva al ponte di Folgaria.

Si prosegue lungo il limite del bosco includendo la loc. Compet, loc. Don Bosco, Maso dell’Aria e Maso Trapp. Si prosegue lungo la curva di livello dei 360 metri fino alla cava di inerti e oltre fino alla direzione in corrispondenza della galleria paramassi sulla SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

 

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelle

tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche

caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uve per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve, inoltre, assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

 

produzione massima uva per ettaro 9 tonnellate;

titolo alcol. vol. minimo naturale 11,00 % vol.;

produzione massima vino per ettaro 63 ettolitri.

Su detto limite di resa in uva del vigneto non è ammessa alcuna tolleranza.

 

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “superiore” e con la specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Trento.

Prima di essere immesso al consumo il vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla

menzione “superiore” e con la specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” deve essere sottoposto ad un

periodo di invecchiamento di almeno 4 mesi.

Per i vini passito e vendemmia tardiva il periodo di affinamento è della durata di

12 mesi.

In entrambi i casi il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Per l’ottenimento dei vini passito e vendemmia tardiva è vietata qualsiasi forma di arricchimento.

Il vino passito deve essere ottenuto da uve sottoposte, dopo la raccolta, ad appassimento mediante procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia, con esclusione di metodi di deumidificazione operanti con l’ausilio del calore.

 

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “superiore” e con la

specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle

seguenti caratteristiche:

 

Trentino superiore Castel Beseno o Beseno”:

Colore: giallo paglierino, giallo dorato di media o bassa intensità.

Profumo: aromatico, caratteristico.

Sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Acidità totale minima: 4,50 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Trentino superiore Castel Beseno o Beseno passito e vendemmia tardiva”:

Colore: da giallo paglierino a giallo oro.

Profumo: delicato caratteristico, talvolta speziato.

Sapore: amabile o dolce, pieno e aromatico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

Titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% svolti.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Articolo 7

Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione “Castel Beseno” o “Beseno” è ammessa la menzione “vigna”, purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti

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