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COLLI DEL SANGRO IGT

VIGNETI SANTA MARIA IMBARO

VIGNETI SANTA MARIA IMBARO

 

COLLI DEL SANGRO

I.G.T.

D.D. 18 Febbraio 2010

Rettifica D.D. 23 Luglio 2010

(fonte GURI)

 

Art 1   

La indicazione geografica tipica “Colli del Sangro”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Art 2   

La IGT “Colli del Sangro” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

bianco passito

rosso

rosso frizzante

rosso novello

rosso passito

rosato

rosato frizzante

rosato novello

I vini ad IGT “Colli del Sangro” bianchi, rossi e rosati e passito devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni  a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.

I vini ad IGT “Colli del Sangro” bianchi con la specificazione del nome del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca,  provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay

Cococciola

Falanghina

Fiano

Garganega

Greco

Malvasia bianca lunga

Manzoni bianco

Montonico

Moscato

Passerina

Pecorino

Pinot bianco

Pinot grigio 

Riesling

Sauvignon

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano)

Vermentino

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad IGT “Colli del Sangro” rossi e rosati con la specificazione del nome del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei seguenti vitigni:

Aglianico

Barbera

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Ciliegiolo

Merlot

Pinot nero

Primitivo

Sangiovese

Syrah

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Colli del Sangro” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Art 3   

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Colli del Sangro” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro,          

in provincia di Chieti.

 

Art 4               

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle normali  della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad

IGT “Colli del Sangro” bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del nome del vitigno, la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 Agosto 1996, non deve essere superiore a:

Colli del Sangro bianco, rosso e rosato: 25,00 tonnellate/ettaro

Colli del Sangro più vitigno: 24,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colli del Sangro” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Colli del Sangro bianco: 9,50% vol.;

Colli del Sangro rosso e rosato: 10,00% vol.;

Colli del Sangro più vitigno: 10,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

 

Art. 5  

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.        

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

           

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica.

 

Art 6   

I vini ad IGT “Colli del Sangro”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

Colli del Sangro bianco: 10,00% vol.;

Colli del Sangro bianco con vitigno: 11,00% vol.;

Colli del Sangro  rosso: 10,50% vol.;

Colli del Sangro  rosso con vitigno: 11,00% vol.;

Colli del Sangro rosato: 10,50% vol.;

Colli del Sangro rosato con vitigno: 11,00% vol.;

Colli del Sangro rosso e rosato novello: 11,00% vol.;

Colli del Sangro bianco e rosso passito: 15,00% vol.

 

 

Art 7   

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a IGT “Colli del Sangro” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Colli del Sangro” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

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